EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0011

2009/11/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008 , relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2008) 8477]

GU L 6 del 10.1.2009, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/11(2)/oj

10.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

[notificata con il numero C(2008) 8477]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2009/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).

(2)

La decisione 88/479/CEE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi (DEST, FOM, HGP e Autofom) per la classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(3)

A causa di adeguamenti tecnici, la Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’ammodernamento di due metodi (FOM e Autofom), l’utilizzazione di due nuovi metodi (UltraFOM 300 e VCS2000) e la soppressione di due metodi (HGP e DEST), ed ha presentato i risultati delle prove della dissezione nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(4)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione.

(5)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini se prassi commerciale o esigenze tecniche giustificano tale deroga. In Spagna la prassi commerciale può richiedere l’asportazione degli zampi anteriori dalla carcassa di suino oltre all’asportazione di lingua, setole, unghie, organi genitali, sugna, rognoni e diaframma in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84.

(6)

Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(7)

Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 88/479/CEE e sostituirla con una nuova decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84 in Spagna sono autorizzati:

a)

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato;

b)

l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato;

c)

l’apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato;

d)

l’apparecchio denominato «Automatic Vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato.

Articolo 2

In deroga all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino possono essere presentate per la pesatura e la classificazione anche senza zampi anteriori. In tal caso, per garantire la comparabilità della quotazione delle carcasse di suino, il peso a caldo constatato viene aumentato di 0,840 kg.

Articolo 3

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 4

La decisione 88/479/CEE è abrogata.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.

(2)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

(3)  GU L 234 del 24.8.1988, pag. 20.


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SPAGNA

Parte 1

FAT-O-MEATER (FOM)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato Fat-O-«Meater (FOM)».

2.

L’apparecchio è equipaggiato di una sonda del diametro di 6 mm, avente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 950 e un fotodetettore di tipo Siemens SFH 960 nonché una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 66,91 – 0,895 X1 + 0,144 X2

dove:

Image

=

tenore stimato di carne magra (in percentuale),

X1

=

spessore del grasso fra la terzultima e la quartultima costola a 60 mm dalla linea media della carcassa (in millimetri),

X2

=

spessore del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1 (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 60 e 120 kg.

Parte 2

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)».

2.

L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e della profondità muscolare.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un’unità centrale di elaborazione dei dati.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 34 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

Image = 70,59614 – 0,0904 · V22 – 0,23033 · V23 – 0,15558 · V44 + 0,086638 · V46 – 0,09965 · V48 – 0,10002 · V49 – 0,11624 · V51 – 0,05561 · V52 – 0,04854 · V53 – 0,0432 · V54 – 0,00282 · V55 + 0,051829 · V57 + 0,036795 · V58 – 0,00519 · V59 – 0,0269 · V60 – 0,06432 · V61 – 0,05323 · V62 – 0,05229 · V64 – 0,0523 · V65 + 0,005645 · V72 – 0,06505 · V73 – 0,04587 · V74 + 0,015041 · V77 + 0,030928 · V78 – 0,08024 · V79 – 0,07275 · V80 – 0,07497 · V85 – 0,06818 · V86 – 0,06875 · V87 – 0,04742 · V90 – 0,00698 · V91 + 0,046485 · V92 – 0,10403 · V93 + 0,160475 · V123

dove:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa.

V22, V23, … V123 sono le variabili misurate con l’apparecchio Autofom

4.

La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Spagna alla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 60 e 120 kg.

Parte 3

ULTRAFOM 300

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «UltraFOM 300».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore (tipo Intel 80 C 32). I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 69,22 – 1,023 X1 + 0,116 X2

dove:

Image

=

tenore stimato di carne magra (in percentuale),

X1

=

spessore del grasso fra la terzultima e la quartultima costola a 70 mm dalla linea media della carcassa (in millimetri),

X2

=

spessore del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1 (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 60 e 120 kg.

Parte 4

AUTOMATIC VISION SYSTEM (VCS2000)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Automatic Vision system (VCS2000)».

2.

L’apparecchio VCS 2000 è un sistema di elaborazione di immagini per determinare automaticamente i valori commerciali delle mezzene di suino. Il sistema è utilizzato online nell’ambito del sistema di macellazione che, tramite una videocamera, filma automaticamente le mezzene. I dati relativi all’immagine sono quindi elaborati in un computer mediante uno speciale programma di elaborazione dell’immagine.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di 70 punti di misurazione, secondo la seguente formula:

Image = 37,49855 + 0,017715 · X2 – 0,00075 · X40 – 0,02522 · X50 – 0,04549 · X52 – 0,0000335 · X59 – 0,000093 · X62 – 0,0000814 · X63 – 0,0000715 · X64 – 0,0000494 · X66 – 0,0000482 · X67 – 0,00047 · X69 + 0,000304 · X70 + 0,00867 · X77 – 0,03007 · X79 – 0,04575 · X81 – 0,01742 · X82 – 0,01768 · X83 – 0,03114 · X84 – 0,02549 · X85 – 0,0265 · X92 – 0,03299 · X95 – 0,02472 · X99 – 0,0399 · X102 + 0,020178 · X103 – 0,04614 · X106 + 0,012659 · X107 + 0,012256 · X110 + 0,015358 · X113 – 0,23294 · X116 + 0,010157 · X117 – 0,07282 · X120 + 0,126624 · X142 + 6,052785 · X2/6 – 13,2893 · X14/10 + 7,287408 · X77/51 – 4,09296 · X79/51 – 11,4326 · X81/51 – 1,28847 · X82/51 – 0,57019 · X83/51 – 5,21869 · X84/51 – 2,92106 · X85/51 + 8,274608 · X88/51 + 9,886478 · X91/51 – 0,00442 · X47/79 – 0,04848 · X50/79 + 0,227913 · X54/79 + 2,845209 · X77/79 + 0,018409 · X86/79 – 0,00838 · X89/79 + 0,007447 · X94/79 + 136,5994 · X27/20 + 182,973 · X29/20 – 6,82665 · X59/20 – 261 768 · X61/20 – 7,85416 · X62/20 – 3,8587 · X63/20 – 16,6166 · X64/20 – 59,2087 · X65/20 – 3,21138 · X66/20 – 6,96096 · X67/20 + 20,91982 · X68/20 – 109,736 · X69/20 + 243,641 · X70/20 + 29,84246 · X73/20 + 15,50442 · X74/20 – 0,30367 · X36/59 – 2,07787 · X40/59 – 0,38605 · X42/59 – 1,90547 · X69/59 + 3,554836 · X70/59

dove:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X2, X40, … X70/59 sono le variabili misurate con l’apparecchio VCS2000

4.

La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Spagna alla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 60 e 120 kg.


Top