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Document 52016XC0910(03)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 334 del 10.9.2016, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 334/9


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 334/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«SPECK ALTO ADIGE»/«SÜDTIROLER MARKENSPECK»/«SÜDTIROLER SPECK»

n. UE: PGI-IT-02125 – 14.3.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio Tutela Speck Alto Adige

Via Portici n. 71

39100 Bolzano

ITALIA

Tel. +39/0471/300 381

Fax +39/0471/302 091

info@speck.it

Il Consorzio Tutela Speck Alto Adige è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Metodo di produzione

Articolo 4 del disciplinare di produzione

Il punto 8) dell’articolo 4:

«8)

registrano, misurate “al cuore” al momento della consegna, temperature comprese tra 0 °C e 4 °C;»

è cosi modificato:

«8)

registrano, misurate “al cuore” al momento della consegna, temperature comprese tra 0 °C e 7 °C;»

È stato allargato l’intervallo di temperatura al fine di adeguarlo alle comuni condizioni di consegna delle cosce fresche, utilizzate per la produzione dello Speck Alto Adige.

La previsione di un intervallo più ampio punta ad evitare che l’osservanza di uno spazio meno ampio come quello in vigore (0 °C – 4 °C) imponga trattamenti di trasporto, antecedenti alla consegna, con temperature significativamente inferiori a 0 °C.

La frase:

«essere maturata ad una temperatura d’ambiente da 10 a 15 °C ed un’umidità compresa fra il 60 ed il 90 %;»

è così modificata:

«essere maturata ad una temperatura d’ambiente da 10 a 16 °C ed un’umidità compresa fra il 55 ed il 90 %;»

Le condizioni di temperatura e di umidità degli ambienti di maturazione delle carni sono ampliati. Le misure introdotte costituiscono minime variazioni che, da un lato, assecondano temperature ambientali meno rigide e agevolano l’attivazione dei processi osmotici alla base della lavorazione, dall’altro, condizioni di minore umidità dei locali, risultano talvolta necessarie per interagire più efficacemente con i medesimi processi di maturazione delle carni.

Il paragrafo:

«Salatura ed aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall’inizio della lavorazione, la cui data deve essere fatta constare in modo indelebile direttamente su ogni singola baffa consentendo la rilevabilità fino alla fine del processo produttivo.»

è così modificato:

«Salatura ed aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall’inizio della lavorazione. Il produttore è tenuto ad adottare sistemi di registrazione documentata che consentono di identificare in maniera univoca la data d’inizio lavorazione per ogni singola baffa, anche con riferimento al corrispondente lotto omogeneo, fino alla fine del processo produttivo».

La modifica permette ai produttori di utilizzare, in osservanza alle procedure di tracciabilità interna aziendale, sistemi di identificazione delle baffe più moderni, superando quindi la pratica dell’apposizione di sistemi di datazione sulla cotenna del prodotto operazione discontinua e laboriosa, ed aprendo per essa l’intera gamma delle possibili soluzioni oggi consentite dall’evoluzione tecnologica che permettono un miglioramento dell’intero processo produttivo.

Articolo 5 del disciplinare di produzione

Il paragrafo:

«Lo “Speck Alto Adige IGP”, “Südtiroler Markenspeck g.g.A.” o “Südtiroler Speck g.g.A.” deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura da 10 a 15 °C ed un’umidità compresa fra il 60 ed il 90 %.»

è cosi modificato:

«Lo “Speck Alto Adige IGP”, “Südtiroler Markenspeck g.g.A.” o “Südtiroler Speck g.g.A.” deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura da 10 a 16 °C ed un’umidità compresa fra il 55 ed il 90 %.»

La modifica tiene conto e recepisce le modifiche delle condizioni di temperatura e umidità degli ambienti di lavorazione di cui all’ articolo 4.

Il paragrafo:

Deve essere inoltre raggiunto il calo peso minimo del 35 % in funzione delle diverse classi di peso così come segue:

Peso della baffa in Kg.

Tempi minimi per il raggiungimento del calo peso del 35 %

Tempi minimi di stagionatura in settimane

3,4 a < 4,3

almeno 15 settimane

almeno 20 settimane

4,3 a < 4,9

almeno 17 settimane

almeno 22 settimane

4,9 a < 5,5

almeno 18 settimane

almeno 24 settimane

5,5 a < 6,0

almeno 20 settimane

almeno 26 settimane

6,0 a < 6,5

almeno 21 settimane

almeno 28 settimane

6,5 a < 7,0

almeno 23 settimane

almeno 30 settimane

7,0 a < 7,5

almeno 24 settimane

almeno 32 settimane

è così modificato:

«Deve essere inoltre raggiunto il calo peso minimo del 35 %, in funzione delle diverse classi di peso delle baffe ed entro i corrispondenti tempi minimi di stagionatura indicati nella tabella sottostante:

Peso della baffa in Kg.

Tempi di decorrenza del affinamento dall’inizio della stagionatura.

Tempi minimi di stagionatura in settimane

3,4 a < 4,3

almeno 15 settimane

almeno 20 settimane

4,3 a < 4,9

almeno 17 settimane

almeno 22 settimane

4,9 a < 5,5

almeno 18 settimane

almeno 24 settimane

5,5 a < 6,0

almeno 20 settimane

almeno 26 settimane

6,0 a < 6,5

almeno 21 settimane

almeno 28 settimane

6,5 a < 7,0

almeno 23 settimane

almeno 30 settimane

7,0 a < 7,5

almeno 24 settimane

almeno 32 settimane

A decorrere dal raggiungimento del calo peso del 35 % della baffa, è consentito in funzione delle diverse classi di peso delle baffe, un periodo di affinamento il cui inizio, espresso in settimane, è indicato nella tabella di cui sopra.»

I produttori hanno ritenuto opportuno indicare che il raggiungimento del calo peso minimo del 35 % debba avvenire entro i tempi minimi di stagionatura indicati nella terza colonna della tabella del disciplinare vigente e di sostituire l’intestazione della colonna centrale della tabella «Tempi minimi per il raggiungimento del calo peso del 35 %» con «Tempi di decorrenza del affinamento dall’inizio della stagionatura» spigando poi in un successivo paragrafo, le condizioni di inizio dell’affinamento. Questa modifica permette da un lato l’eliminazione del vincolo relativo al raggiungimento del calo peso minimo entro un determinato periodo, dall’altro permette di individuare all’interno dell’intero processo di stagionatura, la cui durata minima è rimasta invariata, una fase di affinamento che inizia dopo un numero di settimane dall’inizio della stagionatura, variabili in funzione del peso delle baffe e indicato nella seconda colonna della tabella.

L’individuazione di un periodo di affinamento permette ai produttori di effettuare una serie di buone pratiche, descritte in seguito, finalizzate al raggiungimento delle caratteristiche specifiche del prodotto.

A seguito della precedente modifica, si è provveduto ad inserire nel disciplinare di produzione una specifica descrizione della fase di affinamento.

«L’affinamento si sviluppa dopo il conseguimento del calo peso minimo prescritto e in una qualsiasi fase antecedente il conseguimento del periodo minimo di stagionatura. Il suo obiettivo è finalizzato – previo accertamento del calo peso definito - all’ottenimento delle caratteristiche del prodotto descritte all’articolo 6 del presente disciplinare di produzione.

La tecnica di affinamento si avvale dell’impiego di specifiche pellicole avvolgenti e protettive destinate ad uso alimentare.»

Il paragrafo chiarisce e disciplina le condizioni della fase di affinamento del prodotto. Nel corso del periodo di affinamento il prodotto viene avvolto con pellicole protettive che consentono un ammorbidimento del prodotto e una adeguata consistenza delle carni, evitando la formazione di bordi secchi o di pieghe e deformazioni dovute al calo peso.

La frase:

«I pesi sono riferiti sia al peso delle singole baffe sia al peso medio del lotto di lavorazione relativo.»

è così modificata:

«I pesi sono riferiti al peso medio del lotto in lavorazione.»

La modifica introduce un parametro univoco di valutazione dei requisiti di peso riferiti al lotto di produzione e non più alla singola baffa, in questo modo si agevolano e si uniforma questa fase di lavorazione alle altre le fasi della produzione, che hanno come riferimento il lotto di lavorazione.

La frase:

«Per l’intero periodo di stagionatura dello “Speck Alto Adige IGP”, “Südtiroler Markenspeck g.g.A.” o “Südtiroler Speck g.g.A.” la temperatura del prodotto, misurata al cuore, non può variare in misura maggiore dell’intervallo definito fra 10 e 15 °C»

é cosi modificata:

«Per l’intero periodo di stagionatura dello “Speck Alto Adige IGP”, “Südtiroler Markenspeck g.g.A.” o “Südtiroler Speck g.g.A.” la temperatura del prodotto, misurata al cuore, non può variare in misura maggiore dell’intervallo definito fra 10 e 16 °C».

La modifica tiene conto e recepisce le modifiche delle condizioni di temperatura e umidità degli ambienti di lavorazione di cui all’ articolo 4.

Articolo 8 del disciplinare di produzione

La frase:

«Lo speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare è identificato con un contrassegno indelebile, al termine della stagionatura prescritta e dopo il raggiungimento di un calo peso minimo del 35 %, almeno quattro volte sulla cotenna;»

é così modificata:

«Lo speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare è identificato con un contrassegno indelebile, al termine della stagionatura prescritta e dopo il raggiungimento di un calo peso minimo del 35 %, almeno una volta sulla cotenna;»

Il corrispondente contrassegno indelebile è riprodotto almeno una volta anziché quattro volte sulla cotenna. Questa previsione incontra alcune esigenze manifestate dai produttori che destinano lo «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» al preconfezionamento e al porzionamento. La maggior parte del prodotto viene infatti immessa al consumo preconfezionata e porzionata e quindi corredata in etichetta di tutti gli elementi identificativi del prodotto, tra i quali il logo del prodotto che, riprodotto in stampa e in quadricromia, risulta graficamente più visibile del contrassegno di colore bruno-scuro impresso sulla cotenna, già di per se è scura. Inoltre l’esigenza del porzionamento ne rende ormai superflua la presenza rispetto a una potenziale porzionabilità della singola baffa che può arrivare anche in trentesimi o finanche a fette. La presenza del contrassegno impresso anche una sola volta sulla cotenna facilita le operazioni di lavorazione ed è sufficiente a garantire la prova di origine del prodotto nell’ambito dei passaggi interni ed intermedi di lavorazione, fino al confezionamento e al porzionamento finale.

Il paragrafo:

«Il predetto contrassegno inserisce all’interno di un contorno lineare nella propria parte inferiore un disegno stilizzato di montagne, mentre nella parte superiore la scritta “SÜDTIROL” come di seguito riportato:

Image »

è così modificato:

«Il predetto contrassegno è costituto dalla raffigurazione di una “pettorina” recante al centro un disegno stilizzato di montagne, mentre nella parte superiore la scritta “SÜDTIROL” come di seguito riportato:

Image »

La modifica comporta una rielaborazione della grafica del contrassegno, finalizzata ad assicurare una maggiore evidenza anche del logo del prodotto.

La frase:

«Essa deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione “Indicazione Geografica Protetta” e dalla sigla “IGP” che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato»

è così modificata:

«Essa deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione “Indicazione Geografica Protetta” e/o dalla sigla “IGP” che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato».

La modifica, in linea con le disposizioni del reg. (UE) n. 1151/2012, permette l’utilizzo come alternativa alla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» della corrispondente abbreviazione IGP.

I paragrafi:

«L’illustrazione di una “pettorina” recante al centro un’area rettangolare a lati bombati contenente la scritta “SÜDTIROL” in carattere stampatello stilizzato, sovrastante una catena di montagne stilizzata composta da varie aree colorate affiancate, affiancata ad ambo i lati da due ghiande stilizzate disposte lungo l’asse orizzontale della “pettorina”; seguendo il bordo superiore ondulato della “pettorina” figura la scritta “Speck Alto Adige I.G.P Südtiroler Speck G.G.A.” in caratteri stilizzati, mentre seguendo il bordo ondulato inferiore figura la scritta in caratteri stilizzati “Indicazione Geografica Protetta Geschützte Geographische Angabe”; lungo i bordi della “pettorina” corre un ornamento costituito da una linea parallela al bordo e da una sequenza di tre petali raggruppati; il tutto circondato da un bordo bianco parallelo ai contorni della “pettorina”.»

«Il logo è riprodotto a colori mediante stampa in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche centrali più Pantone 575C ovvero Pantone 3435C per il colore verde scuro, sulla base di apposite matrici;»

Image

sono così modificati:

«Il logo è costituito dalla raffigurazione di una “pettorina” recante al centro un’area rettangolare con i lati superiore e inferiore convessi e una linea perimetrale sul bordo. Il rettangolo presenta uno sfondo bianco, su cui si staglia una catena montuosa stilizzata multicolore, sovrastata dall’iscrizione, anch’essa stilizzata, “SÜDTIROL”. Parallelamente al bordo ondulato superiore e inferiore si delineano rispettivamente le scritte “Südtiroler Speck g.g.A.” e “Alto Adige Speck IGP”, sempre a caratteri stilizzati. Il bordo ornamentale della “pettorina”, infine, è costituito da una sequenza di puntini, parallela a una linea bianca di contorno.

Il logo è composto da colori in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche centrali e da Pantone 575C ovvero Pantone 3435C per i colori verdi.»

Image

È stato rinnovato il logo del prodotto enfatizzando maggiormente gli elementi riconducibili alla denominazione. La sua descrizione e le caratteristiche grafiche sono state di conseguenza aggiornate.

DOCUMENTO UNICO

«SPECK ALTO ADIGE»/«SÜDTIROLER MARKENSPECK»/«SÜDTIROLER SPECK»

n. UE: PGI-IT-02125 – 14.3.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Lo «Speck Alto Adige» (lingua italiana), «Südtiroler Markenspeck» e «Südtiroler Speck» (lingua tedesca) si ottiene dalla coscia di suino disossata, moderatamente salata ed aromatizzata, affumicata a freddo in locali appositi ad una temperatura massima di 20 °C e ben stagionata in conformità con gli usi e tradizioni locali, con qualità organolettiche peculiari.

Lo «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» e «Südtiroler Speck» all’atto dell’immissione al consumo, si presenta di colore esterno marrone, mentre al taglio è di colore rosso con parti bianco rosato. L’odore è affumicato, aromatico e gradevole ed il gusto caratteristico, intenso saporito. Le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche sono le seguenti:

Proteine totali pari o superiori al 20 %;

Rapporto acqua/proteine pari o inferiore a 2,0;

Rapporto grasso/proteine pari o inferiore a 1,5;

Cloruro di sodio pari o inferiore al 5 %;

Potassio nitrato inferiore a 150 mg/kg;

Sodio nitrito inferiore a 50 mg/kg.

Carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833 (2003)

Batteri lattici nel limite massimo di 1 × 108 unità formati colonia/grammo (UFC/grammo).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le cosce intere utilizzate per la lavorazione dello «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» devono pesare, prima della disossatura, non meno di Kg. 10,5; quelle disossate e rifilate (dette anche baffe) devono pesare almeno kg. 5,2; devono avere al momento della consegna, temperature comprese tra 0 °C e 7 °C, misurate «al cuore».

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Lo «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» deve essere: rifilato secondo il metodo tradizionale con o senza fesa; salato ed aromatizzato a secco; affumicato e stagionato ad una temperatura non superiore a 20 °C; maturato ad una temperatura d’ambiente da 10 a 16 °C e con una umidità compresa fra il 55 e il 90 %.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Lo «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» può essere immesso al consumo sfuso ovvero confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata, intero, in tranci od affettato.

Le operazioni di porzionamento, affettamento e confezionamento dello «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata al punto 4 al fine di garantire al consumatore finale la conservazione del caratteristico profilo aromatico e dei suoi sentori più delicati.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La designazione dell’indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» non può essere tradotta in altre lingue.

Essa deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

Ogni etichetta deve riprodurre il logo dell’IGP dello «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck».

Image

È inoltre ammessa la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna» qualora la produzione avvenga in territori situati ad altitudine almeno di 600 m. s.l.m. e pertanto geograficamente classificati di montagna.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La lavorazione e trasformazione delle cosce suine viene effettuata esclusivamente da aziende ubicate nel territorio della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

5.   Legame con la zona geografica

II territorio di produzione dello «Speck Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» è interamente montuoso. Il territorio grazie alla presenza di brezze e venti variabili che soffiano tra le innumerevoli valli alpine presenta condizioni climatiche mediamente asciutte con più di 300 giorni di sole annuali.

Inoltre, questo territorio di confine è stato da sempre punto di incontro tra la cultura mediterranea e mitteleuropea e quindi solo qui si sono potuti creare i presupposti per lo sviluppo di un metodo di conservazione della carne suina molto particolare che mette insieme l’affumicatura mitteleuropea con la stagionatura mediterranea.

Lo «Speck Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck.» o «Südtiroler Speck», diversamente dai prosciutti dell’area «padana» è ottenuto dalla coscia di suino disossata, aperta e tesa, affumicata e stagionata. Il suo aspetto si contraddistingue per il colore esterno marrone, derivante dal trattamento di affumicatura. Al taglio la parte magra si presenta di colore rosso, mentre la parte grassa di un delicato colore bianco rosato. Il profumo dello «Speck Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» è tipico della carne stagionata ed è caratterizzato da un garbato sentore di fumo. Al gusto la carne presenta un sapore deciso ma non salato.

Il legame causale tra il territorio dal quale viene ottenuto e lo «Speck Alto Adige» o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» si avvale delle particolari condizioni micro-climatiche altoatesine di cui si è avvalsa l’autonoma ed originale esperienza dell’enclave storico-culturale del Sud Tirolo. Territorio di confine che da sempre è stato zona di transizione storica, etnica, economica e culturale tra l’Europa a nord e a sud della Alpi, permeabile quindi al contributo dell’esperienza di entrambe le aree di sviluppo. Le brezze e i venti provenienti dai versanti meridionali e settentrionali del sistema montuoso che lambiscono l’Alto Adige incontrandosi nelle valli altoatesine hanno reso il clima particolarmente adatto alla stagionatura dello «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» e «Südtiroler Speck», favorendo l’affermazione di questo metodo di lavorazione delle carni, il cui radicamento trova origine nella tradizione alpina dei masi. La tecnica della conservazione con l’impiego aggressivo del fumo, di derivazione nordica, si è affermata con la mediazione di quella dell’utilizzo del sale e di una progressiva disidratazione lenta in condizioni naturali, di derivazione padana: ne è quindi derivato un prodotto dal gusto molto equilibrato, più mite dei crudi fortemente affumicati del Nord Europa e più deciso dei prosciutti dolci dell’area mediterranea, perfettamente maturato, arricchito dai profumi e dalle essenze locali veicolati sia dall’aria che circola nel corso della stagionatura, sia dalla concia utilizzata durante le prime fasi di lavorazione. Anche per queste ragioni la reputazione dello Speck Alto Adige, Südtiroler Markenspeck e Südtiroler Speck definisce un prodotto-simbolo del territorio nel quale ha avuto origine.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» e «Südtiroler Speck» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 18.1.2016.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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