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Document 32017R0326

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2017/1448

    GU L 49 del 25.2.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/326/oj

    25.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/326 DELLA COMMISSIONE

    del 24 febbraio 2017

    recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 22 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (3)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I al regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

    a)

    «Bassam Ahmad Al-Hasri [alias: a) Bassam Ahmad Husari, b) Abu Ahmad Akhlaq, c) Abu Ahmad al-Shami]. Data di nascita: a) 1.1.1969, b) intorno al 1971. Luogo di nascita: a) Qalamun, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, b) Ghutah, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, c) Tadamon, Rif Dimashq, Repubblica araba siriana. Cittadinanza: a) siriana, b) palestinese. Indirizzo: Repubblica araba siriana (sud — luglio 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

    b)

    «Iyad Nazmi Salih Khalil [alias: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil, b) Eyad Nazmi Saleh Khalil, c) Iyad al-Toubasi, d) Iyad al-Tubasi, e) Abu al-Darda', f) Abu-Julaybib al-Urduni, g) Abu-Julaybib]. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Repubblica araba siriana. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: a) Giordania 654781 (rilasciato intorno al 2009), b) Giordania 286062 [rilasciato il 5.4.1999 a Zarqa (Giordania), scaduto il 4.4.2004]. Indirizzo: Repubblica araba siriana (zona costiera — aprile 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

    c)

    «Ghalib Adbullah Al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi, b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi, c) Ghalib al Zaydi]. Data di nascita: a) 1975, b) 1970. Luogo di nascita: regione di Raqqah, governatorato di Marib, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

    d)

    «Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: a) Naif Saleh Salem al Qaisi, b) Nayif al-Ghaysi]. Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: governatorato di Al-Baydah, Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. del passaporto: Yemen 04796738. Indirizzo: a) governatorato di Al-Baydah, Yemen, b) Sana'a Yemen (localizzazione precedente). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»


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