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Document 52016XC1125(02)
Publication of an application for approval of minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
GU C 437 del 25.11.2016, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/11 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 437/08)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
«MARCHFELDSPARGEL»
N. UE: PGI-AT-02124 — 29.2.2016
DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Indirizzo: Verein Genuss Region Marchfeldspargel g.g.A. |
Marchfeldstraße 9 |
2304 Mannsdorf/Donau |
ÖSTERREICH |
Tel. +43 2212-2414 |
Fax +43 2212-2897 |
Email: spargel@sulzmann.at |
Il gruppo è il gruppo richiedente originario cui spetta l’interesse legittimo ad aggiornare il disciplinare.
2. Stato membro o paese terzo
Austria
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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Descrizione del prodotto |
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Prova dell’origine |
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☐ |
Metodo di produzione |
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Legame |
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Etichettatura |
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Altro [da precisare] |
4. Tipo di modifica
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Il disciplinare (composto da una sintesi e da una parte descrittiva) dell’indicazione protetta «Marchfeldspargel – IGP» è modificato come segue.
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Sintesi:
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Parte descrittiva:
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Motivi
L’obbligo di apporre il logo comune dei produttori viene soppresso dal disciplinare in quanto non è più utilizzato. L’indicazione del numero delle confezioni sull’etichetta si è rivelato nella pratica irrilevante ai fini dei controlli.
6. Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)
Il testo completo del disciplinare è disponibile su:
http://www.patentamt.at/Media/Marchfeldspargel_feb2016.pdf o accedendo direttamente al sito dell’Österreichisches Patentamt (www.patentamt.at) e utilizzando il seguente percorso: «Markenschutz/Schutzrechte/Herkunftsangabe». Il disciplinare è reperibile sotto il nome dell’indicazione di qualità.
DOCUMENTO UNICO
«MARCHFELDSPARGEL»
N. UE: PGI-AT-02124 — 29.2.2016
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione (denominazioni)
«Marchfeldspargel»
2. Stato membro o paese terzo
Austria
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
I turioni (= germogli di asparagi «Asparagus officinalis L.») devono essere interi, sani, non danneggiati da un lavaggio inadeguato, puliti, di aspetto e odore freschi, esenti da parassiti e danni causati da roditori o insetti, ammaccature o umidità esterna anormale e privi di odore e/o sapore estranei. Il taglio praticato alla base dell’asparago deve essere quanto più netto possibile. Inoltre i turioni non devono essere vuoti, spaccati o pelati. Sono tollerate, in misura limitata, piccole spaccature sopraggiunte dopo la raccolta. I «Marchfeldspargel» hanno un gusto d’asparago marcato e delicato, leggermente amarognolo. Al gusto non devono essere amari o fibrosi.
Gli asparagi sono suddivisi in quattro gruppi in funzione della colorazione:
— |
asparagi bianchi, |
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asparagi violetti: l’apice è di colore da rosato a violetto-porpora e una parte del turione presenta una colorazione bianca, |
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asparagi violetto-verdi: in parte violetti e con colorazione verde, |
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asparagi verdi: l’apice e la maggior parte del turione devono presentare una colorazione verde. |
La lunghezza massima ammessa è di 22 cm per gli asparagi bianchi e violetti e di 25 cm per gli asparagi violetto-verdi e verdi.
Varietà:
— varietà tedesche: Ruhm von Braunschweig, Schwetzinger Meisterschuss, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos;
varietà di asparagi verdi (privi di antociani): Spaganiva, Schneewittchen, Schneekopf.
— varietà olandesi: Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim;
— varietà francesi: Larac, Cito, Aneto, Desto, Selection «Darbonne n. 4», Selection «Darbonne n. 3», Jacq. Ma. 2001, Jacq. Ma. 2002, Andreas, Dariana, Cipres, Viola;
— varietà americana: Mary Washington.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
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3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto a cui si riferisce la denominazione registrata
I «Marchfeldspargel» sono confezionati in mazzi saldamente legati, disposti a strati in confezioni unitarie o in piccole confezioni. La calibrazione è determinata dal diametro, conformemente al disciplinare. Il contenuto di ogni confezione o di ogni mazzo deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente asparagi della stessa origine, qualità e colorazione. Il confezionamento è effettuato esclusivamente con materiali in grado di proteggere dall’umidità e dalla luce e di garantire una chiusura ermetica.
Un sistema speciale di trasporto garantisce la distribuzione degli asparagi in tutta l’Austria entro 24 ore dalla raccolta.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione
La denominazione protetta «Marchfeldspargel», nonché il nome e l’indirizzo del produttore, il tipo di colorazione, la classe, il calibro e il peso.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Marchfeld: la pianura fertile situata ad est di Vienna tra il Danubio e la Morava (in tedesco: March), delimitata a sud dal Danubio, ad est dalla Morava, a nord dalle colline del Weinviertler Hügelland, ad ovest dai confini dalla città di Vienna.
5. Legame con la zona geografica
La regione di Marchfeld risente moderatamente del clima delle propaggini occidentali delle steppe pannoniche e presenta tipi di suolo particolari (suoli fluviali, terre nere, suoli colluviali e alluvionali ad elevato tenore di humus e con tenori variabili di argilla e di loess). Insieme alla Stiria sudorientale, essa gode del più lungo periodo di soleggiamento di tutta l’Austria e fa parte delle regioni più calde del paese. Dal 19o secolo la regione di Marchfeld occupa una posizione di rilievo nella coltura dell’asparago (all’epoca della monarchia austroungarica, la corte imperiale di Vienna si approvvigionava da alcuni produttori della zona); gli orticoltori di questa regione vantano quindi una lunga esperienza nella coltura dell’asparago. Le favorevoli condizioni di produzione che caratterizzano la regione di Marchfeld favoriscono il rispetto dei criteri ecologici.
I «Marchfeldspargel» sono caratterizzati da un aroma d’asparago del tutto particolare, contengono meno sostanze amare rispetto ai prodotti simili e sono eccezionalmente teneri.
Le condizioni climatiche, associate ai particolari tipi di suolo, sono ideali per la coltura dell’asparago. Le temperature medie particolarmente miti e un grado di umidità sufficiente offrono condizioni molto favorevoli per le colture. L’asparago nella sua forma selvatica è quindi originario della regione di Marchfeld. La lunga esperienza degli orticoltori della regione di Marchfeld contribuisce a garantire che vengano coltivate soltanto le varietà più confacenti alle particolari condizioni di produzione. Trattandosi di varietà particolarmente adatte alle condizioni pedologiche, i «Marchfeldspargel» contengono pochissime sostanze amare. Inoltre i turioni dei «Marchfeldspargel» vengono raccolti più corti rispetto ai prodotti simili, per cui risultano scarsamente legnosi.
I «Marchfeldspargel» godono peraltro di un’eccellente reputazione. Alle manifestazioni di apertura della stagione degli asparagi di Marchfeld, in occasione delle quali viene eletta la «reginetta degli asparagi di Marchfeld», partecipano infatti celebrità del mondo della politica, degli affari e della cultura.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo completo del disciplinare è disponibile su http://www.patentamt.at/Media/Marchfeldspargel_feb2016.pdf
o accedendo direttamente al sito dell’Österreichisches Patentamt (www.patentamt.at) e utilizzando il seguente percorso: «Markenschutz/Schutzrechte/Herkunftsangabe». Il disciplinare è reperibile sotto il nome dell’indicazione di qualità.
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.