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Document 32017R0568

    Regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2016/3017

    GU L 87 del 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

    31.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 87/117


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/568 DELLA COMMISSIONE

    del 24 maggio 2016

    che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 6, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I valori mobiliari dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili soltanto se prima della loro ammissione alla negoziazione non vigono restrizioni che ne impediscano il trasferimento tali da ostacolare la creazione di un mercato equo, ordinato ed efficiente.

    (2)

    Nel caso degli strumenti finanziari di cui alla definizione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato dei valori mobiliari di cui alla direttiva 2014/65/UE presuppone, ai fini di una sua negoziazione equa, ordinata ed efficiente, la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permetterne la valutazione. Per quanto riguarda le azioni, inoltre, un numero congruo dovrebbe essere disponibile per la distribuzione al pubblico, mentre per i derivati cartolarizzati dovrebbero essere predisposte modalità adeguate di regolamento e consegna.

    (3)

    I valori mobiliari che soddisfano i criteri per l'ammissione alla quotazione ufficiale previsti dalla direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili e tali da poter essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente.

    (4)

    L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato delle quote emesse da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o da fondi di investimento alternativi non dovrebbe consentire l'elusione delle disposizioni applicabili della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno pertanto che il gestore del mercato regolamentato verifichi che le quote che ammette alla negoziazione siano riconducibili a un organismo di investimento collettivo conforme alla normativa settoriale applicabile. Nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), è necessario che il gestore del mercato regolamentato provveda a che vigano in qualsiasi momento adeguate modalità di riscatto per gli investitori.

    (5)

    L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato degli strumenti derivati elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe tenere conto della disponibilità di informazioni sufficienti a valutare sia il derivato sia il sottostante e, per i contratti soggetti a regolamento con consegna fisica, dell'esistenza di procedure adeguate di regolamento e consegna.

    (6)

    La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone talune condizioni atte ad assicurare che le quote di emissioni siano liberamente negoziabili e negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente. Le quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero pertanto essere ammissibili alla negoziazione su un mercato regolamentato senza che il presente regolamento imponga ulteriori obblighi.

    (7)

    I dispositivi predisposti dai mercati regolamentati per verificare la conformità degli emittenti con gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e per agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in base al diritto dell'Unione dovrebbero soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dalla direttiva 2003/71/CE e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dato che questi atti legislativi prevedono gli obblighi principali e più importanti che gli emittenti devono adempiere dopo l'ammissione iniziale alla negoziazione su un mercato regolamentato.

    (8)

    I mercati regolamentati dovrebbero stabilire procedure, accessibili agli emittenti e al pubblico, applicabili alla verifica del rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione da parte degli emittenti di valori mobiliari. La politica seguita al riguardo dovrebbe garantire l'efficacia dei controlli di conformità e il mercato regolamentato dovrebbe comunicare agli emittenti gli obblighi cui sono assoggettati.

    (9)

    I mercati regolamentati dovrebbero agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in ossequio alle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione e messe a disposizione dei membri e partecipanti predisponendo dispositivi che permettano l'accesso facile, equo e non discriminatorio di tutti i membri e i partecipanti. La normativa dell'Unione applicabile a questo fine comprende la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/109/CE, il regolamento (UE) n. 596/2014 e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). I dispositivi di accesso dovrebbe assicurare ai membri e ai partecipanti l'accesso a parità di condizioni alle informazioni d'interesse che possono influire sulla valutazione dello strumento finanziario.

    (10)

    A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

    (11)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

    (12)

    L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Valori mobiliari — liberamente negoziabili

    1.   I valori mobiliari sono considerati liberamente negoziabili se possono essere negoziati tra le parti di un'operazione ed essere successivamente trasferiti senza restrizioni e se tutti i valori della categoria cui appartiene il valore in questione sono fungibili.

    2.   I valori mobiliari soggetti a restrizioni di trasferimento non sono considerati liberamente negoziabili a norma del paragrafo 1, a meno che sia improbabile che la restrizione perturbi il mercato. I valori mobiliari non interamente liberati possono essere considerati liberamente negoziabili se sono state prese disposizioni per garantire che la loro negoziabilità non sia soggetta a restrizioni e che siano pubblicamente disponibili informazioni sufficienti sul fatto che essi non sono interamente liberati e sulle relative implicazioni per gli azionisti.

    Articolo 2

    Valori mobiliari — negoziazione equa, ordinata ed efficiente

    1.   Per determinare se il valore mobiliare possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione le informazioni che devono essere presentate a norma della direttiva 2003/71/CE o informazioni altrimenti di disponibilità pubblica, quali:

    a)

    informazioni finanziarie relative agli esercizi passati;

    b)

    informazioni sull'emittente;

    c)

    informazioni che offrano una panoramica delle attività aziendali.

    2.   Per determinare se una data azione possa essere negoziata in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, la distribuzione di tali azioni al pubblico.

    3.   Per determinare se il valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato valuta, secondo la natura del valore mobiliare ammesso, se sono soddisfatti i criteri seguenti:

    a)

    le condizioni relative al valore mobiliare sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo del valore mobiliare ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante;

    b)

    il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico;

    c)

    sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare il valore mobiliare;

    d)

    le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del valore mobiliare garantiscono che questo rifletta correttamente il prezzo o altre misure del valore del sottostante;

    e)

    qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del valore mobiliare richieda la consegna del valore mobiliare o dell'attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono procedure adeguate per il regolamento e la consegna del sottostante, nonché disposizioni adeguate per ottenere le informazioni pertinenti su di esso.

    Articolo 3

    Valori mobiliari — quotazione ufficiale

    Il valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in conformità della direttiva 2001/34/CE e la cui quotazione non è stata sospesa è considerato liberamente negoziabile e tale da poter essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente.

    Articolo 4

    Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo

    1.   Il mercato regolamentato che ammette alla negoziazione azioni o quote di un organismo di investimento collettivo si accerta che la loro commercializzazione sia permessa nel proprio Stato membro di appartenenza.

    2.   Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione:

    a)

    la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico;

    b)

    l'eventuale esistenza di adeguati dispositivi di market-making o di adeguati dispositivi alternativi predisposti dalla società di gestione dell'organismo per consentire agli investitori di riscattare le azioni o quote;

    c)

    nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), l'eventuale esistenza, oltre che di adeguati dispositivi di market-making, di adeguati dispositivi alternativi che consentono agli investitori di riscattare le azioni o quote, almeno nei casi in cui il valore delle azioni o quote varia sensibilmente dal valore netto di inventario;

    d)

    il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario.

    3.   Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo chiuso possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione:

    a)

    la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico;

    b)

    il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione di informazioni sulla strategia di investimento del fondo o mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario.

    Articolo 5

    Derivati

    1.   Per determinare se gli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato si accerta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    le condizioni del contratto relativo allo strumento finanziario sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante;

    b)

    il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico;

    c)

    sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare lo strumento derivato;

    d)

    le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del contratto sono tali da garantire che questo rifletta correttamente il prezzo o altre misure del valore del sottostante;

    e)

    qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del derivato richieda la consegna del valore mobiliare o dell'attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono disposizioni adeguate per consentire ai partecipanti al mercato di ottenere le informazioni pertinenti su detto sottostante e procedure adeguate di regolamento e consegna per detto sottostante.

    2.   Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, della direttiva 2014/65/UE se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    il contratto relativo allo strumento finanziario è tale da consentire con tutta probabilità la divulgazione al mercato del prezzo o altra misura del valore del sottostante, ovvero degli strumenti per valutarli, quando il prezzo o altra misura del valore non sono altrimenti accessibili al pubblico;

    b)

    il mercato regolamentato garantisce che esistano dispositivi di vigilanza adeguati per controllare la negoziazione e il regolamento di tali strumenti finanziari;

    c)

    il mercato regolamentato garantisce un regolamento e una consegna corretti, sia in caso di consegna fisica che in caso di regolamento del differenziale in contanti, conformemente alle condizioni contrattuali degli strumenti finanziari.

    Articolo 6

    Quote di emissioni

    Le quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/CE, sono ammissibili senza ulteriori obblighi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

    Articolo 7

    Verifica degli obblighi dell'emittente

    1.   Il mercato regolamentato adotta e pubblica sul proprio sito Internet le procedure applicate per verificare se l'emittente del valore mobiliare rispetti gli obblighi che gli impone il diritto dell'Unione.

    2.   Il mercato regolamentato provvede a che il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 sia oggetto di verifica effettiva secondo la natura dell'obbligo, tenuto conto dei compiti di vigilanza eseguiti dalle autorità competenti interessate.

    3.   Il mercato regolamentato provvede a che le procedure di cui al paragrafo 1 illustrino:

    a)

    i processi attuati per conseguire i risultati previsti al paragrafo 1;

    b)

    il modo migliore in cui l'emittente può dimostrare al mercato regolamentato di rispettare gli obblighi previsti al paragrafo 1.

    4.   Il mercato regolamentato provvede a informare l'emittente degli obblighi previsti al paragrafo 1 al momento dell'ammissione alla negoziazione del suo valore mobiliare e su richiesta dello stesso emittente.

    Articolo 8

    Agevolazione dell'accesso alle informazioni

    Il mercato regolamentato predispone dispositivi facilmente accessibili, gratuiti e pubblicati sul proprio sito Internet per agevolare l'accesso dei membri o partecipanti alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell'Unione.

    Articolo 9

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

    (2)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

    (3)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (5)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

    (6)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (7)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

    (8)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

    (9)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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