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Document 62015CV0001(01)

    Parere della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017.
    Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE.
    Parere emesso in forza dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Progetto di accordo tra il Canada e l’Unione europea – Trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei dall’Unione al Canada – Basi giuridiche adeguate – Articolo 16, paragrafo 2, articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE – Compatibilità con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
    Parere 1/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:592

    PARERE 1/15 DELLA CORTE (Grande Sezione)

    26 luglio 2017

    Indice

     

    I. Domanda di parere

     

    II. Contesto normativo

     

    A. Convenzione di Chicago

     

    B. Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

     

    C. Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca

     

    D. Direttiva 95/46/CE

     

    E. Direttiva 2004/82/CE

     

    III. Fatti

     

    IV. Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

     

    V. Accordo previsto

     

    VI. Valutazioni formulate dal Parlamento nella sua domanda di parere

     

    A. Sulla base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

     

    B. Sulla compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

     

    VII. Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte

     

    A. Sulla ricevibilità della domanda di parere

     

    B. Sulla base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

     

    C. Sulla compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta

     

    VIII. Presa di posizione della Corte

     

    A. Sulla ricevibilità della domanda di parere

     

    B. Sulla base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

     

    1. Sulla finalità e sul contenuto dell’accordo previsto

     

    2. Sulla base giuridica adeguata in relazione al Trattato FUE

     

    3. Sulla compatibilità delle procedure previste all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE

     

    C. Sulla compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta

     

    1. Sui diritti fondamentali interessati e sull’ingerenza negli stessi

     

    2. Sulla giustificazione delle ingerenze derivanti dall’accordo previsto

     

    a) Sul fondamento dei trattamenti dei dati PNR contemplati dall’accordo previsto

     

    b) Sulla finalità d’interesse generale e sul rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali di cui trattasi

     

    c) Sull’idoneità dei trattamenti dei dati PNR contemplati dall’accordo previsto rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica

     

    d) Sul carattere necessario delle ingerenze che comporta l’accordo previsto

     

    1) Sui dati PNR contemplati dall’accordo previsto

     

    i) Sul carattere sufficientemente preciso dell’accordo previsto rispetto ai dati PNR da trasferire

     

    ii) Sui dati sensibili

     

    2) Sul trattamento automatizzato dei dati PNR

     

    3) Sulle finalità dei trattamenti dei dati PNR

     

    i) Prevenzione, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale

     

    ii) Altre finalità

     

    4) Sulle autorità canadesi contemplate dall’accordo previsto

     

    5) Sui passeggeri aerei interessati

     

    6) Sulla conservazione e sull’uso dei dati PNR

     

    i) Sulla conservazione e sull’uso dei dati PNR prima dell’arrivo dei passeggeri aerei, durante il loro soggiorno in Canada e al momento della loro uscita

     

    ii) Sulla conservazione e sull’uso dei dati PNR dopo la partenza dei passeggeri aerei dal Canada

     

    7) Sulla comunicazione dei dati PNR

     

    i) Comunicazione dei dati PNR a pubbliche autorità

     

    ii) Comunicazione dei dati PNR a privati

     

    3. Sui diritti individuali dei passeggeri aerei

     

    a) Sul diritto d’informazione, d’accesso e di rettifica

     

    b) Sul diritto di ricorso

     

    4. Sulla vigilanza sulle garanzie in materia di protezione dei dati PNR

     

    IX. Risposta alla domanda di parere

    «Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Progetto di accordo tra il Canada e l’Unione europea – Trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei dall’Unione al Canada – Basi giuridiche adeguate – Articolo 16, paragrafo 2, TFUE, articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE – Compatibilità con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

    Nel procedimento di parere 1/15,

    avente ad oggetto la domanda di parere ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, presentata il 30 gennaio 2015 dal Parlamento europeo,

    LA CORTE (Grande Sezione)

    composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz (relatore), J.L. da Cruz Vilaça, M. Berger, A. Prechal e M. Vilaras, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Levits, D. Šváby, E. Jarašiūnas e C. Lycourgos, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: V. Tourrès, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 aprile 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il Parlamento europeo, da F. Drexler, A. Caiola e D. Moore, in qualità di agenti;

    per il governo bulgaro, da M. Georgieva e E. Petranova, in qualità di agenti;

    per il governo estone, da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente;

    per l’Irlanda, da E. Creedon, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL, e da C. Doyle, BL;

    per il governo spagnolo, da A. Rubio González e M. Sampol Pucurull, in qualità di agenti;

    per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e F.-X. Bréchot, in qualità di agenti;

    per il governo del Regno Unito, da C. Brodie e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da D. Beard, QC, e da S. Ford, barrister;

    per il Consiglio dell’Unione europea, da M.-M. Joséphidès, S. Boelaert e E. Sitbon, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da P. Van Nuffel, D. Nardi, D. Maidani e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti;

    per il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), da A. Buchta, G. Zanfir e R. Robert, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,

    ha pronunciato il seguente

    Parere

    I. Domanda di parere

    1

    La domanda di parere sottoposta alla Corte dal Parlamento europeo è formulata nel modo seguente:

    «Se l’accordo previsto [tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR)] sia compatibile con le disposizioni dei Trattati (articolo 16 TFUE) e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articoli 7, 8 e articolo 52, paragrafo 1) per quanto riguarda il diritto delle persone fisiche alla protezione dei dati personali.

    Se l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE costituiscano la base giuridica adeguata dell’atto del Consiglio [dell’Unione europea] vertente sulla conclusione dell’accordo previsto o se tale atto debba fondarsi sull’articolo 16 TFUE».

    2

    Il Parlamento ha trasmesso alla Corte in allegato alla sua domanda di parere, tra gli altri, i seguenti documenti:

    il progetto di accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) (in prosieguo: «l’accordo previsto»);

    il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) (in prosieguo: il «progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto»), e

    la lettera del 7 luglio 2014, con la quale il Consiglio ha chiesto l’approvazione del Parlamento su detto progetto di decisione.

    II. Contesto normativo

    A. Convenzione di Chicago

    3

    La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (Recueil des traités des Nations unies, volume 15, n. 102; in prosieguo: la «convenzione di Chicago»), è stata ratificata dal Canada nonché da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, la quale non è tuttavia essa stessa parte di detta convenzione.

    4

    L’articolo 13 di tale convenzione dispone quanto segue:

    «Le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata o l’uscita di passeggeri, di equipaggi o di merci mediante aeromobili, come per esempio quelli che si applicano all’entrata, alla licenza di partire, all’immigrazione, ai passaporti, alle operazioni doganali e all’igiene, debbono essere osservati dai passeggeri, dagli equipaggi e per le merci, sia personalmente, sia dai terzi incaricati di agire per loro conto, al momento dell’entrata, dell’uscita o all’interno del territorio di detto Stato».

    5

    La convenzione di Chicago ha istituito l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (OACI), la quale, a termini dell’articolo 44 della medesima convenzione, ha per obiettivo, in particolare, di elaborare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale.

    B. Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

    6

    L’articolo 1 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2010, C 83, pag. 295; in prosieguo: il «protocollo n. 21»), così dispone:

    «Fatto salvo l’articolo 3, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell’Irlanda.

    (...)».

    7

    L’articolo 3, paragrafo, 1 di detto protocollo è così formulato:

    «Il Regno Unito o l’Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un’iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che desiderano partecipare all’adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare».

    C. Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca

    8

    I commi terzo, quarto e quinto del preambolo del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca (GU 2010, C 83, pag. 299; in prosieguo: il «protocollo n. 22»), enunciano che le alte parti contraenti:

    «[Sono consapevoli] del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell’Unione e che per quest’ultima sarebbe del massimo interesse garantire l’integrità dell’acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,

    [desiderano] pertanto (...) stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all’adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e [accolgono] favorevolmente l’intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

    [prendono atto] che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca».

    9

    L’articolo 1 di tale protocollo dispone quanto segue:

    «La Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

    Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

    10

    L’articolo 2 del medesimo protocollo è così formulato:

    «Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall’Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisce parte del diritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche».

    11

    L’articolo 2 bis di questo stesso protocollo prevede quanto segue:

    «L’articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V, di detto trattato».

    D. Direttiva 95/46/CE

    12

    L’articolo 25 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), è così formulato:

    «1.   Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

    2.   L’adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d’origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

    (...)

    6.   La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

    (...)».

    E. Direttiva 2004/82/CE

    13

    L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU 2004, L 261, pag. 24), così dispone:

    «1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l’obbligo per i vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale tali persone entreranno nel territorio di uno Stato membro.

    2.   Dette informazioni comprendono:

    il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato,

    la cittadinanza,

    il nome completo,

    la data di nascita,

    il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri,

    il numero del trasporto,

    l’ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto,

    il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo,

    il primo punto di imbarco».

    III. Fatti

    14

    Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/230/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR (GU 2006, L 82, pag. 14), con la quale ha approvato detto accordo (in prosieguo: «l’accordo del 2006»). Tale accordo, conformemente al suo preambolo, è stato concluso visto l’«obbligo imposto dal governo del Canada ai vettori aerei che assicurano il trasporto di persone verso il Canada di fornire alle competenti autorità canadesi informazioni anticipate sui passeggeri e dati delle pratiche passeggeri (in appresso “API/PNR”) nella misura in cui sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze (departure control systems, DCS) dei vettori».

    15

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo del 2006, quest’ultimo era «inteso a garantire che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo [siano] forniti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy». In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale accordo, le «[p]arti [avevano convenuto] che i dati API/PNR delle persone che effettuano viaggi pertinenti all’accordo siano trattati secondo le modalità descritte negli impegni assunti dall’autorità competente che acquisisce i dati API/PNR». L’autorità competente per il Canada era, conformemente all’allegato I a detto accordo, l’Agence des services frontaliers du Canada (Agenzia dei servizi di frontiera del Canada; in prosieguo: l’«ASFC»).

    16

    Sulla base di tali impegni, la Commissione delle Comunità europee ha adottato, il 6 settembre 2005, la decisione 2006/253/CE, che constata il livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nei PNR (Passenger Name Record) dei passeggeri aerei trasferiti all’Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (GU 2006, L 91, pag. 49). L’articolo 1 di tale decisione disponeva che, «[a]i fini dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46(…), l’[ASFC] è considerata in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dalla Comunità riguardanti i voli con destinazione nel Canada, conformemente [agli impegni dell’ASFC in relazione al suo programma PNR] figurant[i] all’allegato» a detta decisione. In forza del suo articolo 7, questa stessa decisione «scade[va] tre anni e sei mesi dopo la data della sua notifica, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva [95/46]». Una siffatta proroga non ha avuto luogo.

    17

    Poiché il periodo di validità dell’accordo del 2006, conformemente al suo articolo 5, paragrafi 1 e 2, era collegato a quello della decisione 2006/253, tale accordo è giunto a scadenza nel mese di settembre 2009.

    18

    Il 5 maggio 2010 il Parlamento ha adottato una risoluzione sull’avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l’Australia e il Canada (GU 2011, C 81 E, pag. 70). Al punto 7 di tale risoluzione, il Parlamento chiedeva «un approccio coerente all’uso dei dati PNR ai fini delle attività di contrasto e della sicurezza, stabilendo un’unica serie di principi che fungano da base per gli accordi con paesi terzi» e invitava «la Commissione a presentare (...) un[a] proposta di siffatto modello unico e un progetto di mandato per i negoziati con i paesi terzi», enunciando al contempo, al punto 9 di detta risoluzione, i requisiti minimi che dovevano essere soddisfatti per quanto riguarda l’uso dei dati dei passeggeri aerei nei paesi terzi.

    19

    Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, unitamente a direttive di negoziato, che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con il Canada in vista di un accordo sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (in prosieguo: i «dati PNR») destinato a prevenire e a combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

    20

    L’accordo previsto, risultante dai negoziati con il Canada, è stato siglato il 6 maggio 2013. Il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) [COM (2013) 528 final; in prosieguo: la «proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto»] nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) [COM (2013) 529 final].

    21

    La relazione alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto conteneva i seguenti passaggi:

    «La normativa canadese autorizza l’[ASFC] a esigere che tutti i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto passeggeri verso il Canada e dal Canada le forniscano l’accesso elettronico ai dati [PNR] prima che i passeggeri arrivino in Canada o ne lascino il territorio. Gli obblighi imposti dalle autorità canadesi si fondano sulla sezione 107.1 della legge sulle dogane (Customs Act), sul regolamento sulle informazioni riguardanti i passeggeri (dogane) [Passenger Information (Customs) Regulations], sull’articolo 148, paragrafo 1, lettera d), della legge sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Act) e sull’articolo 269 del regolamento sull’immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Regulations).

    Il presente atto normativo mira a consentire il ricevimento elettronico dei dati PNR in anticipo sull’arrivo del volo e di conseguenza rafforza notevolmente la capacità dell’[ASFC] di svolgere una valutazione anticipata efficiente ed efficace dei rischi presentati dai passeggeri e di facilitare i viaggi in buona fede, aumentando così la sicurezza del Canada. Nel cooperare con il Canada nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi di natura transnazionale, l’Unione europea ritiene che il trasferimento di dati PNR verso tale paese promuoverà la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso lo scambio d’informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti dal Canada con le autorità di polizia e giudiziarie competenti degli Stati membri e con Europol ed Eurojust nell’ambito delle rispettive competenze.

    (...)

    I vettori aerei hanno l’obbligo di consentire l’accesso dell’[ASFC] a certi dati PNR, purché questi siano raccolti e conservati nei loro sistemi automatizzati di prenotazione e di controllo delle partenze.

    Le norme di protezione dei dati vigenti nell’UE vietano ai vettori aerei europei e di paesi terzi che effettuano voli in partenza dall’Unione di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali, senza che siano addotte salvaguardie appropriate. È necessaria una soluzione che costituisca la base giuridica per il trasferimento dei dati PNR dall’UE al Canada quale riconoscimento della necessità e dell’importanza dell’uso del PNR nella lotta al terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, e assicuri nel contempo certezza giuridica ai vettori aerei. Per realizzare questo obiettivo e per garantire ai cittadini il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e l’incolumità, tale soluzione dovrebbe inoltre applicarsi uniformemente in tutta l’Unione europea.

    (...)».

    22

    Il 30 settembre 2013 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha emesso il suo parere su tali proposte di decisione. Il testo integrale di tale parere, di cui una sintesi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2014, C 51, pag. 12), è disponibile sul sito Internet del GEPD.

    23

    Il 5 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR). Lo stesso giorno, tale istituzione ha deciso di chiedere l’approvazione del Parlamento sul suo progetto di decisione relativa alla conclusione dell’accordo previsto.

    24

    L’accordo previsto è stato firmato il 25 giugno 2014.

    25

    Con lettera del 7 luglio 2014, il Consiglio ha chiesto al Parlamento di approvare il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto.

    26

    Il 25 novembre 2014 il Parlamento ha adottato la risoluzione sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) (GU 2016, C 289, pag. 2).

    IV. Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

    27

    Il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto designa l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE come le basi giuridiche di tale decisione.

    28

    I considerando 5 e 6 di tale progetto di decisione sono così formulati:

    «(5)

    A norma dell’articolo 3 del protocollo [(n. 21)], [il Regno Unito e l’Irlanda] hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione della presente decisione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo [(n. 22)], la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata dall’accordo, né è soggetta alla sua applicazione».

    29

    L’articolo 1 di detto progetto di decisione dispone quanto segue:

    «L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) è approvato a nome dell’Unione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione».

    V. Accordo previsto

    30

    L’accordo previsto è formulato come segue:

    «Il Canada

    e

    l’Unione europea,

    Le “parti”

    Desiderose di prevenire, combattere, reprimere ed eliminare il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni per promuovere la sicurezza e lo Stato di diritto;

    Riconoscendo l’importanza di prevenire, combattere, reprimere ed eliminare il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi di natura transnazionale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale;

    Nel tentativo di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato tra il Canada e l’Unione europea;

    Riconoscendo che lo scambio d’informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati ad esso connessi nonché ad altri reati gravi di natura transnazionale e che, in tale contesto, l’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) costituisce uno strumento cruciale per il raggiungimento di tali obiettivi;

    Riconoscendo che, ai fini di salvaguardia della sicurezza pubblica e di contrasto, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione da parte dei vettori aerei al Canada;

    Riconoscendo che le parti condividono valori comuni riguardo alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata, che si riflettono nelle loro rispettive legislazioni;

    Tenendo presente gli impegni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 6 del trattato sull’[Unione europea] relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ai sensi dell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’[Unione europea], i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’[Unione europea], dell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale[, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981], e relativo protocollo addizionale n. 181[, firmato a Strasburgo l’8 novembre 2001];

    Viste le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti e delle libertà del Canada e della normativa canadese sulla vita privata;

    Constatando l’impegno dell’Unione europea a provvedere affinché ai vettori aerei non sia impedito conformarsi al diritto canadese sul trasferimento verso il Canada di dati del codice di prenotazione originari dell’Unione europea ai sensi del presente accordo;

    Prendendo atto dell’esito positivo della revisione congiunta del 2008 dell’accordo concluso nel 2006 tra le parti sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione;

    Riconoscendo che il presente accordo non è destinato ad applicarsi alle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information – API) raccolte e trasmesse dai vettori aerei al Canada ai fini del controllo di frontiera;

    Riconoscendo altresì che il presente accordo non osta a che il Canada continui a trattare le informazioni provenienti dai vettori aerei in circostanze eccezionali, ove sia necessario contrastare minacce gravi ed immediate al trasporto aereo o alla sicurezza nazionale, nel rispetto dei limiti precisi disposti dal diritto canadese e in ogni caso senza oltrepassare i limiti previsti dal presente accordo;

    Preso atto dell’interesse delle Parti, nonché degli Stati membri dell’Unione europea, a scambiare informazioni relative al metodo di trasmissione dei dati PNR e alla loro comunicazione al di fuori del Canada come previsto dai pertinenti articoli del presente accordo, e preso altresì atto dell’interesse dell’Unione europea a che tale aspetto sia affrontato nell’ambito del processo di consultazione e verifica previsto dal presente accordo;

    Constatando che le parti hanno la facoltà di esaminare la necessità e fattibilità di un accordo analogo per il trattamento dei dati del codice di prenotazione nel trasporto marittimo;

    Constatando l’impegno del Canada a che l’autorità canadese competente tratti i dati del codice di prenotazione per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale nel rispetto assoluto delle salvaguardie per la vita privata e la protezione dei dati personali previste dal presente accordo;

    Sottolineando l’importanza che il Canada scambi i dati PNR e le pertinenti e appropriate informazioni analitiche che contengono dei dati PNR ottenuti nel quadro del presente accordo, con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, Europol ed Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

    Affermando che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra il Canada e l’Unione europea o tra una delle due parti e un’altra parte in materia di trattamento e trasferimento di dati del codice di prenotazione ovvero in materia di protezione dei dati;

    Visto il reciproco impegno delle parti ad applicare e sviluppare ulteriormente norme internazionali per il trattamento dei dati del codice di prenotazione,

    hanno convenuto quanto segue:

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Scopo dell’accordo

    Nel presente accordo le parti definiscono le condizioni per il trasferimento e l’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone e di stabilire i mezzi con cui i dati sono protetti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a)

    “vettore aereo”, una società commerciale di trasporto che utilizza aeromobili per trasportare passeggeri che viaggiano tra il Canada e l’Unione europea;

    b)

    “[dati PNR]”, le informazioni create da un vettore aereo per ciascun viaggio prenotato da un passeggero o per suo conto, necessarie al trattamento e al controllo delle prenotazioni. In particolare, ai sensi del presente accordo, i dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell’allegato dell’accordo stesso;

    c)

    “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati PNR, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, richiamo, estrazione, consultazione, uso, trasferimento, diffusione, comunicazione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, mascheratura, cancellazione o distruzione;

    d)

    “autorità canadese competente”, l’autorità canadese responsabile del ricevimento e trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo;

    e)

    “dati sensibili”, qualsiasi informazione che rivela l’origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute o l’orientamento sessuale di una persona.

    Articolo 3

    Uso dei dati PNR

    1.   Il Canada assicura che l’autorità canadese competente tratti i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale.

    2.   Ai fini del presente accordo, rientrano nel “reato di terrorismo”:

    a)

    l’azione od omissione commessa per un fine, un obiettivo o una causa di natura politica, religiosa o ideologica, con l’intento di intimidire la popolazione rispetto alla sua sicurezza, anche economica, o di costringere una persona, un governo o un’organizzazione nazionale o internazionale a compiere o a non compiere una determinata azione, e che intenzionalmente

    i)

    è causa di morte o di gravi danni fisici,

    ii)

    mette a repentaglio la vita di una persona,

    iii)

    provoca un rischio grave per la salute o l’incolumità della popolazione,

    iv)

    provoca ingenti danni materiali da cui possono derivare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure

    v)

    provoca una grave interferenza o interruzione di un servizio, impianto o sistema essenziale, diversa da quella risultante da attività lecite o illecite di sostegno, protesta, dissenso o interruzione dell’attività lavorativa, come uno sciopero, il cui esito non è volto a causare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure

    b)

    le attività che configurano un reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo; oppure

    c)

    partecipare o contribuire intenzionalmente a un’attività finalizzata a rafforzare la capacità di un’entità terroristica di facilitare o compiere un’azione od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure istruire una persona, un gruppo o un’organizzazione a tal fine; oppure

    d)

    commettere un reato perseguibile, ove l’azione od omissione che lo sostanzia è commessa a beneficio di un’entità terroristica, sotto la sua direzione o in associazione con essa; oppure

    e)

    raccogliere beni o sollecitare una persona, un gruppo o un’organizzazione a fornirli oppure fornire beni, servizi finanziari o altri servizi connessi o renderli disponibili al fine di compiere un’azione od omissione di cui alle lettere a) o b); usare o possedere beni al fine di compiere un’azione od omissione di cui alle lettere a) o b); oppure

    f)

    tentare o minacciare di compiere un’azione od omissione di cui alle lettere a) o b); cospirare, facilitare, istruire o consigliare riguardo ad un’azione od omissione di cui alle lettere a) o b); essere complice dopo il fatto, dare rifugio o nascondere al fine di permettere ad un’entità terroristica di facilitare o di compiere un’azione od omissione di cui alle lettere a) o b).

    g)

    Ai fini del presente paragrafo, per “entità terroristica” si intende:

    i)

    una persona, un gruppo o un’organizzazione tra le cui finalità o attività rientra la facilitazione o il compimento di un’azione od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure

    ii)

    una persona, un gruppo o un’organizzazione che agisce intenzionalmente per conto o sotto la direzione di una persona, un gruppo o un’organizzazione di cui al punto i) o in associazione con essi.

    3.   Per “reati gravi di natura transnazionale” si intendono i reati punibili in Canada con una pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più severa e quali definiti dal diritto canadese, se di natura transnazionale.

    Ai fini del presente accordo, un reato è considerato di natura transnazionale se è commesso:

    a)

    in più di uno Stato;

    b)

    in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;

    c)

    in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

    d)

    in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato; oppure

    e)

    in uno Stato e l’autore del reato si trova o intende recarsi in un altro Stato.

    4.   In circostanze eccezionali l’autorità canadese competente può trattare i dati PNR, se necessario, per salvaguardare l’interesse vitale di una persona, come in caso di:

    a)

    rischio di morte o lesione grave, oppure

    b)

    rischio grave per la salute pubblica, in particolare secondo quanto previsto da norme internazionalmente riconosciute.

    5.   Il Canada può inoltre trattare i dati PNR, caso per caso, al fine di:

    a)

    garantire il controllo o la responsabilità della pubblica amministrazione, oppure

    b)

    conformarsi ad una citazione in giudizio, un mandato di arresto o un ordine emesso da un’autorità giudiziaria.

    Articolo 4

    Trasmissione dei dati PNR

    1.   L’Unione europea provvede affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire i dati PNR all’autorità canadese competente ai sensi del presente accordo.

    2.   Il Canada non richiede a un vettore aereo di trasmettere elementi del PNR che non sono già raccolti o detenuti dallo stesso a fini di prenotazione.

    3.   Se un dato trasferito da un vettore aereo ai sensi del presente accordo non figura nell’elenco dell’allegato, il Canada lo cancella non appena lo riceve.

    4.   Le parti provvedono affinché i vettori aerei possano trasferire i dati PNR all’autorità canadese competente attraverso agenti autorizzati, che intervengono per conto e sotto la responsabilità del vettore, ai fini del presente accordo e alle condizioni in esso stabilite.

    Articolo 5

    Adeguatezza

    Fatta salva la conformità al presente accordo, si presume che l’autorità canadese competente assicuri, ai sensi della pertinente normativa dell’Unione europea in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all’uso dei dati PNR. Si presume che un vettore aereo che trasferisce dati PNR al Canada in conformità del presente accordo rispetti i requisiti giuridici previsti dal diritto dell’Unione europea in materia di trasferimento dei dati PNR dall’Unione europea al Canada.

    Articolo 6

    Cooperazione di polizia e giudiziaria

    1.   Non appena possibile, il Canada scambia con Europol ed Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, o con le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro dell’Unione europea, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo. Il Canada provvede affinché tali informazioni siano scambiate nel rispetto degli accordi e delle modalità in merito all’applicazione della legge o allo scambio di informazioni tra il Canada ed Europol, Eurojust o tale Stato membro.

    2.   In casi specifici al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire un reato di terrorismo o un reato grave di natura transnazionale, il Canada, su richiesta di Europol o Eurojust entro la portata dei rispettivi mandati, o delle autorità giudiziarie o di polizia di uno Stato membro dell’Unione europea, scambia i dati PNR o le informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo. Il Canada mette a disposizione tali informazioni nel rispetto degli accordi e delle intese in materia di contrasto, cooperazione giudiziaria o scambio d’informazioni tra il Canada ed Europol, Eurojust o tale Stato membro.

    Salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR

    Articolo 7

    Non discriminazione

    Il Canada provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutti i passeggeri su base paritaria senza discriminazioni illegittime.

    Articolo 8

    Uso di dati sensibili

    1.   Qualora nel PNR di un passeggero siano compresi dati sensibili, il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente li mascheri per mezzo di sistemi automatizzati. Il Canada si adopera affinché l’autorità canadese competente non sottoponga tali dati ad ulteriore trattamento, salvo quanto previsto ai paragrafi da 3 a 5.

    2.   Il Canada trasmette alla Commissione europea un elenco dei codici e dei termini che identificano i dati sensibili che il Canada è tenuto a mascherare. Il Canada fornisce tale elenco entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    3.   Il Canada può trattare dati sensibili caso per caso in circostanze eccezionali, ove tale trattamento sia indispensabile perché la vita di una persona è in pericolo o sussiste il rischio di lesione grave.

    4.   Il Canada provvede affinché i dati sensibili siano trattati conformemente al paragrafo 3, esclusivamente nell’ambito di severe misure procedurali, in particolare:

    a)

    il trattamento dei dati sensibili è approvato dal capo dell’autorità canadese competente;

    b)

    i dati sensibili sono trattati esclusivamente da un funzionario specificamente e personalmente autorizzato; e

    c)

    una volta privati del mascheramento, i dati sensibili non sono sottoposti a trattamento mediante sistemi automatizzati.

    5.   Il Canada cancella i dati sensibili entro 15 giorni dalla data in cui li riceve, salvo che li conservi conformemente all’articolo 16, paragrafo 5.

    6.   Qualora, in virtù dei paragrafi 3, 4 e 5, l’autorità canadese competente tratti i dati sensibili riguardanti un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, il Canada provvede affinché tale autorità dia quanto prima comunicazione del trattamento alle autorità di detto Stato membro. Il Canada effettua tale comunicazione nel rispetto degli accordi e delle intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Canada e tale Stato membro.

    Articolo 9

    Sicurezza e integrità dei dati

    1.   Il Canada attua misure regolamentari, procedurali o tecniche per proteggere i dati PNR dall’accesso, dal trattamento o dalla perdita accidentali, illeciti o non autorizzati.

    2.   Il Canada garantisce la verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità dei dati. Il Canada:

    a)

    applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;

    b)

    limita l’accesso ai dati PNR ai funzionari autorizzati;

    c)

    conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso; e

    d)

    istituisce un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei dati PNR siano condotte in conformità all’articolo 3.

    3.   Qualora l’accesso ai dati PNR di una persona o la loro comunicazione avvengano senza autorizzazione, il Canada prende misure per informare l’interessato, mitigare il rischio di danno e rimediare alla situazione.

    4.   Il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente informi tempestivamente la Commissione europea di qualunque incidente significativo riguardante l’accesso, il trattamento o la perdita accidentali, illeciti o non autorizzati di dati PNR.

    5.   Il Canada provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive, che possono includere sanzioni.

    Articolo 10

    Sorveglianza

    1.   Le salvaguardie dei dati per il trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo saranno soggette alla supervisione di un’autorità pubblica indipendente o di un’autorità istituita con mezzi amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e disponga di una comprovata autonomia (“autorità di supervisione”). Il Canada provvede affinché l’autorità di supervisione abbia poteri effettivi per indagare sul rispetto delle norme sulla raccolta, l’uso, la comunicazione, la conservazione o l’eliminazione dei dati PNR. L’autorità di supervisione può condurre controlli ed indagini di conformità, riferire sui risultati ed emettere raccomandazioni all’autorità canadese competente. Il Canada provvede affinché l’autorità di supervisione abbia il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un’azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

    2.   Il Canada provvede affinché l’autorità di supervisione garantisca che siano ricevuti i reclami relativi all’inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato.

    Articolo 11

    Trasparenza

    1.   Il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente renda disponibile sul suo sito web:

    a)

    un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati PNR;

    b)

    il motivo della raccolta dei dati PNR;

    c)

    le modalità di protezione dei dati PNR;

    d)

    le modalità e i limiti secondo cui i dati PNR possono essere comunicati;

    e)

    informazioni sull’accesso, la rettifica, l’annotazione e le procedure di ricorso, e

    f)

    i recapiti per eventuali richieste d’informazioni.

    2.   Le parti lavorano con i soggetti interessati, tra cui l’industria del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, preferibilmente nella fase di prenotazione, fornendo ai passeggeri le seguenti informazioni:

    a)

    i motivi della raccolta dei dati PNR;

    b)

    l’uso d[e]i dati PNR;

    c)

    la procedura per chiedere l’accesso ai dati PNR; e

    d)

    la procedura per chiedere la rettifica dei dati PNR.

    Articolo 12

    Accesso dell’interessato

    1.   Il Canada provvede affinché chiunque possa accedere ai propri dati PNR.

    2.   Il Canada provvede affinché, entro un termine ragionevole, l’autorità canadese competente:

    a)

    fornisca all’interessato che ne faccia richiesta per iscritto, una copia dei suoi dati PNR;

    b)

    risponda per iscritto a qualunque richiesta;

    c)

    fornisca all’interessato che ne faccia richiesta, l’accesso alle informazioni registrate che confermano che i suoi dati PNR sono stati comunicati;

    d)

    espliciti i motivi di fatto o di diritto che giustificano l’eventuale rifiuto di consentire l’accesso ai dati PNR dell’interessato;

    e)

    informi l’interessato dell’assenza di dati PNR;

    f)

    informi l’interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

    3.   Il Canada ha la facoltà di subordinare la comunicazione d’informazioni a condizioni e limitazioni giuridiche ragionevoli, comprese le limitazioni necessarie a prevenire, accertare, indagare e perseguire reati, o a tutelare la sicurezza pubblica o nazionale, tenuto debito conto del legittimo interesse dell’interessato.

    Articolo 13

    Rettifica o annotazione richiesta dall’interessato

    1.   Il Canada provvede affinché chiunque possa chiedere la rettifica dei propri dati PNR.

    2.   Il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente esamini tutte le richieste scritte di rettifica ed entro un termine ragionevole:

    a)

    rettifichi i dati PNR e informi l’interessato che la rettifica è stata eseguita; oppure

    b)

    rifiuti in tutto o in parte la rettifica e:

    i)

    alleghi un’annotazione ai dati PNR che riporti ogni rettifica richiesta e rifiutata;

    ii)

    informi l’interessato che:

    i.

    la richiesta di rettifica è rifiutata e specifichi i motivi di diritto o di fatto del rifiuto;

    ii.

    l’annotazione di cui al punto i) è allegata ai dati PNR; e

    c)

    informi l’interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

    Articolo 14

    Ricorso amministrativo e giudiziario

    1.   Il Canada provvede affinché un’autorità pubblica indipendente, o un’autorità istituita con mezzi amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e disponga di una comprovata autonomia, riceva, indaghi e risponda ai reclami presentati dagli interessati relativi alle richieste di accesso, rettifica o annotazione dei loro dati PNR. Il Canada provvede affinché l’autorità appropriata comunichi al reclamante i mezzi di ricorso giudiziario di cui al paragrafo 2.

    2.   Il Canada provvede affinché chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati da una decisione o azione riguardo ai propri dati PNR abbia diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai sensi del diritto canadese, mediante controllo giurisdizionale o qualunque altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni.

    Articolo 15

    Decisioni fondate sul trattamento automatizzato

    Il Canada non può prendere decisioni che danneggino in modo significativo un passeggero, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR.

    Articolo 16

    Conservazione dei dati PNR

    1.   Il Canada non conserva dati PNR per più di cinque anni a partire dalla data in cui li riceve.

    2.   Il Canada limita l’accesso a un numero ridotto di funzionari da esso espressamente autorizzati.

    3.   Trenta giorni dopo aver ricevuto i dati PNR, il Canada li rende anonimi mascherando i nomi di tutti i passeggeri.

    Due anni dopo aver ricevuto i dati PNR, il Canada li rende ulteriormente anonimi mascherando:

    a)

    gli altri nomi figuranti nel PNR, compreso il numero dei viaggiatori ivi inseriti;

    b)

    tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull’originatore);

    c)

    le osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request), nella misura in cui contengono informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica, e

    d)

    i dati API (Advance passenger Information) raccolti a fini di prenotazione, nella misura in cui contengono informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica.

    4.   Il Canada può privare del mascheramento i dati PNR solo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, sia necessario svolgere indagini nell’ambito dell’articolo 3, secondo le seguenti modalità:

    a)

    ad opera di un numero limitato di funzionari espressamente autorizzati, da 30 giorni a due anni dopo il ricevimento iniziale; e

    b)

    solo previa autorizzazione del capo dell’autorità canadese competente o di un funzionario di grado superiore da questo espressamente demandato, da due a cinque anni dopo il ricevimento iniziale.

    5.   Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1:

    a)

    il Canada può conservare i dati PNR richiesti per una determinata azione, revisione, indagine, esecuzione specifica, un procedimento giudiziario, un’azione penale o applicazione di sanzioni, fino alla loro conclusione;

    b)

    il Canada conserva i dati PNR di cui alla lettera a) per un ulteriore periodo di due anni al solo fine di assicurare la responsabilità o il controllo della pubblica amministrazione cosicché tali dati possano essere comunicati al passeggero su sua richiesta.

    6.   Il Canada distrugge i dati PNR al termine del loro periodo di conservazione.

    Articolo 17

    Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR

    Il Canada registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. Il Canada utilizza i registri o la documentazione esclusivamente per:

    a)

    autocontrollo e verifica della legittimità del trattamento dei dati;

    b)

    garantire l’integrità dei dati;

    c)

    garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e

    d)

    garantire il controllo e la responsabilità della pubblica amministrazione.

    Articolo 18

    Comunicazione all’interno del Canada

    1.   Il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente non comunichi i dati PNR ad altre autorità governative canadesi, a meno che non siano rispettate le condizioni seguenti:

    a)

    le mansioni svolte dalle autorità governative a cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse all’ambito di applicazione dell’articolo 3;

    b)

    i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

    c)

    in circostanze particolari la comunicazione è necessaria ai fini stabiliti dall’articolo 3;

    d)

    è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari;

    e)

    l’autorità governativa ricevente offre una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente accordo; e

    f)

    l’autorità governativa ricevente non comunica i dati PNR ad altre entità, salvo che ciò sia autorizzato dall’autorità canadese competente nel rispetto delle condizioni previste dal presente paragrafo.

    2.   Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

    Articolo 19

    Comunicazione al di fuori del Canada

    1.   Il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente non comunichi i dati PNR ad autorità governative di paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    le mansioni svolte dalle autorità governative a cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse all’ambito di applicazione dell’articolo 3;

    b)

    i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

    c)

    i dati PNR sono comunicati solo se necessario ai fini stabiliti dall’articolo 3;

    d)

    è comunicato solo il numero minimo necessario di dati PNR;

    e)

    l’autorità canadese competente ha accertato che:

    i)

    l’autorità straniera che riceve i dati PNR applica norme di protezione equivalenti a quelle disposte dal presente accordo, conformemente agli accordi e alle intese che contengono dette norme, oppure

    ii)

    l’autorità straniera applica le norme di protezione dei dati PNR concordate con l’Unione europea.

    2.   Qualora, in virtù del paragrafo 1, l’autorità canadese competente comunichi i dati PNR di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, il Canada provvede affinché tale autorità informi quanto prima le autorità di detto Stato membro dell’avvenuta comunicazione. Il Canada effettua tale comunicazione nel rispetto degli accordi e delle intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Canada e tale Stato membro.

    3.   Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

    Articolo 20

    Metodo di trasferimento

    Le parti provvedono affinché i vettori aerei trasferiscano all’autorità canadese competente i dati PNR esclusivamente sulla base del metodo “push” e in conformità alle seguenti procedure obbligatorie per i vettori aerei:

    a)

    trasferimento dei dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell’autorità canadese competente o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;

    b)

    trasferimento dei dati PNR nel formato di messaggistica concordato;

    c)

    trasferimento dei dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall’autorità canadese competente.

    Articolo 21

    Frequenza del trasferimento

    1.   Il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:

    a)

    su base programmata, a partire da non più di 72 ore prima della partenza prevista; e

    b)

    non più di cinque volte per volo.

    2.   Il Canada provvede affinché l’autorità canadese competente comunichi ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.

    3.   In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa al campo d’applicazione dell’articolo 3, l’autorità canadese competente può esigere che il vettore aereo fornisca i dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o successivamente ad essi. Nell’esercizio di questa facoltà discrezionale, il Canada agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa il metodo di trasferimento descritto all’articolo 20.

    Disposizioni esecutive e finali

    Articolo 22

    Dati PNR pervenuti prima dell’entrata in vigore del presente accordo

    Il Canada applica le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso detenuti al momento dell’entrata in vigore dell’accordo.

    Articolo 23

    Reciprocità

    1.   Qualora l’Unione europea adotti un regime di trattamento dei dati PNR per l’Unione europea, le parti si consultano per stabilire se il presente accordo debba essere modificato per garantire la piena reciprocità.

    2.   Le rispettive autorità del Canada e dell’[Unione europea] cooperano al fine di garantire la coerenza dei loro regimi di trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza dei cittadini del Canada, dell’Unione europea e degli altri paesi.

    Articolo 24

    Inderogabilità

    Il presente accordo non va inteso nel senso che deroga agli obblighi vigenti tra il Canada e gli Stati membri dell’Unione europea o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di assistenza reciproca.

    (...)

    Articolo 26

    Consultazione, riesame e modifiche

       (...)

    2.   Un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo, e periodicamente durante la sua vigenza, nonché ad ogni richiesta di parte e su decisione comune, le parti procedono a un riesame congiunto dell’attuazione del presente accordo.

    (...)

    Articolo 28

    Durata

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

    2.   Al termine di ciascun periodo, il presente accordo si rinnova automaticamente per un altro periodo di sette anni, salvo che una parte informi l’altra parte della propria intenzione di non rinnovare il presente accordo. La parte deve darne notifica all’altra parte per iscritto per via diplomatica almeno sei mesi prima della scadenza del periodo.

    3.   Il Canada continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso ottenuti prima della cessazione del medesimo.

    (...)

    Allegato

    Elementi del PNR di cui all’articolo 2, lettera b)

    1.

    codice PNR d’identificazione;

    2.

    data di prenotazione/emissione del biglietto;

    3.

    data o date previste di viaggio;

    4.

    nome o nomi;

    5.

    informazioni sui viaggiatori abituali “frequent flyer” e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc.);

    6.

    gli altri nomi figuranti nel PNR, compreso il numero dei viaggiatori ivi inseriti;

    7.

    tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull’originatore);

    8.

    tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);

    9.

    itinerario per specifico PNR;

    10.

    agenzia/agente di viaggio;

    11.

    informazioni sul code share (codici comuni);

    12.

    informazioni scisse/divise;

    13.

    status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in);

    14.

    dati sull’emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di sola andata e dati ATFQ (Automated Ticket Fare Quote);

    15.

    tutte le informazioni relative al bagaglio;

    16.

    informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;

    17.

    osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request);

    18.

    informazioni API (Advance Passenger Information-informazion[i] anticipat[e] sui passeggeri) eventualmente assunte a fini di prenotazione;

    19.

    cronistoria delle modifiche dei dati PNR di cui ai punti da 1 a 18».

    VI. Valutazioni formulate dal Parlamento nella sua domanda di parere

    A. Sulla base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

    31

    Secondo il Parlamento, sebbene l’accordo previsto persegua, conformemente al suo articolo 1, due finalità, ossia, garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, da un lato, e, prescrivere i mezzi attraverso i quali i dati PNR saranno protetti, dall’altro, la sua finalità principale è, tuttavia, la protezione dei dati personali. Infatti, il diritto dell’Unione in materia di protezione di dati di tale natura osterebbe al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato dei dati personali. Pertanto, l’accordo previsto mirerebbe a creare una sorta di «decisione di adeguatezza», ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, al fine di offrire una base giuridica per il trasferimento legale dei dati PNR dall’Unione al Canada. Tale approccio sarebbe identico a quello adottato in precedenza nell’accordo del 2006 e nella decisione 2006/253, la quale è stata adottata sul fondamento dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46.

    32

    Pertanto, la scelta dell’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE come basi giuridiche della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto sarebbe errata. Tale decisione dovrebbe piuttosto essere fondata sull’articolo 16 TFUE, poiché tale articolo si applica a tutti i settori del diritto dell’Unione, ivi compresi quelli di cui al titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, circostanza che sarebbe confermata dalla dichiarazione sulla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona (GU 2010, C 83, pag. 345).

    33

    Il contenuto dell’accordo previsto conferma, secondo il Parlamento, la sua valutazione secondo la quale la componente principale di tale accordo verte sulla protezione dei dati personali. Infatti, la maggior parte delle disposizioni dell’accordo previsto, in particolare i suoi articoli chiave che sono l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, i quali costituiscono la base giuridica del trasferimento legale dei dati PNR dall’Unione al Canada, riguarderebbe la protezione dei dati personali. Peraltro, tale accordo prevederebbe non già un trasferimento dei dati PNR dalle autorità europee alle autorità canadesi, ma un trasferimento di tali dati da privati, ossia dalle compagnie aeree, a queste ultime autorità. Pertanto, sarebbe difficile ammettere che tali disposizioni rientrino nella cooperazione giudiziaria e di polizia propriamente detta. Inoltre, l’articolo 6 dell’accordo previsto, intitolato «Cooperazione di polizia e giudiziaria», rivestirebbe unicamente un carattere accessorio rispetto agli articoli 4 e 5 dello stesso, poiché esso non potrebbe essere applicato senza che questi ultimi articoli siano applicati essi stessi in precedenza. Infatti, il Canada non potrebbe comunicare le informazioni di cui trattasi senza avere preliminarmente ricevuto i dati PNR da parte dei vettori aerei i quali, dal canto loro, potrebbero trasmettere i dati PNR al Canada solo sulla base di una «decisione di adeguatezza». Inoltre, lo stesso articolo 6 non regolamenterebbe lo scambio di informazioni tra le autorità interessate e non farebbe che rinviare ad altri accordi internazionali in materia.

    34

    Se la Corte dovesse tuttavia ritenere che l’accordo previsto persegue finalità inscindibili le une dalle altre, la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo potrebbe allora fondarsi contemporaneamente sull’articolo 16 TFUE, sull’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE. Per quanto riguarda l’eventuale applicabilità dei protocolli nn. 21 e 22, il Parlamento ricorda la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 27 febbraio 2014, Regno Unito/Consiglio (C‑656/11, EU:C:2014:97, punto 49), secondo la quale non influisce sulla legalità della scelta della base giuridica di un atto dell’Unione la conseguenza che tale atto può avere quanto all’applicazione o meno di uno dei protocolli allegati ai trattati.

    B. Sulla compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    35

    Il Parlamento ritiene, in considerazione dei seri dubbi espressi dal GEPD in particolare nel suo parere del 30 settembre 2013, e della giurisprudenza derivante dalla sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238), che vi sia un’incertezza del diritto quanto alla compatibilità dell’accordo previsto con l’articolo 16 TFUE nonché con l’articolo 7, l’articolo 8 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    36

    Secondo il Parlamento, il trasferimento dei dati PNR dall’Unione al Canada ai fini di un eventuale accesso a tali dati da parte delle autorità canadesi, come contemplato dall’accordo previsto, rientra negli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti tali dati, presi nel loro insieme, permetterebbero di trarre conclusioni molto precise sulla vita privata delle persone i cui dati PNR siano trattati, quali i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, i loro spostamenti e le loro attività. Tale accordo comporterebbe quindi ingerenze di ampia portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta.

    37

    Ricordando gli obblighi figuranti, da un lato, all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, dall’altro, all’articolo 8, paragrafo 2, della stessa, il Parlamento ritiene che occorra quindi chiedersi se l’accordo previsto costituisca una «legge» ai sensi di tali disposizioni e se possa servire da fondamento per limitazioni all’esercizio dei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta. Orbene, sebbene il termine «legge» coincida con la nozione di «atto legislativo» prevista dal Trattato FUE, un accordo internazionale non costituirebbe un siffatto atto legislativo, di modo che si porrebbe la questione se non sia più opportuno adottare un atto interno, fondato sull’articolo 16 TFUE, anziché concludere un accordo internazionale, in forza dell’articolo 218 TFUE, come l’accordo previsto.

    38

    Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il Parlamento fa riferimento alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punti 4748), e ritiene che, nel presente caso, il potere discrezionale del legislatore dell’Unione risulti limitato e che il controllo giurisdizionale del rispetto delle condizioni derivanti da tale principio debba essere rigoroso allorché si tratta, in particolare, di ingerenze in diritti fondamentali.

    39

    Inoltre, come risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo derivante dalla sentenza della Corte EDU del 1o luglio 2008, Liberty e a. c. Regno Unito (CE:ECHR:2008:0701JUD005824300, §§ 62 e 63), e da quella della Corte derivante dalla sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 54 nonché giurisprudenza ivi citata), l’accordo previsto dovrebbe prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione delle misure di cui trattasi e impongano requisiti minimi, in modo tale che le persone i cui dati personali sono stati trattati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abusi nonché contro qualsiasi accesso e uso illeciti.

    40

    Il Parlamento s’interroga, in primo luogo, in generale, sul carattere necessario, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, dell’istituzione di un «sistema PNR». Il Consiglio e la Commissione, infatti, non avrebbero fino ad ora dimostrato, sulla base di elementi obiettivi, che la conclusione dell’accordo previsto sia effettivamente necessaria.

    41

    In secondo luogo, il Parlamento afferma che l’accordo previsto riguarda in maniera globale l’insieme dei passeggeri aerei, senza tuttavia che questi si trovino in una situazione che possa dar luogo a procedimenti di carattere penale e senza richiedere alcun rapporto tra i loro dati PNR e una minaccia per la sicurezza pubblica. A questa mancanza generale di limiti si aggiungerebbe il fatto che i criteri e le condizioni enunciati in tale accordo sarebbero vaghi e non consentirebbero di limitare il trattamento dei dati PNR da parte delle autorità canadesi allo stretto necessario. Occorrerebbe altresì rilevare che detto accordo non subordina l’accesso a tali dati da parte delle autorità canadesi a un controllo preventivo effettuato da un giudice, o da un ente amministrativo indipendente, diretto a limitare tale accesso e l’uso di detti dati a quanto strettamente necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, e che intervenga a seguito di una richiesta motivata indirizzata a tale giudice o a detto ente, presentata nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di procedimenti di carattere penale.

    42

    In terzo luogo, per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati PNR, fissata a cinque anni dall’articolo 16 dell’accordo previsto, questa si applicherebbe senza alcuna distinzione a tutti i passeggeri aerei. Inoltre, il Consiglio non avrebbe fornito alcuna giustificazione basata su criteri obiettivi, per quanto riguarda la scelta di una siffatta durata. Anche supponendo che la durata di tre anni e mezzo prevista nell’accordo del 2006 fosse ammissibile, ci si dovrebbe chiedere per quale motivo sia stato considerato necessario portare tale durata a cinque anni.

    43

    In quarto e ultimo luogo, il Parlamento sostiene che l’accordo previsto non garantisce che le misure che le autorità canadesi dovranno adottare siano idonee e soddisfino i requisiti essenziali di cui all’articolo 8 della Carta e all’articolo 16 TFUE.

    VII. Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte

    44

    Osservazioni scritte relative alla presente domanda di parere sono state presentate alla Corte dai governi bulgaro ed estone, dall’Irlanda, dai governi spagnolo, francese e del Regno Unito nonché dal Consiglio e dalla Commissione.

    45

    Inoltre, la Corte ha sottoposto alcuni quesiti cui rispondere per iscritto agli Stati membri e alle istituzioni, in forza dell’articolo 196, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, e ha parimenti invitato il GEPD a rispondervi, in applicazione dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultimo ha trasmesso le proprie osservazioni alla Corte.

    A. Sulla ricevibilità della domanda di parere

    46

    Il governo francese e il Consiglio s’interrogano sulla ricevibilità della seconda questione della presente domanda di parere. Infatti, da un lato, il Parlamento non rimetterebbe in discussione, sollevando tale questione, né la competenza dell’Unione a concludere l’accordo previsto né la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri a tale riguardo. Dall’altro lato, il ricorso agli articoli 82 TFUE e 87 TFUE, ancorché erroneo, non inciderebbe in alcun modo sul procedimento da seguire per l’adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto, nei limiti in cui sia l’applicazione dell’articolo 16 TFUE sia quella degli articoli 82 TFUE e 87 TFUE richiederebbero di statuire secondo la procedura legislativa ordinaria. Pertanto, in entrambi i casi, l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE sarebbe applicabile, di modo che sarebbe richiesta l’approvazione del Parlamento.

    B. Sulla base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

    47

    I governi bulgaro ed estone, l’Irlanda, i governi francese e del Regno Unito nonché il Consiglio e la Commissione ritengono che l’obiettivo principale dell’accordo previsto sia di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, come risulta, in particolare, dai commi primo, secondo, terzo e quinto del suo preambolo nonché dai suoi articoli 1 e 3. Se la protezione dei dati personali dovesse parimenti essere considerata come costituente un obiettivo di tale accordo, questo sarebbe accessorio rispetto all’obiettivo principale.

    48

    Il Consiglio e la Commissione aggiungono che, se è pur vero che il trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi deve rispettare la Carta, le clausole dell’accordo previsto concernenti la protezione di tali dati costituiscono, tuttavia, soltanto lo strumento mediante il quale tale accordo persegue l’obiettivo di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale. Pertanto, il fatto che detto accordo fissi, attraverso un numero significativo di clausole, le modalità e le condizioni del trasferimento dei dati PNR nel rispetto dei diritti fondamentali e crei una sorta di «decisione di adeguatezza» non inficerebbe il fatto che l’obiettivo principale del medesimo accordo sia la sicurezza e l’incolumità delle persone. L’articolo 16 TFUE costituirebbe la base giuridica adeguata di un atto soltanto qualora il suo obiettivo principale sia la protezione dei dati personali. Per converso, atti aventi per finalità la realizzazione di politiche settoriali che richiedono taluni trattamenti dei dati personali dovrebbero essere fondati sulla base giuridica corrispondente alla politica interessata e dovrebbero rispettare al contempo l’articolo 8 della Carta e gli atti dell’Unione adottati sul fondamento dell’articolo 16 TFUE.

    49

    Per quanto riguarda un eventuale cumulo dell’articolo 16 TFUE, dell’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE e dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, quali basi giuridiche sostanziali della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto, il governo francese sostiene, in subordine, che un siffatto cumulo sarebbe possibile poiché tali basi giuridiche sono compatibili tra loro in quanto prevedono tutte la procedura legislativa ordinaria. Certamente, in linea di principio, in considerazione del fatto che l’Irlanda e il Regno Unito nonché il Regno di Danimarca non partecipano, in forza dei protocolli nn. 21 e 22, all’adozione degli atti rientranti nella terza parte, titolo V, del Trattato FUE, un atto non potrebbe essere fondato al contempo su disposizioni rientranti in tale titolo e su disposizioni che non vi rientrano. Tuttavia, in caso di adozione, sul fondamento dell’articolo 16 TFUE, di norme concernenti il trattamento, da parte degli Stati membri, di dati personali nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione dei capitoli 4 o 5 della terza parte, titolo V, del Trattato TFUE, l’Irlanda e il Regno Unito nonché il Regno di Danimarca non parteciperebbero all’adozione delle stesse, poiché tali Stati membri, conformemente all’articolo 6 bis del protocollo n. 21 e all’articolo 2 bis del protocollo n. 22, non sarebbero vincolati da siffatte norme.

    50

    Per contro, secondo il Consiglio, il cumulo dell’articolo 16 TFUE, da un lato, e degli articoli 82 TFUE e 87 TFUE, dall’altro, non sarebbe legalmente ammissibile, alla luce delle norme specifiche che disciplinano le modalità di voto in seno al Consiglio derivanti dai protocolli nn. 21 e 22 in considerazione della partecipazione, rispettivamente, dell’Irlanda e del Regno Unito nonché del Regno di Danimarca.

    C. Sulla compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta

    51

    Tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché il Consiglio e la Commissione concludono, in sostanza, per la compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta.

    52

    Per quanto riguarda l’esistenza di un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, i governi estone e francese condividono la posizione difesa dal Parlamento secondo la quale l’accordo previsto comporta una siffatta ingerenza giacché obbliga l’Unione, al suo articolo 4, paragrafo 1, a non impedire i trasferimenti dei dati PNR all’autorità canadese competente, e prevede, al suo articolo 3, il trattamento di tali dati da parte di detta autorità. Tuttavia, il governo francese ritiene che una siffatta ingerenza non debba essere qualificata come particolarmente grave, tenuto conto del fatto che la sua portata è meno ampia di quella che risulterebbe dalla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54), in esame nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238). Inoltre, i dati PNR non consentirebbero di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata dei passeggeri aerei.

    53

    Tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni nonché il Consiglio e la Commissione ritengono che l’accordo previsto persegua un obiettivo d’interesse generale, ossia la lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale.

    54

    Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal principio di proporzionalità, il Consiglio e la Commissione concordano con il Parlamento e fanno, in particolare, osservare, riferendosi alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 54), nonché all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46, che l’accordo previsto deve contenere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione dell’ingerenza di cui trattasi, e garanzie sufficienti che consentano di tutelare efficacemente i dati personali contro i rischi di abuso nonché contro qualsiasi accesso a tali dati e qualsiasi uso degli stessi di natura illecita.

    55

    Per quanto riguarda, in particolare, il carattere necessario del trasferimento dei dati PNR al Canada, la Commissione, sostenuta dal Consiglio, ammette che non esistono statistiche precise che consentano di conoscere il contributo di tali dati alla prevenzione, all’accertamento, alle indagini e al perseguimento dei reati gravi e del terrorismo. Tuttavia, l’indispensabilità dell’utilizzo dei dati PNR sarebbe confermata da informazioni provenienti da paesi terzi e da Stati membri che utilizzano già tali dati a fini di contrasto. In particolare, la relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 2011, sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi [COM (2011) 32 definitivo], enuncerebbe a tale proposito che l’esperienza di alcuni paesi insegna che l’uso dei dati PNR ha reso possibili progressi decisivi nella lotta soprattutto contro il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il terrorismo e consente una migliore comprensione della composizione e del funzionamento delle reti terroristiche e delle altre reti criminali.

    56

    Inoltre, le autorità canadesi avrebbero fornito informazioni che dimostrano che i dati PNR hanno contribuito in modo decisivo all’identificazione di potenziali sospetti di atti di terrorismo o di reati gravi. Così, mentre 28 milioni di passeggeri aerei hanno preso un volo tra l’Unione e il Canada durante il periodo dal mese di aprile 2014 al mese di marzo 2015, tali dati avrebbero permesso di interrogare 178 persone nonché di procedere a sequestri di prodotti stupefacenti in 71 casi e di materiale a carattere pedopornografico in due casi. Detti dati avrebbero reso altresì possibile l’avvio o la continuazione di indagini in relazione al terrorismo in 169 casi. Infine, dalla comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi [COM(2010) 492 definitivo; in prosieguo: la «comunicazione COM(2010) 492»], risulterebbe che l’Unione sia tenuta «verso se stessa e i paesi terzi [a] cooperare con questi ultimi nella lotta contro [le minacce terroristiche e i reati gravi di natura transnazionale]».

    57

    Il governo estone, l’Irlanda, i governi spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché il Consiglio e la Commissione sono, in sostanza, del parere che l’accordo previsto rispetta gli obblighi derivanti dal principio di proporzionalità e che la presente causa si distingua da quella in esame nella sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238). La procedura prevista da tale accordo sarebbe assimilabile più al controllo sistematico effettuato alle frontiere esterne nonché ai controlli di sicurezza praticati negli aeroporti che a una conservazione dei dati come quella di cui alla direttiva 2006/24. Inoltre, tale accordo, la cui natura e i cui effetti sarebbero nettamente più limitati di quelli di tale direttiva, conterrebbe, a differenza di quella, norme rigide vertenti sulle condizioni e sui limiti all’accesso ai dati e all’uso di questi ultimi, nonché norme relative alla sicurezza di detti dati. Infine, l’accordo prevederebbe la vigilanza da parte di un’autorità indipendente sul rispetto di tali norme, la comunicazione agli interessati per quanto riguarda il trasferimento e il trattamento dei loro dati, un diritto di accesso e di rettifica nonché mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari al fine di assicurare la garanzia dei diritti di tali soggetti.

    58

    Per quanto riguarda l’argomento del Parlamento, secondo il quale l’accordo previsto non subordina il trasferimento dei dati PNR all’esistenza di una minaccia alla sicurezza pubblica, i governi estone, francese e del Regno Unito nonché la Commissione affermano, in sostanza, che l’uso di tali dati mira a permettere l’identificazione di persone fino a quel momento sconosciute ai servizi competenti che rappresentino un potenziale rischio per la sicurezza, in quanto le persone già conosciute a tal riguardo possono essere identificate in base a informazioni anticipate sui passeggeri aerei. Se fosse autorizzata soltanto la trasmissione dei dati PNR riguardanti le persone già segnalate come costituenti un rischio per la sicurezza, l’obiettivo di prevenzione non potrebbe essere così raggiunto.

    59

    Per quanto attiene ai limiti relativi all’uso dei dati PNR, il Consiglio e la Commissione sostengono che il rinvio al diritto canadese figurante all’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo previsto non consente di giungere alla conclusione che tale accordo sia troppo vago. Dette istituzioni fanno osservare a tale riguardo che è difficile inserire, in un accordo internazionale, soltanto nozioni previste dal diritto dell’Unione. Per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), di tale accordo, dette istituzioni deducono che questa disposizione riflette l’obbligo imposto dalla Costituzione canadese a tutte le autorità pubbliche canadesi di conformarsi a una decisione emessa da un’autorità giudiziaria e avente forza vincolante. Inoltre, tale disposizione presupporrebbe che l’accesso ai dati PNR sia esaminato dall’autorità giudiziaria alla luce dei criteri di necessità e di proporzionalità e che sia motivato nella decisione giudiziaria. Infine, le autorità canadesi non avrebbero, in pratica, mai attuato tale disposizione dall’entrata in vigore dell’accordo del 2006.

    60

    Per quanto attiene ai limiti relativi alle autorità e alle persone che hanno accesso ai dati PNR, il Consiglio e la Commissione ritengono che la mancata identificazione della competente autorità canadese nell’accordo previsto sia una questione di natura procedurale priva di qualsiasi incidenza sul rispetto, da parte di tale accordo, del principio di proporzionalità. In ogni caso, nel mese di giugno 2014, il Canada avrebbe informato l’Unione che l’autorità canadese competente, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di detto accordo, è l’ASFC. Poiché, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo previsto, il Canada deve limitare l’accesso ai dati PNR a un «numero ridotto di funzionari da esso espressamente autorizzati», ne risulterebbe che soltanto gli agenti dell’ASFC sono abilitati a ricevere e a trattare tali dati. Ulteriori garanzie sarebbero contenute, infine, nell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché nell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, di tale accordo.

    61

    Per quanto riguarda il fatto che l’accordo previsto non subordina l’accesso ai dati PNR a un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un ente amministrativo indipendente, l’Irlanda ritiene che un siffatto controllo non sia indispensabile in considerazione delle garanzie già contenute agli articoli da 11 a 14, 16, 18 e 20 di tale accordo. I governi estone e del Regno Unito ritengono che non sia possibile determinare in anticipo i criteri corrispondenti ai dati PNR che devono essere trattati, di modo che non si può esigere sistematicamente il rilascio di una previa autorizzazione. Una siffatta autorizzazione potrebbe quindi solo essere generica e non apporterebbe, pertanto, alcun valore aggiunto.

    62

    Quanto alla questione della comunicazione dei dati PNR ad altre autorità, la Commissione rileva che gli articoli 1, 3, 18 e 19 dell’accordo previsto definiscono rigorosamente le finalità per le quali tali dati possono essere trattati nonché le condizioni della loro comunicazione. In ogni caso, come sottolineato da tale istituzione, ogni comunicazione di dati PNR, conformemente all’articolo 17 di detto accordo, deve essere registrata e documentata, e deve essere oggetto di un controllo a posteriori da parte dell’autorità indipendente.

    63

    Per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati PNR, i governi estone e francese, l’Irlanda e il governo del Regno Unito sostengono che esso eccede quanto è strettamente necessario nel contesto complessivo dell’accordo previsto. Considerata la complessità e la difficoltà delle indagini vertenti su fatti di terrorismo e di reati gravi di natura transnazionale, potrebbe verificarsi che intercorra un certo periodo di tempo tra il viaggio effettuato da un passeggero interessato da fatti del genere e il momento in cui le autorità di contrasto necessitino di avere accesso ai dati PNR per accertare, indagare e perseguire siffatti reati. La chiusura di procedimenti penali potrebbe, eventualmente, avvenire più di cinque anni dopo la trasmissione dei dati PNR. Inoltre, occorrerebbe tenere conto delle disposizioni dell’articolo 16 di tale accordo che impongono modalità rigide riguardo al mascheramento e alla rimozione del mascheramento dei dati PNR allo scopo di proteggere maggiormente i dati personali, nonché delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto accordo, che prevedono un regime speciale per i dati sensibili.

    64

    Il Consiglio e la Commissione aggiungono che la durata di conservazione dei dati PNR, conformemente all’articolo 6 della direttiva 95/46, deve essere determinata in funzione del carattere necessario di tali dati rispetto alla realizzazione delle finalità perseguite dalla loro raccolta, di modo che la proporzionalità di una durata di conservazione non può essere valutata in astratto. Tali istituzioni sottolineano che la durata di conservazione di cinque anni contemplata nell’accordo previsto è stata ritenuta dalle parti di tale accordo come strettamente necessaria per la realizzazione degli scopi perseguiti dallo stesso. Esse aggiungono che, per contro, un periodo di tre anni e mezzo, come quello previsto nell’accordo del 2006, secondo il Canada, sarebbe stato idoneo a ostacolare l’uso dei dati PNR in modo efficace per accertare le situazioni che presentino un rischio elevato di terrorismo o di criminalità organizzata, tenuto conto del fatto che le indagini richiedono tempo. Inoltre, l’accordo previsto prevederebbe, all’articolo 16, paragrafo 3, una prima spersonalizzazione dei dati PNR 30 giorni dopo essere stati ricevuti e un’ulteriore spersonalizzazione dopo due anni.

    65

    Per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali da parte di un’autorità indipendente, richiesto dall’articolo 8, paragrafo 3, della Carta e dall’articolo 16, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio e la Commissione ritengono che il fatto che l’accordo previsto non identifichi l’autorità canadese competente non metta in discussione l’adeguatezza delle misure che devono essere adottate dal Canada. Tali istituzioni aggiungono che l’identità delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 14 di detto accordo è stata comunicata alla Commissione.

    66

    Quanto al rispetto della giurisprudenza della Corte derivante, in particolare, dalla sentenza del 9 marzo 2010, Commissione/Germania (C‑518/07, EU:C:2010:125, punto 30), secondo cui un’autorità di controllo deve godere di un’indipendenza che le consenta di svolgere le proprie funzioni senza influenze esterne, la Commissione fa osservare che il Commissaire canadien à la protection de la vie privée (Commissario del Canada per la tutela della vita privata) è un’autorità indipendente sia a livello istituzionale sia a livello funzionale. La Commissione aggiunge che, in considerazione del fatto che la normativa canadese non istituisce un diritto d’accesso per gli stranieri che non soggiornano in Canada, è stato necessario prevedere, agli articoli 10 e 14 dell’accordo previsto, la creazione di un’«autorità istituita con mezzi amministrativi» al fine di garantire che tutte le persone potenzialmente interessate possano esercitare i propri diritti, ivi compreso il diritto d’accesso.

    VIII. Presa di posizione della Corte

    67

    In limine, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni di un accordo internazionale concluso dall’Unione, conformemente agli articoli 217 TFUE e 218 TFUE, formano parte integrante, a partire dalla sua entrata in vigore, dell’ordinamento giuridico dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, punto 5, nonché dell’11 marzo 2015, Oberto e O’Leary, C‑464/13 e C‑465/13, EU:C:2015:163, punto 29; parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 180]. Le disposizioni di un siffatto accordo devono quindi essere pienamente compatibili con i trattati nonché con i principi costituzionali che ne discendono.

    A. Sulla ricevibilità della domanda di parere

    68

    Ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, uno Stato membro, il Parlamento, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte circa la compatibilità con i trattati di un accordo di cui è prevista la conclusione.

    69

    Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tale disposizione mira a prevenire le complicazioni che potrebbero derivare da contestazioni in sede giurisdizionale relative alla compatibilità con i Trattati di accordi internazionali che vincolano l’Unione. Infatti, una decisione giurisdizionale che eventualmente constatasse, dopo la conclusione di un accordo internazionale vincolante per l’Unione, che quest’ultimo è, per il suo contenuto o per la procedura seguita ai fini della sua conclusione, incompatibile con le disposizioni dei trattati non mancherebbe di far sorgere serie difficoltà non solo all’interno dell’Unione, ma anche sul piano delle relazioni internazionali, e rischierebbe di danneggiare tutte le parti interessate, ivi compresi gli Stati terzi [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti 145146 nonché giurisprudenza ivi citata].

    70

    Devono pertanto poter essere esaminate nell’ambito della procedura prevista all’articolo 218, paragrafo 11, TFUE tutte le questioni tali da generare dubbi sulla validità sostanziale o formale dell’accordo in relazione ai trattati. Il giudizio sulla compatibilità di un accordo con i trattati può dipendere a tale riguardo, in particolare, non solo da disposizioni che riguardino la competenza, la procedura o l’organizzazione istituzionale dell’Unione, ma anche da disposizioni di diritto sostanziale [v., in tal senso, per quanto riguarda l’articolo 300, paragrafo 6, CE, parere 1/08 (Accordi che modificano gli elenchi di impegni specifici ai sensi del GATS), del 30 novembre 2009, EU:C:2009:739, punto 108 e giurisprudenza ivi citata]. Lo stesso vale anche per una questione relativa alla compatibilità di un accordo internazionale con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE e, di conseguenza, con le garanzie sancite dalla Carta, la quale ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

    71

    Per quanto riguarda la questione concernente la base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto, occorre ricordare che la scelta della base giuridica adeguata riveste un’importanza di natura costituzionale dato che l’Unione, disponendo soltanto di competenze di attribuzione, deve ricondurre gli atti che adotta alle disposizioni del Trattato FUE che l’abilitino effettivamente a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 47).

    72

    Pertanto, il ricorso a una base giuridica errata può invalidare l’atto di conclusione stesso e, di conseguenza, viziare il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo sottoscritto da quest’ultima.

    73

    L’argomento del governo francese e del Consiglio, secondo cui la scelta eventualmente errata della base giuridica, nel presente caso, non inciderebbe sulla competenza dell’Unione a concludere l’accordo previsto, sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri a tale riguardo, o ancora sulla procedura di adozione da seguire, non è tale da comportare l’irricevibilità della seconda questione sollevata dalla presente domanda di parere.

    74

    Infatti, in considerazione della funzione, ricordata al punto 69 del presente parere, della procedura prevista all’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, consistente nel prevenire, tramite un deferimento preliminare alla Corte, eventuali complicazioni a livello dell’Unione e a livello internazionale che risulterebbero dall’annullamento di un atto di conclusione di un accordo internazionale, il solo rischio di un siffatto annullamento è sufficiente ad ammettere il deferimento alla Corte. Inoltre, la questione di quali siano le incidenze effettive che comporterebbe, in un determinato caso, la scelta errata della o delle basi giuridiche sulla validità dell’atto di conclusione di un accordo internazionale, come la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto, è indissociabilmente legata all’esame del merito della questione relativa alla base giuridica adeguata e non può quindi essere valutata nell’ambito della ricevibilità di una domanda di parere.

    75

    Da quanto precede risulta che la presente domanda di parere è ricevibile nel suo complesso.

    B. Sulla base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto

    76

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione, compreso quello adottato ai fini della conclusione di un accordo internazionale, deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tale atto (sentenze del 6 maggio 2014, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑43/12, EU:C:2014:298, punto 29, nonché del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio, C‑263/14, EU:C:2016:435, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

    77

    Se l’esame di un atto dell’Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente, e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve fondarsi solo su una base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. In via d’eccezione, se è dimostrato, invece, che l’atto persegue contemporaneamente più finalità oppure ha più componenti legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all’altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni dei Trattati, un atto siffatto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (sentenza del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio, C‑263/14, EU:C:2016:435, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    78

    Tuttavia, il ricorso a una duplice base giuridica è escluso quando le procedure previste dalle rispettive norme siano incompatibili (sentenza del 6 novembre 2008, Parlamento/Consiglio, C‑155/07, EU:C:2008:605, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    79

    È alla luce di tali considerazioni che si deve determinare la base giuridica adeguata per la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto.

    1. Sulla finalità e sul contenuto dell’accordo previsto

    80

    Le parti contraenti intendono, come risulta dal terzo comma del preambolo dell’accordo previsto, rafforzare e incoraggiare la loro cooperazione tramite tale accordo. A tal fine, l’articolo 1 di detto accordo, intitolato «Scopo dell’accordo», enuncia che «le parti definiscono le condizioni per il trasferimento e l’uso dei [dati PNR] al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone e di stabilire i mezzi con cui i dati sono protetti».

    81

    Per quanto riguarda l’obiettivo relativo alla tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone, enunciato a tale articolo 1, il primo comma del preambolo dell’accordo previsto precisa, in particolare, che le parti desiderano prevenire, combattere, reprimere ed eliminare il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi di natura transnazionale. In tale prospettiva, detto preambolo sottolinea, ai commi secondo e quarto, l’importanza, da un lato, della lotta al terrorismo, ai reati ad esso connessi e ad altri reati gravi di natura transnazionale e, dall’altro, dell’uso dei dati PNR e dello scambio di informazioni ai fini di tale lotta. Sulla base di dette constatazioni, il quinto comma di tale preambolo rileva che, ai fini di salvaguardia della sicurezza pubblica e di contrasto, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei al Canada. Infine, il sedicesimo comma del medesimo preambolo sottolinea l’importanza che il Canada scambi i dati PNR, e le pertinenti e appropriate informazioni analitiche che contengono dati PNR ottenuti, con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell’Unione, Europol ed Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale.

    82

    Così, si deve ritenere che l’accordo previsto persegua l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica tramite un trasferimento dei dati PNR verso il Canada e l’uso degli stessi nell’ambito della lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, compreso tramite lo scambio di tali dati con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione nonché con Europol ed Eurojust.

    83

    Quanto al secondo obiettivo enunciato all’articolo 1 dell’accordo previsto, ossia di stabilire i mezzi di protezione dei dati PNR, occorre rilevare, da un lato, che il secondo, sesto e settimo comma del preambolo di tale accordo sottolineano la necessità di rispettare, conformemente agli impegni dell’Unione ai sensi dell’articolo 6 TUE, i diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della Carta, ricordando al contempo che le parti contraenti condividono valori comuni riguardo alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata.

    84

    Dall’altro lato, dalle disposizioni dell’articolo 5 dell’accordo previsto discende che le norme che l’autorità canadese competente deve rispettare nel trattamento dei dati PNR sono intese a garantire un livello adeguato di protezione, richiesto dal diritto dell’Unione, in materia di protezione dei dati personali, cosicché tale accordo persegue altresì l’obiettivo di garantire un siffatto livello di protezione di detti dati.

    85

    È alla luce di tali considerazioni che l’articolo 1 dell’accordo previsto enuncia espressamente i due obiettivi perseguiti da tale accordo.

    86

    Quanto al contenuto dell’accordo previsto, va rilevato che la sua prima parte, intitolata «Disposizioni generali» (articoli da 1 a 6), contiene l’articolo 5 dello stesso, che prevede che, fatta salva la conformità a detto accordo, si presume che l’autorità canadese competente assicuri ai sensi della pertinente normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all’uso dei dati PNR, e che si presume che un vettore aereo che trasferisce siffatti dati al Canada in conformità al medesimo accordo rispetti i requisiti giuridici previsti dal diritto dell’Unione in materia di trasferimento di tali dati dall’Unione al Canada. Tale prima parte comprende anche l’articolo 4 dell’accordo previsto, il cui paragrafo 1 dispone che l’Unione provvede affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire dati PNR all’autorità canadese competente, la quale è responsabile, in forza dell’articolo 2, lettera d), di tale accordo, del ricevimento e trattamento di tali dati. Inoltre, l’articolo 3 dello stesso accordo, che fissa le finalità che giustificano il trattamento dei dati PNR da parte dell’autorità canadese competente, stabilisce al suo paragrafo 1 che tale trattamento è autorizzato esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, prevedendo, al contempo, ai paragrafi 4 e 5, eccezioni molto limitate a tale regola. Infine, secondo l’articolo 6 del medesimo accordo, i dati PNR nonché le informazioni analitiche pertinenti e appropriate contenenti siffatti dati sono comunicate o rese disponibili alle autorità giudiziarie o di polizia competenti degli Stati membri, all’Europol nonché a Eurojust, nel rispetto degli accordi e delle modalità in merito all’applicazione della legge o agli scambi di informazioni.

    87

    Nella sua seconda parte, intitolata «Salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR» (articoli da 7 a 21), l’accordo previsto enuncia norme e principi che disciplinano e delimitano l’uso dei dati PNR in Canada da parte dell’autorità canadese competente nonché la loro comunicazione ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo e ad autorità pubbliche di altri paesi terzi. Così, l’accordo previsto contiene, all’articolo 7, una clausola di non discriminazione e, all’articolo 8, una norma specifica ai dati sensibili accompagnata da condizioni limitative quanto all’uso di tali dati. Tale seconda parte prevede altresì norme, figuranti rispettivamente agli articoli 9 e 10 di detto accordo, relative, da un lato, alla sicurezza e all’integrità dei dati PNR e, dall’altro, alla sorveglianza del rispetto delle garanzie figuranti nello stesso accordo. Quanto agli articoli da 11 a 14 del medesimo accordo, essi enunciano una regola di trasparenza e fissano i diritti delle persone i cui dati PNR sono interessati, come il diritto d’accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica nonché il diritto di ricorso.

    88

    Sempre nella seconda parte, l’accordo previsto esige, al suo articolo 15, che il Canada si astenga dal prendere decisioni che arrechino danno in modo significativo soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR e prevede, al suo articolo 16, norme relative, in particolare, alla durata di conservazione di tali dati nonché al mascheramento e alla privazione del mascheramento degli stessi. Tale seconda parte stabilisce, inoltre, agli articoli 18 e 19, norme concernenti la comunicazione di tali dati da parte dell’autorità canadese competente ed enuncia, agli articoli 20 e 21, norme disciplinanti il metodo e la frequenza dei trasferimenti degli stessi.

    89

    Dalle diverse constatazioni relative al contenuto dell’accordo previsto risulta che quest’ultimo verte in particolare sull’istituzione di un sistema composto da un insieme di norme intese a proteggere i dati personali e che il Canada s’impegna, come enunciato al quinto comma del preambolo di tale accordo, a rispettare nel trattamento dei dati PNR.

    90

    Tenuto conto al contempo delle sue finalità e del suo contenuto, l’accordo previsto ha quindi una doppia componente, l’una riguardante la necessità di garantire la sicurezza pubblica e l’altra concernente la protezione dei dati PNR.

    91

    Quanto alla questione di quale di tali due componenti sia preponderante, va rilevato che, certamente, il trasferimento dei dati PNR dai vettori aerei verso il Canada e il loro uso da parte dell’autorità competente canadese si giustificano, in quanto tali, solo con l’obiettivo consistente nel garantire la sicurezza pubblica in tale paese terzo nonché all’interno dell’Unione europea.

    92

    Tuttavia, il contenuto dell’accordo previsto è costituito, in larga misura, di norme dettagliate che garantiscono che il trasferimento dei dati PNR al Canada in vista del loro uso a fini di protezione della sicurezza e dell’incolumità pubbliche avvenga in condizioni conformi alla protezione dei dati personali.

    93

    A tale riguardo, si deve rilevare che il trasferimento di dati personali, come i dati PNR, dall’Unione a un paese terzo può legittimamente avvenire solo se esistono, in tale paese, norme che garantiscono un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punti 6874).

    94

    Ne risulta che le due componenti dell’accordo previsto sono legate in modo inscindibile. Esse devono essere quindi considerate entrambe come aventi carattere essenziale.

    2. Sulla base giuridica adeguata in relazione al Trattato FUE

    95

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione relativa alla conclusione dell’accordo previsto si collega, in primo luogo, direttamente all’obiettivo perseguito dall’articolo 16, paragrafo 2, TFUE.

    96

    Fatto salvo l’articolo 39 TUE, tale disposizione costituisce, infatti, una base giuridica adeguata quando la protezione dei dati personali è una delle finalità o delle componenti essenziali delle norme adottate dal legislatore dell’Unione, comprese quelle che si inseriscono nell’ambito dell’adozione di misure rientranti nelle disposizioni del Trattato FUE relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia, come confermano l’articolo 6 bis del protocollo n. 21 e l’articolo 2 bis del protocollo n. 22, nonché la dichiarazione menzionata al punto 32 del presente parere.

    97

    Ne risulta che la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto deve essere fondata sull’articolo 16 TFUE.

    98

    In secondo luogo, tale decisione deve parimenti essere fondata sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE. Infatti, detta disposizione prevede che, ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1, TFUE, secondo cui l’Unione «sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri», il Parlamento e il Consiglio possono stabilire misure riguardanti «la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni».

    99

    Orbene, a tale riguardo occorre rilevare, da un lato, che le informazioni pertinenti, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, nel settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini, possono includere dati personali e, dall’altro, che i termini «trattamento» e «scambio» di siffatti dati comprendono al contempo il loro trasferimento verso autorità degli Stati membri competenti in materia e il loro uso da parte di dette autorità. In tali circostanze, misure vertenti sul trasferimento di dati personali verso autorità competenti nei settori della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini e sul trattamento di tali dati da parte delle stesse autorità rientrano nella cooperazione di polizia di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE e possono essere fondate su tale disposizione.

    100

    Nella fattispecie, l’accordo previsto istituisce, in particolare, norme che disciplinano sia il trasferimento dei dati PNR verso l’autorità canadese competente sia l’uso di tali dati da parte di detta autorità. La stessa autorità, conformemente all’articolo 2, lettera d), letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di tale accordo, è competente a trattare i dati PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale. Inoltre, l’articolo 6 di detto accordo prevede che il Canada comunichi, da un lato, non appena possibile, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate contenenti dati PNR a Europol e a Eurojust nonché alle autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro. Dall’altro lato, tale articolo stabilisce che, su richiesta di tali agenzie e autorità, il Canada comunichi, in casi particolari, i dati PNR o le informazioni analitiche che li contengono, al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire un reato di terrorismo o un reato grave di natura transnazionale, all’interno dell’Unione. Come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 105 e 106 delle sue conclusioni, lo stesso accordo verte così sul trattamento e lo scambio di pertinenti informazioni ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE e si collega altresì, come risulta in particolare dal punto 80 del presente parere, alla finalità dell’articolo 87, paragrafo 1, TFUE.

    101

    In tali circostanze, il fatto che i dati PNR siano inizialmente raccolti da vettori aerei a fini commerciali e non da un’autorità competente nel settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini non può, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, ostare a che l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE costituisca altresì una base giuridica adeguata della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto.

    102

    Per contro, tale decisione non può essere fondata sull’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE, il quale prevede la possibilità per il Parlamento e il Consiglio di adottare misure intese a «facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni».

    103

    Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 108 delle sue conclusioni, nessuna delle disposizioni dell’accordo previsto è intesa a facilitare una siffatta cooperazione. Per quanto riguarda l’autorità canadese competente, essa non costituisce né un’autorità giudiziaria né un’autorità equivalente.

    104

    In tali circostanze, alla luce della giurisprudenza ivi citata al punto 77 del presente parere, la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto dovrebbe essere fondata sia sull’articolo 16, paragrafo 2, TFUE sia sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, a meno che una siffatta combinazione di basi giuridiche non sia esclusa conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 78 del presente parere.

    3. Sulla compatibilità delle procedure previste all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE

    105

    In limine, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di conclusione di un accordo internazionale conformemente all’articolo 218 TFUE, sono le basi giuridiche sostanziali della decisione relativa alla conclusione di tale accordo a determinare il tipo di procedura applicabile in forza dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE (sentenza del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio, C‑658/11, EU:C:2014:2025, punto 58).

    106

    Le due basi giuridiche sostanziali applicabili nella fattispecie, ossia l’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, prevedono il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, la quale implica il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la piena partecipazione del Parlamento. Così, il ricorso congiunto all’una e all’altra di tali disposizioni non comporta, in linea di principio, procedure di adozione differenti.

    107

    Tuttavia, il Consiglio afferma in sostanza che, a motivo delle disposizioni figuranti nei protocolli n. 21 e n. 22, le regole di voto in seno al Consiglio differiscono a seconda che una decisione relativa alla conclusione di un accordo internazionale sia fondata sull’articolo 16, paragrafo 2, TFUE o sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

    108

    A tale riguardo, va rilevato che la Corte, certamente, ha già dichiarato che i protocolli n. 21 e n. 22 non sono idonei ad avere una qualsivoglia incidenza sulla questione della base giuridica adeguata per l’adozione della decisione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2013, Commissione/Consiglio, C‑137/12, EU:C:2013:675, punto 73).

    109

    Nondimeno, nei limiti in cui una differenza tra le regole di voto in seno al Consiglio può comportare l’incompatibilità delle basi giuridiche di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑178/03, EU:C:2006:4, punto 58, nonché del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio, C‑130/10, EU:C:2012:472, punti 4748), occorre verificare l’incidenza di detti protocolli sulle regole di voto in seno al Consiglio in caso di ricorso congiunto, per fondare la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto, all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

    110

    Per quanto riguarda il protocollo n. 21, dal considerando 5 del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto risulta che l’Irlanda e il Regno Unito hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione di tale decisione. Così, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 128 delle sue conclusioni, le disposizioni di tale protocollo non incideranno sulle regole di voto in seno al Consiglio in caso di ricorso congiunto, per fondare detta decisione, all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

    111

    Per quanto riguarda il protocollo n. 22, esso mira, come risulta dai commi terzo, quarto e quinto del suo preambolo e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 132 delle sue conclusioni, a stabilire un quadro giuridico che consenta agli Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia tramite l’adozione, senza la partecipazione del Regno di Danimarca, di misure non vincolanti per tale Stato membro, offrendo al contempo a quest’ultimo la possibilità di partecipare all’adozione di misure in tale settore e di essere vincolato dalle stesse alle condizioni previste all’articolo 8 di detto protocollo.

    112

    A tal fine, l’articolo 1, primo comma, del protocollo n. 22 dispone che il Regno di Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del Trattato FUE. Inoltre, l’articolo 2 di tale protocollo prevede che il Regno di Danimarca non è vincolato da siffatte misure. Tale articolo 2, conformemente all’articolo 2 bis dello stesso protocollo, «si applica anche alle norme stabilite in base all’articolo 16 [TFUE] che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato», ossia quelle rientranti nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

    113

    Nella fattispecie, poiché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo previsto deve essere fondata al contempo sull’articolo 16 TFUE e sull’articolo 87 TFUE e rientra, quindi, nella terza parte, titolo V, capitolo 5, del Trattato FUE in quanto deve essere basata su detto articolo 87 TFUE, il Regno di Danimarca non sarà vincolato, in forza degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22, dalle disposizioni di tale decisione né, in tal modo, dall’accordo previsto. Inoltre, il Regno di Danimarca non parteciperà, conformemente all’articolo 1 di detto protocollo, all’adozione di tale decisione.

    114

    Contrariamente a quanto sembra suggerire il Consiglio, tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che l’articolo 2 bis del protocollo n. 22 si limita a rinviare all’articolo 2 dello stesso protocollo, senza tuttavia escludere esplicitamente la partecipazione del Regno di Danimarca all’adozione di norme fondate sull’articolo 16 TFUE e in esso contemplate.

    115

    A tale riguardo, da una lettura sistematica di tale protocollo risulta che il suo articolo 2 non può essere letto ed applicato indipendentemente dall’articolo 1 dello stesso. Infatti la norma, prevista in detto articolo 2, secondo cui il Regno di Danimarca non è vincolato dalle misure, disposizioni e decisioni in esso contemplate, è intrinsecamente connessa a quella, prevista in detto articolo 1, secondo la quale tale Stato membro non partecipa all’adozione delle misure rientranti nella terza parte, titolo V, del Trattato FUE, di modo che queste due norme non possono comprendersi l’una senza l’altra. In tali circostanze, il rinvio dell’articolo 2 bis all’articolo 2 del protocollo n. 22 deve necessariamente essere interpretato come riguardante anche l’articolo 1 dello stesso.

    116

    Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 132 delle sue conclusioni, sarebbe contrario allo scopo del protocollo n. 22, ricordato al punto 111 del presente parere, consentire al Regno di Danimarca di partecipare all’adozione di un atto dell’Unione avente come base giuridica sia l’articolo 16 TFUE sia una delle disposizioni del Trattato FUE relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, senza essere vincolato da tale atto.

    117

    Il protocollo n. 22 non può quindi, nella fattispecie, comportare regole di voto differenti in seno al Consiglio in caso di ricorso congiunto all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

    118

    In tali circostanze, occorre rispondere alla seconda questione della presente domanda di parere dichiarando che la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto deve essere fondata congiuntamente sull’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

    C. Sulla compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta

    119

    Nei limiti in cui la questione relativa alla compatibilità dell’accordo previsto con le disposizioni del Trattato FUE e della Carta si riferisce all’articolo 16 TFUE nonché agli articoli 7 e 8 della Carta, e alla luce delle valutazioni formulate dal Parlamento nella sua domanda di parere, si deve ritenere che tale istituzione richieda il parere della Corte sulla compatibilità dell’accordo previsto con, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali.

    120

    Nella misura in cui le valutazioni che seguono verteranno sulla compatibilità dell’accordo previsto con il diritto alla protezione dei dati personali, sancito sia all’articolo 16, paragrafo 1, TFUE sia all’articolo 8 della Carta, la Corte farà riferimento soltanto alla seconda disposizione. Infatti, se è vero che entrambe tali disposizioni enunciano che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, solo l’articolo 8 della Carta stabilisce in modo più specifico, al suo paragrafo 2, le condizioni alle quali siffatti dati possono essere oggetto di trattamento.

    1. Sui diritti fondamentali interessati e sull’ingerenza negli stessi

    121

    Conformemente all’elencazione figurante all’allegato all’accordo previsto, i dati PNR contemplati da questo comprendono, in particolare, oltre al nome del o dei passeggeri aerei, informazioni necessarie alla prenotazione, come le date previste del viaggio e l’itinerario di viaggio, informazioni relative ai biglietti, i gruppi di persone registrate sotto lo stesso numero di prenotazione, le informazioni di contatto del o dei passeggeri, informazioni relative ai mezzi di pagamento o alla fatturazione, informazioni concernenti i bagagli nonché osservazioni generali riguardo ai passeggeri.

    122

    Dal momento che i dati PNR comprendono, così, informazioni su persone fisiche identificate, ossia i passeggeri aerei dei voli tra l’Unione e il Canada, i diversi trattamenti di cui, secondo l’accordo previsto, tali dati possono essere oggetto, ossia il loro trasferimento dall’Unione al Canada, l’accesso agli stessi ai fini del loro uso o ancora la loro conservazione, incidono sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata, garantito all’articolo 7 della Carta. Tale diritto si ricollega, infatti, ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 52; del 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C‑468/10 e C‑469/10, EU:C:2011:777, punto 42, nonché del 17 ottobre 2013, Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punto 26).

    123

    Inoltre, i trattamenti dei dati PNR contemplati dall’accordo previsto rientrano anche nell’articolo 8 della Carta a motivo del fatto che essi costituiscono trattamenti dei dati di carattere personale ai sensi di tale articolo e devono, di conseguenza, necessariamente soddisfare gli obblighi di protezione dei dati previsti a detto articolo (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 49; del 5 maggio 2011, Deutsche Telekom, C‑543/09, EU:C:2011:279, punto 52, nonché dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 29).

    124

    Come la Corte ha già dichiarato, la comunicazione di dati personali a un terzo, come un’autorità pubblica, costituisce un’ingerenza nel diritto fondamentale sancito all’articolo 7 della Carta indipendentemente dall’uso ulteriore delle informazioni comunicate. Lo stesso vale per la conservazione dei dati personali nonché per l’accesso agli stessi ai fini del loro uso da parte delle autorità pubbliche. A tal riguardo, poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a., C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294, punti 7475; dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punti da 33 a 35, nonché del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 87).

    125

    Pertanto, sia il trasferimento dei dati PNR dall’Unione all’autorità canadese competente sia la disciplina negoziata dall’Unione con il Canada delle condizioni attinenti alla conservazione di detti dati, al loro uso nonché ai loro eventuali trasferimenti ulteriori ad altre autorità canadesi, a Europol, a Eurojust, alle autorità giudiziarie o di polizia degli Stati membri o ancora ad autorità di altri paesi terzi, consentiti, in particolare, dagli articoli 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 18 e 19 dell’accordo previsto, costituiscono ingerenze nel diritto garantito all’articolo 7 della Carta.

    126

    Tali operazioni integrano altresì un’ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali garantito all’articolo 8 della Carta poiché esse costituiscono trattamenti di dati personali (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punto 25, nonché dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 36).

    127

    A tale riguardo si deve rilevare, da un lato, che l’accordo previsto consente il trasferimento sistematico e continuo dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei dei voli tra l’Unione e il Canada.

    128

    Dall’altro lato, anche se taluni dati PNR, considerati isolatamente, non sembrano poter rivelare informazioni importanti sulla vita privata degli interessati, tuttavia, considerati complessivamente, detti dati possono, tra l’altro, rivelare un itinerario di viaggio completo, abitudini di viaggio, relazioni esistenti tra due o più persone nonché informazioni sulla situazione finanziaria dei passeggeri aerei, sulle loro abitudini alimentari o sul loro stato di salute, e potrebbero persino fornire informazioni sensibili su tali passeggeri, come definite all’articolo 2, lettera e), dell’accordo previsto.

    129

    Le caratteristiche inerenti al regime relativo al trasferimento e al trattamento dei dati PNR, contemplato dall’accordo previsto, confermano la natura reale delle ingerenze autorizzate da tale accordo.

    130

    Detti dati devono, infatti, essere trasferiti, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, dell’accordo previsto, prima della partenza programmata del passeggero aereo interessato e servono principalmente, come risulta, in particolare, dalle osservazioni del Consiglio, della Commissione e del GEPD nonché dal punto 2.1 della comunicazione COM(2010) 492, come «strumento di intelligence».

    131

    A tal fine, come deriva dal punto 2.2 di detta comunicazione, e come confermato in particolare dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Commissione e dal GEPD nelle loro risposte ai quesiti posti dalla Corte, i dati PNR trasferiti sono destinati, in base all’accordo previsto, ad essere analizzati in modo sistematico prima dell’arrivo dell’aeronave in Canada con strumenti automatizzati, fondati su modelli e criteri prestabiliti. Detti dati possono altresì essere verificati automaticamente tramite controlli incrociati con altre banche dati. Orbene, siffatti trattamenti possono fornire informazioni supplementari sulla vita privata dei passeggeri aerei.

    132

    Tali analisi possono inoltre dar luogo a verifiche supplementari alle frontiere nei confronti dei passeggeri aerei identificati come suscettibili di presentare un rischio per la sicurezza pubblica e, se del caso, sulla base di tali verifiche, all’adozione di decisioni individuali aventi effetti vincolanti nei loro confronti. Inoltre, dette analisi sono effettuate senza che esistano motivi fondati su circostanze individuali che consentano di ritenere che gli interessati potrebbero presentare un rischio per la sicurezza pubblica. Infine, poiché la durata di conservazione dei dati PNR, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo previsto, può andare fino a cinque anni, tale accordo permette di disporre di informazioni sulla vita privata dei passeggeri aerei per una durata particolarmente lunga.

    2. Sulla giustificazione delle ingerenze derivanti dall’accordo previsto

    133

    L’articolo 7 della Carta garantisce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta riconosce esplicitamente a ogni persona il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

    134

    Tale diritto alla protezione dei dati di carattere personale richiede, in particolare, che la continuità del livello elevato di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione sia garantita in caso di trasferimento di dati personali dall’Unione a un paese terzo. Anche se le misure dirette ad assicurare un siffatto livello di protezione possono essere diverse da quelle attuate all’interno dell’Unione al fine di garantire il rispetto degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione, tali misure devono cionondimeno rivelarsi efficaci, nella prassi, al fine di assicurare una protezione sostanzialmente equivalente a quella garantita all’interno dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punti da 72 a 74).

    135

    In tali circostanze, occorre parimenti rilevare che, ai termini del quarto comma del preambolo della Carta, è necessario «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici».

    136

    Tuttavia, i diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta non appaiono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2003, Schmidberger, C‑112/00, EU:C:2003:333, punto 80; del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 48, nonché del 17 ottobre 2013, Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punto 33).

    137

    A tale riguardo, occorre rilevare altresì che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta, i dati di carattere personale devono, in particolare, essere trattati «per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge».

    138

    Inoltre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il loro contenuto essenziale. Secondo l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo qualora esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

    139

    Si deve aggiungere che il requisito secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge implica che la base giuridica che consente l’ingerenza in tali diritti deve definire essa stessa la portata della limitazione all’esercizio del diritto interessato (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 81).

    140

    Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello dell’Unione esige, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali operino entro i limiti dello stretto necessario (sentenze del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 56; dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punti 5152; del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 92, nonché del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punti 96103).

    141

    Per soddisfare tale requisito, la normativa di cui trattasi, che comporta l’ingerenza, deve prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione della misura considerata e fissino un minimo di requisiti, di modo che le persone i cui dati sono stati trasferiti dispongano di garanzie sufficienti tali da permettere di proteggere efficacemente i loro dati personali contro i rischi di abuso. Essa deve in particolare indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che prevede il trattamento di siffatti dati possa essere adottata, garantendo così che l’ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché i dati personali sono soggetti a trattamento automatizzato. Tali considerazioni valgono in particolare quando è in gioco la protezione di quella categoria particolare di dati personali che sono i dati sensibili (v., in tal senso, sentenze dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punti 5455, nonché del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punti 109117; v., in tal senso, Corte EDU, 4 dicembre 2008, S. e Marper c. Regno Unito, CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, § 103).

    a) Sul fondamento dei trattamenti dei dati PNR contemplati dall’accordo previsto

    142

    Per quanto riguarda la questione se il trasferimento dei dati PNR verso il Canada e i trattamenti ulteriori degli stessi siano fondati sul «consenso» dei passeggeri aerei o su «un altro fondamento legittimo previsto dalla legge», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta, va rilevato che siffatti trattamenti dei dati PNR perseguono una finalità diversa rispetto a quella per la quale tali dati sono raccolti dai vettori aerei.

    143

    Essi non possono, quindi, essere considerati come basati sul consenso dato dai passeggeri aerei in vista della raccolta di tali dati da parte dei vettori aerei a fini di prenotazione, di modo che essi richiedono, in quanto tali, o un consenso specifico dei passeggeri aerei, o un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

    144

    Poiché nessuna disposizione dell’accordo previsto subordina il trasferimento in Canada dei dati PNR nonché i trattamenti ulteriori degli stessi al consenso dei passeggeri aerei interessati, occorre verificare se tale accordo costituisca un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta.

    145

    A tale riguardo, si deve rilevare che l’argomento del Parlamento secondo cui l’accordo previsto non rientra nella nozione di «legge», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta e, pertanto, dell’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, poiché non costituirebbe un «atto legislativo», non può, in ogni caso, essere accolto.

    146

    Infatti, da un lato, l’articolo 218, paragrafo 6, TFUE riflette, a livello esterno, la ripartizione dei poteri tra le istituzioni applicabile a livello interno e istituisce una simmetria tra la procedura di adozione delle misure dell’Unione a livello interno e la procedura di adozione degli accordi internazionali, al fine di garantire che, riguardo a una data materia, il Parlamento e il Consiglio dispongano degli stessi poteri, nel rispetto dell’equilibrio istituzionale previsto dai trattati (sentenza del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio, C‑658/11, EU:C:2014:2025, punto 56). Pertanto, la conclusione degli accordi internazionali riguardanti settori ai quali, a livello interno, si applica la procedura legislativa ordinaria, prevista all’articolo 294 TFUE, richiede, in forza dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE, l’approvazione del Parlamento, di modo che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 192 delle sue conclusioni, un siffatto accordo può essere considerato come l’equivalente, a livello esterno, di un atto legislativo a livello interno. Dall’altro lato, non è stato assolutamente sostenuto nel presente procedimento che l’accordo previsto possa non soddisfare i requisiti di accessibilità e di prevedibilità richiesti affinché le ingerenze che esso comporta possano essere considerate come previste dalla legge ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

    147

    Ne risulta che il trasferimento dei dati PNR verso il Canada è basato su «un altro fondamento» che è «previsto dalla legge», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta. Quanto alla questione se tale fondamento sia legittimo, ai sensi di quest’ultima disposizione, detta questione si confonde, nella fattispecie, con quella vertente sul carattere d’interesse generale dell’obiettivo perseguito dall’accordo previsto, che sarà esaminata ai punti 148 e seguenti del presente parere.

    b) Sulla finalità d’interesse generale e sul rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali di cui trattasi

    148

    Com’è stato constatato al punto 82 del presente parere, l’accordo previsto mira, in particolare, a garantire la sicurezza pubblica tramite un trasferimento dei dati PNR verso il Canada e l’uso degli stessi nell’ambito della lotta contro reati di terrorismo e reati gravi di natura transnazionale.

    149

    Tale obiettivo costituisce, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, una finalità d’interesse generale dell’Unione che può giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Del resto, la protezione della sicurezza pubblica contribuisce altresì alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. A tale proposito, l’articolo 6 della Carta enuncia il diritto di ogni persona non solo alla libertà, ma anche alla sicurezza (v., in tal senso, sentenze dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punti 4244, nonché del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 53).

    150

    Per quanto riguarda il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta, anche se i dati PNR possono, eventualmente, rivelare informazioni molto precise sulla vita privata di una persona, la natura di dette informazioni è limitata ad alcuni aspetti di tale vita privata, relativi in particolare ai viaggi aerei tra il Canada e l’Unione. Quanto al contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancito all’articolo 8 della Carta, l’accordo previsto circoscrive, al suo articolo 3, le finalità del trattamento dei dati PNR e stabilisce, al suo articolo 9, norme destinate a garantire, in particolare, la sicurezza, la riservatezza e l’integrità di tali dati, nonché a tutelare dagli accessi e dai trattamenti illegali.

    151

    In tali circostanze, le ingerenze che comporta l’accordo previsto possono essere giustificate da una finalità d’interesse generale dell’Unione e non sono tali da pregiudicare il contenuto essenziale dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta.

    c) Sull’idoneità dei trattamenti dei dati PNR contemplati dall’accordo previsto rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica

    152

    Per quanto riguarda la questione se il trasferimento dei dati PNR verso il Canada e i trattamenti ulteriori degli stessi in tale paese terzo siano idonei a garantire la sicurezza pubblica, dal punto 2.2 della comunicazione COM(2010) 492 risulta che la valutazione dei rischi che presentano i passeggeri aerei a mezzo dell’analisi di tali dati prima del loro arrivo «facilita di molto e accelera i controlli di sicurezza e alle frontiere». Inoltre, la Commissione ha sottolineato nelle sue osservazioni scritte che, secondo le informazioni fornite dall’ASFC, il trattamento dei dati PNR aveva permesso, tra gli altri risultati, l’arresto di 178 persone tra i 28 milioni di viaggiatori che avevano effettuato un volo tra l’Unione e il Canada durante il periodo dal mese di aprile 2014 al mese di marzo 2015.

    153

    In tali circostanze, il trasferimento dei dati PNR verso il Canada e i trattamenti ulteriori degli stessi possono essere considerati idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo, relativo alla protezione della sicurezza e dell’incolumità pubbliche, perseguito dall’accordo previsto.

    d) Sul carattere necessario delle ingerenze che comporta l’accordo previsto

    154

    Per quanto riguarda il carattere necessario delle ingerenze che comporta l’accordo previsto, occorre, conformemente alla giurisprudenza ivi citata ai punti 140 e 141 del presente parere, verificare se esse siano limitate allo stretto necessario e, in tale contesto, se tale accordo stabilisca norme chiare e precise disciplinanti la portata e l’applicazione delle misure in esso previste.

    1) Sui dati PNR contemplati dall’accordo previsto

    i) Sul carattere sufficientemente preciso dell’accordo previsto rispetto ai dati PNR da trasferire

    155

    Per quanto riguarda i dati contemplati dall’accordo previsto, quest’ultimo dovrebbe definire in modo chiaro e preciso i dati PNR che i vettori aerei sono chiamati a trasferire verso il Canada in applicazione di detto accordo.

    156

    A tale riguardo, sebbene le 19 rubriche dei dati PNR che figurano in allegato all’accordo previsto corrispondano, secondo le osservazioni della Commissione, all’allegato I alle linee guida dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI) relative ai dati PNR, occorre tuttavia sottolineare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 217 delle sue conclusioni, che la rubrica 5, che fa riferimento alle «informazioni sui viaggiatori abituali “frequent flyer” e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc.)», e la rubrica 7, che comprende «tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull’originatore)», non definiscono in modo sufficientemente chiaro e preciso i dati PNR da trasferire.

    157

    Infatti, per quanto riguarda la rubrica 5, l’uso del termine «ecc.» non determina a sufficienza la portata dei dati da trasferire. Inoltre, i termini di tale rubrica non consentono di sapere se la stessa riguardi le informazioni concernenti soltanto lo status dei passeggeri aerei in programmi di fidelizzazione oppure se, al contrario, essa faccia riferimento all’insieme delle informazioni relative ai viaggi aerei e alle operazioni negoziali effettuate nell’ambito di siffatti programmi.

    158

    Parimenti, la rubrica 7, utilizzando i termini «tutte le informazioni di contatto disponibili», non determina in maniera sufficiente la portata dei dati da trasferire. In particolare, essa non precisa quale sia il tipo delle informazioni di contatto considerate, né se tali informazioni comprendano altresì, come si può dedurre dalla risposta scritta della Commissione ai quesiti posti dalla Corte, quelle dei terzi che abbiano effettuato la prenotazione del volo per il passeggero aereo, dei terzi tramite i quali un passeggero aereo può essere aggiunto, o ancora dei terzi che debbano essere informati in caso di urgenza.

    159

    Per quanto concerne la rubrica 8, essa riguarda «tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa)». Certamente, tale rubrica potrebbe sembrare particolarmente ampia in quanto impiega l’espressione «tutte le informazioni disponibili». Tuttavia, come risulta dalla risposta della Commissione ai quesiti posti dalla Corte, si deve ritenere che detta rubrica faccia riferimento soltanto alle informazioni relative alle modalità di pagamento e alla fatturazione del biglietto aereo, ad esclusione di qualsiasi altra informazione che non sia direttamente connessa al volo. Interpretata in tal senso, la medesima rubrica può, quindi, essere considerata rispondente ai requisiti di chiarezza e di precisione.

    160

    Per quanto riguarda la rubrica 17, essa riguarda le «osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request)». Secondo le spiegazioni fornite, in particolare, dalla Commissione, tale rubrica costituisce una rubrica detta «testo libero» (free text), volta a includere «tutte le informazioni supplementari», oltre a quelle elencate nell’allegato all’accordo previsto. Pertanto, una siffatta rubrica non fornisce alcuna indicazione sulla natura e sulla portata delle informazioni che devono essere trasmesse, e sembra persino che possa includere informazioni prive di qualsiasi connessione con la finalità del trasferimento dei dati PNR. Inoltre, poiché le informazioni considerate in tale rubrica sono fornite soltanto a titolo esemplificativo, come testimoniato dall’uso dei termini «comprese», tale medesima rubrica non fissa alcun limite riguardo alla natura e alla portata delle informazioni che possono figurarvi. In tali circostanze, non si può ritenere che la rubrica 17 sia delimitata con sufficiente chiarezza e precisione.

    161

    Per quanto riguarda, infine, la rubrica 18, essa riguarda «informazioni API (Advance Passenger Information-informazion[i] anticipat[e] sui passeggeri) eventualmente assunte a fini di prenotazione». Secondo le precisazioni fornite dal Consiglio e dalla Commissione, tali informazioni corrispondono a quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/82, ossia il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, la data di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri, il numero del trasporto, l’ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto, il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo nonché il primo punto di imbarco. Nei limiti in cui tale rubrica è interpretata come comprendente soltanto le informazioni espressamente contemplate in quest’ultima disposizione, si può ritenere che essa soddisfi i requisiti di chiarezza e di precisione.

    162

    Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo previsto, che prevedono l’obbligo del Canada di cancellare qualsiasi dato PNR che sia stato ad esso trasferito se non figura nell’elenco dell’allegato a tale accordo, non consentono di ovviare alla mancanza di precisione che inficia le rubriche 5, 7 e 17 di tale allegato. Infatti, nei limiti in cui detto elenco non delimita, in quanto tale, con sufficiente chiarezza e precisione, i dati PNR da trasferire, tali disposizioni non sono idonee a rimediare alle incertezze riguardanti i dati PNR che devono essere oggetto del trasferimento.

    163

    In tali circostanze, per quanto riguarda i dati PNR da trasferire verso il Canada, le rubriche 5, 7 e 17 dell’allegato all’accordo previsto non disciplinano in modo sufficientemente chiaro e preciso la portata dell’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta.

    ii) Sui dati sensibili

    164

    Per quanto riguarda il trasferimento dei dati sensibili ai sensi dell’articolo 2, lettera e), dell’accordo previsto, tale disposizione li definisce come l’insieme delle informazioni che rivelano «l’origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute o l’orientamento sessuale di una persona». Sebbene nessuna delle 19 rubriche figuranti in allegato a tale accordo si riferisca esplicitamente ai dati di tale natura, questi ultimi, come confermato, in particolare, dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti posti dalla Corte, potrebbero nondimeno rientrare nella rubrica 17. Inoltre, il fatto che gli articoli 8 e 16 dell’accordo previsto contemplino norme specifiche relative all’uso e alla conservazione dei dati sensibili implica necessariamente che le parti del medesimo accordo abbiano ammesso la possibilità che siffatti dati possano essere trasferiti verso il Canada.

    165

    A tale riguardo, occorre rilevare che qualsiasi misura basata sul postulato secondo cui una o più caratteristiche figuranti all’articolo 2, lettera e), dell’accordo previsto potrebbero, di per se stesse e indipendentemente dal comportamento individuale del viaggiatore interessato, essere rilevanti rispetto alla finalità dei trattamenti dei dati PNR, ossia la lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale, violerebbe i diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta, letti in combinato disposto con l’articolo 21 della stessa. In considerazione del rischio di un trattamento di dati contrario all’articolo 21 della Carta, un trasferimento dei dati sensibili verso il Canada richiederebbe una giustificazione precisa e particolarmente solida, vertente su motivi diversi dalla protezione della sicurezza pubblica contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale. Orbene, nella fattispecie, una siffatta giustificazione manca

    166

    Inoltre, si deve rilevare che il legislatore dell’Unione ha escluso il trattamento dei dati sensibili, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 6, e all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).

    167

    Alla luce delle valutazioni figuranti ai due punti precedenti, occorre constatare che gli articoli 7, 8 e 21 nonché l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ostano sia al trasferimento dei dati sensibili verso il Canada sia alla disciplina negoziata dall’Unione con tale Stato terzo delle condizioni relative all’uso e alla conservazione di siffatti dati da parte delle autorità del medesimo Stato terzo.

    2) Sul trattamento automatizzato dei dati PNR

    168

    Come risulta dai punti da 130 a 132 del presente parere e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 252 delle sue conclusioni, i dati PNR trasferiti in Canada sono principalmente destinati ad essere sottoposti ad analisi con strumenti automatizzati, fondati su modelli e criteri prestabiliti e su controlli incrociati con diverse banche dati.

    169

    Orbene, la valutazione dei rischi che presentano i passeggeri aerei per la sicurezza pubblica si effettua, come risulta dai punti 130 e 131 del presente parere, a mezzo di analisi automatizzate dei dati PNR prima dell’arrivo di tali passeggeri aerei in Canada. Nei limiti in cui tali analisi sono effettuate a partire da dati personali non verificati e si fondano su modelli e criteri prestabiliti, le stesse presentano necessariamente un certo tasso d’errore, com’è stato ammesso, in particolare, dal governo francese nonché dalla Commissione in udienza.

    170

    Come risulta dal punto 30 del parere del GEPD relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) nelle attività di contrasto (GU 2008, C 110, pag. 1), al quale il GEPD ha fatto riferimento nella sua risposta ai quesiti posti dalla Corte, tale tasso d’errore sembra significativo.

    171

    Certamente, per quanto riguarda le conseguenze di un trattamento automatizzato dei dati PNR, l’articolo 15 dell’accordo previsto stabilisce che il Canada non possa prendere «decisioni che danneggino in modo significativo un passeggero, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR». Parimenti, l’articolo 3 di tale accordo, che delimita le finalità di ogni trattamento di tali dati da parte dell’autorità canadese competente, e l’articolo 7 di detto accordo, che contiene una clausola di non discriminazione, si applicano a tale tipo di trattamento.

    172

    Tuttavia, la portata dell’ingerenza che le analisi automatizzate dei dati PNR comportano nei diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dipende essenzialmente dai modelli e dai criteri prestabiliti nonché dalle banche dati sulle quali si fonda tale tipo di trattamento di dati. Pertanto, e alla luce delle considerazioni figuranti ai punti 169 e 170 del presente parere, i modelli e i criteri prestabiliti dovrebbero essere, da un lato, specifici e affidabili, consentendo di raggiungere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 256 delle sue conclusioni, risultati che abbiano come obiettivo gli individui sui quali potrebbe gravare un sospetto ragionevole di partecipazione a reati di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale e, dall’altro, non discriminatori. Parimenti, dovrebbe essere precisato che le banche dati con le quali i dati PNR sono confrontati devono essere affidabili, aggiornate e limitate a banche dati gestite dal Canada in relazione alla lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale.

    173

    Inoltre, nei limiti in cui le analisi automatizzate dei dati PNR comportano necessariamente, com’è stato constatato al punto 169 del presente parere, un certo tasso d’errore, qualsiasi risultato positivo ottenuto a seguito di un trattamento automatizzato di detti dati, in forza dell’articolo 15 dell’accordo previsto, deve essere sottoposto a un riesame individuale con strumenti non automatizzati prima dell’adozione di una misura individuale che produca effetti pregiudizievoli nei confronti dei passeggeri aerei interessati. Così, una siffatta misura non può, in forza di tale articolo 15, essere fondata in modo determinante soltanto sul risultato di un trattamento automatizzato dei dati PNR.

    174

    Infine, per garantire, in pratica, che i modelli e i criteri prestabiliti, l’uso che ne viene fatto nonché le banche dati utilizzate non abbiano natura discriminatoria e siano limitati allo stretto necessario, l’affidabilità e l’aggiornamento di tali modelli e criteri prestabiliti nonché delle banche dati utilizzate dovrebbero essere oggetto, tenendo conto di dati statistici e dei risultati della ricerca internazionale, del riesame congiunto dell’attuazione dell’accordo previsto, contemplato all’articolo 26, paragrafo 2, dello stesso.

    3) Sulle finalità dei trattamenti dei dati PNR

    i) Prevenzione, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale

    175

    L’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo previsto stabilisce che i dati PNR possono essere trattati dall’autorità canadese competente soltanto al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale.

    176

    Per quanto riguarda i termini «reati di terrorismo», l’articolo 3, paragrafo 2, di tale accordo definisce in modo chiaro e preciso al contempo le attività a cui si riferiscono tali termini e le persone, i gruppi e le organizzazioni che possono essere considerati come un’«entità terrorista».

    177

    Parimenti, per quanto riguarda i termini «reati gravi di natura transnazionale», l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell’accordo previsto definisce con chiarezza e precisione il grado di gravità dei reati considerati, imponendo che questi siano punibili con una pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più severa. Inoltre, per quanto riguarda la natura di detti reati, tale disposizione deve parimenti essere considerata come sufficientemente precisa in quanto essa rinvia ai reati definiti dal diritto canadese. Infine, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, di tale accordo enuncia in modo chiaro e preciso le diverse ipotesi nelle quali un reato è ritenuto di natura transnazionale.

    178

    In tali circostanze, l’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, dell’accordo previsto contiene norme chiare, precise e limitate allo stretto necessario.

    ii) Altre finalità

    179

    L’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo previsto consente, in circostanze eccezionali, all’autorità canadese competente di trattare i dati PNR se necessario per salvaguardare gli interessi vitali di una persona, in particolare in caso di rischio di morte o lesione grave oppure di rischio grave per la sanità pubblica, in particolare secondo quanto previsto da norme internazionalmente riconosciute. L’articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), di tale accordo autorizza inoltre il Canada a trattare i dati PNR «caso per caso» al fine, rispettivamente, di «garantire il controllo o la responsabilità della pubblica amministrazione» e di «conformarsi ad una citazione in giudizio, un mandato di arresto o un ordine emesso da un’autorità giudiziaria».

    180

    Poiché l’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo previsto limita alla salvaguardia degli interessi vitali delle persone i casi in cui l’autorità canadese competente, a fini estranei alle stesse, inerenti all’accordo previsto, relativi alla lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale, può usare i dati PNR raccolti in forza di detto accordo, tale disposizione definisce in modo chiaro e preciso i casi in cui un siffatto uso è ammissibile. Inoltre, nella misura in cui detta disposizione prevede che l’autorità canadese competente vi sia autorizzata solo a titolo eccezionale, si deve ritenere che la medesima disposizione contiene norme limitate allo stretto necessario.

    181

    Per contro, la formulazione dei casi nei quali, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), dell’accordo previsto, il Canada può trattare i dati PNR è troppo vaga e generica per soddisfare i requisiti di chiarezza e di precisione imposti. Le norme enunciate in tale disposizione non appaiono quindi limitate allo stretto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito da detto accordo.

    4) Sulle autorità canadesi contemplate dall’accordo previsto

    182

    Conformemente all’articolo 2, lettera d), dell’accordo previsto, l’autorità canadese competente è responsabile del ricevimento e trattamento dei dati PNR ai sensi di tale accordo. Secondo l’articolo 5 dello stesso accordo, si presume che tale autorità assicuri, ai sensi del diritto dell’Unione, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all’uso degli stessi. Inoltre, come risulta dal quindicesimo comma del preambolo di detto accordo, il Canada si impegna a che tale autorità si conformi alle garanzie, enunciate nel medesimo accordo, in materia di rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali.

    183

    Sebbene l’identità dell’autorità canadese competente non sia indicata in quanto tale nell’accordo previsto, l’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), dello stesso obbliga il Canada a notificare tale identità alla Commissione prima dell’entrata in vigore di detto accordo. Così, quest’ultimo è sufficientemente chiaro e preciso quanto all’identità dell’autorità canadese competente.

    184

    Inoltre, va certamente rilevato che l’articolo 18, paragrafo 1, di detto accordo non precisa l’identità delle «altre autorità governative canadesi» alle quali l’autorità canadese competente è autorizzata, alle condizioni previste da tale disposizione, a comunicare i dati PNR. Tuttavia, risulta chiaramente dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), dell’accordo previsto che i dati PNR possono essere comunicati soltanto ad autorità «le [cui] mansioni (…) sono direttamente connesse all’ambito di applicazione dell’articolo 3», qualora la comunicazione sia «necessaria ai fini stabiliti dall’articolo 3» e sempre che tali autorità offrano «una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente accordo».

    185

    Nei limiti in cui varie disposizioni dell’accordo previsto, ossia l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, l’articolo 8, paragrafi da 3 a 5, l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 16 e l’articolo 17 di tale accordo, designano il «Canada» come l’istituzione responsabile dei trattamenti dei dati PNR contemplati da tali disposizioni, detto accordo deve essere inteso nel senso che esso designa o l’autorità canadese competente, o quelle di cui all’articolo 18 dello stesso. Interpretati in tal senso, l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, l’articolo 8, paragrafi da 3 a 5, l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 16 e l’articolo 17 dell’accordo previsto possono essere considerati conformi ai requisiti di chiarezza e di precisione.

    5) Sui passeggeri aerei interessati

    186

    L’accordo previsto comprende i dati PNR di tutti i passeggeri aerei dei voli tra l’Unione e il Canada. Il trasferimento di tali dati verso il Canada avviene indipendentemente da qualsiasi elemento obiettivo che consenta di ritenere che i passeggeri possano presentare un rischio per la sicurezza pubblica in Canada.

    187

    A tale riguardo va rilevato che, com’è stato ricordato ai punti 152 e 169 del presente parere, i dati PNR sono destinati, in particolare, ad essere sottoposti a un trattamento automatizzato. Orbene, com’è stato affermato da più intervenienti, tale trattamento mira a identificare il rischio per la sicurezza pubblica che potrebbero eventualmente presentare persone che non sono, in tale fase, conosciute dai servizi competenti e che potrebbero essere, a motivo di tale rischio, soggette a un esame approfondito. A tale riguardo, il trattamento automatizzato di detti dati, prima dell’arrivo dei passeggeri in Canada, facilita e accelera i controlli di sicurezza, in particolare alle frontiere. Inoltre, l’esclusione di talune categorie di persone, o di alcune zone di origine, sarebbe tale da ostacolare la realizzazione dell’obiettivo del trattamento automatizzato dei dati PNR, ossia l’identificazione, per mezzo di una verifica di tali dati, delle persone che possano presentare un rischio per la sicurezza pubblica tra tutti i passeggeri aerei, e a consentire che tale verifica possa essere aggirata.

    188

    Del resto, conformemente all’articolo 13 della convenzione di Chicago, al quale si sono riferiti in particolare il Consiglio e la Commissione nelle loro risposte ai quesiti posti dalla Corte, tutti i passeggeri aerei, all’entrata, all’interno nonché all’uscita dal territorio di uno Stato contraente, devono osservare le leggi ed i regolamenti di tale Stato che disciplinano l’entrata o l’uscita dei passeggeri aerei dal suo territorio. Tutti i passeggeri aerei che intendono entrare in Canada o uscire da tale paese sono, quindi, sottoposti, in base a detto articolo, ai controlli alle frontiere e tenuti a rispettare le condizioni di entrata e di uscita prescritte dal diritto canadese in vigore. Inoltre, come risulta dai punti 152 e 187 del presente parere, l’identificazione, tramite i dati PNR, di passeggeri che possono presentare un rischio per la sicurezza pubblica fa parte dei controlli alle frontiere. Di conseguenza, poiché sono oggetto di tali controlli, i passeggeri aerei che intendono entrare e soggiornare in Canada, a causa della natura stessa di tale misura, sono soggetti alla verifica dei loro dati PNR.

    189

    In tali circostanze, non sembra che l’accordo previsto ecceda i limiti dello stretto necessario in quanto consente il trasferimento dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei verso il Canada.

    6) Sulla conservazione e sull’uso dei dati PNR

    190

    Al fine di garantire che la conservazione dei dati PNR trasferiti, l’accesso a tali dati da parte delle autorità canadesi contemplate dall’accordo previsto nonché l’uso degli stessi da parte di queste ultime siano limitati allo stretto necessario, l’accordo previsto dovrebbe prevedere, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte citata al punto 141 del presente parere, norme chiare e precise che indichino in quali circostanze e a quali condizioni tali autorità possano conservarli, avervi accesso e usarli.

    191

    Per quanto riguarda la conservazione dei dati personali, va rilevato che la normativa di cui trattasi deve sempre rispondere, segnatamente, a criteri oggettivi, che pongano un rapporto tra i dati personali da conservare e l’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 93, nonché del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 110).

    192

    Per quanto riguarda l’uso, da parte di un’autorità, di dati personali legalmente conservati, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che una normativa dell’Unione non può limitarsi ad esigere che l’accesso a detti dati risponda ad una delle finalità di tale normativa, ma deve prevedere anche le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinino tale uso (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punti 117118 nonché giurisprudenza ivi citata).

    193

    Nella fattispecie, com’è stato constatato al punto 171 del presente parere, l’accordo previsto delimita, al suo articolo 3, le finalità dell’uso dei dati PNR da parte dell’autorità canadese competente; stabilisce, al suo articolo 7, una clausola di non discriminazione; e contiene, al suo articolo 15, una disposizione relativa alle decisioni del Canada fondate su un trattamento automatizzato di tali dati.

    194

    Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo previsto stabilisce che i dati PNR possano essere conservati dal Canada per una durata di cinque anni dopo essere stati ricevuti, e l’articolo 16, paragrafo 3, di tale accordo precisa che una parte di tali dati deve essere mascherata 30 giorni o due anni dopo tale data. Poiché dette disposizioni non operano alcuna distinzione a seconda dei passeggeri interessati, esse consentono così la conservazione dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei.

    195

    Infine, in forza dell’articolo 16, paragrafo 4, di detto accordo, i dati mascherati possono essere privati del mascheramento qualora sia necessario procedere a indagini rientranti nell’articolo 3 del medesimo accordo e tale privazione del mascheramento avviene, a seconda del caso, ad opera di un numero limitato di funzionari espressamente autorizzati a tal fine, oppure previa autorizzazione del capo dell’autorità canadese competente o di un funzionario di grado superiore da questo espressamente demandato.

    i) Sulla conservazione e sull’uso dei dati PNR prima dell’arrivo dei passeggeri aerei, durante il loro soggiorno in Canada e al momento della loro uscita

    196

    L’accordo previsto consente, così, durante tutto il periodo di conservazione, l’uso dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei ai fini contemplati al suo articolo 3.

    197

    Orbene, per quanto riguarda la conservazione dei dati PNR e il loro uso fino all’uscita dei passeggeri aerei dal Canada, va rilevato che tali attività consentono, in particolare, di facilitare i controlli di sicurezza nonché i controlli alle frontiere. La loro conservazione e il loro uso a tal fine non possono, per loro stessa natura, essere limitati a una cerchia determinata di passeggeri aerei né essere oggetto di una previa autorizzazione di un giudice o di un ente amministrativo indipendente. Pertanto, e conformemente alle valutazioni figuranti ai punti da 186 a 188 del presente parere, si deve ritenere che, fintantoché i passeggeri aerei si trovano in Canada o in partenza da tale paese terzo, sussiste il rapporto necessario tra tali dati e l’obiettivo perseguito da detto accordo, cosicché esso non eccede i limiti dello stretto necessario per il solo fatto che consente la conservazione e l’uso sistematici dei dati PNR di tutti tali passeggeri.

    198

    Parimenti, l’uso sistematico dei dati PNR allo scopo di verificare l’affidabilità e l’aggiornamento dei modelli e dei criteri prestabiliti sui quali sono fondati i trattamenti automatizzati di tali dati, com’è stato indicato al punto 174 del presente parere, o di definire nuovi modelli e criteri per tali trattamenti, è direttamente connesso all’attuazione dei controlli di cui al punto precedente del presente parere e si deve quindi, parimenti, ritenere che esso non ecceda i limiti dello stretto necessario.

    199

    Inoltre, occorre rilevare che, durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada e indipendentemente dal risultato dell’analisi automatizzata dei dati PNR effettuata prima del loro arrivo in tale paese terzo, possono presentarsi situazioni nelle quali l’autorità canadese competente disponga di indicazioni, raccolte durante tale soggiorno, per le quali l’uso dei loro dati potrebbe rivelarsi necessario al fine di combattere il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.

    200

    Per quanto riguarda, tuttavia, l’uso dei dati PNR nelle situazioni considerate al punto precedente, va rilevato che, poiché i passeggeri aerei sono stati autorizzati, dopo verifica dei loro dati PNR, ad entrare nel territorio di detto paese terzo, un uso degli stessi dati durante il loro soggiorno in Canada deve fondarsi su nuove circostanze che lo giustifichino. Detto uso richiede quindi, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 141 e 192 del presente parere, norme che prevedano le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinino questo stesso uso al fine, in particolare, di proteggere detti dati contro i rischi di abuso. Siffatte norme devono fondarsi su criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni alle quali le autorità canadesi contemplate dall’accordo previsto siano autorizzate a farne uso.

    201

    A tale riguardo, qualora esistano elementi obiettivi che consentano di ritenere che i dati PNR di uno o più passeggeri aerei possano fornire un contributo effettivo all’obiettivo di lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, l’uso di tali dati non sembra eccedere i limiti dello stretto necessario (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 119 nonché giurisprudenza ivi citata).

    202

    Inoltre, al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto delle condizioni enunciate ai due punti precedenti, è essenziale che l’uso durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada dei dati PNR conservati sia subordinato, in linea di principio, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice, o da un ente amministrativo indipendente, e che la decisione di tale giudice o di detto ente intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti presentata, in particolare, nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell’azione penale (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 120 nonché giurisprudenza ivi citata).

    203

    Nei limiti in cui l’accordo previsto non soddisfa i requisiti figuranti ai due punti precedenti, tale accordo non garantisce che l’uso, da parte delle autorità canadesi contemplate da detto accordo, dei dati PNR dei passeggeri aerei durante il loro soggiorno in Canada sia limitato allo stretto necessario.

    ii) Sulla conservazione e sull’uso dei dati PNR dopo la partenza dei passeggeri aerei dal Canada

    204

    I passeggeri aerei che hanno lasciato il Canada sono stati, di norma, oggetto di controlli all’entrata e all’uscita da tale paese. Parimenti, i loro dati PNR sono stati verificati prima del loro arrivo in Canada e, eventualmente, durante il loro soggiorno nonché all’uscita da tale paese terzo. In dette circostanze, si deve ritenere che tali passeggeri non presentino, in linea di principio, un rischio in materia di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale, nei limiti in cui né tali controlli e verifiche, né alcun’altra circostanza abbiano rivelato l’esistenza di elementi obiettivi in tal senso. In ogni caso, non è evidente che tutti i passeggeri aerei che abbiano viaggiato in Canada presentino, dopo la loro partenza da tale paese, un rischio più elevato rispetto ad altre persone che non abbiano viaggiato in tale paese durante gli ultimi cinque anni e per le quali il Canada non disponga pertanto di dati PNR.

    205

    Così, per quanto riguarda i passeggeri aerei per i quali un siffatto rischio non è stato individuato al loro arrivo in Canada e fino alla loro partenza da tale paese terzo, non sembra che esista, una volta ripartiti, alcun rapporto, sia pure indiretto, tra i loro dati PNR e l’obiettivo perseguito dall’accordo previsto, che giustifichi la conservazione di tali dati. Le considerazioni dedotte, in particolare, dal Consiglio e dalla Commissione dinanzi alla Corte, vertenti sulla durata media della vita delle reti internazionali di criminalità grave nonché sulla durata e sulla complessità delle indagini vertenti su tali reti, non sono tali da giustificare un’archiviazione continua dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei dopo la loro partenza dal Canada ai fini di un eventuale accesso a detti dati, indipendentemente da un qualsivoglia collegamento con la lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 119).

    206

    L’archiviazione continua dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei dopo la loro partenza dal Canada non sembra quindi limitata allo stretto necessario.

    207

    Nei limiti in cui, tuttavia, sono identificati, in casi particolari, elementi obiettivi che consentano di ritenere che taluni passeggeri aerei possano, anche dopo la loro partenza dal Canada, presentare un rischio in termini di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale, un’archiviazione dei loro dati PNR appare ammissibile al di là del loro soggiorno in Canada (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 108).

    208

    Per quanto riguarda l’uso dei dati PNR così archiviati, esso dovrebbe, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 201 e 202 del presente parere, essere fondato su criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni alle quali le autorità canadesi contemplate dall’accordo previsto possano avere accesso a tali dati ai fini del loro uso. Del pari, tale uso dovrebbe essere subordinato, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice, o da un ente amministrativo indipendente la cui decisione che autorizzi l’uso intervenga a seguito di una richiesta motivata di tali autorità presentata, in particolare, nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell’azione penale.

    209

    Per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati PNR dei passeggeri aerei considerati al punto 207 del presente parere, va rilevato che la durata generale, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo previsto, è stata prorogata di un anno e mezzo rispetto a quella che figurava nell’accordo del 2006. A tale riguardo, si deve tuttavia ammettere, alla luce, in particolare, delle considerazioni avanzate, segnatamente, dal Consiglio e dalla Commissione, menzionate al punto 205 del presente parere, che la durata di cinque anni prevista all’articolo 16, paragrafo 1, di detto accordo, non sembra eccedere i limiti di quanto è strettamente necessario ai fini della lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale.

    210

    Infine, nella misura in cui, da un lato, l’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo previsto, che stabilisce che il Canada conservi i dati PNR «in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso», significa che tali dati devono essere conservati sul territorio del Canada, e, dall’altro, che l’articolo 16, paragrafo 6, di tale accordo, secondo cui il Canada distrugge i dati PNR al termine del loro periodo di conservazione, deve essere inteso nel senso che impone una distruzione irreversibile di tali dati, dette disposizioni possono essere ritenute rispondenti ai requisiti di chiarezza e di precisione (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 122 nonché giurisprudenza ivi citata).

    211

    Alla luce delle considerazioni figuranti ai punti da 204 a 206 e 208 del presente parere, tale accordo non garantisce che la conservazione e l’uso dei dati PNR dopo la partenza dei passeggeri aerei dal Canada da parte delle autorità canadesi siano limitati allo stretto necessario.

    7) Sulla comunicazione dei dati PNR

    i) Comunicazione dei dati PNR a pubbliche autorità

    212

    Gli articoli 18 e 19 dell’accordo previsto consentono la comunicazione dei dati PNR da parte dell’autorità canadese competente ad altre autorità pubbliche canadesi e ad autorità pubbliche di altri paesi terzi. Nei limiti in cui, di fatto, una siffatta comunicazione conferisce a tali autorità l’accesso a detti dati nonché la possibilità di usarli, la stessa comunicazione dovrebbe rispettare le condizioni che disciplinano l’uso di detti dati, come ricordate ai punti da 200 a 202 e 208 del presente parere.

    213

    Per quanto riguarda, più in particolare, la comunicazione dei dati PNR alle autorità pubbliche di altri paesi terzi, occorre aggiungere ancora che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera e), dell’accordo previsto conferisce all’autorità canadese competente un potere discrezionale per valutare il livello di protezione garantito in tali paesi.

    214

    A tale riguardo, si deve ricordare che un trasferimento di dati personali dall’Unione a un paese terzo può avvenire solo se tale paese assicura un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito nell’Unione. Tale requisito vale anche nel caso della comunicazione dei dati PNR dal Canada verso altri paesi terzi, di cui all’articolo 19 dell’accordo previsto, al fine di evitare che il livello di protezione previsto da tale accordo possa essere eluso da trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e di assicurare la continuità del livello di protezione offerto dal diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14,EU:C:2015:650, punti 7273). In tali circostanze, una siffatta comunicazione richiede l’esistenza o di un accordo tra l’Unione e il paese terzo interessato equivalente a detto accordo, oppure di una decisione della Commissione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, che accerti che detto paese terzo assicura un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell’Unione e ricomprenda le autorità verso le quali il trasferimento dei dati PNR è previsto.

    215

    Poiché gli articoli 18 e 19 dell’accordo previsto non soddisfano i requisiti di cui ai punti da 212 a 214 del presente parere, tale accordo non garantisce che la comunicazione dei dati PNR da parte dell’autorità canadese competente ad altre autorità pubbliche canadesi o ad autorità pubbliche di altri paesi terzi sia limitata allo stretto necessario.

    ii) Comunicazione dei dati PNR a privati

    216

    L’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo previsto consente al Canada di «subordinare la comunicazione d’informazioni a condizioni e limitazioni giuridiche ragionevoli (...), tenuto debito conto del legittimo interesse dell’interessato». Orbene, né la natura delle informazioni che possono essere comunicate, né i beneficiari di tale comunicazione, né tantomeno l’uso che sarà riservato a dette informazioni sono contemplati da tale accordo.

    217

    Inoltre, l’accordo previsto non definisce i termini «condizioni e limitazioni giuridiche ragionevoli» né i termini «legittimo interesse dell’interessato» e non richiede neanche che la comunicazione dei dati PNR a un privato sia in relazione con la lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale, né che tale comunicazione sia subordinata all’autorizzazione di un’autorità giudiziaria o di un ente amministrativo indipendente. In tali circostanze, detta disposizione eccede i limiti di quanto è strettamente necessario.

    3. Sui diritti individuali dei passeggeri aerei

    218

    L’articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, della Carta garantisce che le persone i cui dati personali sono stati raccolti hanno il diritto di accedere agli stessi e di ottenerne la rettifica.

    219

    Inoltre, riguardo all’articolo 7 della Carta, la Corte ha già dichiarato che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata, sancito da tale articolo, implica che l’interessato possa assicurarsi che i suoi dati personali siano trattati in modo corretto e lecito. Al fine di poter effettuare le necessarie verifiche, tale persona deve disporre del diritto d’accesso ai dati che la riguardano che sono oggetto di trattamento (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, punto 49).

    220

    Al fine di garantire il rispetto di tali diritti, occorre che i passeggeri aerei siano informati del trasferimento dei loro dati PNR verso il Canada e dell’uso di tali dati, a partire dal momento in cui tale comunicazione non è suscettibile di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche contemplate dall’accordo previsto. Infatti, una siffatta informazione è, de facto, necessaria per consentire ai passeggeri aerei di esercitare i loro diritti di richiedere l’accesso ai dati PNR che li riguardano e, se del caso, la rettifica degli stessi nonché di proporre, conformemente all’articolo 47, primo comma, della Carta, un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 121 nonché giurisprudenza ivi citata).

    a) Sul diritto d’informazione, d’accesso e di rettifica

    221

    Sebbene gli articoli 12 e 13 dell’accordo previsto istituiscano a vantaggio dei passeggeri aerei un diritto d’accesso ai propri dati PNR nonché un diritto di richiederne la rettifica, tali disposizioni non impongono che detti passeggeri siano informati del trasferimento dei propri dati PNR verso il Canada e del loro uso.

    222

    A tale riguardo, detto accordo si limita a prevedere, all’articolo 11, una regola di trasparenza che obbliga l’autorità canadese competente a rendere disponibili sul suo sito Internet talune informazioni di natura generale relative al trasferimento dei dati PNR e al loro uso, e non istituisce alcun obbligo di informazione individuale dei passeggeri aerei.

    223

    Certamente, tale regola di trasparenza consente in maniera sufficiente di informare i passeggeri aerei sia del trasferimento dei loro dati PNR verso il Canada sia del loro uso sistematico di cui ai punti 197 e 198 del presente parere, al fine dei controlli di sicurezza e dei controlli alle frontiere. Per contro, tale informazione generica ai passeggeri aerei, prevista all’articolo 11 dell’accordo previsto, non dà loro la possibilità di sapere se i loro dati siano stati utilizzati, al di là di tali controlli, dall’autorità canadese competente. Pertanto, nelle ipotesi contemplate ai punti 199 e 207 del presente parere, nelle quali si presentano elementi obiettivi che giustificano un siffatto uso e richiedono una previa autorizzazione di un’autorità giudiziaria o di un ente amministrativo indipendente, un’informazione individuale ai passeggeri aerei risulta necessaria. Lo stesso vale nei casi in cui i dati PNR dei passeggeri aerei siano comunicati ad altre autorità pubbliche o a privati.

    224

    Tuttavia, una siffatta informazione deve avvenire, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 220 del presente parere, soltanto a partire dal momento in cui essa non può compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche contemplate dall’accordo previsto.

    225

    Detto accordo dovrebbe quindi precisare che i passeggeri aerei, i cui dati PNR siano stati utilizzati e conservati dall’autorità canadese competente nei casi contemplati ai punti 199 e 207 del presente parere nonché quelli i cui dati siano stati comunicati ad altre autorità pubbliche o a privati, siano informati, da tale autorità, di un siffatto uso e di una tale comunicazione alle condizioni di cui al punto precedente del presente parere.

    b) Sul diritto di ricorso

    226

    Per quanto riguarda il diritto di ricorso dei passeggeri aerei, l’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo previsto stabilisce che il Canada provvede affinché chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati da una decisione o azione riguardo ai propri dati PNR abbia diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai sensi del diritto canadese, mediante controllo giurisdizionale o qualunque altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni.

    227

    Nei limiti in cui tale disposizione si riferisce a «chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati», essa comprende tutti i passeggeri aerei, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla residenza, dal domicilio o dalla presenza in Canada degli stessi. Inoltre, essa deve essere intesa, come ha fatto osservare il Consiglio, nel senso che i passeggeri aerei dispongono di un mezzo di ricorso dinanzi a un giudice, come richiesto dall’articolo 47, primo comma, della Carta. Il fatto che l’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo previsto stabilisca che il «ricorso effettivo in sede giudiziaria» possa essere completato da un ricorso per risarcimento danni non ha l’effetto, contrariamente a quanto afferma il Parlamento, di privare i passeggeri aerei di un siffatto ricorso effettivo, ma è piuttosto tale, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 324 delle sue conclusioni, da rafforzare la tutela giurisdizionale degli interessati.

    4. Sulla vigilanza sulle garanzie in materia di protezione dei dati PNR

    228

    Ai termini dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della stessa è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

    229

    Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, la garanzia dell’indipendenza di una siffatta autorità di controllo, di cui è stata parimenti prevista l’istituzione all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE, è diretta ad assicurare l’efficacia e l’affidabilità del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e deve essere interpretata alla luce di tale finalità. L’istituzione di un’autorità di controllo indipendente costituisce quindi un elemento essenziale del rispetto della protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali (sentenze del 9 marzo 2010, Commissione/Germania, C‑518/07, EU:C:2010:125, punto 25; dell’8 aprile 2014, Commissione/Ungheria, C‑288/12, EU:C:2014:237, punto 48, nonché del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 41).

    230

    Nella fattispecie, l’articolo 10, paragrafo 1, prima frase, dell’accordo previsto stabilisce che le salvaguardie dei dati per il trattamento dei dati PNR saranno soggette alla supervisione di un’«autorità pubblica indipendente» o di un’«autorità istituita con mezzi amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e disponga di una comprovata autonomia». Nei limiti in cui tale disposizione prevede che detta sorveglianza è esercitata da un’autorità indipendente, essa rispecchia l’obbligo figurante all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta. Per contro, la sua formulazione alternativa pare ammettere che detta sorveglianza possa, in parte o totalmente, essere assicurata da un’autorità che non eserciti le proprie funzioni in piena indipendenza, ma che sia subordinata a un’autorità di tutela, da cui può ricevere istruzioni e che non è quindi sottratta a qualsiasi influenza esterna in grado di orientare le sue decisioni.

    231

    In tali circostanze, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 316 delle sue conclusioni, l’articolo 10 dell’accordo previsto non garantisce in modo sufficientemente chiaro e preciso che la sorveglianza del rispetto delle norme previste da tale accordo, relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati PNR, sia effettuata da un’autorità indipendente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta.

    IX. Risposta alla domanda di parere

    232

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che:

    1)

    la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo previsto deve essere fondata congiuntamente sull’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

    2)

    l’accordo previsto è incompatibile con gli articoli 7, 8 e 21 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta in quanto non esclude il trasferimento dei dati sensibili dall’Unione al Canada nonché l’uso e la conservazione di tali dati;

    3)

    l’accordo previsto, per essere compatibile con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve:

    a)

    determinare in modo chiaro e preciso i dati PNR da trasferire dall’Unione al Canada;

    b)

    prevedere che i modelli e i criteri utilizzati nell’ambito del trattamento automatizzato dei dati PNR siano specifici e affidabili nonché non discriminatori; prevedere che le banche dati utilizzate siano limitate a quelle gestite dal Canada in relazione alla lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale;

    c)

    subordinare, salvo nell’ambito delle verifiche relative ai modelli e ai criteri prestabiliti sui quali si fondano i trattamenti automatizzati dei dati PNR, l’uso di tali dati da parte dell’autorità canadese competente durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada e dopo la loro partenza da tale paese, nonché qualsiasi comunicazione di tali dati ad altre autorità, a condizioni sostanziali e procedurali fondate su criteri oggettivi; subordinare tale uso e detta comunicazione, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un ente amministrativo indipendente, la cui decisione che autorizza l’uso intervenga a seguito di una richiesta motivata di tali autorità, in particolare nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell’azione penale;

    d)

    limitare la conservazione dei dati PNR dopo la partenza dei passeggeri aerei a quelli dei passeggeri nei confronti dei quali esistono elementi oggettivi che consentano di ritenere che essi possano presentare un rischio in termini di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale;

    e)

    subordinare la comunicazione dei dati PNR da parte dell’autorità canadese competente alle autorità pubbliche di un paese terzo alla condizione che esista o un accordo tra l’Unione e tale paese terzo, equivalente all’accordo previsto, o una decisione della Commissione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, che ricomprenda le autorità verso le quali la comunicazione dei dati PNR è prevista;

    f)

    prevedere un diritto all’informazione individuale dei passeggeri aerei in caso di uso dei dati PNR che li riguardano durante il loro soggiorno in Canada e dopo la loro partenza da tale paese, nonché in caso di comunicazione di tali dati da parte dell’autorità canadese competente ad altre autorità o a privati, e

    g)

    garantire che la vigilanza sulle norme di cui all’accordo previsto, relative alla protezione dei passeggeri aerei in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, sia assicurata da un’autorità di controllo indipendente.

    Di conseguenza, la Corte (Grande Sezione) emette il seguente parere:

    1)

    La decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) deve essere fondata congiuntamente sull’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

    2)

    L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) è incompatibile con gli articoli 7, 8 e 21 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto non esclude il trasferimento dei dati sensibili dall’Unione europea al Canada nonché l’uso e la conservazione di tali dati.

    3)

    L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), per essere compatibile con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve:

    a)

    determinare in modo chiaro e preciso i dati del codice di prenotazione da trasferire dall’Unione europea al Canada;

    b)

    prevedere che i modelli e i criteri utilizzati nell’ambito del trattamento automatizzato dei dati del codice di prenotazione siano specifici e affidabili nonché non discriminatori; prevedere che le banche dati utilizzate siano limitate a quelle gestite dal Canada in relazione alla lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale;

    c)

    subordinare, salvo nell’ambito delle verifiche relative ai modelli e ai criteri prestabiliti sui quali si fondano i trattamenti automatizzati dei dati del codice di prenotazione, l’uso di tali dati da parte dell’autorità canadese competente durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada e dopo la loro partenza da tale paese, nonché qualsiasi comunicazione di tali dati ad altre autorità, a condizioni sostanziali e procedurali fondate su criteri oggettivi; subordinare tale uso e detta comunicazione, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un ente amministrativo indipendente, la cui decisione che autorizza l’uso intervenga a seguito di una richiesta motivata di tali autorità, in particolare nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell’azione penale;

    d)

    limitare la conservazione dei dati del codice di prenotazione dopo la partenza dei passeggeri aerei a quelli dei passeggeri nei confronti dei quali esistono elementi oggettivi che consentano di ritenere che essi possano presentare un rischio in termini di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale;

    e)

    subordinare la comunicazione dei dati del codice di prenotazione da parte dell’autorità canadese competente alle autorità pubbliche di un paese terzo alla condizione che esista o un accordo tra l’Unione europea e tale paese terzo, equivalente all’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), o una decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che ricomprenda le autorità verso le quali la comunicazione dei dati del codice di prenotazione è prevista;

    f)

    prevedere un diritto all’informazione individuale dei passeggeri aerei in caso di uso dei dati del codice di prenotazione che li riguardano durante il loro soggiorno in Canada e dopo la loro partenza da tale paese, nonché in caso di comunicazione di tali dati da parte dell’autorità canadese competente ad altre autorità o a privati, e

    g)

    garantire che la vigilanza sulle norme di cui all’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR), relative alla protezione dei passeggeri aerei in relazione al trattamento dei dati del codice di prenotazione che li riguardano, sia assicurata da un’autorità di controllo indipendente.

    Lenaerts

    Tizzano

    Bay Larsen

    von Danwitz

    Da Cruz Vilaça

    Berger

    Prechal

    Vilaras

    Rosas

    Levits

    Šváby

    Jarašiūnas

    Lycourgos

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 luglio 2017.

    Il cancelliere

    A. Calot Escobar

    Il presidente

    K. Lenaerts

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