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Document 32017R0325

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2017/1152

GU L 49 del 25.2.2017, p. 6–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 25/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/325/oj

25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/325 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1105/2010 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)

Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem con un'aliquota residua fissata al 9,8 %, mentre le società alle quali sono stati imposti dazi antidumping hanno ottenuto un'aliquota del dazio individuale che varia dal 5,1 % al 9,8 %. Dall'inchiesta iniziale è emerso che due società non sono ricorse a pratiche di dumping.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda è stata presentata il 31 agosto 2015 dal CIRFS (nel seguito «Associazione europea fibre artificiali e sintetiche» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale nell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 28 novembre 2015 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta di riesame in previsione della scadenza

4.1.   Periodi esaminati nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

(7)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2.   Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita dalla Commissione.

(10)

Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e importatori indipendenti nell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di un campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(11)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere a un campionamento e, in tal caso, selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(12)

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta.

(13)

Nella fase di pubblicazione dell'avviso di apertura sono stati contattati in totale sei importatori indipendenti noti. Sono pervenute le risposte di 15 importatori indipendenti. Visto l'elevato numero di produttori che ha collaborato, la Commissione è ricorsa al campionamento. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di importazioni che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato era costituito inizialmente da tre società e rappresentava il 29 % del volume stimato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione e l'85 % del volume delle importazioni dichiarate dalle 15 società che hanno risposto. Un solo importatore indipendente ha risposto al questionario.

(14)

Nella fase di pubblicazione dell'avviso di apertura sono stati contattati in totale dieci utilizzatori noti, di cui quattro hanno risposto al questionario. Non è stato previsto alcun campionamento per gli utilizzatori e la Commissione ha deciso di sottoporli tutti all'inchiesta.

(15)

Cinque produttori dell'Unione, che rappresentavano circa il 97 % della produzione dell'Unione di filati di poliesteri ad alta tenacità nel PIR, hanno collaborato con la Commissione. Dato il loro numero ridotto, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento.

4.3.   Questionari e verifica

(16)

Sono stati inviati questionari a cinque produttori dell'Unione che hanno collaborato e a un produttore del potenziale paese di riferimento, che ha accettato di collaborare.

(17)

Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Brilen Tech S. A., Spagna

Sioen Industries NV, Belgio

DuraFiber Technologies (DFT) SAS, Francia

DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Germania

PHP Fibers GmbH, Germania,

b)

produttore del paese di riferimento:

DuraFiber Technologies, Stati Uniti d'America («USA»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice NC 5402 20 00.

2.   Prodotto simile

(19)

L'inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto in esame, i filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e i filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati e venduti nel paese di riferimento (USA) hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(20)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato dapprima se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

1.   Collaborazione della RPC

(21)

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. In mancanza di una collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi globale, compreso il calcolo del dumping, è stata basata sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping è stato perciò valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, come le statistiche commerciali sulle importazioni ed esportazioni (dati sulle esportazioni cinesi e di Eurostat), la risposta del produttore del paese di riferimento e altre informazioni pubblicamente disponibili (5).

(22)

La mancanza di collaborazione ha inciso sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei vari tipi di prodotto. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, è stato considerato opportuno stabilire il valore normale e il prezzo all'esportazione su base globale.

(23)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, nei casi in cui è stato constatato che le circostanze non erano cambiate, sono stati applicati gli stessi metodi usati per stabilire il dumping nell'inchiesta iniziale.

2.   Pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

a)   Paese di riferimento

(24)

Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati in un paese terzo ad economia di mercato adeguato («paese di riferimento»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(25)

Nell'inchiesta iniziale Taiwan è stato utilizzato come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale per la RPC. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare Taiwan come paese di riferimento e ha invitato le parti a presentare osservazioni. Nell'avviso di apertura è stato inoltre aggiunto che, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, era possibile che altri fornitori di paesi a economia di mercato che esportano nell'Unione fossero situati, tra l'altro, negli USA e nella Repubblica di Corea.

(26)

Una delle parti interessate ha sostenuto la scelta di Taiwan come paese di riferimento, dato che dispone di attrezzature e un processo di produzione simili a quelli usati dai produttori cinesi. Nessun produttore di Taiwan ha tuttavia accettato di collaborare all'inchiesta.

(27)

In base alle statistiche sulle importazioni e alle informazioni fornite nella domanda di riesame, la Commissione ha preso in considerazione vari altri paesi, oltre a Taiwan, come possibili paesi di riferimento, ad esempio la Repubblica di Corea, l'India, il Giappone e gli USA (6). Sono state inviate richieste di collaborazione a tutti i produttori noti e alle associazioni di tali paesi. Un solo produttore degli USA (Dura Fibres) ha accettato di collaborare.

(28)

La Commissione ha constatato che gli USA hanno istituito un'aliquota del dazio doganale convenzionale considerevole (8,8 %) sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti dai paesi terzi, ma che non hanno dazi antidumping. Dura Fibres è l'unico fabbricante del prodotto in esame negli USA, con una quota di mercato del 30 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame, e subisce la forte concorrenza dei paesi esportatori (7).

(29)

In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che gli USA sono un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b)   Valore normale

(30)

Le informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale.

(31)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno dai produttori degli USA che hanno collaborato fosse rappresentativo in confronto al volume complessivo delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, cioè se il volume totale di tali vendite sul mercato interno rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione. In base a ciò è risultato che le vendite effettuate sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative.

(32)

La Commissione ha anche esaminato se le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il valore normale è stato quindi basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio delle vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Prezzo all'esportazione

(33)

Come indicato nel considerando 15, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta. Il prezzo all'esportazione è stato quindi basato sui dati disponibili più attendibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(34)

Il prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, è stato stabilito in base alle statistiche disponibili di Eurostat. I volumi importati dai produttori cinesi che secondo l'inchiesta iniziale non sono ricorsi a pratiche di dumping (circa il 40 % delle importazioni cinesi) non sono stati presi in considerazione per la determinazione del prezzo all'esportazione.

(35)

Una parte interessata ha sostenuto che i volumi importati dai produttori cinesi che secondo l'inchiesta iniziale non sono ricorsi a pratiche di dumping non avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo del dumping, perché il regolamento di base non contiene alcuna disposizione in tal senso. Tuttavia, è prassi della Commissione (8), in applicazione dell'interpretazione dell'accordo antidumping fornita dall'organo di conciliazione dell'OMC nella controversia Beef and Rice  (9), escludere dal riesame le società per la quali è stato rilevato un margine di dumping minimo nell'inchiesta iniziale. L'argomentazione è pertanto respinta.

d)   Confronto

(36)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(37)

Per quanto riguarda i prezzi praticati sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento, sono stati applicati adeguamenti per i costi del trasporto interno e le spese di imballaggio [(2-4 %) del valore della fattura] nonché per le commissioni (0,5 % — 1,5 %). Per i prezzi all'esportazione, il valore franco fabbrica è stato stabilito detraendo dal prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, la percentuale per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e altri adeguamenti, secondo la stima indicata nella domanda di riesame (12,98 %). Per quanto riguarda le quote per le vendite all'esportazione, una parte interessata ha criticato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha suggerito di utilizzare le quote del produttore del paese di riferimento invece della stima indicata nella domanda di riesame. Il metodo suggerito non sembra tuttavia appropriato, dato che gli adeguamenti dichiarati dal produttore del paese di riferimento si riferiscono alle vendite sul mercato interno degli USA e non hanno alcuna rilevanza per la stima degli adeguamenti per le esportazioni dalla RPC verso l'Unione. In mancanza di altre informazioni attendibili, la Commissione si basa quindi sulla stima delle quote delle vendite all'esportazione indicata nella domanda.

e)   Margine di dumping

(38)

In base a quanto precede il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato pari al 54,4 %.

(39)

Nonostante la notevole differenza tra il margine di dumping rilevato nell'inchiesta iniziale e quello risultante dall'analisi attuale, non vi sono indicazioni che il modo in cui i produttori esportatori cinesi effettuano le esportazioni sia cambiato. Anzi, è plausibile che la differenza sia dovuta principalmente all'impossibilità (per la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi) di realizzare un'analisi dettagliata per tipo di prodotto.

f)   Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

(40)

La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.   Prove del rischio di persistenza del dumping

(41)

La Commissione ha inoltre esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

a)   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata della RPC

(42)

Il calcolo della capacità produttiva inutilizzata della Cina è ostacolato della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. Per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, la Commissione ha chiesto informazioni a due associazioni di esportatori cinesi (la Camera di commercio internazionale cinese, «CCOIC», e la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione dei prodotti tessili, «CCCT»), i cui membri rappresentano più della metà della capacità di produzione stimata cinese. Queste associazioni hanno inviato una risposta dettagliata, che però non ha potuto essere verificata a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori. I seguenti considerando riportano le informazioni fornite e le confrontano con le altre informazioni disponibili (tratte dalla domanda di riesame e da altre fonti disponibili (10)).

(43)

Secondo la CCOIC e la CCCT la capacità produttiva inutilizzata della Cina ha subito solo un leggero aumento nel periodo che va dal 2012 al PIR e poteva essere considerata in evoluzione da un livello iniziale di 150 000-250 000 tonnellate metriche (tm) nel 2012 a un livello di 200 000-300 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(44)

I servizi della Commissione hanno effettuato anche un calcolo dettagliato della capacità produttiva inutilizzata in base ad altre informazioni disponibili. I principali elementi di questo calcolo sono i) la capacità installata dei produttori cinesi, ii) la domanda interna e iii) le esportazioni verso altri paesi.

(45)

Per quanto riguarda il consumo sul mercato interno cinese, tutte le parti interessate sembrano essere d'accordo sui dati indicati nella domanda. Tali dati prevedono una crescita della domanda interna in Cina nel periodo in esame (+ 20 %, da circa 900 000 tm nel 2012 a circa 1 150 000 tm nel 2015).

(46)

Per quanto concerne i dati sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha preso in considerazione le statistiche sulle esportazioni cinesi, che indicano una crescita del 47 % nel periodo che va dal 2012 al PIR.

(47)

Per quanto riguarda la stima della capacità di produzione cinese, infine, in base alla domanda del denunciante, che fa riferimento a uno studio settoriale riconosciuto a livello internazionale (11), la capacità cinese era inizialmente di oltre 1 600 000 tm nel 2012 e ha raggiunto circa 2 400 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame.

Tabella 1

(in 1 000 tm)

2012

2013

2014

PIR

Capacità cinese (12)

1 633

1 828

2 126

2 370  (13)

Domanda interna (12)

896

985

1 057

1 158  (13)

Esportazioni (14)

255

294

362

376

Utilizzo della capacità (%)

71

70

67

65

Capacità produttiva inutilizzata

482

549

707

836

(48)

In base a questo calcolo la capacità produttiva inutilizzata dei produttori cinesi è stata stimata a oltre 800 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a circa sette volte il totale del mercato disponibile dell'UE (15) e a quasi nove volte il volume di produzione dei produttori dell'UE (stimato a 92 461 tm).

(49)

In conclusione vi sono motivi per ritenere che la stima della capacità proposta da CCOIC e CCCT sia troppo prudente. In particolare, confrontando questi studi e le stime della domanda interna e delle esportazioni cinesi, si otterrebbe un tasso di utilizzo della capacità produttiva superiore al 90 % per gli anni 2012 e 2013, il che indica che per questi anni la capacità di produzione è stata fortemente sottovalutata. In ogni caso, anche accettando questo calcolo, la capacità produttiva inutilizzata esistente dei produttori cinesi ammonterebbe ancora a 200 000-300 000 tm, il che [equivale o supera] le dimensioni complessive del mercato europeo (circa 217 000 tm, di cui circa 98 000 tm sono già coperte da prodotti cinesi).

(50)

Per quanto riguarda il calcolo della capacità proposto da CCOIC e CCCT, le stesse associazioni hanno contestato la conclusione secondo cui la loro stima delle capacità era troppo prudente. Secondo tali associazioni, in mancanza di dati verificati la loro stima e lo studio indipendente dovrebbero essere considerati «ugualmente inaffidabili». I dati forniti da CCOIC e CCCT, tuttavia, sono sembrati sovrastimati non solo rispetto ai dati contenuti nello studio indipendente, ma anche rispetto a dati noti o incontestati come il consumo interno cinese e le esportazioni cinesi. Per l'anno 2012, ad esempio, le associazioni cinesi hanno stimato una produzione cinese effettiva di 1 000 000 tm. Per tale anno la somma del consumo interno cinese (un dato non contestato dalle associazioni) e i volumi delle esportazioni (estratti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi) ammontavano però a 1 151 000 tm, cioè superavano del 15,1 % il volume di produzione stimato. In questo caso i dati forniti dalle due associazioni sembrano quindi eccessivamente prudenti, in quanto le cifre comunicate sulla produzione non consentono di sostenere il consumo calcolato.

(51)

In aggiunta, mentre i dati raccolti dalle associazioni cinesi rappresentano solo circa la metà dei produttori cinesi, lo studio indipendente è stato effettuato da una società di consulenza con trent'anni di esperienza nel settore, che offre professionalmente previsioni e stime sul mercato delle fibre ai propri abbonati. Pertanto, vista la fonte dei dati e la sua attendibilità (anche in confronto a quanto indicato da uno studio indipendente (16)) non è necessario modificare la conclusione secondo cui il calcolo della capacità produttiva inutilizzata fornito dall'associazione cinese è troppo prudente. Va comunque ricordato che anche accettando il calcolo proposto, come descritto al seguente considerando, la conclusione sulla capacità produttiva inutilizzata non cambierebbe.

(52)

In base ai calcoli sopraindicati la capacità produttiva inutilizzata cinese è indubbiamente enorme e varia (a seconda delle stime) da una dimensione corrispondente al 92-138 % della dimensione del mercato dell'Unione a circa il 385 %. Se si confronta la capacità produttiva inutilizzata cinese e la parte del mercato dell'Unione che non è ancora coperta da prodotti cinesi, essa varia tra il 168-252 % circa e il 700 %. Infine, la capacità produttiva inutilizzata cinese rappresenta dal 216-324 % al 904 % della produzione dell'Unione del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(53)

La Commissione ha quindi concluso che i produttori cinesi dispongono di una capacità produttiva inutilizzata enorme rispetto alle dimensioni del mercato europeo.

b)   Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

La Cina esporta quantitativi considerevoli del prodotto in esame verso paesi terzi diversi dall'Unione, in particolare negli USA, in Repubblica di Corea, Brasile, India e Turchia. Da un confronto dei livelli medi dei prezzi per kg è emerso che il prezzo medio sui principali mercati di esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era equivalente o inferiore del prezzo di vendita medio nell'Unione. Nel mercato degli USA (il secondo mercato, per volumi esportati, dopo l'UE) il prezzo medio nel PIR è leggermente inferiore a quello europeo (1,85 USD/kg rispetto a 1,89 USD/kg), mentre sul mercato coreano (il terzo mercato di esportazione per il prodotto in esame dopo l'UE e gli USA), il prezzo medio è notevolmente più basso (1,58 USD/kg, cioè inferiore del 16 % circa rispetto ai prezzi dell'UE). Per quanto riguarda questi risultati, una parte interessata ha sostenuto che esistono tre importanti mercati di esportazione di prodotti cinesi nei quali i prezzi medi sono superiori ai prezzi del mercato dell'Unione, cioè il Canada (1,90 USD/kg), l'Indonesia (2,07 USD/kg) e il Brasile (1,95 USD/kg). Riguardo a tale affermazione va notato innanzitutto che la differenza dei prezzi è relativamente modesta (tra + 0,5 % e + 9,4 %). Inoltre, il volume delle esportazioni in questi mercati è piuttosto limitato se confrontato con le esportazioni verso l'Europa. Infatti, mentre il mercato dell'Unione ha assorbito il 30,3 % delle esportazioni cinesi nel PIR, il Canada riceve solo il 3,1 % del totale e il Brasile il 5,1 %. L'Indonesia, inoltre, che è il paese con la più elevata differenza dei prezzi (+ 9,4 %), riceve solo il 2 % delle esportazioni cinesi e quindi le conclusioni che si possono trarre dai suoi prezzi sono limitate. La parte interessata non menziona inoltre gli altri quattro mercati di esportazione che presentano volumi di importazioni simili, cioè l'India (5,6 %), la Turchia (4,3 %), Taiwan (2,4 %) e il Sud Africa (2,3 %). In tutti questi paesi i prezzi medi erano inferiori rispetto ai prezzi rilevati nell'Unione durante il PIR, in percentuali che vanno dal 4 % circa a oltre il 12 %. Di conseguenza gli elementi di prova forniti non sono stati sufficienti a modificare le conclusioni sull'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi.

(55)

Sebbene questo confronto non possa essere considerato conclusivo per la mancanza di informazioni sulla gamma di tipi di prodotto, il livello dei prezzi sui principali mercati di esportazione sembra indicare che l'esistenza di pratiche di dumping potrebbe essere strutturale e comune anche ad altri grandi mercati di destinazione delle merci cinesi.

(56)

Il rischio di persistenza del dumping è evidente soprattutto se si considerano i volumi delle esportazioni cinesi verso l'UE. L'evoluzione delle vendite all'esportazione nel periodo che va dal 2012 al PIR indica infatti che le esportazioni dei produttori cinesi sono aumentate del 47 %. Ciò vale anche se si escludono dall'analisi le vendite dei due esportatori che non risultano aver praticato il dumping nell'inchiesta iniziale e quindi non sono soggetti alle attuali misure antidumping. Le vendite all'esportazione effettuate dalle altre società nello stesso periodo hanno infatti seguito una tendenza simile (+ 48 %). Nel momento in cui la Commissione ha confrontato questo tasso di crescita con quello più limitato della domanda interna nello stesso periodo (+ 20 %) e con il tasso di crescita molto più rapido della capacità installata in Cina (+ 54 % secondo le associazioni di esportatori e + 69 % secondo il denunciante), è emerso con chiarezza che le società cinesi devono avvalersi di strategie di fissazione dei prezzi aggressive nei mercati di esportazione al fine di raggiungere un livello di utilizzo della capacità accettabile.

(57)

Per quanto riguarda questi dati sull'esportazione, una parte interessata ha sostenuto che la quota delle esportazioni cinesi orientate verso il mercato dell'Unione sta diminuendo. In effetti, nel periodo che va dal 2012 al PIR la quota delle esportazioni cinesi dirette nell'Unione è diminuita dal 35 % circa al 30 %. Riguardo a quest'affermazione va osservato innanzitutto che per gli esportatori cinesi l'UE continua a essere il maggiore mercato di esportazione. Inoltre, questo lieve calo è soprattutto una conseguenza della buona prestazione degli esportatori cinesi in altri mercati, una prestazione che sembra essere dovuta anche alla politica di fissazione dei prezzi aggressiva in tali mercati. Nello stesso periodo che va dal 2012 al PIR, ad esempio, le esportazioni cinesi verso la Repubblica di Corea (un mercato in cui, come già detto, i prezzi cinesi sono inferiori circa del 16 % rispetto a quelli praticati nell'UE nel PIR) sono aumentate circa del 72 %. Nel mercato dell'Indonesia, che è stata menzionata sopra come esempio di fissazione equa dei prezzi (+ 9,4 % rispetto al prezzo medio dell'Unione), le esportazioni cinesi hanno invece subito un calo dei volumi del 16 % circa. Di conseguenza, alla luce di quest'analisi, si conferma la conclusione che le società cinesi devono avvalersi di strategie di fissazione dei prezzi aggressive nel loro mercati di esportazione.

(58)

Per quanto riguarda le proiezioni per il futuro, inoltre, uno studio settoriale indipendente prevede che in Cina la domanda di fibre artificiali e sintetiche (una categoria di prodotti più ampia comprendente il prodotto in esame) rimarrà invariata almeno fino al 2018 (17). Secondo un altro studio le scorte cinesi sono complete, a causa di un calo dei prezzi delle materie prime (18). Per questo motivo l'industria a valle ha ridotto le sue forniture di filati ad alta tenacità al minimo necessario, al fine di evitare i rischi dovuti alle fluttuazioni dei prezzi.

(59)

È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi possano continuare a praticare in una politica di fissazione dei prezzi aggressiva, al fine di acquisire ulteriori quote di mercato in Europa per compensare il loro considerevole eccesso di capacità.

4.   Conclusioni sul dumping e sul rischio di persistenza del dumping

(60)

L'inchiesta, basandosi sui dati disponibili più attendibili, ha evidenziato che i produttori cinesi sono ricorsi a pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. È stato constatato che la Cina dispone di enormi capacità inutilizzate (rispetto alle dimensioni del mercato dell'Unione). Inoltre, data la lenta crescita del mercato interno cinese, i produttori esportatori cinesi devono continuare a esportare sul mercato dell'Unione quantitativi considerevoli del prodotto in esame al fine di raggiungere un livello di vendite accettabile.

(61)

In queste circostanze si conclude che, se le misure fossero lasciate scadere, molto probabilmente le pratiche di dumping, che non sono state arrestate dalle misure, continuerebbero a persistere nel mercato dell'UE.

D.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(62)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato da sei produttori dell'Unione che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Nessuno di loro si è opposto all'apertura del presente riesame.

2.   Consumo dell'Unione

(63)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base alle statistiche disponibili sulle importazioni, alle vendite effettive realizzate sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e alle vendite stimate dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato. La definizione di consumo si riferisce alle vendite sul mercato libero, incluse le vendite a parti collegate ed escluso l'uso vincolato. L'uso vincolato, cioè i trasferimenti interni del prodotto simile tra i produttori dell'Unione integrati in vista di un'ulteriore trasformazione, non è stato incluso nei dati sul consumo dell'Unione, poiché tali trasferimenti interni non sono in concorrenza con le vendite dei fornitori indipendenti sul mercato libero. Le vendite alle società collegate sono state incluse nei dati sul consumo dell'Unione perché, secondo le informazioni raccolte durante l'inchiesta, tali società erano libere di acquistare il prodotto in esame anche da altre fonti. I prezzi di vendita medi praticati dai produttori dell'Unione alle parti collegate sono inoltre risultati in linea con i prezzi di vendita medi praticati alle parti indipendenti.

(64)

In base a ciò, il consumo dell'Unione ha evidenziato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Volume (in tonnellate)

196 478

209 076

222 306

217 171

Indice

100

106

113

111

Fonte: risposte al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(65)

Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 %, passando da 196 478 tonnellate nel 2012 a 217 171 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Durante la maggior parte del periodo in esame il consumo è stato superiore al consumo di 205 912 tonnellate registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal luglio 2008 al giugno 2009).

(66)

Una parte interessata ha sostenuto che i servizi della Commissione avrebbero dovuto includere le vendite vincolate nel calcolo del consumo e che in tal modo la quota di mercato cinese sarebbe risultata stabile. Secondo tale parte, i servizi della Commissione hanno operato una distinzione erronea tra tre mercati, cioè tra vendite a società non collegate, vendite a società collegate destinate al mercato libero e vendite a società collegate destinate all'uso vincolato, mentre a suo avviso tutte queste vendite avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo del consumo dell'Unione.

(67)

In primo luogo, va sottolineato che non è stata operata alcuna distinzione fra tre diversi mercati. L'uso vincolato da parte delle società collegate è stato escluso perché tali prodotti non sono immessi in libera pratica sul mercato dell'Unione e quindi non sono in concorrenza con le importazioni. Queste vendite consistono semplicemente in trasferimenti di prodotti a entità collegate per la loro inclusione nel processo di produzione di altri prodotti, che non sono oggetto dell'inchiesta. Tale uso vincolato non può pertanto essere considerato parte del consumo dell'Unione del prodotto in esame.

(68)

In secondo luogo, l'ipotetica aggiunta delle vendite vincolate al consumo dell'Unione non renderebbe comunque stabile l'evoluzione della quota di mercato cinese. Anzi, la tendenza rimarrebbe in gran parte invariata, come illustrato nella tabella 3.

3.   Importazioni soggette a misure provenienti dal paese interessato

a)   Volume e quota di mercato

(69)

Si ricorda che nell'inchiesta iniziale i volumi delle importazioni risultate non soggette a dumping sono stati esclusi dall'analisi relativa all'andamento delle importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione e all'impatto sull'industria dell'Unione.

(70)

Il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Cina sono stati stabiliti in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume e quota di mercato delle importazioni soggette a misure

Paese

 

2012

2013

2014

PIR

Cina

Volume (in tonnellate)

44 484

48 339

60 078

57 465

Indice

100

109

135

129

Quota di mercato (%)

22,6

23,1

27

26,5

Quota di mercato in relazione al consumo e uso vincolato (%)

21,3

21,8

25,5

24,9

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(71)

Mentre nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni cinesi oggetto di dumping ammontavano a 38 404 tonnellate, equivalenti a una quota di mercato del 18,8 %, esse sono aumentate notevolmente nel periodo oggetto della presente inchiesta. Le importazioni in dumping dalla Cina sono infatti aumentate da 44 484 a 57 465 tonnellate nel corso del periodo in esame e hanno rappresentato una quota di mercato del 26,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

b)   Prezzi delle importazioni soggette a misure provenienti dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(72)

I prezzi delle importazioni sono stati stabiliti in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e sono diminuiti in media del 12 % durante il periodo in esame.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni soggette a misure

Paese

 

2012

2013

2014

PIR

Cina

Prezzo medio (EUR/kg)

1,79

1,63

1,54

1,57

Indice

100

91

86

88

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(73)

A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori cinesi e della conseguente mancanza di dati sui prezzi all'esportazione relativi ai tipi di prodotto, la Commissione non ha potuto effettuare un confronto dettagliato dei prezzi per tipo di prodotto. Per questo motivo i calcoli della sottoquotazione sono stati effettuati in base a un confronto tra i prezzi medi delle esportazioni cinesi oggetto delle misure e i prezzi medi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dopo aver applicato un adeguamento per l'aliquota del dazio doganale convenzionale del 4 %, è stato stabilito un margine di sottoquotazione del 22,7 %. Nell'inchiesta iniziale è stato rilevato un margine di sottoquotazione dei prezzi simile, pari al 24,1 %. Tale margine era basato tuttavia su un confronto di tipi di prodotto comparabili, poiché in quel caso gli esportatori cinesi hanno collaborato.

(74)

La Commissione ha quindi concluso che gli esportatori della RPC sono ricorsi costantemente a una sottoquotazione dei prezzi dei produttori dell'UE.

(75)

Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni non soggette a dumping avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo della sottoquotazione.

(76)

La Commissione ritiene tuttavia che tale inclusione non sia giustificata se si applica l'interpretazione dell'accordo antidumping fornita dall'organo di conciliazione dell'OMC nella causa Beef and Rice  (19), come già indicato al considerando 35.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(77)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione, basandosi sull'analisi di tutti gli indicatori economici pertinenti per una valutazione della situazione di quest'industria tra il 2012 e la fine del PIR.

(78)

In tale esame la Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati stabiliti, analizzati ed esaminati in base ai dati forniti per l'industria dell'Unione. Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti in base ai dati raccolti e verificati a livello dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. A causa di problemi di conciliazione sorti per i dati di una società controllata del gruppo DuraFiber [DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Germania], i dati presentati e le sue risposte al questionario sono stati esclusi dal calcolo degli indicatori microeconomici.

(79)

Una parte interessata ha affermato che l'esclusione di DuraFiber Germania ha probabilmente alterato in modo fondamentale gli indicatori di pregiudizio.

(80)

In primo luogo va notato che l'esclusione dei dati parzialmente verificati di DuraFiber Germania ha inciso solo sulla fissazione degli indicatori microeconomici. L'analisi degli indicatori macroeconomici non ne è pertanto interessata. Tali microindicatori, inoltre, erano basati sui dati dei quattro produttori dell'Unione rimanenti, che rappresentavano circa l'80 % della produzione dell'Unione. Gli indicatori specifici restano quindi rappresentativi dell'industria dell'Unione. Infine, i dati parzialmente verificati forniti da DuraFiber Germania hanno seguito generalmente l'andamento degli indicatori microeconomici dei quattro produttori dell'Unione, di cui sono stati presi in considerazione i dati.

(81)

Alla luce delle due considerazioni suddette è stato concluso che l'esclusione di DuraFiber Germania dall'analisi dei microindicatori non modifica l'andamento degli indicatori di pregiudizio e le relative conclusioni sono quindi rappresentative dell'industria nel suo complesso.

(82)

Gli indicatori macroeconomici descritti nelle seguenti sezioni sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo della capacità, scorte, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e costi del lavoro.

Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

(83)

Nel corso del periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo della capacità dell'Unione sono risultati, in totale, i seguenti:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

92 753

91 985

93 990

92 461

Volume di produzione (indice)

100

99

101

100

Capacità produttiva (in tonnellate)

109 398

108 869

108 690

110 285

Capacità produttiva (indice)

100

100

99

101

Utilizzo della capacità (%)

85

84

86

84

Fonte: risposte al questionario.

(84)

Durante il periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo della capacità sono rimasti stabili.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

(85)

Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la sua quota di mercato nell'Unione hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume delle vendite nell'Unione (tonnellate)

67 527

69 407

68 007

65 733

Volume delle vendite nell'Unione (indice)

100

103

101

97

Quota di mercato (%)

34,4

33,2

30,6

30,3

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e risposte al questionario.

(86)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 3 % e la loro quota di mercato è calata di 4,1 punti percentuali, passando dal 34,4 % al 30,3 % durante il periodo in esame.

c)   Crescita

(87)

Mentre il consumo nell'Unione è aumentato dell'11 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del – 3 %.

d)   Occupazione e produttività

(88)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

941

875

902

911

Numero di dipendenti (indice)

100

93

96

97

Produttività (unità/dipendente)

98,6

105,2

104,2

101,5

Produttività (unità/dipendente) (indice)

100

107

106

103

Fonte: risposte al questionario.

(89)

Nel periodo in esame l'occupazione ha registrato un calo del – 3 %. Allo stesso tempo la produttività è diminuita del 3 %, come indicato nella tabella 7 del considerando (88).

e)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(90)

Il margine di dumping stabilito per la Cina nell'inchiesta iniziale era nettamente superiore al livello minimo. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità dalla Cina hanno continuato a essere immesse sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Anche il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame era nettamente superiore al livello minimo, come indicato al considerando (38). Ciò è coinciso con un aumento del volume delle importazioni in dumping dalla Cina a prezzi decrescenti, il che ha portato a un incremento della quota di mercato nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha perso sia quota di mercato sia volume delle vendite durante lo stesso periodo. Essa è riuscita comunque a ridurre le proprie perdite.

Indicatori microeconomici

f)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(91)

Nel corso del periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati nell'Unione ad acquirenti indipendenti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi medi di vendita

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione (EUR/kg)

2,39

2,31

2,23

2,17

Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione (indice)

100

97

93

91

Costo di produzione unitario (EUR/kg)

2,50

2,43

2,26

2,19

Costo di produzione unitario (indice)

100

97

90

87

Fonte: risposte al questionario.

(92)

Il prezzo di vendita medio unitario dell'industria dell'Unione praticato nell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 9 %. Ciò è dovuto in parte al calo del 13 % del costo di produzione unitario. I prezzi sono però diminuiti meno dei costi, il che spiega l'incidenza positiva sulla redditività dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando (98).

g)   Costo del lavoro

(93)

Nel corso del periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

39 273

41 674

39 711

39 850

Costo medio del lavoro per dipendente (indice)

100

106

101

101

Fonte: risposte al questionario.

(94)

Il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto stabile durante il periodo in esame. Ciò potrebbe essere dovuto soprattutto ai crescenti sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per controllare il costo di produzione e mantenere così la propria competitività.

h)   Scorte

(95)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

8 050

6 872

8 244

8 387

Scorte finali (indice)

100

85

102

104

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

8,7

7,5

8,8

9,1

Fonte: risposte al questionario.

(96)

Nel periodo in esame le scorte dell'industria dell'Unione sono aumentate complessivamente del 4 %. Una parte considerevole della produzione di filati di poliestere ad alta tenacità è costituita da prodotti standard. L'industria dell'Unione deve quindi mantenere un certo livello di scorte, in modo da essere in grado di soddisfare rapidamente la domanda degli acquirenti. Le scorte finali in percentuale della produzione sono rimaste relativamente stabili, seguendo l'evoluzione della produzione dell'industria dell'Unione.

i)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(97)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 4,7

– 5,3

– 1,4

– 1,1

Flusso di cassa (EUR)

– 2 993 463

– 4 156 375

– 4 895 147

– 2 111 763

Flusso di cassa Indice

– 100

– 139

– 164

– 71

Investimenti (EUR)

2 313 235

1 284 905

3 511 528

12 801 375

Investimenti Indice

100

56

152

553

Utile sul capitale investito (%)

– 4,3

– 4,2

– 2,0

– 1,4

Fonte: risposte al questionario.

(98)

La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione come utile netto al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti, espresso in percentuale del suo fatturato. La redditività è stata ancora negativa, anche se è migliorata passando dal – 4,7 % al – 1,1 % durante il periodo in esame. Tale percentuale rimane comunque inferiore al profitto di riferimento del 3 % stabilito nell'inchiesta iniziale.

(99)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività ed era negativo durante il periodo in esame. Anche se l'indicatore ha registrato un notevole miglioramento del 29 %, esso rimane negativo. Ciò suscita preoccupazioni riguardo alla capacità dell'industria dell'Unione di proseguire con il necessario autofinanziamento delle sue attività.

(100)

Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati considerevolmente, soprattutto per soddisfare le esigenze di manutenzione, e una piccola parte è stata destinata all'ammodernamento, il che ha avuto un lieve impatto sull'espansione delle capacità.

(101)

L'utile sul capitale investito è l'utile netto in percentuale del valore contabile lordo degli investimenti. Questo indicatore è aumentato dal – 4,3 % al – 1,4 % nel periodo in esame a causa dell'aumento della redditività e della stagnazione degli investimenti durante tale periodo.

(102)

Tenendo conto della redditività e del flusso di cassa negativi, la capacità dell'industria di reperire capitali è rimasta molto limitata.

j)   Conclusioni relative al pregiudizio

(103)

Nel periodo in esame la maggior parte degli indicatori di pregiudizio importanti concernenti l'industria dell'Unione ha evidenziato un andamento negativo. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata di 4,1 punti percentuali, passando dal 34,4 % al 30,3 %, e il volume delle vendite e il prezzo di vendita unitario nell'UE sono diminuiti rispettivamente del 3 % e del 9 %. Allo stesso tempo l'occupazione è diminuita del 3 %, il volume delle vendite all'esportazione a società non collegate si è ridotto del 28 % e i prezzi unitari delle vendite all'esportazione corrispondenti sono calati del 17 %. La produttività è aumentata del 2,9 %.

(104)

Nonostante le tendenze suddette, la redditività è migliorata, passando dal – 4,7 % al – 1,1 % durante il periodo in esame. Anche se ciò rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla redditività dell'industria dell'Unione durante il PI dell'inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009), che era del – 13,3 %, la redditività rimane ancora negativa. Questa situazione deficitaria dell'industria dell'Unione ha fatto sì che l'utile sul capitale investito continuasse a essere negativo. Nonostante ciò il flusso di cassa è migliorato.

(105)

L'inchiesta iniziale ha concluso che la quota di mercato del 18,8 % delle importazioni cinesi, che sono risultate soggette a dumping e inferiori del 24,1 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stata sufficiente a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Una situazione analoga è stata constatata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni in dumping cinesi hanno rappresentato il 26,5 % della quota di mercato con prezzi inferiori del 18,6 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, come spiegato nel considerando 110.

(106)

Una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole, perché la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzo della capacità sono rimasti stabili. L'evoluzione di altri indicatori, come i volumi delle vendite e la quota di mercato, è considerata invalidata dalla definizione erronea del consumo, come asserito al considerando 66.

(107)

L'asserzione di un calcolo erroneo del consumo è stata confutata nel considerando (67). Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, i fattori di pregiudizio, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Il fatto che alcuni fattori siano rimasti stabili non altera quindi le conclusioni sul pregiudizio.

(108)

Per i motivi sopraindicati è stato concluso che l'industria dell'Unione subisce ancora un pregiudizio notevole, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   Nesso di causalità

(109)

Viste le suddette conclusioni sul pregiudizio notevole, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. La Commissione ha anche verificato se altri fattori noti abbiano potuto causare allo stesso tempo un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(110)

L'industria dell'Unione resta in una situazione di fragile e parziale ripresa e nonostante le misure in vigore si ritiene che le importazioni in dumping cinesi abbiano continuato a causare un pregiudizio notevole. Infatti, anche prendendo in considerazione l'effetto combinato dei costi successivi all'importazione pari al 2,7 % verificati a livello degli importatori indipendenti che hanno collaborato, l'aliquota del dazio doganale convenzionale del 4 % e i dazi antidumping pagati nel periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi medi delle importazioni in dumping cinesi sono ancora risultati nettamente inferiori, del 18,6 %, rispetto al prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione. Queste importazioni hanno anche continuato ad aumentare negli ultimi anni e ciò ha avuto un impatto negativo sul mercato in generale, abbassando i prezzi e contribuendo alla riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La continua pressione esercitata sul mercato dell'Unione non ha permesso all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente del calo dei costi delle materie prime.

(111)

Una parte interessata ha sostenuto che mancava una correlazione tra i prezzi cinesi e la situazione dell'industria dell'Unione.

(112)

Detta analisi si basava tuttavia su tendenze rilevate per il periodo 2011-2015, diverse da quelle del periodo in esame nella presente inchiesta, che è compreso tra il 2012 e il PIR (che termina nel settembre 2015). Tale analisi non ha quindi potuto essere presa in considerazione. In ogni caso va notato che i prezzi delle importazioni in dumping cinesi sono generalmente diminuiti nel periodo in esame e sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il fatto che per alcuni anni (nel PIR) il prezzo all'esportazione cinese fosse aumentato e la situazione dell'industria dell'Unione non si fosse deteriorata non mette in questione la validità di tale osservazione. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.2.   Effetti di altri fattori

(113)

In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, la quota della produzione vincolata non è risultata significativa. Soltanto il 15 % circa della produzione dell'industria dell'Unione è destinato a un uso vincolato. In generale un volume di produzione maggiore comporta economie di scala, il che è positivo per il produttore interessato. Solo una piccola parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e la produzione vincolata è utilizzata nell'industria a valle per l'ulteriore trasformazione in prodotti a valore aggiunto. L'inchiesta non ha rilevato alcun problema di produzione legato a tali prodotti a valle. Viste le suddette considerazioni, la Commissione ritiene che la produzione vincolata dell'industria dell'Unione non abbia avuto alcun impatto negativo sulla sua situazione finanziaria.

(114)

I principali paesi esportatori verso l'Unione sono la Repubblica di Corea, Taiwan, la Svizzera, la Bielorussia e la Turchia. Le importazioni totali del prodotto in esame dai paesi terzi, comprese le importazioni dalla Cina non soggette a misure, sono aumentate dell'11 % (da 84 467 a 93 973 tonnellate) nel periodo in esame e rappresentano il 43,3 % del consumo dell'Unione. Durante lo stesso periodo il prezzo all'importazione medio unitario è costantemente diminuito, passando da 2,19 EUR a 2,09 EUR/kg, il che equivale a un calo del 4 %. Una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione è stata constatata anche nella maggior parte degli altri paesi terzi che esportano nel mercato dell'Unione (Repubblica di Corea – 7 %, Svizzera – 15 %, Bielorussia – 13 %, Turchia – 6 %). Contemporaneamente i prezzi unitari delle importazioni dalla RPC non soggette a misure sono diminuiti solo del 3 %.

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2012

2013

2014

PIR

Cina (importazioni non soggette a misure)

Volume (tonnellate)

29 109

33 865

36 977

39 742

Indice

100

116

127

137

Quota di mercato (%)

14,8

16,2

16,6

18,3

Prezzo medio (EUR/kg)

1,75

1,72

1,69

1,69

Indice

100

99

97

97

Repubblica di Corea

Volume (tonnellate)

27 948

31 145

33 048

32 545

Indice

100

111

118

116

Quota di mercato (%)

14,2

14,9

14,9

15,0

Prezzo medio (EUR/kg)

2,15

2,13

2,03

2,01

Indice

100

99

95

93

Taiwan

Volume (tonnellate)

10 153

9 599

9 251

8 364

Indice

100

95

91

82

Quota di mercato (%)

5,2

4,6

4,2

3,9

Prezzo medio (EUR/kg)

1,78

1,91

1,85

1,90

Indice

100

107

104

107

Svizzera

Volume (tonnellate)

5 610

5 263

4 895

5 190

Indice

100

94

87

93

Quota di mercato (%)

2,9

2,5

2,2

2,4

Prezzo medio (EUR/kg)

4,30

4,09

4,01

3,66

Indice

100

95

93

85

Bielorussia

Volume (tonnellate)

3 384

3 189

3 344

2 374

Indice

100

94

99

70

Quota di mercato (%)

1,7

1,5

1,5

1,1

Prezzo medio (EUR/kg)

2,13

2,06

1,99

1,86

Indice

100

97

93

87

Turchia

Volume (tonnellate)

1 443

1 545

1 455

1 594

Indice

100

107

101

110

Quota di mercato (%)

0,7

0,7

0,7

0,7

Prezzo medio (EUR/kg)

2,95

2,66

2,65

2,77

Indice

100

90

90

94

Importazioni totali da paesi terzi, comprese le importazioni dalla Cina non soggette a misure

Volume (tonnellate)

84 467

91 330

94 222

93 973

Indice

100

108

112

111

Quota di mercato (%)

43,0

43,7

42,4

43,3

Prezzo medio (EUR/kg)

2,19

2,15

2,10

2,09

Indice

100

98

96

96

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(115)

Come indicato nella tabella 12, la quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi e il calo dei prezzi delle importazioni dalla Cina non soggette a misure non erano così rilevanti da poter essere considerati la causa del pregiudizio dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(116)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sui motivi dell'attuale situazione negativa dell'industria dell'Unione, ad esempio l'andamento dei prezzi delle materie prime, la mancanza di investimenti e di ammodernamento, la cattiva gestione e la mancanza di visione, i metodi di produzione obsoleti, la mancanza di grandi impianti e la scarsa qualità dei prodotti fabbricati. L'inchiesta ha dimostrato che la situazione dell'industria dell'Unione non poteva essere attribuita a tali motivi. Essa ha rivelato piuttosto che l'industria dell'Unione ha continuato a operare efficientemente in un mercato molto competitivo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse esistenti, senza investire fortemente nell'espansione delle capacità e nell'ammodernamento, riuscendo in tal modo ad aumentare la redditività dopo l'istituzione delle misure definitive nel 2010. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(117)

Una parte interessata ha sostenuto che i presunti investimenti considerevoli dell'industria dell'Unione hanno influito sul flusso di cassa e sugli utili dell'industria dell'Unione, che tale effetto non avrebbe dovuto essere attribuito alle importazioni cinesi e che questi fattori avrebbero dovuto essere inseriti in un'analisi separata di non imputazione.

(118)

In primo luogo, nonostante gli investimenti effettuati nel PIR, l'utile e il flusso di cassa dell'industria dell'Unione sono migliorati, dimostrando che questi investimenti erano giustificati e hanno avuto un effetto positivo. In secondo luogo, gli utili possono essere influenzati solo dagli ammortamenti pro rata temporis legati agli investimenti e dagli oneri finanziari sostenuti dalle società mentre finanziano gli investimenti. Infine, dato che gli ammortamenti sono costi detraibili che non sono accompagnati da un'uscita di cassa, non possono influire direttamente sul flusso di cassa dell'industria dell'Unione, sul quale inciderebbero solo gli oneri finanziari.

(119)

Alcune parti hanno anche sostenuto che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping cinesi nel periodo in esame era inesistente o era stato causato da importazioni provenienti da altri paesi. Dato che è stato constatato che i prezzi delle importazioni in dumping cinesi sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ed erano inferiori a quelli delle importazioni provenienti da altri paesi, l'argomentazione è stata respinta.

(120)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare meglio l'incidenza degli altri fattori di causalità nella cosiddetta analisi di non imputazione.

(121)

A tale riguardo va notato che lo scopo dell'analisi di non imputazione è stabilire se il nesso di causalità osservato tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione possa essere stato annullato da un altro fattore, che ha reso improbabile o persino impossibile il rapporto di causalità. Nessuno dei fattori presi in considerazione aveva queste caratteristiche e l'argomentazione è quindi respinta.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(122)

Anche se al pregiudizio potrebbero avere contribuito altri fattori, questi non sono risultati sufficienti per annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

E.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(123)

È stato constatato che nel periodo in esame gli esportatori cinesi avevano una capacità produttiva inutilizzata eccessiva rispetto alle dimensione del mercato europeo, come indicato al considerando 50.

(124)

Durante il periodo in esame le esportazioni cinesi verso il mercato dell'Unione sono aumentate considerevolmente, del 29 %. Come menzionato al considerando 54, la Cina ha esportato il prodotto in esame nel mercato dell'Unione generalmente a prezzi più elevati che nel resto del mondo. L'inchiesta non ha riscontrato alcun indizio che indicasse che questa situazione cambierà, almeno non a breve termine. È stato quindi constatato che il mercato dell'Unione è piuttosto attraente per gli esportatori cinesi, a causa della possibilità di esportare considerevoli quantitativi a prezzi più elevati che nel resto del mondo.

(125)

L'inchiesta ha dimostrato che il 60 % delle importazioni cinesi erano effettuate a prezzi di dumping e che sussisteva un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. I prezzi delle importazioni in dumping cinesi hanno continuato ad essere notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, a livelli simili a quelli constatati nell'inchiesta iniziale. In particolare, i prezzi delle importazioni cinesi soggette a misure sono risultati inferiori del 22,8 %, evidenziando una politica di fissazione dei prezzi aggressiva. È probabile che ciò causi un'ulteriore pressione sui prezzi e comprometta la fragile ripresa dell'industria dell'Unione. In caso di scadenza delle misure esiste quindi un chiaro rischio di persistenza del grave pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(126)

Alla luce di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure sulle importazioni provenienti dalla Cina determinerebbe molto probabilmente la persistenza del pregiudizio notevole subito dell'industria dell'Unione.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(127)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina sia contrario all'interesse dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(128)

A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare osservazioni in conformità all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(129)

In base a ciò, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore non era nell'interesse dell'Unione.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(130)

L'industria dell'Unione ha costantemente perso quote di mercato e ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. Nonostante ciò essa ha migliorato la propria redditività raggiungendo un livello prossimo al pareggio (ma ancora negativo), mentre le vendite sono rimaste quasi allo stesso livello. Questa evoluzione verso una stabilità del mercato è dovuta molto probabilmente alle misure in vigore. In caso di abrogazione delle misure l'industria dell'Unione si troverebbe con ogni probabilità in una situazione ancora più grave.

(131)

Si è quindi concluso che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(132)

Quindici importatori indipendenti hanno compilato i moduli di campionamento nella fase di apertura dell'inchiesta e quindi è stato deciso di applicare le disposizioni sul campionamento. Sono stati selezionati tre importatori, che sono stati invitati a compilare un questionario. Alla fine un unico importatore ha risposto al questionario e i dati presentati sono stati verificati.

(133)

Dall'inchiesta è emerso che la società ha importato da un solo produttore cinese soggetto alle misure, con il quale ha un rapporto commerciale a lungo termine. L'inchiesta ha dimostrato che l'impatto delle misure in vigore sulla società non è stato significativo. Ciò è confermato dal fatto che l'importatore ha deciso di non cambiare la fonte di approvvigionamento nonostante l'istituzione delle misure iniziali.

3.   Interesse degli utilizzatori

(134)

Nella fase di apertura si sono manifestati 25 utilizzatori, che sono stati invitati a compilare i questionari. Alla fine solo quattro utilizzatori hanno risposto al questionario. Le loro sedi sono state tutte soggette a una visita e i dati presentati sono stati verificati. Va notato tuttavia che nel presente riesame in previsione della scadenza la partecipazione dell'industria utilizzatrice è stata molto minore rispetto a quando le misure sono state istituite la prima volta. All'inchiesta iniziale avevano collaborato 33 utilizzatori, mentre al riesame in previsione della scadenza hanno partecipato solo quattro di loro. La maggior parte degli utilizzatori pare essere stata in grado di adeguarsi all'istituzione delle misure senza compromettere notevolmente le proprie operazioni.

(135)

Per un utilizzatore attivo nell'industria dei filati da cucire, la Commissione ha constatato che l'impatto delle misure attuali sui costi e sulla redditività non era significativo. Per gli altri tre utilizzatori, tutti importatori di filati di poliestere ad alta tenacità dalla Cina attivi nell'industria tessile (cinture, cinghie, corde ecc.), è stato constatato che nonostante l'impatto esiguo delle attuali misure sui loro costi, l'incidenza sulla redditività è stata più marcata, dato che queste società svolgono attività con margini di profitto molto bassi. L'impatto dei dazi è tuttavia sembrato limitato poiché erano disponibili molti altri fornitori con prezzi competitivi.

(136)

Gli utilizzatori che hanno presentato osservazioni hanno riferito sui problemi incontrati con i produttori dell'Unione, come la mancanza di capacità e di particolari qualità e le consegne intempestive. Gli utilizzatori hanno sostenuto che le misure in vigore (dallo 0 % al 9,8 %), in combinazione con il normale dazio all'importazione del 4 %, favoriscono i loro concorrenti che importano prodotti a valle a prezzi più bassi nel mercato dell'UE, non dovendo pagare i dazi per le materie prime (il prodotto in esame). Essi credono che questa situazione possa condurre a un ulteriore trasferimento delle operazioni a valle verso sedi al di fuori dell'UE e mettere a repentaglio il futuro di 4 000 dipendenti della loro industria. Dall'inchiesta è emerso che gli elementi di prova a sostegno di tali affermazioni e presunti rischi non potevano dimostrare che questi erano problemi ricorrenti e strutturali dell'industria dell'Unione.

(137)

Va ricordato innanzitutto che la collaborazione degli utilizzatori alla presente inchiesta è stata piuttosto limitata rispetto all'inchiesta iniziale (alla quale avevano partecipato 33 utilizzatori) e quindi molto probabilmente detti problemi non sono comuni a tutti gli utilizzatori operanti nel mercato dell'Unione.

(138)

Per quanto riguarda le affermazioni specifiche degli utilizzatori che hanno collaborato, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone ancora di una sufficiente capacità produttiva inutilizzata (nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utilizzo della capacità era dell'84 %) ed offre un'ampia gamma di prodotti e qualità. Oltre ai cinque produttori dell'UE, esistono molti fornitori alternativi di altri paesi terzi con prezzi competitivi e un'ampia gamma di prodotti, comprese le importazioni cinesi non soggette a dazi antidumping. Dato che il livello del dazio antidumping è relativamente basso e gran parte delle importazioni cinesi non è soggetta a misure, è anche improbabile che le misure in vigore siano un fattore determinante per la presunta delocalizzazione delle industrie a valle. Infine, le consegne intempestive non sono state comprovate sufficientemente.

(139)

Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, una parte interessata ha sostenuto che un livello di utilizzo della capacità pari all'84 % rappresenta quasi il pieno utilizzo e quindi la capacità inutilizzata disponibile era insufficiente.

(140)

L'inchiesta ha rivelato che nel PIR la produzione media di scarti dell'industria dell'Unione costituiva circa il 6 % della produzione totale, il che corrisponde a un teorico utilizzo massimo della capacità del 94 %, che è una stima del pieno utilizzo della capacità più ragionevole rispetto all'84 % indicato nella domanda. Visto che la capacità produttiva inutilizzata rimanente era del 10 %, l'argomentazione è stata respinta.

(141)

La stessa parte interessata ha sostenuto che i produttori dell'Unione e i produttori non cinesi non sono in grado di soddisfare la domanda totale e le dimensioni delle singole ordinazioni dell'industria utilizzatrice europea.

(142)

Va notato che il mantenimento delle misure non cambia le condizioni di mercato esistenti. Nell'inchiesta non è stato riscontrato alcun cambiamento sostanziale delle domande degli utilizzatori per quanto concerne la qualità o le dimensioni delle ordinazioni. In aggiunta, è un dato di fatto che l'industria dell'Unione non possa soddisfare da sola la domanda del mercato e che quindi le importazioni siano necessarie. Inoltre, cosa ancora più importante, l'obiettivo delle misure antidumping è ripristinare una parità di trattamento e condizioni commerciali eque tra tutte le parti interessate eliminando il pregiudizio notevole causato dalle importazioni in dumping cinesi. Non è quindi necessario che l'industria dell'Unione sia in grado di rifornire da sola il mercato dell'Unione. Nel caso in questione vi sono importazioni provenienti da molte fonti diverse e anche le importazioni soggette a misure sono continuate nonostante l'esistenza delle misure. Il mantenimento delle misure nella loro forma attuale e al livello attuale non impedisce quindi agli utilizzatori di acquistare il prodotto cinese. In questo contesto, le disposizioni del regolamento antidumping sono state rispettate e di conseguenza l'argomentazione dovrebbe essere respinta.

(143)

È stato anche sostenuto che i produttori europei non hanno approfittato dei dazi antidumping per aumentare la loro capacità di produzione o ammodernare gli impianti e quindi non sono riusciti a mantenere la propria quota in un mercato in crescita e si sono trovati in una posizione estremamente favorevole senza cercare di essere competitivi.

(144)

Innanzitutto va ricordato, come già detto, che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare il dumping pregiudizievole e che non sussiste alcun obbligo giuridico di ristrutturazione o di ammodernamento dell'industria dell'Unione.

(145)

In ogni caso, come già indicato al considerando (138), l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare le proprie vendite poiché erano disponibili sufficienti capacità inutilizzate. L'andamento positivo della redditività rivela inoltre che i metodi di produzione dell'industria dell'Unione sono ancora competitivi in un mercato protetto contro le pratiche di dumping. Inoltre, la situazione dell'industria dell'Unione non può affatto essere considerata estremamente favorevole perché dall'inchiesta è emerso che essa ha continuato a subire un pregiudizio notevole nel periodo in esame, perdendo quota di mercato e registrando perdite. È proprio la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione, causata almeno in parte dalle precedenti pratiche di dumping e dalla continua sottoquotazione dei prezzi, che le ha impedito di investire considerevolmente nell'ampliamento delle capacità e in un ammodernamento più rilevante.

(146)

Un'altra affermazione riguarda la delocalizzazione delle industrie a valle a causa dell'esistenza dei dazi antidumping. Per sostenerla è stato fatto riferimento a una comunicazione e un'audizione in cui era stata presentata la stessa argomentazione.

(147)

Va notato che l'inchiesta ha rivelato che l'incidenza sulla redditività degli utilizzatori inclusi nel campione è stata limitata e quindi non può essere considerata determinante per la delocalizzazione dell'industria utilizzatrice dell'Unione. Le misure sono inoltre prorogate a un livello uguale a quello precedente. Infine, la comunicazione presentata in occasione dell'audizione non indica alcuna società che abbia effettivamente delocalizzato.

(148)

Un importatore ha presentato un'argomentazione riguardante le difficoltà economiche legate al cambiamento di fornitori del prodotto in esame, dovute al lungo periodo necessario per la fase di prova e al rischio di perdere clienti nel caso di una qualità instabile e di consegne irregolari.

(149)

A tale riguardo va notato che dal momento in cui le misure sono entrate in vigore è trascorso un periodo di quasi sei anni e che questo tempo può essere ritenuto sufficiente perché un importatore possa trovare altri fornitori, anche prendendo in considerazione una fase di prova di lunga durata.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(150)

In base a quanto precede l'inchiesta ha concluso che l'impatto delle misure sugli utilizzatori e sugli importatori non è significativo e pertanto non esiste alcuna ovvia ragione per abolire le misure in base all'interesse dell'Unione.

G.   MISURE ANTIDUMPING

(151)

Tutte le parti sono state informate dei dati e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato anche fissato un termine entro cui esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(152)

Da quanto precede consegue che, come disposto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originarie della Cina, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, dovrebbero essere mantenute.

(153)

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, che si applicano alle società che beneficiano di un'aliquota del dazio individuale, comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni stabilite nell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una tale fattura sono soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori.

(154)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una modifica successiva del proprio nome. La richiesta deve essere inviata alla Commissione (20). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso che comunica la modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(155)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese, classificati con il codice NC 5402 20 00.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd

5,5

A975

Società elencate nell'allegato

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Tutte le altre società

9,8

A999

3.   L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di filati di poliestere ad alta tenacità venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non venga presentata una tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

(3)  GU C 77 del 5.3.2015, pag. 9.

(4)  GU C 397 del 28.11.2015, pag. 10.

(5)  Nel presente regolamento, tutte le informazioni pubblicamente disponibili considerate valide sono state incluse nelle relazioni specifiche settoriali (PCI FibresWorld Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per 2008 e 2013 — cfr. considerando (42), (47), (52) e PCI FibresTechnical Fibres Report, settembre 2014 e gennaio 2015 — cfr. considerando (58)], pubblicate dalla una società di consulenza PCI Wood Mackenzie.

(6)  La Repubblica di Corea rappresenta, insieme alla Cina e a Taiwan, oltre il 90 % del totale delle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'India e il Giappone, pur avendo un volume limitato di importazioni, sono stati presi in considerazione a causa del volume totale di produzione e delle dimensioni del loro mercato interno.

(7)  Le importazioni, comprese quelle dalla Cina, hanno rappresentato il 71 % circa del consumo totale nel 2015 (fonte: US Department of Commerce e US International Trade Commission).

(8)  Cfr. ad esempio GU L 343 del 19.12.2008, considerando 143.

(9)  Cfr. Relazione dell'organo d'appello dell'OMC nella causa Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R), adottata il 20 dicembre 2005, punti 300-307.

(10)  Cfr. domanda di riesame, pag. 19 e le relazioni di PIC Fibres World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per il 2008 e il 2013.

(11)  PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per il 2008 (pagg. 393-410) e il 2013 (pagg. 379-408).

(12)  Stima del denunciante.

(13)  Il dato si riferisce all'anno civile 2015, poiché per il PIR non erano disponibili informazioni precise.

(14)  Banca dati doganale cinese

(15)  Il mercato disponibile dell'UE è stato calcolato prendendo in considerazione soltanto il consumo dell'Unione che può ancora assorbire prodotti cinesi. Delle circa 217 000 tm di consumo stimato nell'Unione nel PIR, circa 98 000 tm erano infatti già coperte da prodotti cinesi (di cui 39 741 tm non soggetti a misure e 57 464 tm soggetti a misure). Si calcola quindi che il consumo dell'Unione disponibile ammonti a circa 119 000 tm.

(16)  PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per il 2008 (pagg. 393-410) e per il 2013 (pagg. 379-408).

(17)  PCI Fibres — Technical Fibres Report, gennaio 2015, pag. 1.

(18)  PCI Fibres — Technical Fibres Report, settembre 2014, pag. 8.

(19)  Cfr. la relazione dell'organo d'appello nella causa Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R), adottata il 20 dicembre 2005.

(20)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione (Codice addizionale TARIC A977):

Nome della società

Città

Heilongjiang Longdi Co. Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co. Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City


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