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Document 32016R0795

    Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

    GU L 135 del 24.5.2016, p. 115–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/795/oj

    24.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/115


    REGOLAMENTO (UE) 2016/795 DEL CONSIGLIO

    dell'11 aprile 2016

    che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le misure relative alla fissazione degli aiuti.

    (2)

    Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013 (1) del Consiglio fissano l'importo di aiuto dell'Unione a titolo del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e del programma «latte alle scuole», a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispongono talune misure in merito alla portata dell'aiuto e alla sua ripartizione agli Stati membri per il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e fissano il quantitativo massimo di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto per il programma «latte alle scuole».

    (3)

    La parte II, titolo I, capo II, sezione I del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede un nuovo quadro comune per l'Unione per la fornitura di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e prodotti freschi del settore delle banane («frutta e verdura nelle scuole»), nonché latte e prodotti lattiero-caseari («latte nelle scuole»), agli allievi degli istituti scolastici (programma destinato alle scuole).

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un aiuto dell'Unione per le misure educative di accompagnamento a sostegno della fornitura e della distribuzione di frutta e verdura e latte nelle scuole, nonché un aiuto dell'Unione che copra taluni costi connessi a tale fornitura e distribuzione. Al fine di garantire una corretta gestione del bilancio si dovrebbe fissare un livello massimo di aiuto dell'Unione per il finanziamento di tali misure educative di accompagnamento e dei costi correlati.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un aiuto dell'Unione per la fornitura e distribuzione di latte alimentare e delle relative versioni senza lattosio agli allievi degli istituti scolastici e consente agli Stati membri di prevedere la distribuzione di taluni prodotti lattiero-caseari diversi da detto latte alimentare, oltre che dei prodotti elencati nell'allegato V di tale regolamento. Mentre il regolamento (UE) n. 1308/2013 non dispone un importo massimo dell'aiuto dell'Unione per i prodotti agricoli, esso limita l'aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti non agricoli elencati all'allegato V di tale regolamento. Al fine di garantire il corretto funzionamento di tale aiuto e di garantire flessibilità nella gestione del programma destinato alle scuole, si dovrebbe fissare l'importo massimo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'importo totale annuale di aiuto dell'Unione concesso all'intera Unione e i criteri oggettivi per l'assegnazione di tale importo totale tra gli Stati membri. È pertanto opportuno fissare le ripartizioni indicative annuali per i singoli Stati membri. Al fine di consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace in termini di costi, è opportuno fissare un importo minimo di aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere. Dato che la Croazia ha aderito all'Unione il 1o luglio 2013, il criterio dell'uso storico dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini non le dovrebbe essere applicato fino al 1o agosto 2023.

    (7)

    Al fine di garantire un utilizzo efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, nei limiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, si dovrebbe prevedere la riassegnazione totale o parziale ad altri Stati membri delle ripartizioni indicative non richieste dagli Stati membri, senza superare il limite globale annuale per l'aiuto dell'Unione previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (8)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione relativamente alla fissazione del livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati, alla fissazione, dopo un periodo transitorio di sei anni, di ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione destinate a ciascuno Stato membro, alla fissazione, se del caso e previa valutazione, di nuove ripartizioni indicative, alle misure necessarie per riassegnare le ripartizioni indicative tra Stati membri e alla fissazione di ripartizioni definitive per ciascuno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1370/2013. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, è opportuno che le nuove norme si applichino a decorrere dal 1o agosto 2017,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1370/2013

    Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è modificato come segue:

    1)

    gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 5

    Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e di latte destinato alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati

    1.   L'aiuto dell'Unione per il finanziamento di misure educative di accompagnamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 15 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

    2.   L'aiuto totale dell'Unione per i costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 10 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

    La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati sotto forma di percentuale delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri o di percentuale dei costi dei prodotti interessati.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3.   L'importo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera i 27 EUR/100 kg.

    4.   L'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è assegnato a ciascuno Stato membro conformemente al presente paragrafo e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    A decorrere dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023 le ripartizioni indicative dell'aiuto, di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per ciascuno Stato membro sono stabilite nell'allegato I. Durante tale periodo alla Croazia non si applica l'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    A decorrere dal 1o agosto 2023 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le ripartizioni indicative destinate a ciascuno Stato membro dell'aiuto di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale regolamento. Ciascuno Stato membro riceve tuttavia almeno 290 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e almeno 193 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte destinato alle scuole, secondo quanto definito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Successivamente la Commissione valuta almeno a scadenza triennale se tali ripartizioni indicative restino coerenti con i criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano nuove ripartizioni indicative.

    Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento.

    5.   Qualora uno Stato membro non abbia presentato, per un determinato anno, una richiesta di aiuto dell'Unione a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure abbia richiesto solo parte della propria ripartizione indicativa di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione riassegna tale ripartizione indicativa o la relativa parte non richiesta agli Stati membri che le hanno comunicato di voler utilizzare più della propria ripartizione indicativa.

    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per effettuare tale riassegnazione, che si basa sui criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è limitata in funzione del livello di utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, da parte dello Stato membro interessato nell'anno scolastico terminato prima della domanda annuale di aiuto dell'Unione.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

    6.   Sulla base delle domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione definitiva dell'aiuto per gli ortofrutticoli destinati alle scuole e per il latte destinato alle scuole tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti stabiliti nell'articolo 23 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, di tale regolamento.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

    2)

    è inserito l'allegato seguente:

    «ALLEGATO I

    RIPARTIZIONI INDICATIVE

    per il periodo dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023

    (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma)

    Stato membro

    Ripartizione indicativa per gli ortofrutticoli destinati alle scuole

    Ripartizione indicativa per il latte destinato alle scuole

    Belgio

    3 367 930

    1 650 729

    Bulgaria

    2 093 779

    1 020 451

    Repubblica ceca

    3 123 230

    1 600 707

    Danimarca

    1 807 661

    1 460 645

    Germania

    19 696 932

    9 404 154

    Estonia

    439 163

    700 309

    Irlanda

    1 757 779

    900 398

    Grecia

    3 218 885

    1 550 685

    Spagna

    12 932 647

    6 302 784

    Francia

    22 488 086

    12 625 577

    Croazia

    1 360 232

    800 354

    Italia

    16 711 302

    8 003 535

    Cipro

    290 000

    500 221

    Lettonia

    633 672

    700 309

    Lituania

    900 888

    1 032 456

    Lussemburgo

    290 000

    193 000

    Ungheria

    3 029 587

    1 756 776

    Malta

    290 000

    193 000

    Paesi Bassi

    5 431 641

    2 401 061

    Austria

    2 238 064

    1 100 486

    Polonia

    11 639 985

    10 204 507

    Portogallo

    3 283 397

    2 220 981

    Romania

    6 866 848

    10 399 594

    Slovenia

    554 020

    320 141

    Slovacchia

    1 708 720

    900 398

    Finlandia

    1 599 047

    3 824 689

    Svezia

    2 854 972

    8 427 723

    Regno Unito

    19 391 534

    9 804 331

    Totale

    150 000 000

    100 000 000 »

    3)

    l'allegato è numerato come «allegato II».

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M.H.P. VAN DAM


    (1)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


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