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Document 32013R0389R(01)
Rettifica del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013)
Rettifica del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013)
GU L 317 del 3.12.2015, p. 42–42
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/389/corrigendum/2015-12-03/oj
3.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/42 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 3 maggio 2013 )
A pagina 28, articolo 88, paragrafo 2:
anziché:
«Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'articolo 74 del presente regolamento che comporti un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro.»,
leggi:
«Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'articolo 74 del presente regolamento che comporti una diminuzione dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro al conto delle soppressioni ESD.»