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Document 32016D0915

    Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale

    GU L 153 del 10.6.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/915/oj

    10.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/32


    DECISIONE (UE) 2016/915 DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2016

    relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale rappresentano più del 2 % delle emissioni globali e stanno crescendo in modo esponenziale, con proiezioni per il 2050 che indicano, in uno scenario immutato, una probabile crescita di tali emissioni prodotte da attività di trasporto aereo internazionale di oltre il 200 % rispetto ai livelli attuali. Entro il 2050 è opportuno che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano di almeno il 50 % rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a realizzare tale riduzione delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.

    (2)

    La 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è conclusa con esito positivo a dicembre del 2015 con l'adozione dell'accordo di Parigi, il cui obiettivo è limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C.

    (3)

    L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) è stata istituita dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944. Gli Stati membri dell'Unione sono parti contraenti di tale Convenzione e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in talune riunioni dell'ICAO, compresa l'assemblea triennale dell'ICAO. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti del protocollo di Kyoto del 1997, che impone loro di limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto internazionale operando tramite l'ICAO. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha esortato l'Unione a individuare e intraprendere azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'ICAO.

    (4)

    La 33a sessione dell'assemblea dell'ICAO (2001) ha approvato lo sviluppo di un sistema di scambio aperto delle quote di emissione per il trasporto aereo internazionale (2). Il Comitato ICAO sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo ha raccomandato nel 2004 di non proseguire ulteriormente verso un sistema di scambio di emissioni concepito appositamente per il settore aereo e fondato su un nuovo strumento giuridico predisposto sotto l'autorità dell'ICAO. La 35a sessione dell'assemblea dell'ICAO (2004) ha approvato l'ulteriore sviluppo di uno scambio aperto delle quote di emissione e la possibilità per gli Stati contraenti dell'ICAO di integrare le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale nello loro sistema di scambio di quote di emissione (3), ma la 36a sessione dell'assemblea dell'ICAO (2007) ha esortato a esentare gli operatori aerei con sede in altri Stati contraenti dell'ICAO in assenza di un accordo reciproco tra tali Stati volto ad attuare un sistema di scambio di quote di emissione nei confronti di altri operatori aerei di Stati contraenti dell'ICAO (4). L'Unione, i suoi Stati membri e gli altri paesi europei si sono sempre riservati il diritto di applicare misure basate sul mercato (MBM) in modo non discriminatorio a tutti gli operatori aerei che forniscono servizi verso, a partire da o nel loro territorio, ricordando che la convenzione di Chicago riconosce il diritto delle parti di applicare in modo non discriminatorio (5) le proprie leggi e i propri regolamenti in materia di trasporto aereo agli aeromobili di tutti gli Stati che forniscono servizi verso, a partire da o nel loro territorio.

    (5)

    Considerando che la limitazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale è un contributo essenziale in linea con l'insieme degli impegni di riduzione delle emissioni, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2008/101/CE (6) che modifica la direttiva 2003/87/CE (7). Il quinto considerando della direttiva 2008/101/CE prevede che l'UE si adopererà per assicurare che tale accordo globale, destinato a contenere l'aumento delle temperatura globale, comprenda misure intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo e, in tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare quali modifiche occorre apportare alla direttiva 2003/87/CE nella misura in cui si applica agli operatori aerei.

    (6)

    La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Il protocollo di ParigiPiano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020» sottolinea che l'ICAO dovrebbe adoperarsi per regolare con efficacia entro la fine del 2016 le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale. La prossima riunione dell'assemblea dell'ICAO si terrà nel 2016, e dovrebbe concordare uno strumento internazionale finalizzato a condurre all'attuazione, a decorrere dal 2020, di una MBM mondiale unica da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale.

    (7)

    La 38a sessione dell'assemblea dell'ICAO (2013) ha stabilito che l'ICAO e gli Stati contraenti, insieme alle pertinenti organizzazioni ambientali o del trasporto aereo in ogni Stato contraente dell'ICAO, lavoreranno insieme per cercare di raggiungere collettivamente un obiettivo indicativo globale di medio termine di mantenere allo stesso livello le emissioni globali nette di carbonio prodotte dal trasporto aereo internazionale a decorrere dal 2020, e ha deciso di sviluppare una MBM mondiale per le emissioni del trasporto aereo internazionale e di riferire i risultati dei suoi lavori per la decisione da adottare in occasione della 39a sessione dell'assemblea dell'ICAO (2016). Si prevede che nel 2020 le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale saranno superiori di circa il 70 % rispetto al 2005 (8) e l'Unione e i suoi Stati membri hanno sempre sostenuto che l'obiettivo di riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale dovrebbe essere una diminuzione del 10 % entro il 2020 rispetto ai livelli del 2005. È tuttavia opportuno per l'Unione cogliere l'opportunità di promuovere lo sviluppo, in un lasso di tempo piuttosto breve, di una MBM mondiale per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale a livelli non superiori a quelli del 2020, tenendo conto della possibilità di rivedere gli obiettivi nel tempo, se opportuno.

    (8)

    Per facilitare i progressi verso l'adozione di uno strumento internazionale adeguato in occasione dell'assemblea dell'ICAO (2016), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso, in forza del regolamento (UE) n. 421/2014 (9), di considerare soddisfatti, in via temporanea, gli obblighi della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i voli da e verso gli aerodromi situati nei paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). Così procedendo, l'Unione ha evidenziato come sia possibile applicare obblighi giuridici rispetto ai voli da e verso gli aerodromi situati negli Stati del SEE, così come è possibile applicare obblighi giuridici rispetto alle emissioni prodotte dai voli tra tali aerodromi.

    (9)

    La direttiva 2003/87/CE, come modificata dal regolamento (UE) n. 421/2014, stabilisce taluni obblighi in capo alla Commissione europea a seguito della 39a sessione dell'assemblea dell'ICAO (2016). La Commissione deve presentare un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle azioni per attuare un accordo internazionale su una MBM mondiale a decorrere dal 2020 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale in modo non discriminatorio. In tale rapporto la Commissione deve indicare l'ambito di applicazione ritenuto adeguato per coprire le emissioni prodotte dall'attività da o verso aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE a partire dal 1o gennaio 2017 e, se del caso, corredarlo di proposte in riferimento a tali sviluppi.

    (10)

    È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda lo strumento internazionale che deve essere predisposto in seno agli organi dell'ICAO e finalizzato a condurre all'attuazione, a decorrere dal 2020, di una MBM mondiale unica da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale.

    (11)

    Benché non sia membro dell'ICAO, l'Unione ha lo stato di osservatore, che potrebbe permettere alla Commissione di prendere parte a talune discussioni nei pertinenti organi dell'ICAO, compresa l'assemblea, a sostegno della posizione dell'Unione.

    (12)

    È necessario adottare una posizione dell'Unione con largo anticipo rispetto alla prossima assemblea dell'ICAO,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare, a nome dell'Unione, al fine di predisporre uno strumento internazionale in seno agli organi dell'ICAO e finalizzato a condurre all'attuazione, a decorrere dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale, è conforme a quanto disposto nell'allegato.

    Essa è espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, in seno agli organi dell'ICAO, e sono assistiti dalla Commissione, in linea con lo status di osservatore dell'Unione, nelle discussioni sulla MBM mondiale unica.

    Articolo 2

    La Commissione tiene gli organi competenti del Consiglio pienamente informati in merito alle discussioni in corso sulla MBM mondiale unica. Al fine di mantenere la coerenza della posizione dell'Unione e della corretta applicazione delle disposizioni dell'allegato, la Commissione,durante tutto il processo, trasmette ai pertinenti organi del Consiglio i documenti preparatori che indicano la posizione dettagliata, ogniqualvolta sia necessario, in considerazione dell'evoluzione in seno agli organi dell'ICAO, per presa in considerazione e approvazione, in particolare nel corso e dopo il 208oConsiglio dell'ICAO.

    Tenuto in cosiderazione il progrsso all'ICAO, i pertinenti organi del Consiglio elaborano ulteriormente la loro posizione, in particolare per quanto riguarda il futuro della pertinente legislazione dell'Unione nel quadro dell'ICAO.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M.J. VAN RIJN


    (1)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

    (2)  Risoluzione dell'ICAO A33-7.

    (3)  Risoluzione dell'ICAO A35-5.

    (4)  Appendice L della risoluzione A36-22.

    (5)  Riserve relative alla risoluzione dell'ICAO del 2007, alla risoluzione dell'ICAO del 2010, decisione del Consiglio dell'ICAO del 2012 che approva la dichiarazione di Delhi, e alla risoluzione dell'ICAO del 2013, cfr. http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/documentation_en.htm

    (6)  Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

    (7)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (8)  Cfr. riserve relative alla risoluzione dell'ICAO del 2013, nella nota 1.

    (9)  Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 1).


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