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Document 52016PC0755

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

COM/2016/0755 final - 2016/0371 (CNS)

Bruxelles, 1.12.2016

COM(2016) 755 final

2016/0371(CNS)

Modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

{SWD(2016) 379}
{SWD(2016) 382}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Il contesto dell'intero pacchetto è illustrato in modo esauriente nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni — COM(2016) 757.

La proposta di modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto 1 è un elemento importante del pacchetto in quanto funge da base per la sottostante infrastruttura informatica e per la cooperazione da parte degli Stati membri necessaria per garantire il successo dell'estensione del mini sportello unico (MOSS) a servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica e alle vendite a distanza di beni, sia all'interno che all'esterno della Comunità. Nell'insieme il pacchetto dovrebbe aumentare le entrate IVA per gli Stati membri di 7 miliardi di EUR l'anno e ridurre i costi di regolamentazione per le imprese di 2,3 miliardi di EUR all'anno.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni nel settore della fiscalità indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto i principali problemi identificati (effetti di distorsione, oneri amministrativi e costi di conformità elevati, ecc.) sono determinati dalle norme della vigente direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2 (la "direttiva IVA") e dei relativi atti. Poiché l'IVA è un'imposta armonizzata a livello comunitario, gli Stati membri non possono da soli fissare norme diverse e, pertanto, qualsiasi iniziativa di modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero richiede una proposta della Commissione intesa a modificare la direttiva IVA e i relativi atti. Si ritiene che la proposta offra chiaramente un valore superiore a quello che può essere conseguito a livello degli Stati membri. In particolare, oltre alle modifiche tecniche necessarie per estendere il campo di applicazione del MOSS, la presente proposta ridurrà gli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi che si avvalgono del MOSS istituendo il principio secondo cui le richieste di documentazione effettuate dalle amministrazioni fiscali nei confronti dei soggetti passivi e le indagini amministrative dovrebbero essere sempre coordinate dallo Stato membro di identificazione del soggetto passivo.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del TFUE, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi e le relative cause senza una proposta di modifica della direttiva IVA e degli atti associati. Due aspetti della proposta sono molto importanti in termini di proporzionalità. Il primo riguarda il coordinamento da parte degli Stati membri delle richieste amministrative e degli audit delle imprese nell'ambito del sistema MOSS. Tale coordinamento può rafforzare l'efficacia e l'efficienza del regime di conformità sia per gli Stati membri sia per le imprese. Tuttavia uno Stato membro di consumo sarà autorizzato ad avere un contatto diretto con le imprese se lo Stato membro di identificazione non concorda sulla necessità di un audit. Il secondo aspetto riguarda l'introduzione di un contributo amministrativo in virtù della quale lo Stato membro di identificazione riceverà un contributo pari al 5% degli importi riscossi per conto di altri Stati membri destinato a compensare gli investimenti necessari per aggiornare il sistema informatico del MOSS a seguito dell'estensione del suo campo di applicazione, le spese correnti di manutenzione e le risorse impiegate per controllare le imprese stabilite in tale Stato membro, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e migliorare il rispetto della normativa.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). I risultati della valutazione ex-post, della consultazione dei portatori di interesse e della valutazione di impatto sono illustrati in dettaglio nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni — COM(2016) 757.

Nell'ambito della consultazione dei portatori di interesse i rappresentanti delle imprese hanno ritenuto assolutamente necessario che gli Stati membri coordinino gli audit in quanto, diversamente, un'impresa potrebbe ricevere fino a 28 richieste separate di audit. La mancanza di una tale disposizione nella normativa vigente ha determinato una situazione di incertezza per le imprese, in particolare nei casi in cui queste sono contattate da altre amministrazioni fiscali. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore di questo approccio che consente un utilizzo più efficiente delle risorse di audit. In termini di valutazione d'impatto si è stimato che l'opzione preferita, che prevedeva il coordinamento degli audit, consentirà riduzioni maggiori dei costi di conformità per le imprese rispetto alle alternative.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). L'incidenza sul bilancio dell'intera proposta è illustrata in modo esauriente nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni — COM(2016) 757.

Questo elemento del pacchetto dovrebbe avere un'incidenza positiva significativa sul bilancio. Il coordinamento degli audit e l'incentivo rappresentato dal contributo amministrativo dovrebbero tradursi in audit basati sulla valutazione dei rischi. Un processo di audit più efficiente, incentrato sui risultati, dovrebbe portare a tassi di conformità più elevati rispetto all'alternativa di un approccio non coordinato che impegna risorse inutilmente. Un uso inefficiente delle scarse risorse di audit può anche avere effetti secondari in quanto le altre imprese, al di fuori del sistema MOSS, non sono soggette ad un'adeguata revisione contabile, con conseguente calo dei tassi di conformità per quanto riguarda l'IVA e le altre imposte e impatto negativo sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le disposizioni relative al MOSS di cui al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio devono essere modificate e integrate sulla base della proposta di modifica della direttiva IVA. Tali disposizioni riguardano le norme e le procedure per lo scambio con mezzi elettronici, tra i soggetti passivi e l'amministrazione fiscale e tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, di informazioni in materia di IVA concernenti l'identificazione a fini IVA, le dichiarazioni IVA e i pagamenti IVA nell'ambito del MOSS.

L'articolo 1, paragrafo 4, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 31 del regolamento sono modificati in modo da riflettere l'estensione del campo di applicazione del MOSS a servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (di seguito "servizi elettronici") e alle vendite a distanza di beni (articolo 1, punti da 1 a 4, della proposta).

Il titolo della sezione 2 del capo XI del regolamento è modificato in modo da limitarne l'applicazione fino al 31 dicembre 2020 (articolo 1, punto 5, lettera a), della proposta).

L'articolo 1, punto 5, lettera b), della proposta inserisce una nuova sezione 3 nel capo XI del regolamento. Esso contiene le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La sottosezione 2 della sezione 3 (articoli da 47 ter a 47 octies) contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra Stati membri in materia di identificazione dei soggetti passivi che si avvalgono del MOSS, dichiarazioni IVA e pagamenti IVA. Esse rispecchiano le disposizioni vigenti del capo XI, sezione 2, e le estendono a servizi diversi dai servizi elettronici e alle vendite a distanza di beni.

La sottosezione 3 della sezione 3 (articoli da 47 nonies a 47 duodecies) contiene le disposizioni relative al controllo delle operazioni e dei soggetti passivi. L'articolo 47 nonies prevede che lo Stato membro di importazione verifichi la validità del numero di identificazione IVA da presentare alle autorità doganali all'atto dell'importazione di beni per i quali l'IVA è dichiarata e versata utilizzando il MOSS. Un numero di identificazione IVA valido è una condizione essenziale per applicare l'esenzione all'importazione di detti beni. Gli articoli 47 decies e 47 undecies stabiliscono che le richieste di documentazione effettuate dagli Stati membri nei confronti dei soggetti passivi e le indagini amministrative siano coordinate dallo Stato membro di identificazione, in modo da evitare richieste non coordinate di documentazione o indagini amministrative svolte da più Stati membri di consumo. Analogamente, l'articolo 47 duodecies prevede che lo Stato membro di identificazione intervenga per notificare un accertamento fiscale emesso da uno Stato membro di consumo a seguito di un'indagine amministrativa e per riscuotere gli importi dovuti risultanti da tale accertamento.

La sottosezione 4 della sezione 3 (articolo 47 terdecies) stabilisce che gli Stati membri di consumo versino un contributo del 5% allo Stato membro di identificazione al fine di compensare quest'ultimo dei costi connessi alla riscossione e al controllo dell'IVA nell'ambito dei regimi speciali. Nel quadro del sistema MOSS attuale gli Stati membri sono autorizzati a trattenere una certa percentuale degli importi dell'IVA che riscuotono e sono tenuti a trasferire agli Stati membri di consumo fino alla fine del 2018 3 . La proposta introduce un meccanismo permanente, analogo a una prassi consolidata nel settore doganale, che consente allo Stato membro di identificazione di ricevere un contributo pari al 5% degli importi riscossi per conto di altri Stati membri destinato a compensare gli investimenti necessari per aggiornare il sistema informatico del MOSS a seguito dell'estensione del suo campo di applicazione, le spese correnti di manutenzione e le risorse impiegate per controllare le imprese stabilite in tale Stato membro, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e migliorare il rispetto della normativa. Secondo il sistema attuale (articolo 46, paragrafo 3, del regolamento), gli Stati membri di identificazione trattengono tali importi da ogni pagamento IVA effettuato tramite il MOSS che viene trasferito a uno Stato membro di consumo; tale modalità ha tuttavia causato molte complicazioni, in particolare per quanto riguarda i rimborsi ai soggetti passivi. Si propone pertanto di calcolare tale contributo annualmente e al di fuori del MOSS, sulla base degli importi netti in questione.

La sottosezione 5 della sezione 3 (articolo 47 quaterdecies) prevede la possibilità che la Commissione abbia automaticamente accesso alle informazioni relative al MOSS archiviate nei sistemi elettronici degli Stati membri, ad eccezione dei dati personali. La Commissione potrebbe così raccogliere automaticamente informazioni statistiche (ad es. sul numero di soggetti passivi registrati in un regime speciale), senza dover chiedere dati agli Stati membri. La raccolta di dati statistici è necessaria anche a fini di valutazione, in conformità delle norme in materia di migliore regolamentazione.

La sottosezione 6 della sezione 3 (articolo 47 quindecies) conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione necessarie per stabilire i dati da inserire negli scambi di informazioni in materia di identificazione IVA, dichiarazioni IVA, pagamenti IVA, richieste di documentazione o indagini amministrative, ecc., tra i soggetti passivi e gli Stati membri o tra gli Stati membri nonché i mezzi tecnici per la presentazione o la trasmissione di tali informazioni. A fini di chiarezza queste disposizioni sono raggruppate in un solo articolo anziché essere incluse in ogni singola disposizione interessata, come nel testo vigente del regolamento.

Infine l'articolo 1, punto 6, della proposta modifica il punto 1 dell'allegato I, allineandolo con le modifiche proposte alla direttiva IVA in materia di vendite a distanza di beni (soppressione dell'articolo 34).

2016/0371 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 4 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1)Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 6 stabilisce le norme relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di stabilire i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 7 .

2)L'estensione, dal 1° gennaio 2021, di tali regimi speciali alle vendite a distanza di beni e ai servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica comporta la necessità di estendere il campo di applicazione delle norme del presente regolamento relative alla trasmissione di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e gli Stati membri di consumo.

3)L'estensione dei regimi speciali alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi presuppone che l'autorità doganale dello Stato membro di importazione possa individuare le importazioni di beni in piccole spedizioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata mediante uno dei regimi speciali. Il numero di identificazione con il quale l'IVA è versata dovrebbe pertanto essere preventivamente comunicato alle autorità doganali in modo da consentire loro di verificarne la validità all'atto dell'importazione dei beni.

4)I soggetti passivi che si avvalgono di tali regimi speciali possono ricevere richieste di documentazione e essere oggetto di indagini amministrative da parte dello Stato membro di identificazione e di tutti gli Stati membri di consumo in cui i beni o i servizi sono forniti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità, per le imprese e per le amministrazioni fiscali, derivanti dalle molteplici richieste di documentazione e dalle indagini amministrative nonché per evitare la duplicazione delle attività, tali richieste e indagini dovrebbero per quanto possibile essere coordinate dallo Stato membro di identificazione.

5)Poiché nell'ambito dei regimi speciali lo Stato membro di identificazione provvede alla riscossione e al controllo dell'IVA per conto degli Stati membri di consumo, è opportuno prevedere un meccanismo in base al quale lo Stato membro di identificazione riceve un contributo dagli Stati membri di consumo interessati a compensazione dei costi di riscossione e di controllo. Tuttavia, poiché l'attuale sistema, in base al quale un contributo è trattenuto dagli importi dell'IVA che devono essere trasferiti dallo Stato membro di identificazione agli Stati membri di consumo, ha causato complicazioni per le amministrazioni fiscali, in particolare nel caso dei rimborsi, tale contributo dovrebbe essere calcolato e versato annualmente, al di fuori dei regimi speciali.

6)Per semplificare la raccolta dei dati statistici riguardanti l'applicazione dei regimi speciali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad accedere automaticamente alle informazioni di carattere generale relative ai regimi speciali archiviate nei sistemi elettronici degli Stati membri, ad eccezione dei dati riguardanti i singoli soggetti passivi.

7)Le informazioni che il soggetto passivo deve presentare e che gli Stati membri devono trasmettersi per l'applicazione dei regimi speciali, nonché i mezzi tecnici per la presentazione di tali informazioni da parte del soggetto passivo o per la trasmissione di tali informazioni tra Stati membri, dovrebbero essere adottati in conformità alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

8)Tenuto conto del tempo richiesto per predisporre le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento e per consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA, nonché per tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo 2 della direttiva [...]/UE del Consiglio 9 , il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.

9) Il regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

i) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni su beni e servizi forniti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.".

2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.Le definizioni di cui agli articoli 358 bis, 369 bis e 369 terdecies della direttiva 2006/112/CE ai fini di ogni regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.".

3) All'articolo 17, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE.".

L'articolo 31 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17.";

b)il paragrafo 3 è soppresso.

5) Il capo XI è così modificato:

a)    Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

"Disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020";

b)    è aggiunta la seguente sezione 3:

"SEZIONE 3
Disposizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021

Sottosezione 1

Disposizione generale

Articolo 47 bis

Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sottosezione 2
Scambio di informazioni

Articolo 47 ter

1.    Le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 361 della stessa direttiva sono presentate con mezzi elettronici. Dettagli analoghi per l'identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 ter della stessa direttiva sono presentati con mezzi elettronici.

2.    Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri il numero individuale di identificazione IVA assegnato.

3.    Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE è escluso da tale regime speciale.

Articolo 47 quater

1.    Le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o dal suo intermediario, allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva sono presentate con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche di tali informazioni comunicate a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici.

2.    Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o, se del caso, del suo intermediario.

3.    Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri se il soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, il suo intermediario, è escluso da tale regime speciale.

Articolo 47 quinquies

1.    La dichiarazione IVA con le informazioni di cui agli articoli 365, 369 octies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE è trasmessa con mezzi elettronici.

2.    Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni con mezzi elettronici alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione.

Lo Stato membro di identificazione trasmette anche le informazioni previste all'articolo 369 octies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato.

Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione IVA sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 47 sexies

Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione IVA trimestrale o un accertamento.

Articolo 47 septies

1.    Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo versato dal soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, dal suo intermediario, sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento.

Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

2.    Se il soggetto passivo che si avvale del regime speciale, o se del caso il suo intermediario, non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa con mezzi elettronici le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

Articolo 47 octies

Gli Stati membri comunicano con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti di cui all'articolo 47 septies.

Gli Stati membri comunicano senza indugio con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione eventuali modifiche delle aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi coperte dai regimi speciali.

Sottosezione 3
Controllo delle operazioni e dei soggetti passivi

Articolo 47 nonies

All'importazione di beni sui quali l'IVA è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri verificano la validità del numero individuale d'identificazione IVA attribuito in conformità dell'articolo 369 octodecies di detta direttiva e comunicato preventivamente con riguardo a tale importazione allo Stato membro in cui essa ha luogo.

Articolo 47 decies

1.    Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici.

2.    Lo Stato membro di identificazione che riceve tale richiesta la trasmette con mezzi elettronici e senza indugio al soggetto passivo o al suo intermediario.

3.    Su richiesta, un soggetto passivo o il suo intermediario trasmettono con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro di identificazione. Per presentare la documentazione allo Stato membro di identificazione può essere utilizzato un formulario standard.

4.    Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente la documentazione ottenuta.

5.    Se lo Stato membro di consumo richiedente non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla richiesta, può agire conformemente alle disposizioni nazionali per ottenere tale documentazione.

Articolo 47 undecies

1.    Se lo Stato membro di identificazione decide di effettuare sul suo territorio un'indagine amministrativa su un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, su un intermediario, ne informa preventivamente le autorità competenti degli altri Stati membri.

2.    Se lo Stato membro di consumo decide che un'indagine amministrativa è necessaria, consulta dapprima lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine.

Se gli Stati membri in questione convengono sulla necessità di un'indagine amministrativa, lo Stato membro di identificazione ne informa gli altri Stati membri.

Se lo Stato membro di identificazione non conviene sulla necessità di un'indagine amministrativa, ne informa gli altri Stati membri di consumo interessati spiegando le proprie motivazioni. Se almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa, lo Stato membro di identificazione è tenuto ad effettuare un'indagine amministrativa in coordinamento con tali Stati membri. Se un solo Stato membro di consumo ritiene che tale indagine sia necessaria, può adottare i provvedimenti opportuni secondo il suo diritto nazionale.

3.    Qualsiasi Stato membro di consumo interessato può partecipare a un'indagine amministrativa svolta dallo Stato membro di identificazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro di consumo. Per questo tipo di indagine amministrativa possono essere utilizzati gli strumenti e le procedure di cui al presente regolamento.

4.    Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i dati della persona competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative al proprio interno.

Articolo 47 duodecies

Al termine di un'indagine amministrativa svolta in conformità dell'articolo 47 undecies, uno Stato membro di consumo può decidere, secondo il diritto nazionale, di emettere un nuovo accertamento fiscale, eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni da pagare.

Lo Stato membro di consumo che emette tale accertamento chiede allo Stato membro di identificazione, a norma dell'articolo 25, di notificare tale accertamento al soggetto passivo o, se del caso, al suo intermediario e di riscuotere l'importo dovuto risultante da tale accertamento. La richiesta di notifica, nonché la successiva notifica al soggetto passivo o, se del caso, al suo intermediario è effettuata con mezzi elettronici.

Sottosezione 4
Contributi relativi alla riscossione e al controllo delle imposte riscosse nell'ambito dei regimi speciali

Articolo 47 terdecies

Lo Stato membro di consumo versa allo Stato membro di identificazione un contributo relativo all'importo totale riscosso per conto di detto Stato membro nell'ambito dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

Tale contributo è calcolato come il 5% dell'importo totale riscosso dallo Stato membro di identificazione per conto dello Stato membro di consumo, compresi gli importi riscossi a seguito di un'indagine amministrativa in conformità dell'articolo 47 undecies.

Il contributo, da versare annualmente sulla base di un intero anno civile, è trasferito dallo Stato membro di consumo allo Stato membro di identificazione entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

Sottosezione 5
Informazioni statistiche

Articolo 47 quaterdecies

Gli Stati membri garantiscono alla Commissione l'accesso alle informazioni statistiche archiviate nel loro sistema elettronico a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni non contengono dati personali.

Sottosezione 6
Conferimento delle competenze di esecuzione

Articolo 47 quindecies

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure seguenti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2:

a)le informazioni che devono essere presentate dal soggetto passivo di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 1, all'articolo 47 quinquies, paragrafo 1, e all'articolo 47 decies, paragrafo 3, nonché i mezzi tecnici per la presentazione di tali informazioni;

b)le informazioni che gli Stati membri devono trasmettersi di cui all'articolo 47 ter, paragrafi 2 e 3, 47 quater, paragrafi 2 e 3, 47 quinquies, paragrafo 2, 47 sexies, 47 septies, paragrafo 2, 47 decies, paragrafi 1, 2 e 4, 47 undecies, paragrafi 1, 2 e 4, e 47 duodecies, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni;

c)l'elenco minimo delle informazioni che devono essere presentate dal soggetto passivo di cui all'articolo 47 quater, paragrafo 1, nonché i mezzi tecnici per la presentazione di tali informazioni;

d)i mezzi tecnici per la trasmissione tra Stati membri delle informazioni di cui all'articolo 47 octies;

e)i mezzi tecnici con i quali le informazioni di cui all'articolo 47 nonies devono essere verificate dallo Stato membro di importazione;

f)le informazioni di cui all'articolo 47 quaterdecies cui la Commissione deve avere accesso nonché i mezzi tecnici per l'estrazione di tali informazioni.".

6) L'allegato I è così modificato: 

a)il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1.    vendite a distanza (articolo 33 della direttiva 2006/112/CE);";

b)il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3.    servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (articolo 58 della direttiva 2006/112/CE), salvo qualora il soggetto passivo si avvalga dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(3) Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016: 30%; dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018: 15%; dal 1° gennaio 2019 nessuna trattenuta.
(4) GU C del , pag. .
(5) GU C del , pag. .
(6) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(7) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9) Direttiva [...]/UE del Consiglio, del [...], che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
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