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Document 32016D0587

Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2128

GU L 101 del 16.4.2016, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020D1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/587/oj

16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/587 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La richiesta di approvazione presentata dal costruttore Mazda Motor Europe GmbH il 7 luglio 2015 per il sistema di illuminazione con diodi a emissione di luce e la richiesta di approvazione presentata da Honda l'8 gennaio 2016 per il sistema di illuminazione esterna efficace a LED sono state valutate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.

(2)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite da Mazda e da Honda nelle domande dimostrano che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. di conseguenza, si dovrebbero approvare i sistemi di illuminazione esterna efficienti di Mazda e Honda.

(3)

Mediante le decisioni di esecuzione 2014/128/UE (3), (UE) 2015/206 (4) e (UE) 2016/160 (5) la Commissione ha approvato tre richieste relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza dei sistemi di illuminazione esterna. In base all'esperienza acquisita attraverso la valutazione di tali richieste nonché alle richieste di Mazda e Honda, si è dimostrato in modo concludente e soddisfacente che un sistema di illuminazione esterna efficace a LED, comprensivo di una o più combinazioni di illuminazione esterna efficace a LED, come proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia, soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 pari ad almeno 1 g CO2/km rispetto a un pacchetto di riferimento di un sistema di illuminazione esterna che comprende la stessa combinazione di luci per veicoli.

(4)

È pertanto opportuno conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO2 derivati dai sistemi di illuminazione esterna efficace a LED che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che solo l'illuminazione esterna a LED conforme a tali condizioni sia proposta per la certificazione, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo di certificazione indipendente a riprova della conformità, congiuntamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.

(5)

Se quest'ultima ritiene che l'illuminazione a LED non soddisfa le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.

(6)

È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 derivati dall'illuminazione esterna a LED.

(7)

Al fine di determinare i risparmi di CO2 derivati dall'illuminazione esterna a LED, è necessario stabilire la tecnologia di riferimento per valutare l'efficienza dall'illuminazione esterna a LED. In base all'esperienza acquisita, è opportuno fare riferimento all'illuminazione alogena.

(8)

I risparmi dall'illuminazione esterna a LED possono essere parzialmente dimostrati grazie alla prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6). È pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di CO2 derivati dall'illuminazione esterna a LED.

(9)

Al fine di garantire una più ampia diffusione dall'illuminazione esterna a LED negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare domanda di certificazione dei risparmi di CO2 derivati da diversi sistemi di illuminazione esterna a LED mediante un'unica domanda di certificazione. È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei sistemi di illuminazione esterna a LED che offrono la maggiore efficienza.

(10)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa dei sistemi di illuminazione esterna a LED approvata con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

Il sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) Mazda e il sistema di illuminazione a LED di Honda, sono approvati come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1.   Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da uno o più sistemi di illuminazione esterna efficace a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1, che includano uno o una combinazione delle seguenti luci a LED:

a)

proiettore anabbagliante;

b)

proiettore abbagliante;

c)

luce di posizione anteriore;

d)

fendinebbia anteriore;

e)

fendinebbia posteriore;

f)

indicatore di direzione anteriore;

g)

indicatore di direzione posteriore;

h)

luce di illuminazione della targa;

i)

luce di retromarcia.

Le luci LED o la combinazione di luci LED che costituiscono il sistema di illuminazione esterna efficace a LED realizzano almeno la riduzione di CO2 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 725/2011.

2.   La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED è corredata da una relazione di verifica indipendente a dimostrazione che tali sistemi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il o i sistemi di illuminazione esterna a LED non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

1.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da più di un sistema di illuminazione esterna a LED di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei sistemi di illuminazione esterna sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 4

Codice individuale di ecoinnovazione

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 19 è inserito nella documentazione di omologazione in cui si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione 2014/128/UE, del 10 marzo 2014, relativa all'approvazione del modulo a diodi emettitori di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 30).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/206, del 9 febbraio 2015, della Commissione relativa all'approvazione del sistema Daimler AG di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 52).

(5)  Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/160, del 5 febbraio 2016, relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 70).

(6)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(7)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

METODOLOGIA PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO2 DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA EFFICACE MEDIANTE L'USO DI DIODI A EMISSIONE DI LUCE (LED).

1.   INTRODUZIONE

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 che possono essere attribuite a un pacchetto di luci esterne a LED ad alta efficienza che consiste in una combinazione opportuna di luci per veicoli di cui all'articolo 2 destinate all'uso in un veicolo di categoria M1, è necessario determinare quanto segue:

(1)

le condizioni di prova;

(2)

le apparecchiature di prova;

(3)

il calcolo del risparmio di energia;

(4)

il calcolo del risparmio di CO2;

(5)

il calcolo dell'errore statistico.

2.   SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

Simboli latini

Formula

Risparmi di CO2 [g CO2/km]

CO2

Diossido di carbonio

CF

Fattore di conversione (l/100 km) (g CO2/km) [gCO2/l] come definito nella Tabella 3

m

Numero di luci esterne efficienti a LED che compongono il pacchetto

n

Numero di misurazioni del campione

P

Consumo di energia della luce del veicolo [W]

Formula

Deviazione standard del consumo di energia della luce a LED del veicolo [W]

Formula

MEDIA della deviazione standard del consumo di energia della luce a LED del veicolo [W]

Formula

Deviazione standard del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

UF

Fattore di utilizzazione [-] quale definito nella tabella 4

v

Velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]

VPe

Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2

Image

Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 connesso al consumo di energia delle luci a LED

Simboli greci

Δ

Differenza

ηA

Efficienza dell'alternatore [%]

Pedici

L'indice i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice j) si riferisce alla misurazione del campione

EI

Innovativo sotto il profilo ecologico

RW

Condizioni reali (real world conditions)

TA

Condizioni di omologazione (type approval conditions)

B

Riferimento (baseline)

3.   CONDIZIONI DI PROVA

Si applicano le condizioni di prova a norma delle disposizioni del regolamento UN/ECE n. 112 (1) recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED. Il consumo di energia è determinato in riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE 112, e all'allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento.

4.   APPARECCHIATURE DI PROVA

Devono essere utilizzate le apparecchiature seguenti, come illustrato nella figura:

un'unità di alimentazione (ossia, un alimentatore a tensione variabile);

due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l'altro per misurare la tensione di corrente continua. Nella figura l'impianto di prova mostra la possibilità di integrare nell'unità di alimentazione il multimetro per misurare la corrente continua.

Image

5.   MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DI ENERGIA

Per ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED inclusa nel pacchetto, la misurazione della corrente effettiva è effettuata come illustrato nella figura a una tensione di 13,2 V. I moduli LED attivati da un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa vanno misurati in base alle istruzioni del richiedente.

Il costruttore può chiedere che siano eseguite altre misurazioni della corrente a ulteriori tensioni. In tal caso, il costruttore deve consegnare all'autorità di omologazione una documentazione certificata riguardo la necessità di eseguire ulteriori misurazioni. Le misurazioni delle correnti a ciascuna di tali ulteriori tensioni sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. L'esatta tensione installata e la corrente misurata devono essere registrate al quarto decimale.

Il consumo di energia è determinato moltiplicando la tensione installata per l'intensità della corrente misurata. Si calcola il consumo di energia medio di ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED (Formula). Ogni valore deve essere espresso al quarto decimale. Quando vengono utilizzati un motore passo-passo o una centralina elettronica per l'alimentazione dei proiettori LED, il carico elettrico di questa parte costitutiva deve essere escluso dalla misurazione.

I risparmi di energia di ciascuna luce ad alta efficienza a LED (ΔPi) sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1

Formula

dove il consumo di energia della corrispondente luce del veicolo di riferimento è definita dalla tabella 1.

Tabella 1

Requisiti di consumo di energia per differenti tipi di illuminazione dell'autoveicolo di riferimento

Luce del veicolo

Potenza elettrica totale (PB)

[W]

Proiettore anabbagliante

137

Proiettore abbagliante

150

Luce di posizione anteriore

12

Luce di illuminazione della targa

12

Fendinebbia anteriore

124

Fendinebbia posteriore

26

Indicatore di direzione anteriore

13

Indicatore di direzione posteriore

13

Luce di retromarcia

52

6.   CALCOLO DEL RISPARMIO DI CO2

La riduzione totale di CO2 del pacchetto illuminazione è calcolata applicando la formula 2.

Formula 2

Formula

dove

v

:

velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h], pari a 33,58 km/h

ηA

:

efficienza dell'alternatore [%], pari al 67 %

VPe

:

Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (VPe)

[l/kWh]

Benzina

0,264

Benzina turbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Fattore di conversione (l/100 km) (g CO2/km) [gCO2/l] come definito nella tabella 3

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante

Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km) (FC)

[gCO2/l]

Benzina

2 330

Diesel

2 640

UF

:

Il fattore di utilizzazione di ciascuna luce del veicolo [-] quale definito nella tabella 4.

Tabella 4

Fattore di utilizzazione per differenti tipi di illuminazione di veicoli

Luce del veicolo

Fattore di utilizzazione (TU)

[-]

Proiettore anabbagliante

0,33

Proiettore abbagliante

0,03

Luce di posizione anteriore

0,36

Luce di illuminazione della targa

0,36

Fendinebbia anteriore

0,01

Fendinebbia posteriore

0,01

Indicatore di direzione anteriore

0,15

Indicatore di direzione posteriore

0,15

Luce di retromarcia

0,01

7.   CALCOLO DELL'ERRORE STATISTICO

È necessario quantificare gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED inclusa nel pacchetto la deviazione standard è calcolata secondo la formula 3.

Formula 3

Formula

dove:

n

:

numero di misurazioni del campione, pari almeno a 5

La deviazione standard del consumo di energia di ciascuna luce ad alta efficienza a LED (Formula) comporta un errore nel risparmio di CO2 (Formula). tale errore è calcolato per mezzo della formula 4

Formula 4

Image

8.   SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

È necessario che sia dimostrata per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto di luci esterne ad alta efficienza a LED per il quale l'errore sui risparmi di CO2 calcolato applicando la formula 4 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO2 e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. formula 5).

Formula 5

Formula

dove:

MT

:

soglia minima [gCO2/km], pari a 1 gCO2/km

Quando la riduzione totale delle emissioni di CO2 del pacchetto di luci esterne ad alta efficienza a LED (sistema di illuminazione esterna efficiente), che risulta dall'applicazione della formula 5, è al di sotto della soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma di tale regolamento.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 gennaio 2013.


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