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Document 32016R0549
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/549 of 8 April 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozine, thiabendazole and thifensulfuron-methyl (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/2005
GU L 95 del 9.4.2016, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/549 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2016. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5). |
(3) |
Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione delle tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare i periodi della loro approvazione. |
(4) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
(4) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
ALLEGATO
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
1) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 11, Bentazone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
2) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 15, Diquat, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
3) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 17, Tiabendazolo, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
4) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 19, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
5) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 23, Pimetrozina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
6) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 26, Tifensulfuron metile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
7) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 31, Prosulfuron, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
8) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 34, Cialofop butile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
9) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 35, Famoxadone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
10) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 37, Metalaxyl-M, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
11) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 38, Picolinafen, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»; |
12) |
nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 39, Flumiossazina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017». |