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Document 52017XC1025(04)

    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    GU C 361 del 25.10.2017, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 361/42


    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    (2017/C 361/09)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

    Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

    «LAGUIOLE»

    N. UE: PDO-FR-0120-AM05 — 5.4.2017

    DOP ( X ) IGP ( )

    1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

    Syndicat de défense et de gestion du Fromage de Laguiole

    Route de Chaudes-Aigues

    12210 Laguiole

    FRANCE

    Tel. +33 565444751

    Fax +33 565444757

    E-mail: contact@fromagedelaguiole.fr

    Il gruppo è composto da produttori e trasformatori di «Laguiole» e ha pertanto titolo a proporre la domanda di modifica.

    2.   Stato membro o paese terzo

    Francia

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro: controllo

    4.   Tipo di modifica

    Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    5.   Modifica (modifiche)

    Rubrica «Zona geografica»

    La zona geografica è estesa ai comuni di Le Buisson, Saint-Juéry e Saint-Chély-d’Apcher, nel dipartimento della Lozère. Questi comuni sono contigui alla zona geografica attuale e presentano caratteristiche simili a quelle dei comuni inclusi in tale zona. La loro integrazione nella zona geografica non modifica pertanto il legame con l’origine.

    L’elenco dei comuni che costituiscono la zona geografica è aggiornato in seguito alla fusione di vari comuni, a perimetro costante. Il nuovo comune di Argences en Aubrac riunisce dunque i vecchi comuni di Alpuech, Graissac, Lacalm, La Terrisse, Sainte-Geneviève-sur-Argence e Vitrac-en-Viadène. Il nuovo comune di Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac riunisce i vecchi comuni di Aurelle-Verlac e di Saint-Geniez-d’Olt. Il nuovo comune di Banassac-Canilhac riunisce i vecchi comuni di Banassac e Canilhac. Nei casi in cui i vecchi comuni erano inclusi solo parzialmente nella zona geografica, solo le parti corrispondenti dei nuovi comuni sono incluse nella zona geografica.

    Infine, nel documento unico, i cantoni sono sostituiti dall’elenco dei comuni che li costituiscono, integrandovi le modifiche sopra indicate.

    Altro

    Nella rubrica «Riferimenti relativi alle strutture di controllo», i dati identificativi dell’organismo di controllo sono sostituiti da quelli dell’autorità competente in materia di controllo, in modo da evitare la modifica del disciplinare in caso di cambiamento dell’organismo di controllo.

    DOCUMENTO UNICO

    «LAGUIOLE»

    N. UE: PDO-FR-0120-AM05 — 5.4.2017

    DOP ( X ) IGP ( )

    1.   Denominazione

    «Laguiole»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Francia

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.3 Formaggi

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    Il «Laguiole» è un formaggio di latte vaccino a crosta secca, a pasta pressata non cotta di forma cilindrica contenente almeno 45 grammi di grassi per 100 grammi di formaggio dopo completa essiccazione e con tenore di sostanza secca di almeno 58 grammi per 100 grammi di formaggio.

    Il «Laguiole» ha la forma d’un cilindro del diametro compreso tra 30 e 40 centimetri, un rapporto altezza/diametro compreso tra 0,8 e 1 e peso tra i 20 e i 50 chilogrammi.

    La stagionatura dura almeno quattro mesi a decorrere dalla data di cagliatura.

    La pasta è di colore tra l’avorio e il paglierino e la crosta, di colore tra il biancastro e il grigio chiaro, può assumere tonalità dal bruno ambrato al grigio granito durante la stagionatura.

    Il gusto lattico da medio a intenso, secondo il grado di stagionatura, equilibrato nella propria specificità, si esprime lungo sfumature che vanno dal fieno fresco alla nocciola secca, con buona persistenza in bocca sostenuta da una tipicità dovuta alla fabbricazione a latte crudo.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    La razione base della mandria da latte è assicurata da foraggi provenienti dalla zona geografica. Gli unici foraggi grossolani autorizzati sono composti dalla flora locale di praterie e pascoli naturali o permanenti, nonché dalle coltivazioni a graminacee e leguminose da foraggio delle praterie temporanee. È vietata la presenza d’insilato di mais, di insilato d’erba, di fieno o di altro foraggio conservato a umido.

    In periodo di disponibilità d’erba, la razione di base della mandria da latte è composta soprattutto d’erba di pascolo per una durata minima annuale cumulata di 120 giorni, salvo laddove le condizioni climatiche non lo consentano. Durante questo periodo, l’apporto di foraggi a complemento della razione di erba di pascolo non può superare i 3 kg di sostanza secca al giorno per vacca da latte, in media sulla mandria e sul periodo di pascolo.

    L’aggiunta di mangimi complementari alla razione di base è limitata a 6 kg al giorno per vacca in lattazione, in media annuale, sull’insieme delle vacche in lattazione. Per i mangimi complementari, la provenienza dalla zona geografica non è obbligatoria in quanto tale zona non dispone di risorse agricole sufficienti.

    Nell’alimentazione degli animali sono ammessi solo i vegetali, i prodotti secondari e i mangimi complementari ricavati da prodotti non transgenici.

    Nell’alimentazione complementare sono autorizzati solo le materie prime e gli additivi contenuti in un elenco positivo.

    Il «Laguiole» è fabbricato esclusivamente con latte vaccino crudo intero, non normalizzato nel tenore di proteine e grassi. È vietato qualsiasi trattamento fisico.

    Il latte usato per la fabbricazione del «Laguiole» deve provenire unicamente da mandrie da latte composte da vacche di razza Simmental francese (codice razza 35) o Aubrac (codice razza 14) o dai prodotti dell’incrocio delle due razze con filiazione certificata. Per questi ultimi, al di là della prima generazione, solo il prodotto di un incrocio con un maschio Aubrac (codice razza 14) è autorizzato a far parte della mandria da latte.

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

    La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi si effettuano nella zona geografica.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    È vietata la commercializzazione del «Laguiole râpé» (grattugiato).

    Il «Laguiole» può essere presentato in porzioni. Quando è venduto preconfezionato, i pezzi devono obbligatoriamente presentare una parte di crosta caratteristica della denominazione, tranne le porzioni inferiori a 70 grammi.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    L’etichettatura dei formaggi comporta:

    il nome della denominazione d’origine scritto a caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull’etichetta,

    il simbolo DOP dell’Unione europea.

    La menzione «buron» (baita) è autorizzata sull’etichetta, nel materiale pubblicitario, sulle fatture o nei documenti commerciali alle condizioni seguenti: la menzione «buron» è riservata ai formaggi prodotti con latte di una sola mandria munta in periodo di transumanza (25 maggio-13 ottobre) che in quel periodo pascola su prati ad un’altitudine superiore a 1 000 m. Per poter beneficiare di questa menzione i formaggi devono essere fabbricati in strutture adibite a caseificio, costruite in questa zona di pascoli di alta quota, e con una sola mandria per ciascun centro di lavorazione. Le strutture mobili o leggere, quali i rustici di travi di legno, non sono autorizzate.

    L’etichettatura può essere sostituita dall’impressione diretta sulla crosta del formaggio o dall’applicazione di una mussolina prestampata direttamente sulla crosta.

    L’identificazione del prodotto è altresì garantita dall’impressione in rilievo dell’effigie del toro di Laguiole e della parola «Laguiole» nonché dal marchio identificativo, apposti sul formaggio.

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona geografica è delimitata dai comuni o dalle frazioni seguenti:

    Dipartimento dell’Aveyron: comuni di Argences en Aubrac, Campouriez, Cantoin, Cassuéjouls, Castelnau-de-Mandailles, Le Cayrol, Condom-d’Aubrac, Coubisou, Curières, Entraygues-sur-Truyère (riva destra del Lot e riva sinistra della Truyère a monte della confluenza Lot-Truyère), Espalion (riva destra del Lot), Estaing, Florentin-la-Capelle, Huparlac, Laguiole, Montézic, Montpeyroux, Le Nayrac, Pomayrols, Prades-d’Aubrac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Côme-d’Olt (riva destra del Lot), Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac (riva destra del Lot), Saint-Laurent-d’Olt (riva destra del Lot), Saint-Symphorien-de-Thénières, Sainte-Eulalie-d’Olt (riva destra del Lot), Soulages-Bonneval.

    Dipartimento del Cantal: comuni di Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, Espinasse, Fridefont, Jabrun, Lieutadès, Maurines, Saint-Martial, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize, La Trinitat.

    Dipartimento della Lozère: comuni di Aumont-Aubrac, Banassac-Canilhac (riva destra del Lot), Les Bessons, Brion, Le Buisson, Chauchailles, La Chaze-de-Peyre, La Fage-Montivernoux, La Fage-Saint-Julien, Fau-de-Peyre, Fournels, Grandvals, Les Hermaux, Malbouzon, Marchastel, Nasbinals, Noalhac, Prinsuéjols, Recoules-d’Aubrac, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Juéry, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Laurent-de-Veyrès, Saint-Pierre-de-Nogaret, Sainte-Colombe-de-Peyre, Les Salces, Termes, Trélans.

    5.   Legame con la zona geografica

    La zona geografica presenta caratteristiche specifiche legate alla natura del suolo, al clima, all’altitudine e alla delimitazione naturale ad opera dei rilievi. Il suolo è di tipo basaltico e granitico. Il clima contrastato e aspro risulta dallo scontro tra le influenze continentali e montane dell’Alvernia, con inverni lunghi, freddi, ventosi e sovente innevati, e quelle del Mezzogiorno che apportano calore e una pluviometria abbondante e violenta. Nel centro della zona, le montagne dell’Aubrac costituiscono un insieme omogeneo ad un’altitudine media di 1 000 m. A ovest e a sud, la zona è naturalmente delimitata dai fiumi Truyère e Lot. La combinazione di suolo, clima e altitudine conferisce ai pascoli notevoli qualità, in particolare una flora ricca, aromatica e abbondante. Più che altrove vi si trovano piante tipicamente ricche di molecole aromatiche (terpeni), ad esempio le apiaceae come il finocchio delle Alpi (Meum athamanticum), le geraniaceae (Geranium sylvaticum) le composite (Achillea, Centaurea), le labiate (Prunella grandiflora, Thymus).

    La produzione casearia nella regione è antica. Fin dal XII secolo i monaci delle abbazie di Aubrac e Bonneval hanno fissato le regole di fabbricazione del «Laguiole» affinché il latte prodotto in estate potesse essere utilizzato per l’alimentazione invernale dei pellegrini; la stessa pratica fu adottata dagli agricoltori vicini. Nel 1897 gli agricoltori di montagna si sono raggruppati nel Syndicat de vente, divenuto Syndicat de défense nel 1939 per giungere poi al riconoscimento della denominazione di origine nel 1961.

    Ancora oggi il «Laguiole» è lavorato a partire da latte crudo intero ottenuto da vacche delle razze Simmental francese e Aubrac, idonee alle condizioni ambientali della zona geografica (mezza montagna) e alimentate principalmente a pascolo e fieno prodotto nella zona senza foraggi conservati a umido, con complementi limitati. La selezione genetica di queste razze ha permesso di rafforzare il tenore proteico del latte a scapito dei grassi per ottenere un latte con potenziale caseario. L’alimentazione, con il divieto del mais tra i foraggi per contenere i grassi nel latte, fornisce anch’essa un contributo in questa direzione.

    Il «Laguiole» è il prodotto di una stagionatura lunga in cantine fredde (da 6 a 12 °C) e umide, la cui riuscita dipende da una tecnica di fabbricazione particolare (tra cui un doppio sgocciolamento, nella pressa e nella messa in forma, inteso a rafforzare l’estratto secco) e da cure regolari (strofinamenti e capovolgimenti) assicurate da competenze che si sono tramandate nella zona geografica.

    Il «Laguiole» è un formaggio a base di latte crudo intero, di formato grande (20-50 kg). La pasta pressata non cotta ha un tenore elevato (almeno il 58 %) di sostanza secca. La stagionatura dura almeno quattro mesi.

    Il gusto lattico da medio a intenso, secondo il grado di stagionatura, equilibrato nella propria specificità, si esprime lungo sfumature che vanno dal fieno fresco alla nocciola secca, con buona persistenza in bocca.

    La produzione di latte nella zona geografica del «Laguiole» era all’inizio spiccatamente stagionale. In effetti, un prelievo parallelo all’allattamento del vitello era possibile solo quando, grazie alla fertilità naturale del suolo, la flora era abbondante e permetteva di soddisfare i bisogni degli animali. Per conservare e utilizzare successivamente il latte, gli allevatori della zona geografica hanno elaborato un formaggio di lunga durata e di grande formato, il «Laguiole».

    Prodotto con latte intero, la predisposizione del formaggio alla conservazione è legata alle condizioni di produzione del latte e di fabbricazione che privilegiano un latte dal potenziale caseario, ricco di proteine ma contenuto nei grassi, incline ad uno sgocciolamento intenso sia nella pressa in vasca che nelle presse in seguito alla messa in forma, il che consente di ottenere una pasta pressata non cotta ad elevato tenore di sostanza secca.

    Le vacche delle razze Simmental francese e Aubrac sono particolarmente idonee alle condizioni ambientali della zona geografica. Grazie alla loro rusticità queste razze riescono a sfruttare pienamente il potenziale foraggero della zona geografica e sopportano bene i rigori di un lungo inverno. I foraggi di cui si nutrono sono ricchi di piante aromatiche che profumano il latte e di conseguenza il «Laguiole» che ne è il prodotto.

    La fabbricazione a latte crudo e la stagionatura lunga a bassa temperatura determinano la tipicità del «Laguiole» legata alla flora lattica del latte crudo intero.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-eee5e8f9-73b8-403f-8ad2-db22ef109a27/telechargement


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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