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Document 52015IR3636

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Il processo decisionale in tema di alimenti e mangimi geneticamente modificati

    GU C 423 del 17.12.2015, p. 72–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 423/72


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Il processo decisionale in tema di alimenti e mangimi geneticamente modificati

    (2015/C 423/13)

    Relatore:

    Mark WEINMEISTER, sottosegretario di Stato per gli affari europei, Land Assia (DE/PPE)

    Testi di riferimento:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio

    COM(2015) 177 final

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM)

    COM(2015) 176 final

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    1.

    accoglie in linea di principio con favore l'approccio su cui si basa la proposta della Commissione, che intende rafforzare il diritto delle regioni di far valere la propria posizione e ampliare la loro libertà di scelta;

    2.

    tuttavia non è affatto convinto, in questo caso specifico, dell'opportunità della misura;

    3.

    richiama l'attenzione sul fatto che molti segmenti della popolazione manifestano scetticismo e scarsa accettazione degli organismi geneticamente modificati. Di tale scetticismo e di tale scarsa accettazione si dovrebbe tener conto, tra l'altro, attraverso una procedura di autorizzazione trasparente per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati;

    4.

    ribadisce la richiesta di introdurre normative chiare in materia di etichettatura, affinché i consumatori possano compiere scelte consapevoli. Un'etichettatura trasparente deve anche indicare in modo comprensibile l'uso di mangimi geneticamente modificati nella produzione di alimenti di origine animale;

    5.

    a tale proposito rimanda al parere del Comitato delle regioni La libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate sul loro territorio (CdR 338/2010 fin) (88a sessione plenaria del 27 e 28 gennaio 2011) e alla Risoluzione sulle priorità per il programma di lavoro 2016 della Commissione europea (113a sessione plenaria del 9 luglio 2015).

    La procedura di autorizzazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati

    6.

    Prende atto che l'Unione europea dispone di un quadro giuridico completo in materia di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM) e degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (GM), che si basa sulla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, sul regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e sul regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

    7.

    osserva che il quadro giuridico proposto prevede che nessun organismo, alimento o mangime geneticamente modificato (OGM) possa essere immesso sul mercato senza previo rilascio di un'autorizzazione conforme al suddetto quadro giuridico;

    8.

    rileva che nel caso degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, la procedura di autorizzazione prevede che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) effettui una valutazione scientifica conclusiva della documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione;

    9.

    fa notare che, dopo aver ricevuto il parere dell'EFSA, la Commissione presenta all'approvazione degli Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, una proposta di decisione favorevole o contraria al rilascio dell'autorizzazione;

    10.

    prende atto che, in assenza di un voto chiaro sia nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi sia in sede di comitato di appello, la Commissione, in conformità del quadro giuridico in materia di OGM e della Carta dei diritti fondamentali, è obbligata a prendere una decisione in merito alla domanda di autorizzazione.

    Revisione della procedura di autorizzazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati

    11.

    Sottolinea che la Commissione, nel proprio programma di lavoro per il 2015, ha annunciato che riesaminerà la procedura di approvazione degli organismi geneticamente modificati, per tener conto delle perplessità dei cittadini e degli Stati membri relativamente all'obbligo giuridico per la Commissione di autorizzare tali OGM anche nei casi in cui non esista una maggioranza qualificata di Stati membri favorevole a tale autorizzazione;

    12.

    si meraviglia del fatto che il riesame annunciato abbia dato luogo per ora esclusivamente a una proposta concernente l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati, e non invece, come era stato dichiarato, a una revisione sostanziale della procedura di autorizzazione;

    13.

    richiama l'attenzione sul comportamento in sede di voto dei singoli Stati membri in relazione all'attuale procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

    14.

    si rammarica che in seguito a tali votazioni sugli alimenti e i mangimi GM, sia in seno al comitato permanente sia all'interno del comitato di appello, non si raggiunga mai la maggioranza qualificata a favore o contro ciascuna delle proposte di decisione;

    15.

    fa rilevare che, oltre a riserve che riguardano la valutazione scientifica, spesso alla base della decisione degli Stati membri di astenersi o di votare contro vi sono preoccupazioni riguardanti altri aspetti, che esulano dalla valutazione del rischio dell'EFSA;

    16.

    prende nota del fatto che, secondo la normativa vigente, spetta alla Commissione decidere sulle domande di autorizzazione;

    17.

    deplora in particolare che la Commissione di fatto decida sempre senza il voto di sostegno degli Stati membri, per cui nella norma a un parere positivo dell'EFSA fa seguito una decisione di rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione;

    18.

    si rammarica del fatto che da ciò consegua che, ad esempio, le riserve di natura sociopolitica di uno o più Stati membri espresse nel contesto della procedura di autorizzazione, vengano di solito ignorate dalla decisione di autorizzazione;

    19.

    sottolinea che, alla luce di ciò, un'autorizzazione basata esclusivamente sulla valutazione del rischio da parte dell'EFSA solleva critiche crescenti.

    Proposte per migliorare l'attuale procedura di autorizzazione

    20.

    concorda con gli Stati membri sul fatto che, dato il rilevante interesse pubblico che riveste il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione di OGM, è essenziale che il processo decisionale prenda in considerazione anche, ad esempio, preoccupazioni di natura non scientifica;

    21.

    si rammarica che attualmente ciò di fatto non avvenga, dal momento che nell'attuale iter procedurale, a causa delle posizioni eterogenee dei singoli Stati membri e delle maggioranze insufficienti che ne risultano, alla base della decisione della Commissione si trova in definitiva la valutazione del rischio effettuata dall'EFSA;

    22.

    si dichiara favorevole a che, subordinatamente a un'analisi giuridica e fatte salve le osservazioni sull'attuale proposta di regolamento, una decisione positiva della Commissione in merito a un'autorizzazione in generale possa essere possibile in futuro soltanto quando vi sia l'accordo del comitato permanente o del comitato di appello, espresso almeno a maggioranza qualificata;

    23.

    è del parere che in tal modo sia possibile tenere in maggiore considerazione le più ampie perplessità degli Stati membri e rafforzare il senso di responsabilità degli Stati membri nei confronti del loro comportamento in sede di voto;

    24.

    non condivide la posizione della Commissione, secondo la quale l'attuale quadro giuridico deve essere mantenuto e non è possibile modificare le modalità di voto, solo perché si applicano anche ad altri settori strategici;

    25.

    invita pertanto la Commissione a verificare se sia possibile modificare, in modo conforme al diritto dell'Unione, le modalità di rilascio dell'autorizzazione a livello di gestione del rischio per quanto riguarda gli OGM;

    26.

    condivide l'idea della Commissione, che si dichiara favorevole a un sistema unico di valutazione del rischio;

    27.

    sollecita una più stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali competenti in materia di coltivazione degli OGM;

    28.

    sottolinea che ciò potrebbe contribuire all'accettazione della valutazione del rischio da parte degli Stati membri, ma anche migliorare la qualità della valutazione;

    29.

    sostiene la necessità di prendere in considerazione una valutazione più attenta delle questioni ambientali legate alle piante geneticamente modificate, agli alimenti e ai mangimi GM nell'ambito della procedura di autorizzazione;

    30.

    ritiene urgente includere quanto prima gli orientamenti rafforzati dell'EFSA sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate negli allegati della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente, allo scopo di attribuire loro un carattere giuridicamente più vincolante.

    Valutazione della proposta di regolamento in esame

    31.

    Rileva che la Commissione nella sua comunicazione COM(2015) 176 riguardante la procedura di autorizzazione, che anch'essa giudica insoddisfacente, ha proposto, secondo linee ampiamente analoghe a quelle della direttiva (UE) 2015/412 (che prevede la possibilità di limitare o vietare la coltivazione degli OGM), una corrispondente modifica del regolamento concernente gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati;

    32.

    ritiene che l'obiettivo perseguito della Commissione di prendere in maggiore considerazione le preoccupazioni di ciascuno Stato membro possa essere raggiunto più agevolmente attraverso una revisione molto rapida della valutazione del rischio ambientale nell'ambito della procedura di autorizzazione, come già stabilito all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/412, piuttosto che mediante la presente proposta di regolamento;

    33.

    sottolinea che l'obiettivo della proposta non è quello di modificare il livello di sicurezza uniforme introdotto dall'EFSA attraverso una valutazione del rischio a livello dell'Unione. Il quadro giuridico dell'UE contiene già ora disposizioni che, nei casi in cui nuove informazioni indichino che un alimento o un mangime geneticamente modificato potrebbe rappresentare un grave rischio per l'ambiente o la salute, consentono agli Stati membri di vietare il prodotto in questione fino a un riesame da effettuare a livello dell'Unione;

    34.

    osserva che agli Stati membri va riconosciuto il diritto di adottare decisioni a livello nazionale per limitare o vietare l'utilizzo di OGM autorizzati a livello dell'Unione negli alimenti e nei mangimi (misure di opt-out in relazione all'utilizzo di OGM);

    35.

    nota tuttavia che a tale riguardo gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le loro misure siano conformi al diritto dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di disparità di trattamento tra i prodotti nazionali e i prodotti importati, e agli obblighi internazionali dell'Unione nell'ambito dell'OMC;

    36.

    segnala che le misure, oltre a essere conformi ai criteri dell'OMC su scala mondiale, devono essere compatibili nel mercato interno con il principio della libera circolazione delle merci, ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta qualsiasi misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci;

    37.

    rileva che gli Stati membri che intendano ricorrere alla possibilità del divieto, devono giustificare le loro misure con le ragioni di cui all'articolo 36 del TFUE e con ragioni imperative di interesse generale, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo cui la motivazione alla base del divieto da parte degli Stati membri non può essere in contraddizione con la valutazione effettuata dall'EFSA sui rischi per la salute umana ed animale e per l'ambiente;

    38.

    denuncia il fatto che la possibilità di imporre un divieto in base alle conoscenze attualmente disponibili è associata a ostacoli sproporzionati che lo Stato membro è tenuto a superare prima di poter esercitare tale opzione a livello nazionale e quindi imporre il divieto, fatto che solleva problemi a livello di sussidiarietà e indica che il principio di proporzionalità sarebbe chiaramente violato da questa proposta;

    39.

    si rammarica che a tale proposito non venga fornito un elenco indicativo delle motivazioni che potrebbero giustificare, in condizioni di certezza giuridica, un divieto nazionale nei singoli Stati membri. Questo tipo di elenco, che si è rivelato utile ai fini della certezza del diritto, figura ad esempio nella direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

    40.

    deplora vivamente a tale proposito che in allegato alla proposta non figuri alcuna valutazione d'impatto;

    41.

    in conclusione critica il fatto che la proposta della Commissione, sebbene offra agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare l'uso di OGM autorizzati a livello dell'Unione negli alimenti e nei mangimi, di fatto non illustri le modalità per poter dare attuazione a livello nazionale a tale decisione in modo certo sul piano del diritto;

    42.

    ritiene pertanto che attualmente sia estremamente difficile valutare fino a che punto la soluzione del divieto sia percorribile da un punto di vista pratico, data la molteplicità delle condizioni da rispettare;

    43.

    denuncia il fatto che, allo stato attuale delle conoscenze, in un contesto caratterizzato dalla libera circolazione delle merci nel mercato interno, dai flussi globalizzati di beni e dall'elevato numero di soggetti coinvolti nell'ambito della catena di produzione industriale degli alimenti e dei mangimi, non è possibile controllare con oneri accettabili un divieto di utilizzo a livello nazionale;

    44.

    è dell'avviso che una maggiore attenzione alle preoccupazioni degli Stati membri, mediante la modifica della ponderazione dei risultati delle votazioni in seno al comitato, sia preferibile a un divieto nazionale. I divieti nazionali possono essere imposti solo attraverso il superamento di enormi ostacoli e sono inoltre difficilmente controllabili;

    45.

    non condivide dunque le conclusioni della Commissione che hanno condotto alla presentazione della proposta di regolamento in esame;

    46.

    si dichiara pertanto favorevole a un rigetto della proposta di regolamento.

    Bruxelles, 13 ottobre 2015

    Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


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