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Document 52017XC1114(02)
Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
GU C 383 del 14.11.2017, pp. 12–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 383/12 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2017/C 383/11)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL»
N. UE: PDO-FR-0547-AM01 — 5.4.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Comitato DOP «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» |
Le Port Est |
35960 Le Vivier-sur-Mer |
FRANCIA |
Tel. +33 299163840 |
Email: contact@moules-aop.com |
Il gruppo è composto da concessionari, operatori e confezionatori di «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» e ha quindi un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell’origine |
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Metodo di produzione |
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Legame |
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Etichettatura |
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Altro: aggiornamento dei dati, tipo di operatori, controlli. |
4. Tipo di modifica
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☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Sezione «Zona geografica»
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È aggiunta la frase «Tutte le fasi di produzione delle “Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel”, dall’allevamento al confezionamento dei mitili, avvengono nella zona geografica». Questa modifica è apportata per esplicitare maggiormente le fasi che devono obbligatoriamente avere luogo nella zona geografica della DOP. |
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Estensione della zona alle sezioni catastali AM e ZC del comune di Dol-de-Bretagne. Questa parte del comune soddisfa i criteri di delimitazione della zona attualmente registrata ed è immediatamente attigua alla zona odierna. La richiesta di estensione della zona geografica è giustificata dalle difficoltà di costruzione nei comuni della zona geografica dovute all’assenza di aree edificabili. In effetti è indispensabile disporre di impianti di preparazione e confezionamento situati nei pressi del luogo di allevamento in modo da provvedere rapidamente alla preparazione dei mitili. |
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Aggiunta del comune di Hirel nell’elenco dei comuni della zona geografica. Questa modifica costituisce di fatto la rettifica di un errore, dal momento che il comune in questione, pur figurando correttamente nel documento unico, era stato omesso nel disciplinare. |
Sezione «Prova dell’origine»
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Per quanto riguarda le norme sulla dichiarazione identificativa degli operatori per produrre con la denominazione, sono state eliminate le precisazioni «a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per via postale o depositati contro ricevuta» e «in base a un modello convalidato dal direttore dell’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)». Questi elementi procedurali si riferiscono infatti al piano di controllo legato al disciplinare e non al disciplinare della denominazione in quanto tale. |
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In merito alle dichiarazioni identificative dei vari operatori, il disciplinare registrato indica che i riferimenti degli impianti di preparazione e confezionamento devono essere riportati «precisando eventualmente quelli utilizzati per trattare mitili di altre origini». Viene proposta l’eliminazione degli elementi relativi ai mitili di altre origini. Questa dichiarazione ha lo scopo di descrivere i mezzi di allevamento continuativi a disposizione dell’operatore, mentre l’utilizzo degli impianti può evolvere nel tempo. Non è quindi opportuno apportare questa precisazione all’interno della dichiarazione identificativa, oltre al fatto che essa può comportare numerose modifiche di tali dichiarazioni. Inoltre è garantita sia la tracciabilità dei mitili DOP sia quella dei mitili che non possono fregiarsi della denominazione. |
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Per quanto riguarda i registri che gli operatori devono tenere e compilare, è previsto: «un registro di stoccaggio indicante in particolare, per ogni riserva e per ogni bacino, un piano di ripartizione dei contenitori o delle ceste (panieri) con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle file di pali originarie, della data di ingresso e di uscita e della destinazione dei mitili». Questo paragrafo è stato così riformulato: «Il registro di stoccaggio indica in particolare, per ogni riserva e per ogni bacino:
Diversi anni di esistenza della DOP hanno dimostrato che l’attuale formulazione del disciplinare è inadeguata, perché il piano di ripartizione dei contenitori e delle ceste non è realizzabile nella pratica quotidiana e perché la destinazione dei mitili non è nota al momento dello stoccaggio. La destinazione e la tracciabilità sono garantite alla spedizione. |
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Per quanto riguarda i mitili pronti per il confezionamento, la bolla di trasporto già prevista dal disciplinare è completata con l’aggiunta dell’«acronimo “Moules BMSM AOP”». Per migliorare la tracciabilità dei mitili all’interno della zona, si è deciso di aggiungere quest’acronimo, anziché il nome per esteso, per consentire una rapida lettura. L’acronimo è destinato esclusivamente a quest’uso in modo da evitare qualsiasi ambiguità nell’etichettatura dei prodotti immessi in commercio. |
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Inoltre il paragrafo «La bolla di trasporto è fissata al contenitore con una fascetta di colore diverso da quelle per la commercializzazione in cui sono riportati la sigla “DOP” e i riferimenti dell’impresa che ha effettuato il lavaggio e la calibratura dei mitili» è sostituito con il paragrafo «La bolla di trasporto accompagna il contenitore sul quale è fissata una fascetta di colore diverso da quelle per la commercializzazione. Questa fascetta riporta la sigla “DOP” e un numero d’ordine inserito dal gruppo». I riferimenti sulla fascetta relativi all’impresa che ha lavato e calibrato i mitili sono sostituiti da un numero d’ordine inserito dal gruppo che provvede lui stesso a garantire la tracciabilità tra i numeri delle fascette e gli operatori. Questa modifica garantisce un migliore controllo nel tempo. |
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Per quanto riguarda l’etichettatura delle unità di vendita, la frase «Ogni singola confezione è inoltre identificata mediante un sistema di etichettatura autorizzato dai servizi dell’Institut national de l’origine et de la qualité e distribuito dal gruppo» è sostituita dalla frase «Quest’etichetta viene apposta subito dopo il confezionamento e fissata in modo da non poter essere separata dal prodotto». Considerata la varietà delle modalità di confezionamento, il gruppo ha optato per un’etichettatura inscindibile dal prodotto, a scelta dell’operatore, invece di un sistema di etichettatura. L’etichettatura deve riportare le informazioni obbligatorie; queste ultime sono rimaste invariate. |
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La frase «Le vaschette sono identificate con il nome della denominazione di origine prestampato sul contenitore» è sostituita dalla frase «Quest’etichetta viene apposta subito dopo il confezionamento e fissata in modo da non poter essere separata dal prodotto». Oggi sono utilizzate nuove forme di confezionamento. L’obbligo relativo alle vaschette può essere difficile da rispettare a causa della conseguente gestione degli stock di imballaggi e dei costi aggiuntivi. L’identificazione della DOP è resa possibile da un’etichetta inscindibile dal prodotto apposta subito dopo il confezionamento. In questo modo l’obiettivo della tracciabilità è soddisfatto, pur lasciando una certa flessibilità nella scelta dei contenitori. Con la stessa ottica viene eliminato anche l’obbligo relativo ai sacchi «identificati con il nome della denominazione di origine prestampato sul contenitore». La tracciabilità è salvaguardata dall’apposizione della fascetta con un numero d’ordine inserito dal gruppo come nel caso del trasporto dei mitili pronti per il confezionamento. |
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Inoltre per garantire una migliore leggibilità e comprensione sono state apportate alcune modifiche di carattere redazionale e le ridondanze rispetto alla normativa generale sono state eliminate. |
Sezione «Metodo di produzione»
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Per quanto riguarda la tecnica di cattura dei mitili, è stato aggiunto che si tratta di una «cattura in ambiente naturale». Questa pratica era implicita, trattandosi di allevamento di mitili che beneficiano della DOP. Tale precisazione è stata apportata in un’ottica di coerenza tra il disciplinare in questione e quello della STG «Moules de Bouchot». |
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Per quanto concerne la posa del seme sui pali, sono state eliminate le frasi: «Il novellame può rimanere nei cantieri al massimo fino al 31 ottobre dell’anno di introduzione delle larve [nella zona di allevamento]» e «I cantieri per il novellame devono essere liberati da tutti i mitili e dalle corde entro il 31 ottobre». Peraltro, secondo il disciplinare, possono fregiarsi della denominazione solo i pali su cui sia stata effettuata la posa del seme entro il 31 ottobre. Questa disposizione non è pertanto rilevante ai fini della produzione destinata alla DOP. Tra l’altro, le corde lasciate nei cantieri verrebbero molto probabilmente distrutte dalle mareggiate autunnali e invernali. |
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La frase «si lascia una distanza minima di 30 centimetri tra il suolo e il livello inferiore della corda o della rete tubolare (“boudin”)» è sostituita dalla frase «si lascia una distanza minima tra il suolo e il livello inferiore della corda o della rete tubolare (“boudin”) per evitare il contatto dei mitili con il suolo». L’assenza di contatto con il suolo è una condizione essenziale del metodo di allevamento su palo. Oltre al fatto che un eventuale contatto con il suolo inciderebbe sul gusto dei mitili, il rispetto di una distanza minima tra il suolo e il livello inferiore della corda è indispensabile per utilizzare l’attrezzo idraulico («pêcheuse») che serve a raccogliere i mitili e per separare tutti i mitili dal palo di legno. Infatti, se dovessero rimanere dei mitili dopo la raccolta, questi potrebbero costituire focolai di contaminazione da parte di alcuni parassiti del mitilo. Per tenere conto di questi vincoli tecnici, i produttori rispettano immancabilmente una distanza minima, ma la distanza tra il livello inferiore della corda o della rete tubolare e il suolo può variare dopo la posa del seme per effetto dei movimenti della sabbia. |
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È stato eliminato il riferimento alla normativa nazionale per la definizione del tasso di semina dei pali «Conformemente al decreto del 22 marzo 1983 modificato che stabilisce il regime di autorizzazione delle colture marine, viene fissato per la denominazione [un tasso…]» in quanto questo testo è abrogato. |
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Il tasso massimo di semina dei pali definito dal disciplinare vigente in base al settore d’impianto dei pali nella baia è così modificato: il paragrafo:
è sostituito dal paragrafo:
Questa modifica mette fine a un’ambiguità, dal momento che la definizione di questi settori era stata trascritta in modo incompleto lasciando intendere che il tasso del 65 % fosse riferito alla totalità (della zona d’impianto dei pali) della zona nord-est del banc des Hermelles, mentre si riferisce solo alla parte più a sud di questa zona. |
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Per quanto riguarda la lunghezza dei pali, è eliminata la parte «con un’altezza massima di 5,5 metri». La lunghezza dei pali era stata stabilita al momento della domanda di registrazione della DOP a partire dagli usi riscontrati, ma la limitazione della lunghezza dei pali non ha una reale giustificazione tecnica. Tra l’altro, pali più lunghi presentano anche un certo interesse, in quanto possono essere piantati più in profondità e offrire quindi una migliore resistenza alle correnti marine che potrebbero sradicarli. L’altezza di posa del seme sui pali resta invece invariata, ovvero limitata a 3,5 metri. |
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È stata aggiunta l’espressione «su palo» nella frase «Superato un periodo di allevamento su palo di oltre ventiquattro mesi, i mitili non possono più beneficiare della denominazione d’origine “Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel”». Questa precisazione è stata apportata a fini di controllo, per chiarire la durata di riferimento oltre la quale i mitili non possono più essere messi in commercio come DOP. La durata dell’allevamento sui cantieri per novellame non viene considerata. |
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È stato aggiunto l’aggettivo «media» nella frase «Per tutte le concessioni […] è stabilita una resa media annua massima di 60 kg di mitili commercializzati per palo». Con questa modifica s’intende esplicitare l’oggetto del controllo, ovvero che la resa annua massima viene controllata in base alla media della concessione e non per palo. |
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Per quanto riguarda il periodo di raccolta, la frase «Il periodo fissato per raccogliere i mitili va dal 15 giugno al 15 febbraio dell’anno successivo a quello della posa del seme sui pali di cui trattasi.» è sostituita dalla frase «Il periodo fissato per raccogliere i mitili va dal 15 giugno dell’anno successivo a quello della posa del seme sui pali di cui trattasi al 15 febbraio successivo». La modifica è stata apportata per correggere un errore redazionale. Il primo anno (N) la posa del seme sui pali viene infatti effettuata al massimo il 31 ottobre. La raccolta inizia l’anno successivo (N+1) non prima del 15 giugno e prosegue fino al 15 febbraio successivo, ovvero l’anno N+2. Le parole «dell’anno successivo a quello della posa del seme» si riferiscono pertanto al 15 giugno e non al 15 febbraio come indica la versione attualmente in vigore. |
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La frase «I mitili allevati per un periodo minimo di diciotto mesi possono essere raccolti dal 15 giugno al 31 luglio dell’anno successivo a quello della posa del seme sui pali di cui trattasi» è così rettificata: «I mitili allevati su palo per un periodo compreso tra diciannove mesi e mezzo e ventiquattro mesi possono essere raccolti dal 15 giugno al 31 luglio». Il paragrafo modificato si riferisce ai mitili comunemente definiti «di due anni» e precisa che devono essere raccolti a inizio stagione. La formulazione contenuta nel disciplinare vigente è sbagliata: i mitili dei pali su cui è stata effettuata la posa del seme in un determinato anno (N) non possono infatti avere diciotto mesi di allevamento su palo l’anno successivo (N+1), all’inizio della stagione di raccolta. La durata di allevamento dei mitili interessati è stata ricalcolata a partire dalle possibili date di posa del seme:
Nemmeno i recipienti di mitili stoccati nelle concessioni in alto mare sono chiusi, ma devono essere collocati in un impianto chiuso per evitare che i mitili siano trascinati via dalla corrente marina. |
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La frase «Lo spessore minimo tra le sbarre delle griglie di vagliatura dei mitili è fissato a 12 mm» è sostituita dalla frase «I mitili sono fatti passare attraverso un vaglio di minimo 12 mm». L’obiettivo di questa modifica è precisare che la vagliatura è un’operazione obbligatoria. Dal momento che le tecniche evolvono, il riferimento alle «griglie di vagliatura» è stato eliminato per consentire ai produttori di utilizzare qualsiasi tipo di materiale di vagliatura. Il valore target di vagliatura di 12 mm resta invariato, cambia soltanto il mezzo. Tra l’altro il participio «vagliati» riferito ai mitili nella frase «i mitili vengono sgranati, lavati, vagliati e separati» viene aggiunto per precisare che si tratta di un’operazione obbligatoria. |
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Per quanto riguarda la fase di confezionamento dei mitili, la frase «I lotti di mitili pronti per il confezionamento devono contenere al massimo il 20 % di mitili di dimensioni inferiori a 4 cm» è sostituita dalla frase «I lotti di mitili pronti per il confezionamento possono contenere al massimo il 20 % in peso di mitili di lunghezza inferiore a 4 cm». Il verbo «devono» è sostituito con «possono» nella misura in cui si tratta di una tolleranza e non di un obbligo. È precisato che la proporzione di mitili di lunghezza inferiore a 4 cm è espressa in peso per chiarire il metodo di controllo. |
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Il paragrafo «Il tasso di riempimento dei mitili pronti per il confezionamento può essere modificato per decreto interministeriale in caso di circostanze eccezionali per una determinata raccolta, su proposta del comitato nazionale competente dell’INAO. Questi valori non possono tuttavia essere mai inferiori al 5 % del tasso minimo stabilito al punto 2 “Descrizione del prodotto”» è sostituito dal paragrafo: «Se in applicazione della normativa relativa ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari il gruppo richiede una modifica temporanea delle condizioni di produzione per circostanze eccezionali, il tasso di carne non può essere stabilito al di sotto di 114, pari a una riduzione del 5 %, al fine di preservare la specificità dei mitili che beneficiano della denominazione d’origine». Questo paragrafo è stato aggiornato per tenere conto dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dei relativi regolamenti di applicazione. Il gruppo intende mantenere un valore minimo per il tasso di carne: si tratta infatti di uno dei criteri sui quali si fonda la specificità della DOP «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» e che ha contribuito alla sua reputazione. Secondo il gruppo, i mitili che non raggiungono l’indice di 114 non dovrebbero essere venduti come DOP, nemmeno in circostanze eccezionali. |
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L’aggettivo «finale» è stato aggiunto nella frase «Il confezionamento finale e la commercializzazione dei mitili avvengono in contenitori di 15 kg di capienza massima» per precisare che la capienza massima di 15 kg non si riferisce ai contenitori utilizzati per il trasporto all’interno della zona dei mitili pronti per il confezionamento, ma solo al confezionamento finale. |
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La frase «Il confezionamento finale può essere realizzato in sacchi da 2 a 15 kg o in vaschette da 0,5 a 7 kg» è stata eliminata, perché non definisce un obbligo ma presenta solo i tipi di contenitori che possono essere utilizzati. |
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Inoltre per garantire una migliore leggibilità e comprensione sono state apportate alcune modifiche di carattere redazionale. Sono infine stati eliminati gli elementi descrittivi ininfluenti ai fini della descrizione del prodotto e le ridondanze rispetto alla normativa generale. |
Sezione «Etichettatura»
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La disposizione relativa alla dicitura del nome della denominazione è stata modificata per avere un tipo di carattere identico per tutta la denominazione e con dimensioni superiori agli altri elementi presenti in etichettatura. Il gruppo intende dare maggiore risalto al nome della denominazione in etichettatura. |
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La frase «prima della registrazione comunitaria il logo “DOC” deve essere apposto vicino al nome della denominazione senza diciture intermedie» è stata eliminata. Trattandosi di una disposizione transitoria, questa regola non ha più ragion d’essere, dal momento che le «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» sono state registrate come DOP nel giugno 2011. |
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Per quanto riguarda gli elementi da riportare su ogni confezione unitaria, sono stati aggiunti: «il peso del prodotto confezionato; il nome dell’operatore; i riferimenti del centro di confezionamento; la data di confezionamento; il numero d’ordine del confezionamento». Questa modifica riprende gli obblighi della sezione «Prova dell’origine» e mira a esplicitare le informazioni che devono figurare in etichettatura. |
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In riferimento all’obbligo di riportare il nome della denominazione d’origine, quest’obbligo viene meno per i «documenti di accompagnamento». Per quanto riguarda la modifica della sezione «Prova dell’origine» che autorizza l’utilizzo dell’acronimo «Moules BMSM AOP» nei documenti di accompagnamento dei mitili, viene eliminato l’obbligo di riportare il nome per esteso. |
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Per uniformare maggiormente la comunicazione relativa alla DOP «Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel» è stato aggiunto che «nel materiale di comunicazione il nome della denominazione deve essere accompagnato dalla dicitura “denominazione d’origine protetta” o “DOP” e dal simbolo DOP dell’Unione europea». |
Sezione «Altro»
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«Aggiornamento dei dati»: sono stati aggiornati sia i dati del servizio competente dello Stato sia quelli del gruppo. Il nome del gruppo, modificato a seguito della registrazione della DOP, è stato aggiornato. |
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«Tipo di operatori»: per evitare qualsiasi ambiguità e per utilizzare il lessico dei professionisti della mitilicoltura, è stato modificato il modo di denominare i tipi di soggetti definiti nella sezione «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica»: «produttore» è sostituito con «operatore» e «centro di spedizione» con «centro di confezionamento». |
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«Controllo»: i dati relativi all’organismo di controllo sono stati sostituiti con quelli dell’autorità competente in materia di controllo. Si intende in tal modo evitare la modifica del disciplinare in caso di cambiamento dell’organismo di controllo. |
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La tabella contenente i principali punti da controllare è stata aggiornata con le modifiche illustrate. |
DOCUMENTO UNICO
«MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL»
N. UE: PDO-FR-0547-AM01 — 5.4.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione (denominazioni)
«Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel»
2. Stato membro o Paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Le «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» sono mitili («moules de bouchots») vivi, principalmente della specie Mytilus edulis (meno del 5 % di Mytilus galloprovincialis o di mitili ibridi galloprovincialis-edulis). Sono caratterizzati da valve lisce e scure, hanno una forma regolare e una carne di colore che va dal giallo all’aranciato in cui non figurano granchi o grani di sabbia. La struttura della carne è morbida e fondente e il sapore ha un gusto dominante zuccherino.
I mitili hanno una lunghezza media pari o superiore a 4 cm, un tasso di glucidi della carne cotta superiore al 4 % e un tasso minimo di carne di 120 secondo l’indice di Lawrence e Scott.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione e la preparazione delle «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» avvengono nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il confezionamento dei mitili ha luogo nella zona geografica. Si tratta infatti di un’operazione importante che può compromettere la qualità, la genuinità e, di conseguenza, anche la notorietà della denominazione se non vengono rispettati i requisiti di cui sopra.
La deperibilità dei mitili impone infatti un loro trattamento immediato dopo la raccolta, oltre a circuiti rapidi di immissione in commercio. Quest’operazione deve essere effettuata entro massimo 18 ore dal lavaggio e dalla vagliatura dei mitili. Il confezionamento nella zona geografica delimitata permette quindi di preservare le qualità e le caratteristiche del prodotto.
I mitili sono spediti e venduti in confezioni di 15 kg di capienza massima.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Su ciascuna confezione unitaria devono figurare le seguenti informazioni:
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il nome della denominazione d’origine protetta «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» scritto in caratteri identici di dimensioni superiori a quelle dei caratteri più grandi che figurano in etichettatura, |
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la dicitura «denominazione d’origine protetta», |
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il simbolo DOP dell’Unione europea subito prima o dopo il nome della denominazione senza diciture intermedie, |
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il peso del prodotto confezionato, |
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il nome del produttore, |
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i riferimenti del centro di confezionamento, |
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la data di confezionamento, |
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il numero d’ordine del confezionamento. |
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica va dalla parte della zona intertidale della baia del Mont-Saint-Michel situata a sud della linea che collega il campanile di Carolles alla punta della Chaîne fino alla parte a occidente del confine interdipartimentale Ille-et-Vilaine/Manche e comprende i territori dei comuni di Cancale, Cherrueix, Le Vivier-sur-Mer, Mont-Dol, Hirel, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Méloir-des-Ondes e Dol-de-Bretagne (esclusivamente sezioni catastali AM e ZC).
5. Legame con la zona geografica
Specificità della zona geografica
I comuni interessati dalla denominazione d’origine «Moules de bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel» sono situati sul litorale della baia del Mont-Saint-Michel, all’interno del golfo normanno-bretone.
La baia del Mont-Saint-Michel, che si distingue per la sua vasta zona intertidale con una leggerissima pendenza e le più importanti escursioni di marea delle coste francesi, presenta un gamma di ecosistemi (polder, acquitrini salmastri, distese fangose, estuari ecc.) caratterizzati dall’interazione di ambienti terrestri, marini e di transizione tra terra e mare.
Le masse d’acqua che coprono questo vasto bacino, non molto profondo, si riscaldano notevolmente fin dalla primavera e a causa della presenza di sabbie fini o da fini a medie presentano un’importante torbidità. Dopo essere entrate nella baia si muovono molto lentamente, anche indipendentemente dalle oscillazioni dovute alle escursioni di marea e al vento.
La baia del Mont-Saint-Michel presenta inoltre la particolarità di non disporre di significative popolazioni endemiche di mitili. Il Mytilus galloprovincialis è presente nell’ambiente soltanto in quantitativi assai limitati e il Mytilus edulis non riesce a riprodursi.
Alla fine degli Anni 50 queste particolari condizioni naturali hanno indotto alcuni professionisti del dipartimento della Charente a introdurre la mitilicoltura su pali di legno («bouchots»). Questi produttori, consapevoli dei rischi che la sovrapproduzione comporta per l’ambiente e il prodotto, hanno favorito l’istituzione di una normativa rigorosa per l’impianto dei pali di legno. Infine i mitilicoltori hanno previsto, alla luce di esami analitici e organolettici, una procedura per l’inizio e la conclusione della raccolta al fine di evitare raccolte troppo precoci quando i mitili non hanno ancora raggiunto dimensioni sufficienti.
Specificità del prodotto
La «Moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» è un mitilo appartenente alla specie Mytilus edulis, allevata su pali di legno, che si distingue nettamente dai mitili ottenuti dalla stessa specie e con lo stesso metodo di allevamento provenienti da altri bacini, soprattutto a causa del notevole tasso di riempimento delle valve, dell’elevato tenore di glucidi e della carne con un colore che va dal giallo all’arancione, della sua consistenza morbida e burrosa e del suo sapore prevalentemente zuccherino.
A causa di queste caratteristiche le «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» costituiscono un riferimento sul mercato, in particolare per il prezzo di vendita superiore a quello dei prodotti di altri centri di allevamento.
Legame causale
Negli Anni 50 i mitilicoltori originari della baia di L’Aiguillon, alla ricerca di nuovi siti adatti all’allevamento di mitili su pali di legno hanno trovato nella baia del Mont-Saint-Michel condizioni particolarmente favorevoli, a causa della pendenza assai leggera e regolare della zona intertidale e delle vie d’accesso tradizionali per la navigazione o il traffico su strada.
Le condizioni batimetriche permettono ai mitili di beneficiare dei vantaggi del metodo di allevamento su pali e inducono inoltre caratteristiche termiche e di torbidità delle masse idriche che favoriscono l’abbondanza delle sostanze nutrienti, per cui ai mitili non è apportato alcun tipo di integratore alimentare. Inoltre il tempo di residenza assai importante delle masse d’acqua in fondo alla baia permette alle successive generazioni di fitoplancton di restare in contatto per un lungo periodo con i mitili e quindi anche di nutrirli abbondantemente.
Altre abbondanti risorse alimentari provengono dai vari ecosistemi della baia e contribuiscono ai notevoli tassi di riempimento, come pure alle caratteristiche organolettiche specifiche delle «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel». Fra queste diverse risorse un ruolo importante è svolto dalle microalghe presenti in superficie nelle distese fangose della zona intertidale, poiché si è potuto osservare che il 96 % degli scheletri silicei trovati all’interno dello stomaco delle «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» appartiene a 4 specie di diatomee che colonizzano questi sedimenti.
Peraltro le caratteristiche delle masse d’acqua, che non consentono la presenza del Mytilus galloprovincialis e la riproduzione del Mytilus edulis, mettono i mitili impiantati nella baia al riparo da forme di concorrenza spaziale e nutrizionale e permettono il loro rapido sviluppo.
Infine è grazie alle diverse misure di controllo della risorsa e di tutela dell’ambiente, messe in atto dai professionisti, che questa risorsa può essere valorizzata con le «Moules de bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel».
L’ambiente geografico della baia del Mont-Saint-Michel consente pertanto, grazie al giudizioso sfruttamento delle sue componenti naturali attuato dai professionisti fin dall’inizio di questa produzione, di conferire caratteristiche specifiche ai mitili della specie Mytilus edulis allevati su pali di legno.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ac05965a-3df9-44d9-91fb-c7f52e9e6f0f/telechargement
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.