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Document 32016D1039

    Decisione (UE) 2016/1039 del Consiglio, del 16 giugno 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC relativa al regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali

    GU L 169 del 28.6.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1039/oj

    28.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/4


    DECISIONE (UE) 2016/1039 DEL CONSIGLIO

    del 16 giugno 2016

    che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC relativa al regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (1), che istituisce un trattamento preferenziale o in esenzione da dazi per i prodotti originari dei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (*), Montenegro e Serbia), è stato modificato più volte in maniera sostanziale ed è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha prorogato la concessione delle preferenze commerciali autonome fino al 31 dicembre 2015.

    Il regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (4) ha escluso la Croazia dall'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 a seguito della sua adesione all'Unione europea. Il regolamento (UE) 2015/2423 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) proroga la concessione delle preferenze commerciali autonome fino al 31 dicembre 2020. Il regolamento (CE) n. 1215/2009, modificato da ultimo, prevede il libero accesso al mercato dell'Unione per i prodotti originari dei paesi e territori dei Balcani occidentali, a eccezione di alcuni prodotti agricoli che beneficiano di concessioni limitate sotto forma di contingenti tariffari esenti da dazi.

    (3)

    In assenza di una deroga agli obblighi dell'Unione di cui all'articolo I, paragrafo 1, e all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nella misura necessaria, il trattamento previsto dalle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    (4)

    È nell'interesse dell'Unione chiedere una proroga della deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione ai Balcani occidentali, a norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

    (5)

    L'Unione è tenuta a presentare tale richiesta all'OMC.

    (6)

    È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC in merito a tale richiesta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio consiste nel chiedere una proroga dell'attuale deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2021 e nel sostenere l'adozione di tale richiesta.

    Tale posizione è espressa dalla Commissione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L.F. ASSCHER


    (1)  Regolamento (CE) n 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2015/2423 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18).


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