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Document 32016D2382

    Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC

    GU L 352 del 23.12.2016, p. 60–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2020; abrogato da 32020D1515

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2382/oj

    23.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/60


    DECISIONE (PESC) 2016/2382 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 2016

    che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/575/PESC, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD») (1). Tale azione comune è stata sostituita dall'azione comune 2008/550/PESC (2). A sua volta, tale azione comune è stata abrogata dalla decisione 2013/189/PESC del Consiglio (3).

    (2)

    Nel novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata all'Erasmus (4), e ha convenuto che un gruppo di attuazione si riunisca nell'ambito del consiglio accademico esecutivo dell'AESD.

    (3)

    Il 15 luglio 2016 il comitato direttivo dell'AESD ha approvato delle raccomandazioni sulle future prospettive dell'AESD.

    (4)

    Le attività di formazione e di istruzione nel quadro dell'AESD devono essere effettuate nel settore della PSDC/PESC, anche in materia di stabilizzazione dei conflitti, risoluzione dei conflitti e condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile.

    (5)

    Mentre il personale dell'AESD dovrebbe essere principalmente composto da personale distaccato, può essere necessario coprire il posto di assistente amministrativo e finanziario mediante un agente a contratto.

    (6)

    A norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio (5), il SEAE dovrebbe prestare all'AESD l'assistenza precedentemente fornita dal segretariato generale del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO I

    ISTITUZIONE, MISSIONE, OBIETTIVI E COMPITI

    Articolo 1

    Istituzione

    È istituita l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»).

    Articolo 2

    Missione

    L'AESD offre formazione e istruzione a livello europeo nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC) nel contesto più ampio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PSDC e PESC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere le migliori prassi in relazione a vari temi PSDC e PESC attraverso le sue attività di formazione e di istruzione («attività di formazione e di istruzione AESD»).

    Articolo 3

    Obiettivi

    L'AESD persegue i seguenti obiettivi:

    a)

    sviluppare ulteriormente la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nell'Unione e promuovere i principi sanciti all'articolo 21, paragrafo 1, TUE, al di fuori dell'Unione;

    b)

    promuovere una migliore comprensione della PSDC quale componente essenziale della PESC;

    c)

    fornire alle istanze dell'Unione personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC e PESC;

    d)

    mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell'Unione in ambito PSDC e PESC;

    e)

    fornire al personale delle missioni e delle operazioni in ambito PSDC una visione comune dei principi di funzionamento delle missioni e operazioni PSDC e un senso di identità europea comune;

    f)

    erogare formazione e istruzione che rispondano alle esigenze formative ed educative delle missioni e operazioni PSDC;

    g)

    sostenere i partenariati dell'Unione nel settore della PSDC e PESC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni PSDC;

    h)

    sostenere la gestione civile delle crisi, anche nel settore della prevenzione dei conflitti, e stabilire o mantenere le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile;

    i)

    promuovere l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali;

    j)

    contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alle attività di formazione e di istruzione;

    Ove opportuno, si presta attenzione a che sia garantita la coerenza con altre attività dell'Unione.

    Articolo 4

    Compiti dell'AESD

    1.   In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell'AESD sono l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione AESD nel settore della PSDC e PESC.

    2.   Le attività di formazione e di istruzione AESD comprendono:

    a)

    corsi a livello base e avanzato che promuovano una comprensione generale della PSDC e PESC;

    b)

    corsi di sviluppo della leadership;

    c)

    corsi a sostegno direttamente delle missioni e operazioni PSDC, compresa la formazione e l'istruzione pre-schieramento o durante le missioni/operazioni;

    d)

    corsi a sostegno dei partenariati dell'UE e dei paesi che partecipano alle missioni e operazioni PSDC;

    e)

    moduli a sostegno della formazione e dell'istruzione civile e militare nel settore della PSDC e PESC;

    f)

    corsi, seminari, programmi e conferenze sulla PSDC e PESC per un pubblico specializzato o con un taglio specifico;

    g)

    moduli comuni organizzati nell'ambito dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata al programma Erasmus.

    Sebbene non costituiscano formalmente attività di formazione e di istruzione AESD, l'AESD sostiene e promuove anche i semestri europei e i master congiunti per mezzo dei moduli comuni di cui al primo comma.

    Su decisione del comitato direttivo di cui all'articolo 9 («comitato direttivo»), si avviano altre attività di formazione e di istruzione.

    3.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 2, l'AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

    a)

    fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, partecipanti alla rete di cui a tale paragrafo («rete»);

    b)

    provvede al funzionamento e all'ulteriore sviluppo del sistema di eLearning per fornire assistenza alle attività di formazione e di istruzione nel settore della PSDC e PESC o per essere utilizzato, in casi eccezionali, come attività di formazione e di istruzione autonoma;

    c)

    elabora e sviluppa materiale per la formazione e per l'istruzione nel settore della PSDC e PESC, anche sulla base di materiale pertinente già esistente;

    d)

    sostiene una «associazione Alumni» tra gli ex partecipanti alla formazione;

    e)

    sostiene programmi di scambio nel campo della PSDC e PESC tra istituti di formazione e di istruzione degli Stati membri;

    f)

    agisce in qualità di amministratore di compartimento nell'ambito del modulo Schoolmaster del progetto Goalkeeper e contribuisce al programma di formazione annuale dell'Unione in materia di PSDC tramite tale modulo;

    g)

    sostiene la gestione della formazione e dell'istruzione nel settore della prevenzione dei conflitti, della gestione civile delle crisi, stabilisce o preserva le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e le iniziative di riforma del settore della sicurezza, nonché la promozione della sicurezza informatica e la consapevolezza in materia di minacce ibride;

    h)

    organizza e svolge una conferenza annuale della rete destinata a riunire esperti in materia di formazione e di istruzione sui temi PSDC civili e militari degli istituti di formazione e di istruzione e dei ministeri degli Stati membri e, ove,opportuno, pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione;

    i)

    mantiene le relazioni con i pertinenti attori nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel settore dello sviluppo e della cooperazione, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali;

    CAPO II

    ORGANIZZAZIONE

    Articolo 5

    Rete

    1.   L'AESD è costituita in forma di rete che riunisce istituti, scuole, accademie, università, istituzioni e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all'interno dell'Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri, nonché l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («IUESS»).

    L'AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell'Unione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare

    a)

    con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto («CEPOL»),

    b)

    con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex»),

    c)

    con l'Agenzia europea per la difesa («AED»),

    d)

    con il Centro satellitare dell'Unione europea («EU SatCen»), e

    e)

    con l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

    2.   Ove opportuno, le organizzazioni internazionali, intergovernative, governative e non governative possono ottenere lo status di «partner associato della rete» («PAR») secondo modalità dettagliate che saranno convenute dal comitato direttivo.

    3.   L'AESD opera sotto la responsabilità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

    Articolo 6

    Il ruolo dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

    1.   L' IUESS, appartenente alla rete dell'AESD, coopera con l'AESD mettendo le proprie competenze e capacità di acquisizione delle conoscenze a disposizione delle attività formative dell'AESD, anche tramite pubblicazioni a cura dell'IUESS, entro i limiti delle proprie capacità.

    2.   In particolare, l'IUESS organizza conferenze tenute da analisti dell'IUESS e contribuisce all'ulteriore sviluppo dei contenuti di eLearning dell'AESD.

    3.   L'IUESS sostiene altresì l'associazione Alumni dell'AESD.

    Articolo 7

    Capacità giuridica

    1.   L'AESD dispone della capacità giuridica necessaria

    a)

    per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi,

    b)

    per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento compreso per il distacco di personale e l'assunzione di personale a contratto; per acquistare attrezzature, segnatamente materiale pedagogico,

    c)

    per detenere conti bancari; e

    d)

    per stare in giudizio.

    2.   L'eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall'AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli articoli 16 e 17.

    Articolo 8

    Struttura

    È istituita la struttura seguente nell'ambito dell'AESD:

    a)

    il comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione e istruzione dell'AESD;

    b)

    il consiglio accademico esecutivo («consiglio») incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e istruzione;

    c)

    il capo dell'AESD («capo»), unico rappresentante legale dell'AESD, responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, che fornisce consulenza al comitato e al consiglio in merito all'organizzazione e alla gestione delle attività dell'AESD;

    d)

    il segretariato dell'AESD («segretariato»), che assiste il capo nell'assolvimento dei suoi compiti e, in particolare, nel coadiuvare il consiglio a garantire la qualità complessiva e la coerenza delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

    Articolo 9

    Comitato direttivo

    1.   Il comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l'organo decisionale dell'AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un membro supplente.

    2.   I membri del comitato direttivo possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.

    3.   Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell'AR adeguatamente esperto. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.

    4.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione all'Unione possono assistere alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori.

    5.   Il capo, altri membri del personale dell'AESD, il presidente del consiglio e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione e di altre istituzioni dell'UE, compreso il SEAE partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

    6.   Il comitato direttivo:

    a)

    approva e sottopone a riesame periodico le attività di formazione e di istruzione dell'AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione e di istruzione dell'AESD;

    b)

    approva il programma accademico annuale dell'AESD;

    c)

    seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell'ambito dell'AESD e ne definisce le priorità, tenendo conto delle risorse a disposizione dell'AESD e dei requisiti di formazione e di istruzione individuati;

    d)

    sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e gli istituti che le svolgono;

    e)

    decide in merito all'apertura di specifiche attività di formazione e di istruzione dell'AESD alla partecipazione di paesi terzi nell'ambito politico generale stabilito dal comitato politico e di sicurezza;

    f)

    adotta i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;

    g)

    prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi;

    h)

    prende atto della relazione generale annuale sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD e adotta le raccomandazioni in essa contenute, che saranno trasmesse agli organi competenti del Consiglio;

    i)

    fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio;

    j)

    nomina i presidenti del consiglio accademico esecutivo e delle sue diverse configurazioni;

    k)

    prende i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell'AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;

    l)

    approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo;

    m)

    approva i conti annuali e dà scarico al capo;

    n)

    approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall'AESD;

    o)

    approva eventuali accordi di finanziamento e accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE, un'Agenzia dell'Unione o uno Stato membro in relazione al finanziamento o all'esecuzione delle spese dell'AESD;

    p)

    contribuisce al processo di selezione del capo, come definito all'articolo 11, paragrafo 3.

    7.   Il comitato direttivo approva il suo regolamento interno.

    8.   Ad eccezione del caso di cui all'articolo 2, paragrafo 6, delle disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e relativo finanziamento, il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

    Articolo 10

    Consiglio accademico esecutivo

    1.   Il consiglio è composto dai rappresentanti senior degli istituti civili e militari ed altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché dal direttore dell'IUESS o dal rappresentante del direttore.

    2.   Il presidente del consiglio è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.

    3.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.

    4.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori attivi, rappresentanti senior dei partner associati della rete.

    5.   Alle riunioni del consiglio possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell'Unione e nazionali. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti accademici e alti funzionari che sono rappresentanti degli istituti che non sono membri della rete.

    6.   Il consiglio:

    a)

    fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;

    b)

    applica tramite la rete il programma accademico annuale convenuto;

    c)

    supervisiona il sistema di eLearning;

    d)

    elabora i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;

    e)

    assicura il coordinamento generale delle attività di formazione e istruzione dell'AESD tra tutti gli istituti;

    f)

    riesamina il livello delle attività di formazione e istruzione svolte nell'anno accademico precedente;

    g)

    presenta proposte di attività di formazione e di istruzione al comitato direttivo per l'anno accademico successivo;

    h)

    assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;

    i)

    contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell'AESD;

    j)

    sostiene l'attuazione dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus.

    7.   Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il comitato direttivo deve approvare tali configurazioni e il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al consiglio accademico almeno una volta ogni anno, dopodiché il suo mandato può essere prorogato.

    8.   Un membro del segretariato dell'AESD sostiene e assiste il consiglio accademico e ognuna delle sue configurazioni, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Allo stesso tempo, qualora non sia possibile trovare un altro candidato, può presiedere le riunioni.

    9.   Il regolamento interno del consiglio e di ognuna delle sue configurazioni è adottato dal comitato direttivo.

    Articolo 11

    Capo

    1.   Il capo:

    a)

    è responsabile delle attività dell'AESD;

    b)

    è l'unico rappresentante legale dell'AESD;

    c)

    è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD;

    d)

    consiglia il comitato direttivo e il consiglio e sostiene i loro lavori; e

    e)

    funge da rappresentante dell'AESD per le attività di formazione e di istruzione all'interno e all'esterno della rete.

    2.   I candidati per la funzione di capo sono persone di competenza ed esperienza consolidate e riconosciute in materia di formazione e istruzione. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo. Il personale delle istituzioni dell'Unione e del SEAE può presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.

    3.   La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell'AR. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE ed è presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l'AR fornisce al comitato direttivo una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. Almeno metà dei candidati iscritti nell'elenco ristretto dovrebbe provenire dagli Stati membri. I candidati presentano al comitato direttivo la loro visione dell'AESD, dopodiché gli Stati membri sono invitati a classificare i candidati mediante votazione scritta e a scrutinio segreto. Il capo è nominato dall'AR quale membro del personale del SEAE.

    4.   I compiti del capo sono in particolare di:

    a)

    prendere tutti i provvedimenti necessari all'efficace svolgimento delle attività dell'AESD, compresa l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;

    b)

    redige il progetto preliminare di relazione annuale dell'AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dal consiglio accademico;

    c)

    coordina l'attuazione del programma di lavoro dell'AESD;

    d)

    mantiene i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;

    e)

    mantiene i contatti con i pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;

    f)

    conclude, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD con le pertinenti autorità e i pertinenti operatori nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;

    g)

    esegue qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato direttivo.

    5.   Il capo è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, in particolare:

    a)

    stabilisce e presenta al comitato direttivo qualsiasi progetto di bilancio;

    b)

    adotta i bilanci previa approvazione del comitato direttivo;

    c)

    assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell'AESD;

    d)

    apre uno o più conti bancari a nome dell'AESD;

    e)

    negozia, sottopone al comitato direttivo e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all'esecuzione delle spese dell'AESD;

    f)

    assistito da una commissione di selezione, sceglie il personale del segretariato;

    g)

    negozia e firma a nome dell'AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l'AESD;

    h)

    negozia e firma a nome dell'AESD qualsiasi contratto di lavoro per personale a carico del bilancio dell'AESD;

    i)

    in generale, rappresenta l'AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;

    j)

    sottopone al comitato direttivo i conti annuali dell'AESD.

    6.   Il capo è responsabile delle proprie attività dinanzi al comitato direttivo.

    Articolo 12

    Segretariato dell'AESD

    1.   Il segretariato assiste il capo nell'assolvimento dei compiti del capo.

    2.   Il segretariato sostiene il comitato direttivo, il consiglio accademico, incluse le sue configurazioni, e gli istituti nella gestione, nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

    3.   Il segretariato sostiene e assiste il consiglio accademico nel garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e istruzione dell'AESD, nonché il loro costante adeguamento agli sviluppi della politica dell'Unione. In particolare, contribuisce a garantire i massimi standard possibili in tutte le fasi della fornitura di un'attività di formazione e di istruzione, dallo sviluppo dei programmi di studio e dal contenuto all'approccio metodologico.

    4.   Ciascun istituto appartenente alla rete AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

    5.   Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.

    Articolo 13

    Personale dell'AESD

    1.   Il personale dell'AESD è costituito da:

    a)

    personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell'Unione;

    b)

    esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri;

    c)

    personale a contratto, qualora per la posizione di assistente amministrativo e finanziario non si trovi alcun esperto nazionale e previa approvazione del comitato direttivo.

    2.   L'AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.

    3.   Il numero di membri del personale dell'AESD è deciso dal comitato direttivo congiuntamente al bilancio per l'anno successivo ed è chiaramente correlato al numero di attività di formazione e istruzione dell'AESD e agli altri compiti di cui all'articolo 4.

    4.   La decisione dell'AR (6) che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea resta applicabile al personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione europea, compreso il personale a contratto a carico del bilancio dell'AESD.

    5.   Il comitato direttivo, su proposta dell'AR, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.

    6.   Il personale dell'AESD non può concludere contratti o assumere alcun tipo di obblighi finanziari a nome dell'AESD senza la previa autorizzazione scritta del capo.

    CAPO III

    FINANZIAMENTO

    Articolo 14

    Contributi in natura alle attività di formazione e istruzione

    1.   Ogni Stato membro, istituzione dell'Unione, agenzia dell'Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all'AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

    2.   Ogni partecipante alle attività di formazione e istruzione dell'AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

    Articolo 15

    Supporto da parte del SEAE

    1.   Il SEAE si fa carico di tutte le spese derivanti dall'ospitare il capo e il segretariato nei propri locali, compresi i costi delle tecnologie dell'informazione, il distacco del capo e il distacco di un membro del suo personale come assistente presso il segretariato dell'AESD.

    2.   Il SEAE fornisce all'AESD il supporto amministrativo necessario per l'assunzione e la gestione del personale e l'esecuzione del bilancio.

    Articolo 16

    Contributo dal bilancio dell'Unione

    1.   L'AESD riceve un contributo annuale o pluriennale dal bilancio generale dell'Unione europea. Tale contributo può coprire, in particolare, i costi per supportare le attività di formazione e di istruzione e i costi degli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'AESD e fino a un membro del personale a contratto.

    2.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'AESD per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 è pari a 700 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio su raccomandazione del comitato direttivo.

    3.   A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell'AESD.

    Articolo 17

    Contributi volontari

    1.   Per finanziare attività specifiche, l'AESD può ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri e degli istituti o altri donatori. L'AESD assegna a tali contributi una destinazione specifica.

    2.   Accordi tecnici relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dal capo.

    Articolo 18

    Attuazione di progetti

    1.   L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo dell'AESD può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio esecutivo o a un membro del segretariato dell'AESD.

    2.   I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio (rettificativo) dell'AESD, avere una destinazione specifica ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.

    Articolo 19

    Disposizioni finanziarie

    Le disposizioni finanziarie che figurano nell'allegato si applicano alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento di tali spese.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 20

    Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD

    1.   Tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati aderenti. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.

    2.   Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD, in particolare quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all'adesione all'Unione e, nel caso, di altri paesi e organizzazioni terzi.

    3.   Alle attività di formazione partecipano il personale civile, diplomatico, di polizia e militare che si occupa di aspetti relativi al settore della PSDC e PESC e gli esperti da inviare nelle missioni e operazioni PSDC.

    Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD rappresentanti, tra l'altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e dell'imprenditoria.

    4.   I partecipanti che hanno completato un corso dell'AESD ricevono un certificato firmato dall'AR. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione.

    Articolo 21

    Collaborazione

    L'AESD collabora, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche, con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, in particolare, ma non esclusivamente, quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 22

    Norme di sicurezza

    All'AESD si applicano le disposizioni di cui alla decisione 2013/488/UE (7).

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 23

    Continuità

    Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione 2013/189/PESC restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.

    Articolo 24

    Abrogazione

    La decisione 2013/189/PESC è abrogata.

    Articolo 25

    Entrata in vigore e scadenza

    1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2017, è sottoposta a riesame ove opportuno e, in ogni caso, al più tardi sei mesi prima della sua scadenza.

    2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 2 gennaio 2021.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. LAJČÁK


    (1)  Azione comune 2005/575/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15).

    (2)  Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008,che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2005/575/PESC (GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20).

    (3)  Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2008/550/PESC (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 22).

    (4)  Conclusioni del Consiglio sulla PESD, 2903a sessione del Consiglio Affari generali e relazioni esterne.

    (5)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

    (6)  Decisione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 marzo 2011, che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (GU C 12 del 14.1.2012, pag. 8).

    (7)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


    ALLEGATO

    Disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento delle spese dell'AESD

    Articolo 1

    Principi di bilancio

    1.   Il bilancio dell'AESD, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate dell'AESD e delle spese finanziate dall'AESD.

    2.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

    3.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese finanziate dall'AESD possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

    Articolo 2

    Adozione dei bilanci

    1.   Ogni anno il capo stabilisce un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto di bilancio include gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese che devono essere finanziate dall'AESD durante tale periodo e una previsione delle entrate previste per coprire dette spese.

    2.   Gli stanziamenti sono classificati, per quanto occorra, a seconda della loro natura o della loro destinazione in capitoli e articoli. Il progetto include commenti dettagliati per articolo.

    3.   Le entrate sono costituite dai contributi volontari degli Stati membri o di altri donatori e dal contributo annuale dal bilancio dell'Unione europea.

    4.   Il capo sottopone una relazione dettagliata di bilancio sull'esercizio precedente entro il 31 marzo e propone al comitato direttivo il progetto di bilancio per l'esercizio successivo entro il 31 luglio.

    5.   Il comitato direttivo approva il progetto di bilancio entro il 31 ottobre.

    6.   Nel caso l'AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell'Unione, il comitato direttivo approva il bilancio annuale per consenso.

    Articolo 3

    Storni di stanziamenti

    In caso di circostanze impreviste, il capo può decidere, informandone il comitato direttivo, storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio del contributo di cui all'articolo 16 non superiori al 25 % di tali linee o rubriche di bilancio. Gli storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio superiori al 25 % delle stesse sono sottoposti al comitato direttivo per approvazione in un bilancio rettificativo.

    Articolo 4

    Riporti di stanziamenti

    1.   Gli stanziamenti necessari per onorare obblighi giuridici contratti entro il 31 dicembre di un esercizio sono riportati all'esercizio successivo.

    2.   Gli stanziamenti provenienti dai contributi volontari sono riportati all'esercizio successivo.

    3.   Gli stanziamenti provenienti dai progetti sono riportati all'esercizio successivo.

    4.   Il capo può riportare altri stanziamenti del bilancio all'esercizio successivo con l'approvazione del comitato.

    5.   Altri stanziamenti sono annullati a fine esercizio.

    Articolo 5

    Esecuzione del bilancio e gestione del personale

    Ai fini dell'esecuzione del bilancio e della gestione del personale, l'AESD utilizza quanto più possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione, segnatamente il SEAE.

    Articolo 6

    Conti bancari

    1.   I conti bancari dell'AESD sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro.

    2.   Non sono consentiti scoperti sui conti.

    Articolo 7

    Pagamenti

    I pagamenti effettuati a partire da un conto bancario dell'AESD richiedono la firma congiunta del capo dell'AESD e di un altro membro del personale dell'AESD.

    Articolo 8

    Contabilità

    1.   Il capo dell'AESD provvede affinché la contabilità relativa alle entrate, alle spese e all'inventario dei beni dell'AESD sia tenuta conformemente alle norme contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico.

    2.   Il capo dell'AESD presenta al comitato direttivo i conti annuali relativi a un determinato esercizio entro il 31 marzo successivo, congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

    3.   I servizi contabili necessari sono esternalizzati.

    Articolo 9

    Revisione dei conti

    1.   Ogni anno è effettuata una revisione dei conti dell'AESD.

    2.   I servizi di revisione contabile necessari possono essere esternalizzati.

    3.   Le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione del comitato direttivo congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

    Articolo 10

    Scarico

    1.   Il comitato direttivo decide sulla base della relazione dettagliata, dei conti annuali e della relazione annuale di revisione contabile se dare scarico al capo sull'esecuzione del bilancio dell'AESD.

    2.   Il capo dell'AESD adotta ogni provvedimento opportuno per assicurare al comitato direttivo che lo scarico può essere concesso e per dar seguito alle eventuali osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico.


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