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Document 52016PC0756

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

COM/2016/0756 final - 2016/0372 (NLE)

Bruxelles, 1.12.2016

COM(2016) 756 final

2016/0372(NLE)

Modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

{SWD(2016) 379}
{SWD(2016) 382}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Il contesto del pacchetto è illustrato in dettaglio nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni - COM(2016) 757. Nell’elaborare il pacchetto di proposte la Commissione, nell’ambito del programma “Legiferare meglio”, ha effettuato un controllo sull’adeguatezza della regolamentazione dell’attuale mini sportello unico (MOSS), che si applica alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica da impresa a consumatore (B2C), nonché delle modifiche apportate nel 2015 alle norme sul luogo della prestazione di tali servizi. Dal controllo sull’adeguatezza della regolamentazione è emerso che l’obbligo, introdotto nel 2015, di disporre di due elementi di prova per identificare il luogo di stabilimento dei destinatari è particolarmente oneroso per le PMI e le microimprese.

La proposta di modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 mira a porre rimedio a questo inconveniente a partire dal 2018: stabilisce infatti che un’impresa che effettua vendite intracomunitarie transfrontaliere di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica per un importo massimo di 100 000 EUR ha bisogno soltanto di un elemento di prova.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 397 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 2 (la “direttiva IVA”). Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l’attuazione della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà poiché il problema che è stato individuato (elevati oneri amministrativi, in particolare per le PMI) è determinato da un obbligo previsto dal regolamento vigente. La proposta semplifica tale obbligo e quindi offre chiaramente un valore superiore a quello che può essere conseguito a livello di Stati membri.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi e le relative cause senza una proposta di modifica della direttiva IVA e dei relativi atti. L’introduzione della presente proposta è proporzionata in quanto offre una notevole semplificazione per le PMI e le microimprese. Tuttavia questa semplificazione non comporta rischi indebiti per le entrate IVA degli Stati membri, dal momento che le vendite totali delle imprese che beneficeranno di questa semplificazione sono state stimate pari solo allo 0,3% del totale delle vendite transfrontaliere dei servizi in questione.

Scelta dell’atto giuridico

La proposta modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

La proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). I risultati della valutazione ex-post, della consultazione dei portatori di interesse e della valutazione di impatto sono illustrati in dettaglio nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni - COM(2016) 757.

Dalla consultazione dei portatori di interesse è emerso che l’obbligo, introdotto nel 2015 insieme alle modifiche delle norme sul luogo della prestazione di servizi elettronici, di disporre di due elementi di prova per determinare il luogo di stabilimento dei destinatari è particolarmente oneroso per le PMI e le microimprese. Questo obbligo presuppone lo sviluppo di sistemi software per il commercio al dettaglio e il relativo investimento, che risultano sproporzionati rispetto al volume di vendite transfrontaliere. La semplificazione degli obblighi concernenti gli elementi di prova integra l’introduzione della soglia di 10 000 EUR per le vendite transfrontaliere contenuta nella proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, anch’essa parte del presente pacchetto. In termini quantitativi, l’introduzione nel 2018 di una soglia transfrontaliera intra-UE comporterà l’uscita dal sistema MOSS attuale di 6 500 imprese, con un risparmio potenziale di costi di regolamentazione per queste imprese pari a 13 milioni di EUR. Nello stesso anno l’introduzione di obblighi semplificati in materia di elementi di prova andrà a beneficio di altre 1 000 imprese. Secondo lo studio a sostegno della valutazione d’impatto, l’obbligo di un unico elemento di prova non presenta un rischio indebito per il gettito IVA degli Stati membri.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta fa parte del pacchetto legislativo della proposta di modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Le implicazioni di bilancio per l’intero pacchetto sono illustrate in dettaglio nella relazione che accompagna la proposta di modifica della direttiva IVA - COM(2016) 757. Tale modifica non dovrebbe generare costi di adeguamento alla nuova soglia per le amministrazioni fiscali e potrebbe semplificare le complesse procedure di audit di tali imprese. Come spiegato sopra, la modifica non dovrebbe comportare un rischio indebito per il gettito complessivo dell’IVA in quanto essa riguarda solo lo 0,3% del totale delle vendite transfrontaliere.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’obbligo di cui all’articolo 24 ter, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, in base al quale il prestatore di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi è tenuto a raccogliere due elementi di prova non contraddittori del luogo di stabilimento dei destinatari, è estremamente oneroso per le imprese, in particolare le PMI. Il loro flusso commerciale e volume di affari non sono infatti sufficienti per investire in soluzioni tecnologiche costose che consentano loro di ottenere due forme di prova del luogo di stabilimento del destinatario. La proposta prevede pertanto che un unico elemento di prova sia sufficiente se il valore totale annuo delle prestazioni, al netto dell’IVA, che rientrano nell’articolo 24 ter, lettera d), non supera 100 000 EUR. Questa semplificazione dovrebbe prendere effetto già a decorrere dal 1º gennaio 2018 in quanto non richiede alcuna modifica al sistema informatico di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell’IVA (MOSS).

2016/0372 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 3 , in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio 4 stabilisce le disposizioni dettagliate per presumere il luogo di stabilimento del destinatario al fine di determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi.

2)Dalla valutazione degli obblighi per l’applicazione di tali presunzioni è emerso che per il soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che presta tali servizi a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri è estremamente oneroso ottenere, in determinate circostanze, due elementi di prova non contraddittori del luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale.

3)L’onere è particolarmente gravoso per le piccole e medie imprese. L’obbligo di fornire un solo elemento di prova dovrebbe semplificare le condizioni che devono rispettare tali imprese, le cui prestazioni intracomunitarie a destinatari in altri Stati membri non superano una determinata soglia.

4)La semplificazione dell’obbligo volto a provare il luogo di stabilimento del destinatario è complementare alle modifiche introdotte dall’articolo 1 della direttiva [...]/UE del Consiglio 5 nei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 24 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

“Per le prestazioni di servizi che rientrano nel primo comma, lettera d), se il valore totale di tali servizi, al netto dell’IVA, prestati da un soggetto passivo a partire dalla sua impresa o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro a persone stabilite, che hanno l’indirizzo permanente o la residenza abituale in altri Stati membri, non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell’anno civile corrente e nel precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l’indirizzo permanente o la residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di un elemento di prova di cui all’articolo 24 septies.

Se nel corso di un anno civile la soglia di cui al secondo comma è stata raggiunta, tale paragrafo non si applica a partire da quel momento e fino a quando le condizioni ivi previste sono soddisfatte nuovamente.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(5) Direttiva […]/UE del Consiglio, del […], che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
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