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Document 52013IP0544

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (D021155/01 — 2012/2742(RPS))

GU C 468 del 15.12.2016, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 468/33


P7_TA(2013)0544

Fissazione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (D021155/01 — 2012/2742(RPS))

(2016/C 468/06)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (COM(2013)0502),

vista la relazione scientifica e tecnica del Centro comune di ricerca, del marzo 2011, intitolata «End-of-waste criteria for waste paper: technical proposals» (criteri per la perdita della qualifica di rifiuto per i rifiuti di carta: proposte tecniche),

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (2), in particolare l'articolo 49,

vista la decisione della Commissione 2011/753/UE che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

visto il parere reso il 9 luglio 2012 dal comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

visto l'articolo 88, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la definizione di criteri volti a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale, in conformità alla direttiva 2008/98/CE, può costituire uno strumento importante per la promozione del riciclaggio e di un mercato per materie prime secondarie, e che può in tal modo migliorare l'efficienza delle risorse;

B.

considerando che, in base al regolamento del Consiglio proposto, i rifiuti di carta con una percentuale di componenti non cartacei inferiore o uguale all'1,5 % del peso secco all'aria cessano di essere tali quando sono destinati all'utilizzo come fibre di carta per l'industria cartiera e soddisfano determinati criteri aggiuntivi;

C.

considerando che la carta multimateriale con un contenuto di materiali non cartacei superiore al 30 % del peso secco all'aria è considerata nella sua totalità come componente non cartaceo; che un contenitore di carta multimateriale comprende, tipicamente, solo il 30 % (o meno) di componenti non cartacei (24 % di polietilene e 6 % di alluminio), e che quindi non sarebbe considerato come componente non cartaceo; che, di conseguenza, i flussi di rifiuti di carta potrebbero includere una quantità indeterminata di contenitori di carta multimateriale (con il loro elevato tenore di componenti non cartacei nonché con residui non trascurabili di liquidi, cibo e altri materiali organici ad essi aderenti) pur non essendo più considerati rifiuti bensì prodotti;

D.

considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva 2008/98/CE, per «riciclaggio» si intende «qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini»;

E.

considerando che la proposta di regolamento definisce la perdita della qualifica di rifiuto con il momento in cui la carta recuperata è destinata all'utilizzo come fibre di carta per l'industria, e quindi con una fase precedente all'effettiva rilavorazione nelle cartiere; che tale circostanza è in contrasto con l'attuale definizione di «riciclaggio», la quale presuppone un ritrattamento dei materiali di rifiuto;

F.

considerando che detti materiali di rifiuto, ottenuti previa raccolta e selezionati, hanno subito solo un pretrattamento e non un ritrattamento, ossia un ulteriore processo senza il quale non possono essere utilizzati;

G.

considerando che, se i rifiuti cessassero di essere considerati tali prima dell'effettiva realizzazione del riciclaggio, emergerebbero problemi in relazione a diverse normative unionali, ad esempio quelle sui marchi di qualità ecologica, gli appalti pubblici, la progettazione ecologica e REACH, nelle quali sino ad ora il «riciclaggio» è inteso come un'operazione volta a ottenere un prodotto riciclato pronto all'uso; che una simile ipotesi è altresì in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2011/753/UE della Commissione, nella quale il concetto di «pretrattamento» è chiaramente distinto da quello di «riciclaggio finale»;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando sono sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfano criteri specifici da elaborare conformemente alle condizioni giuridiche ivi stabilite in detto articolo, ossia a) che la sostanza o l'oggetto rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (articolo 6, paragrafo 1, lettera c)) e b) che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana (articolo 6, paragrafo 1, lettera d));

I.

considerando che la soglia dell'1,5 % per i componenti non cartacei è basata sulla norma europea EN 643; che, secondo lo studio del Centro comune di ricerca, detta norma rappresenta un elemento centrale del commercio di rifiuti di carta e contiene un elenco preciso delle categorie di rifiuti standard in Europa; che il ricorso a detta norma per la definizione di criteri utili a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale costituisce una chiara violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/98/CE, nel quale si fa espresso riferimento agli «standard applicabili ai prodotti» e non a quelli applicabili ai rifiuti;

J.

considerando che le pertinenti norme in materia di prodotti di carta come ISO 1762 per le impurezze inorganiche, 5350/1 e 5350/2 per la sporcizia visibile e ISO 624 per gli estratti (carboidrati con ridotto peso molecolare) impongono un livello di purezza pari a 1 ppm, che è 15 000 volte più basso di quello proposto;

K.

considerando che l'inclusione della carta multimateriale è in contrasto con l'esplicita raccomandazione, contenuta nello studio del Centro comune di ricerca, di escludere i rifiuti di carta stratificata dall'ambito di applicazione dei criteri utili a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale in virtù dei rischi ambientali intrinseci aggiuntivi legati agli stessi in caso di esportazione del materiale, in particolare al di fuori dell'UE;

L.

considerando che, così come previsto dall'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006, in caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese terzo di destinazione, il quale, ad esempio, deve poter dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

M.

considerando che, se la carta usata (compresa quella multimateriale) perdesse la qualifica di rifiuto addirittura prima del relativo riciclaggio propriamente detto, essa si trasformerebbe in un materiale che può essere commerciato liberamente sui mercati globali senza che tuttavia continuino a trovare applicazione le misure di tutela relative alla gestione secondo metodi ecologicamente corretti contenute del regolamento sulle spedizioni di rifiuti; che l'esenzione dei flussi di rifiuti contenenti un'elevata percentuale di materiali non cartacei (che oltretutto potrebbe superare abbondantemente la soglia dell'1,5 % in virtù della mancata considerazione dell'attuale carta multimateriale) dall'applicazione dei requisiti di cui al regolamento sulle spedizioni di rifiuti rappresenta un chiaro rischio di violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2008/98/CE, secondo il quale l'utilizzo della sostanza non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente;

N.

considerando che il sistema di gestione proposto per dimostrare la conformità con i criteri di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento del Consiglio, e in particolare con la disposizione secondo cui i materiali non cartacei nelle partite di carta multimateriale sono destinati al recupero, è probabilmente quasi impossibile da attuare per i rifiuti che hanno cessato di essere tali e sono quindi oggetto di libero scambio, cambiano eventualmente proprietario molte volte, e, in ogni caso, non presuppongono più un trattamento compatibile con l'ambiente del materiale in questione;

O.

considerando che un incentivo all'aumento del commercio globale della carta in questione, che in teoria non dovrebbe più essere considerata un rifiuto, mediante elusione delle misure a tutela dell'ambiente e della salute non solo genererebbe un ulteriore impatto ambientale negativo durante il trasporto, ma potrebbe anche portare a una diminuzione del tasso di riciclaggio della carta in Europa a causa di una minor disponibilità di rifiuti di carta, ossia una circostanza che potrebbe costringere i produttori europei a sopperire almeno in parte con un aumento della produzione a base di fibre vergini e quindi a incrementare il consumo di energia nonché le connesse emissioni di CO2 ponendosi così, una volta di più, in contrasto con il criterio che prevede di non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente;

P.

considerando che la comunicazione della Commissione su un'«Europa efficiente nell'impiego delle risorse» comprende una strategia per trasformare l'UE in una «economia circolare» basata su una società del riciclaggio che punti a ridurre la produzione di rifiuti e a utilizzare questi ultimi come risorse; che l'ulteriore miglioramento dei tassi di riciclaggio nell'UE rischia di essere seriamente compromesso dai criteri per la perdita della qualifica di rifiuto proposti, con conseguente possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2008/98/CE;

1.

si oppone all'adozione della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;

2.

ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio non sia compatibile con la finalità e il contenuto dell'atto di base;

3.

ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio ecceda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dall'atto di base;

4.

ritiene che la Commissione non abbia valutato correttamente le conseguenze della proposta di regolamento sul riciclaggio della carta, sulla catena del valore dei rifiuti di carta, sulle spedizioni di questi ultimi nonché gli effetti complessivi sull'ambiente della proposta di regolamento; incoraggia la Commissione a riesaminare la proposta di regolamento e a migliorare i criteri proposti volti a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale, alla luce delle obiezioni sollevate nella presente risoluzione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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