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Document 32016R1866
Commission Regulation (EU) 2016/1866 of 17 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 3-decen-2-one, acibenzolar-S-methyl and hexachlorobenzene in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/6533
GU L 286 del 21.10.2016, p. 4–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1866 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2016
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per l'acibenzolar-s-metile i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'esaclorobenzene gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per il 3-decen-2-one non sono stati fissati LMR specifici ed esso non è stato incluso nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore per difetto di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva 3-decen-2-one sulle patate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato conclusioni sulla proposta di iscrizione della sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L'Autorità ha trasmesso tali conclusioni alla Commissione e agli Stati membri e le ha rese accessibili al pubblico. |
(5) |
Nelle sue conclusioni l'Autorità ha dichiarato che le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire se l'impiego del 3-decen-2-one come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari non produrrà effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, mediante assunzione con la dieta alimentare. Non è pertanto opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LOD) pertinente. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito ai limiti di determinazione appropriati. |
(6) |
Per l'acibenzolar-s-metile l'Autorità ha presentato le conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). In tale contesto essa ha raccomandato di aumentare a 0,2 mg/kg l'LMR per il gruppo delle pomacee. In base ai nuovi valori di riferimento tossicologici, l'Autorità ha raccomandato di ridurre a 0,3 mg/kg l'LMR vigente per i pomodori. |
(7) |
Per quanto riguarda l'esaclorobenzene, tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III dovrebbero pertanto essere soppressi. Dati di monitoraggio recenti indicano che sui semi di zucca sono presenti residui a un livello più elevato rispetto al LOD (4). I residui di esaclorobenzene derivano dalla contaminazione ambientale nel suolo, a causa dell'utilizzo in passato di tale composto persistente. L'LMR vigente di 0,05 mg/kg per i semi di zucca è adeguato per affrontare la presenza di esaclorobenzene in tale prodotto. L'LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per i prodotti di origine animale, i dati di monitoraggio indicano che valori inferiori al LOD dovrebbero essere fissati per muscolo e latte di tutte le specie. |
(8) |
In base alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(12) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017, fatta eccezione per l'acibenzolar-s-metile nei pomodori.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online al seguente indirizzo: http://www.efsa.europa.eu.
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (3E)-3-decen-2-one (applied for as 3-decen-2-one). EFSA Journal 2015; 13(1):3932. [43 pagg.].
(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acibenzolar-S-methyl. EFSA Journal 2014; 12(8):3691. [74 pagg.].
(4) The 2013 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2015;13(3):4038 [169 pagg.]. The 2012 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014;12(12):3942 [156 pagg.]. The 2011 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014; 12(5):3694. [511 pagg.]. The 2010 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2013; 11(3):3130. [808 pagg.]. The 2009 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2011; 9(11):2430. [225 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III, parte B, la colonna relativa alla sostanza esaclorobenzene è soppressa; |
3) |
nell'allegato V, è aggiunta la colonna relativa alla sostanza 3-decen-2-one. «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Esaclorobenzene (F)
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che i semi zucca subiscono un'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Esaclorobenzene (F)
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che i semi zucca subiscono un'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»