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Document 32015R2065

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 301 del 18.11.2015, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2065/oj

18.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il formato della notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l'autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.

(2)

La Commissione ha aggiornato i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco, adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (2) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione (3).

(3)

È necessario pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 308/2008 (4) della Commissione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:

1)

per le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;

2)

per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;

3)

per i commutatori elettrici, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;

4)

per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento;

5)

per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 308/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria di e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).


ALLEGATO I

APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E DI POMPE DI CALORE E CELLE FRIGORIFERO DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERO

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISCHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Parte A — Persone fisiche

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da queste apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 4 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Categoria

(I, II, III e/o IV)

Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Parte B — Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che intervengono nelle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

Titolo del certificato

Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e i rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 28).


ALLEGATO II

IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Parte A — Persone fisiche

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da questi impianti soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Parte B — Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Titolo del certificato

Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).


ALLEGATO III

COMMUTATORI ELETTRICI

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2066, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 22).


ALLEGATO IV

APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21).


ALLEGATO V

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i programma/i di formazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione (1).

Titolo dell'attestato

Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 308/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI


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