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Document 32016R0657

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/657 della Commissione, del 27 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Lietuviškas skilandis (STG)]

C/2016/2409

GU L 114 del 28.4.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/657/oj

28.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/657 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Lietuviškas skilandis (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Lituania ha presentato il nome «Lietuviškas skilandis» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)

Il nome «Skilandis» era stato precedentemente registrato (2) senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3) come specialità tradizionale garantita. A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Skilandis» è stato integrato dal termine «Lietuviškas» che ne identifica il carattere tradizionale e la specificità, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)

La presentazione del nome «Lietuviškas skilandis» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4).

(4)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lietuviškas skilandis» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Lietuviškas skilandis» (STG) è registrata.

Il disciplinare di produzione della STG «Skilandis» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Lietuviškas skilandis» con riserva del nome.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 29/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)] (GU L 10 del 15.1.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  GU C 355 del 27.10.2015, pag. 28.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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