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Document 32011D0860
Council Decision 2011/860/CFSP of 19 December 2011 amending Decision 2010/800/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Decisione 2011/860/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Decisione 2011/860/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 338 del 21.12.2011, p. 56–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2013; abrogato da 32013D0183
21.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/56 |
DECISIONE 2011/860/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. |
(2) |
Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell’elenco delle persone e delle entità, riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC, a cui si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) di tale decisione. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che alle persone e entità elencate negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste. |
(4) |
Il Consiglio ha altresì concluso che è opportuno modificare la voce riguardante un’entità inserita nell’allegato II della decisione 2010/800/PESC. |
(5) |
Il Consiglio ha inoltre deciso che altre persone ed entità debbano essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC. |
(6) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone e delle entità riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.
ALLEGATO
La decisione 2010/800/PESC è così modificata:
1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
all’allegato III sono aggiunte le seguenti persone nella parte A e le seguenti entità nella parte B: A. Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
B. Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
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