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Document 52018XC0210(04)

    Pubblicazione di domande di protezione delle menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

    GU C 51 del 10.2.2018, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/24


    Pubblicazione di domande di protezione delle menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

    (2018/C 51/08)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alle domande di protezione a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE

    «OPOLO»

    Data di ricevimento :

    Lingua della domanda : croato

    Numero di fascicolo : TDT-HR-N1642

    Richiedente :

    Ministero dell’Agricoltura

    Ulica grada Vukovara 78

    HR-10000 Zagabria

    HRVATSKA

    Denominazione : Opolo

    «Opolo» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    Lingua della menzione tradizionale : croato

    Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate

    La menzione tradizionale «Opolo» può essere utilizzata per descrivere vini con le denominazioni di origine protette «Primorska Hrvatska», «Hrvatska Istra», «Hrvatsko primorje», «Sjeverna Dalmacija», «Dalmatinska zagora» e «Srednja i Južna Dalmacija» che soddisfano i requisiti per l’uso di tale menzione tradizionale.

    Categorie di prodotti vitivinicoli

    Vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Definizione

    «Opolo» è una menzione tradizionale autorizzata per i vini rosati fermi dal bouquet fruttato e prodotti esclusivamente con uve rosse delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini recanti la menzione tradizionale «Opolo» sono ottenuti con la tecnologia impiegata per la produzione dei vini bianchi e presentano un titolo alcolometrico effettivo minimo di 11 % vol. La resa massima per questi vini è pari a 12 000 kg/ha. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. Il colore dei vini «Opolo» varia da rosa molto chiaro a rosa intenso.

    DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE

    «VRHUNSKO VINO S KONTROLIRANIM ZEMLJOPISNIM PODRIJETLOM (VRHUNSKO VINO KZP)»

    Data di ricevimento :

    Lingua della domanda : croato

    Numero di fascicolo : TDT-HR-N1645

    Richiedente :

    Ministero dell’Agricoltura

    Ulica grada Vukovara 78

    HR-10000 Zagreb

    HRVATSKA

    Denominazione : Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), eventualmente integrata da:

    Arhivsko vino: per i vini tenuti in condizioni di cantina per almeno cinque anni, di cui almeno tre in bottiglia.

    Desertno vino: per i vini ottenuti dalla trasformazione di uve stramature o secche senza l’aggiunta di sostanze e aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16 % vol nonché un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol.

    Kasna berba: per i vini ottenuti da uve stramature con un tenore minimo di zucchero di 94° Öchsle.

    Izborna berba: per i vini ottenuti esclusivamente da uve accuratamente selezionate, con un tenore di zucchero di almeno 105° Öchsle.

    Izborna berba bobica: per i vini ottenuti da uve selezionate, stramature e colpite dalla Botrytis, con un tenore di zucchero di almeno 127° Öchsle.

    Izborna berba prosušenih bobica: per i vini ottenuti da acini di uve selezionate e stramature, con un tenore di zucchero di almeno 154° Öchsle.

    Ledeno vino: per i vini ottenuti da uve raccolte a una temperatura di almeno -7 °C e trasformate allo stato congelato con un tenore di zucchero di almeno 127° Öchsle.

    «Vrhunsko vino KZP» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Lingua della menzione tradizionale : croato

    Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate

    La menzione tradizionale «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.

    Categorie di prodotti vitivinicoli

    Vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Definizione

    «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)» è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). Il titolo alcolometrico volumico naturale di questi vini non può essere inferiore a:

    10 % vol nella zona B;

    10,5 % vol nella zona CI;

    11 % vol nella zona CII.

    La resa massima per la produzione di questi vini è pari a:

    10 000 kg/ha (6 000 l/ha) nella zona B;

    11 000 kg/ha (6 600 l/ha) nelle zone CI e CII.

    Non sono consentiti l’arricchimento, la dolcificazione, l’acidificazione e la disacidificazione. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. A seconda del grado di maturazione delle uve e dei processi di trasformazione e di invecchiamento del vino, possono essere utilizzate le seguenti menzioni aggiuntive:

    Arhivsko vino

    Desertno vino

    Kasna berba

    Izborna berba

    Izborna berba bobica

    Izborna berba prosušenih bobica

    Ledeno vino.

    DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE

    «KVALITETNO BISER VINO»

    Data di ricevimento :

    Lingua della domanda : croato

    Numero di fascicolo : TDT-HR-N1639

    Richiedente :

    Ministero dell’Agricoltura

    Ulica grada Vukovara 78

    HR-10000 Zagreb

    HRVATSKA

    Denominazione : Kvalitetno biser vino

    «Kvalitetno biser vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Lingua della menzione tradizionale : croato

    Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate

    La menzione tradizionale «Kvalitetno biser vino» può essere utilizzata per tutti i vini croati frizzanti a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.

    Categorie di prodotti vitivinicoli

    Vino frizzante ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Definizione

    «Kvalitetno biser vino» è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini frizzanti ottenuti da vini di qualità, da vini giovani ancora in fermentazione, da mosto di uve o da mosto di uve in fermentazione, ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini recanti la menzione tradizionale «Kvalitetno biser vino» devono presentare un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol. La sovrapressione dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione non deve essere inferiore a 1 bar né superiore a 2,5 bar, a una temperatura di 20 °C in recipienti chiusi

    DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE

    «MLADO VINO»

    Data di ricevimento :

    Lingua della domanda : croato

    Numero di fascicolo : TDT-HR-N1641

    Richiedente :

    Ministero dell’Agricoltura

    Ulica grada Vukovara 78

    HR-10000 Zagreb

    HRVATSKA

    Denominazione : Mlado vino

    «Mlado vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Lingua della menzione tradizionale : croato

    Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate

    La menzione tradizionale «Mlado vino» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.

    Categorie di prodotti vitivinicoli

    Vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Definizione

    «Mlado vino» è una menzione tradizionale autorizzata per i vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014), il cui processo di fermentazione è terminato o parzialmente terminato. I vini recanti la menzione tradizionale «Mlado vino» devono essere immessi sul mercato entro il 31 dicembre dell’anno civile in cui le uve sono state vendemmiate.

    DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE

    «VRHUNSKO PJENUŠAVO VINO»

    Data di ricevimento :

    Lingua della domanda : croato

    Numero di fascicolo : TDT-HR-N1644

    Richiedente :

    Ministero dell’Agricoltura

    Ulica grada Vukovara 78

    HR-10000 Zagreb

    HRVATSKA

    Denominazione : Vrhunsko pjenušavo vino

    «Vrhunsko pjenušavo vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Lingua della menzione tradizionale : croato

    Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate

    La menzione tradizionale «Vrhunsko pjenušavo vino» può essere utilizzata per tutti i vini spumanti croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.

    Categorie di prodotti vitivinicoli

    Vino spumante ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Definizione

    «Vrhunsko pjenušavo vino» è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta», utilizzata per descrivere i vini spumanti ottenuti attraverso una prima fermentazione alcolica di uve fresche o mosto, seguita da una seconda fermentazione alcolica da vino idoneo all’ottenimento di vini di qualità o di vini di prima qualità ottenuti dalle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini spumanti recanti la menzione tradizionale «Vrhunsko pjenušavo vino» devono presentare un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 10 % vol e una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 3 bar a una temperatura di 20 °C in recipienti chiusi.

    DOMANDA DI PROTEZIONE DELLA MENZIONE TRADIZIONALE

    «KVALITETNO VINO S KONTROLIRANIM ZEMLJOPISNIM PODRIJETLOM (KVALITETNO VINO KZP)»

    Data di ricevimento :

    Lingua della domanda : croato

    Numero di fascicolo : TDT-HR-N1640

    Richiedente :

    Ministero dell’Agricoltura

    Ulica grada Vukovara 78

    HR-10000 Zagreb

    HRVATSKA

    Denominazione : Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP), eventualmente integrata da:

    Mlado vino: se prodotto da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014), il cui processo di fermentazione è terminato o parzialmente terminato e immesso sul mercato entro il 31 dicembre dell’anno civile in cui le uve sono state vendemmiate.

    Arhivsko vino: se tenuto in condizioni di cantina per almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre in bottiglia.

    Desertno vino: se ottenuto dalla trasformazione di uve stramature o secche e avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16 % vol nonché un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol.

    «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Lingua della menzione tradizionale : croato

    Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate

    La menzione tradizionale «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.

    Categorie di prodotti vitivinicoli

    Vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Definizione

    «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). Il vino recante la menzione tradizionale «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» deve presentare un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a:

    8,5 % vol nella zona B;

    9,0 % vol nella zona CI;

    9,5 % vol nella zona CII.

    La resa massima per questi vini è pari a:

    11 000 kg/ha (7 700 l/ha) nella zona B;

    12 000 kg/ha (8 400 l/ha) nelle zone CI e CII.

    Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici.


    (1)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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