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Document 32016R0549

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/2005

    GU L 95 del 9.4.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/549/oj

    9.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/549 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 aprile 2016

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2016. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).

    (3)

    Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione delle tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare i periodi della loro approvazione.

    (4)

    Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).

    (4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).


    ALLEGATO

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

    1)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 11, Bentazone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    2)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 15, Diquat, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    3)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 17, Tiabendazolo, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    4)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 19, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    5)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 23, Pimetrozina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    6)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 26, Tifensulfuron metile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    7)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 31, Prosulfuron, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    8)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 34, Cialofop butile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    9)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 35, Famoxadone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    10)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 37, Metalaxyl-M, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    11)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 38, Picolinafen, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

    12)

    nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 39, Flumiossazina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017».


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