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Document 32016R0401

Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra

GU L 77 del 23.3.2016, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/401/oj

23.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/62


REGOLAMENTO (UE) 2016/401 DEL PARLAMENTO EUROPEO EDEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un accordo che stabilisce un’associazione tra l’Unione e la Georgia.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi e l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (2) («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato a titolo provvisorio dal 1o settembre 2014.

(3)

È necessario stabilire le procedure atte a garantire l’effettiva applicazione del meccanismo antielusione per la sospensione temporanea dei dazi preferenziali su prodotti specifici stabilito nell’accordo.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di sospendere i dazi preferenziali per un periodo massimo di sei mesi qualora le importazioni di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati raggiungano il volume d’importazione annuale stabilito nell’allegato II-C dell’accordo.

(5)

Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione dell’accordo e sull’applicazione del meccanismo antielusione.

(6)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del meccanismo antielusione previsto dall’accordo. È altresì opportuno che tali competenze sianoesercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Per l’adozione degli atti di esecuzione relativi alla decisione sulla sospensione di dazi preferenziali nell’ambito del meccanismo antielusione, dato che tali atti devono essere attuati rapidamente non appena raggiunta la soglia pertinente per le categorie di prodotti elencati nell’allegato II-C all’accordo e dato che essi sono applicati soltanto per un periodo molto limitato, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili al fine di evitare un impatto negativo sul mercato dell’Unione derivante da un aumento delle importazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative al meccanismo antielusione di cui all’accordo.

2.   Il presente regolamento si applica ai prodotti originari della Georgia.

Articolo 2

Meccanismo antielusione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati

1.   Per le importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II-C dell’accordo, soggetti al meccanismo antielusione di cui all’articolo 27, è fissato un volume medio annuale delle importazioni. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti che raggiungano il volume indicato nell’allegato II-C dell’accordo a decorrere dal 1o gennaio di qualsiasi anno e in assenza di una valida giustificazione della Georgia, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Con tale atto la Commissione può decidere o di sospendere temporaneamente il dazio preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati oppure di stabilire che tale sospensione non è appropriata.

2.   La sospensione temporanea del dazio preferenziale è applicabile per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il dazio preferenziale. Prima della scadenza di tale periodo di sei mesi e per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti la sospensione dei dazi preferenziali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento al fine di revocare la sospensione temporanea del dazio preferenziale se ritiene che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all’allegato II-C dell’accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.

Articolo 3

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa è assistita dal Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I, istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 4

Relazione

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’applicazione e sull’attuazione del presente regolamento e del titolo IV dell’accordo e sul rispetto degli obblighi da esso sanciti.

2.   La relazione comprende, fra l’altro, informazioni sull’applicazione del meccanismo antielusione.

3.   La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con la Georgia.

4.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest’ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all’attuazione del presente regolamento.

5.   La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2016.

(2)  Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).


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