Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0438

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del quadro giuridico in materia di preconfezionamento: direttive 75/107/CEE, 76/211/CEE e 2007/45/CE

    COM/2016/0438 final

    Bruxelles, 4.7.2016

    COM(2016) 438 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

    sull'applicazione del quadro giuridico in materia di preconfezionamento: direttive 75/107/CEE, 76/211/CEE e 2007/45/CE

    {SWD(2016) 219 final}


    1.INTRODUZIONE

    La presente relazione riguarda la valutazione delle tre direttive che costituiscono il quadro giuridico in materia di preconfezionamento:

    la direttiva 75/107/CEE 1 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura, che prevede la libera circolazione di bottiglie recanti il marchio "3";

    la direttiva 76/211/CEE 2 sui prodotti preconfezionati in peso o volume, che riguarda il quantitativo indicato sui prodotti in imballaggi preconfezionati e garantisce la libera circolazione degli imballaggi preconfezionati recanti il marchio "e"; e

    la direttiva 2007/45/CE 3 sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, che vieta agli Stati membri di disciplinare le dimensioni degli imballaggi o delle bottiglie fino a 10 l o 10 kg e stabilisce dimensioni obbligatorie nell'UE per gli imballaggi/le bottiglie di vini e sostanze alcoliche; essa si applica a tutti i prodotti preconfezionati.

    L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2007/45/CE prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva stessa. Essendo le tre direttive strettamente correlate, si è deciso di cogliere questa opportunità per valutarne il funzionamento e l'idoneità allo scopo come pacchetto nel quadro del programma della Commissione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (programma REFIT) del 2014 4 .

    La direttiva 75/107/CEE non è mai stata sottoposta a valutazione. La direttiva 76/211/CEE è stata sottoposta a valutazione nel 2005. La direttiva 2007/45/CE è stata adottata a seguito della valutazione delle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE che ha abrogato.

    2.DIMENSIONI DEL MERCATO

    Si stima che il preconfezionamento rappresenti un importo di 170 miliardi di EUR in fatturato e di circa 34 miliardi di EUR in valore aggiunto in tutta l'UE. Si tratta del 12% del valore aggiunto totale nei principali settori in cui tale valore aggiunto si produce (prodotti alimentari e bevande, alimenti per animali da compagnia, prodotti chimici, vernici e fertilizzanti, detergenti, cosmetici e fabbricazione di bottiglie di vetro), ovvero l'equivalente dello 0,3% del PIL dell'UE. Questi settori contano circa 300 000 aziende, la maggior parte delle quali sono piccole e medie imprese (PMI) con una media di 17,7 dipendenti ciascuna. Si stima che nell'ambito di questi settori le persone occupate a tempo pieno nella fabbricazione di imballaggi preconfezionati siano circa 640 000. vale a dire lo 0,3% dei posti di lavoro nell'UE.

    3.DIRETTIVE OGGETTO DI VALUTAZIONE

    Le tre direttive sono intese a consentire la libera circolazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati, contribuendo così alla crescita del mercato e alla competitività dell'industria dell'UE. Il coordinamento della vigilanza del mercato garantisce che gli acquirenti ricevano le quantità di prodotto indicate sulla confezione, contribuendo così al benessere dei consumatori. La deregolamentazione delle dimensioni ha aumentato la possibilità di scelta dei consumatori, e, al contempo, l'eccezione relativa alle dimensioni fisse degli imballaggi dell'UE per i vini e le bevande alcoliche protegge le PMI da una richiesta eccessiva di altre dimensioni di bottiglie, migliorando così la concorrenza.

    La direttiva 75/107/CEE riguarda le bottiglie recipienti-misura per le bevande (alcoliche). Essa implica un'armonizzazione "facoltativa": i fabbricanti possono infatti decidere se applicarla o no. La direttiva richiede ai fabbricanti di registrarsi in anticipo presso le autorità, stabilisce obblighi di precisione e marchiatura e definisce le modalità di controllo statistico del contenuto delle bottiglie per le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva garantisce inoltre la libera circolazione delle bottiglie recanti il marchio "epsilon rovesciato" (marchio "3") ed è ampiamente applicata a bottiglie e barattoli di vetro.

    La direttiva 76/211/CEE riguarda i quantitativi indicati sui prodotti preconfezionati preparati senza che il consumatore sia presente. Anch'essa comporta un'armonizzazione "facoltativa", in quanto il confezionatore/importatore decide se applicarla o no. Essa stabilisce obblighi per quanto riguarda la precisione e la marchiatura e fornisce alle autorità di vigilanza del mercato una procedura statistica per controllare i quantitativi negli imballaggi preconfezionati. La direttiva garantisce inoltre la libera circolazione degli imballaggi preconfezionati recanti il marchio "e" ed è ampiamente applicata a imballaggi e bottiglie venduti in supermercati e negozi di bricolage.

    La direttiva 2007/45/CE vieta agli Stati membri di disciplinare le dimensioni degli imballaggi o delle bottiglie fino a 10 l o 10 kg e stabilisce dimensioni obbligatorie nell'UE per gli imballaggi/le bottiglie di vini e sostanze alcoliche. Nel 2013 si è concluso un periodo di graduale eliminazione delle disposizioni nazionali in materia di dimensioni degli imballaggi/delle bottiglie per taluni prodotti.

    4.VALUTAZIONE

    Per valutare il funzionamento delle direttive la Commissione ha assunto un consulente esterno, che ha effettuato uno studio 5 sulla base di:

    colloqui con un'ampia gamma di parti interessate (organizzazioni dei consumatori, associazioni di categoria e autorità nazionali);

    una consultazione pubblica online;

    un sondaggio mirato rivolto a singoli consumatori, imprese ed esperti; e

    ricerche documentali.

    La valutazione ha utilizzato i criteri standard di valutazione della Commissione: efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto per l'UE.

    Il documento di lavoro che accompagna tale valutazione 6 si basa sulle valutazioni del consulente e rileva che l'attuale quadro giuridico gode di ampio sostegno nell'industria e tra le autorità nazionali ed è accettabile per i consumatori. Le direttive sostengono il mercato interno in quanto favoriscono la concorrenza all'interno del settore del preconfezionamento fornendo un quadro giuridico globale e una base per la cooperazione amministrativa e hanno contribuito ad accrescere la fiducia tra le autorità di vigilanza del mercato.

    Il fatto che l'uso di contenitori di misurazione a marchio "3" e di imballaggi preconfezionati a volume fisso (marchio "e") sia volontario significa che le imprese possono scegliere i più adeguati a soddisfare le loro necessità. Molte piccole imprese che producono principalmente per il loro mercato interno apprezzano il riconoscimento reciproco che entra in gioco quando le direttive non sono utilizzate.

    Il carattere obbligatorio della direttiva sulle dimensioni degli imballaggi garantisce la libertà di scelta e ha comportato la diversificazione delle dimensioni degli imballaggi. Per quanto riguarda i vini e le sostanze alcoliche, il fatto che nell'UE le dimensioni fossero fisse ha protetto le PMI che dispongono di scarso potere di mercato. L'eliminazione graduale delle disposizioni nazionali non ha causato problemi.

    Tutti gli Stati membri hanno recepito e pienamente attuato le direttive. Le differenze nell'attuazione a livello nazionale sono pubblicamente documentate e riguardano i processi amministrativi e di controllo della produzione che non portano a risultati diversi per quanto riguarda i prodotti armonizzati immessi sul mercato.

    Dalla valutazione è emerso che le tre direttive in questione restano pertinenti e sono complessivamente considerate efficienti ed efficaci, con un significativo valore aggiunto per tutti i gruppi delle parti interessate (consumatori, industria e autorità nazionali). Nessuna di esse comporta costi amministrativi o di conformità significativi. Le direttive sono percepite come vantaggiose in termini di contributo alla protezione dei consumatori, di stimolo alla competitività e di sostegno al mercato unico. Sono inoltre coerenti con le altre disposizioni nazionali e dell'UE, le completano e godono quindi di un ampio sostegno da parte di tutti i gruppi delle parti interessate. La Commissione concorda con la conclusione del consulente, secondo la quale le direttive sono adatte allo scopo e non necessitano di modifiche radicali.

    Parallelamente a questa valutazione generale favorevole, sono state sollevate varie questioni tecniche settoriali per quanto riguarda i prodotti venduti per lunghezza, superficie o numero, il peso sgocciolato, la produzione in lotti più grandi, le disposizioni sulla rapidità della produzione e del campionamento, i prodotti viscosi in massa o volume e gli involucri inclusi negli imballaggi preconfezionati. Alcune di tali questioni non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive e altre rimangono irrisolte a livello internazionale.

    5.CONCLUSIONI E SEGUITO

    La valutazione dimostra che il quadro giuridico dell'UE in materia di imballaggi preconfezionati è adatto allo scopo e che le direttive sono efficaci, efficienti, pertinenti, coerenti con le altre politiche dell'UE e hanno un valore aggiunto per l'UE. La Commissione, pur ritenendo che non sia necessario proporre modifiche, discuterà i risultati della valutazione con le parti interessate e darà loro seguito al fine di migliorare l'applicazione delle direttive.

    Alla luce delle differenze nell'attuazione a livello nazionale, la Commissione cercherà inoltre di promuovere lo scambio di buone pratiche tra le parti interessate e di sviluppare orientamenti.

    Al fine di promuovere l'efficacia della vigilanza del mercato, in particolare per quanto riguarda le importazioni, sarà promossa la cooperazione amministrativa sulle direttive grazie al sostegno finanziario dell'UE alle riunioni delle autorità competenti in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

    La Commissione discuterà con le parti interessate le questioni sollevate per quanto riguarda gli aspetti tecnici e le pertinenti norme internazionali, e intraprenderà gli interventi appropriati, ad esempio l'elaborazione di orientamenti.

    Al fine di sensibilizzare i consumatori, la Commissione fornirà maggiori informazioni circa il significato del marchio "3" e del marchio "e".

    (1)

         Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

    (2)

         Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

    (3)

         Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

    (4)

         COM(2014) 368 e SWD(2014) 192.

    (5)

    [ http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/index_en.htm ]

    (6)

         [SWD 2016/219].

    Top