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Document 61993CJ0364

Sentenza della Corte del 19 settembre 1995.
Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione - Italia.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.
Causa C-364/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-02719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:289

61993J0364

SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 SETTEMBRE 1995. - ANTONIO MARINARI CONTRO LLOYDS BANK PLC E ZUBAIDI TRADING COMPANY. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ITALIA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - ART. 5, PUNTO 3 - "LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO E AVVENUTO". - CAUSA C-364/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02719


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Competenza "in materia di delitti o quasi delitti" ° Luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto ° Diritto di opzione dell' attore ° Luogo ove si è verificato l' evento generatore del danno e luogo in cui è insorto il danno ° Portata ° Luogo di un pregiudizio patrimoniale conseguente a un danno iniziale subito dalla parte lesa in un altro Stato contraente ° Esclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

Massima


La nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", figurante nell' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente. Infatti, se è ammesso che tale nozione può riferirsi tanto al luogo in cui è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso, essa non può tuttavia essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo.

Parti


Nel procedimento C-364/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Antonio Marinari

e

Lloyd' s Bank plc,

e

Zubaidi Trading Company,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Antonio Marinari, ricorrente nella causa principale, dagli avv.ti Francesco Vassalli, Antonio Piras e Maurizio Bonistalli, del foro di Pisa, Francesco Olivieri, del foro di Firenze, e Laurent Mosar, del foro di Lussemburgo;

° per la Lloyd' s Bank plc, controricorrente nella causa principale, dagli avv.ti Cosimo Rucellai ed Enrico Adriano Raffaelli, del foro di Milano;

° per la Zubaidi Trading Company, intimata nella causa principale, dall' avv. professor Sergio Spadari, del foro di Roma;

° per il governo tedesco, dal professor Dr Christof Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;

° per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dall' avv. T.A.G. Beazley, barrister;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Pieter Van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa principale, della controricorrente nella causa principale, dell' intimata nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 15 giugno 1994 e, in seguito all' ordinanza 25 gennaio 1995, che ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento, all' udienza del 3 maggio 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale M. Darmon, presentate all' udienza del 21 settembre 1994, e le conclusioni dell' avvocato generale P. Léger, presentate all' udienza del 18 maggio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 gennaio 1993, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la "Convenzione"), una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 5, punto 3, di detta Convenzione.

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il signor Marinari, domiciliato in Italia, e la Lloyd' s Bank, con sede in Londra.

3 Nell' aprile 1987 il signor Marinari aveva depositato presso la filiale di Manchester della Lloyd' s Bank un pacco di pagherò cambiari ("promissory notes") del controvalore di 752 500 000 USD, emessi dalla provincia Negros Oriental della Repubblica delle Filippine a favore della Zubaidi Trading Company di Beirut. Gli impiegati della banca, dopo aver aperto il plico, si erano rifiutati di restituire le "promissory notes" e ne avevano segnalato alla polizia la giacenza, dichiarandole di dubbia provenienza, provocando così l' arresto del signor Marinari ed il sequestro delle "promissory notes".

4 Dopo essere stato assolto dalla giustizia inglese, il signor Marinari adiva il Tribunale di Pisa per ottenere la condanna della Lloyd' s Bank al risarcimento dei danni causati dal comportamento dei suoi impiegati. Dagli atti del procedimento nazionale risulta che la domanda del signor Marinari riguarda, da un lato, il versamento del controvalore dei pagherò cambiari e, dall' altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa della sua detenzione, della rescissione di vari contratti e della lesione della sua reputazione. Poiché la Lloyd' s Bank eccepiva l' incompetenza del giudice italiano in quanto il danno, che radica la competenza ratione loci, si era verificato in Inghilterra, il signor Marinari, sostenuto dalla società Zubaidi, ha adito la Corte suprema di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.

5 Nell' ordinanza di rinvio la Corte suprema di cassazione si interroga sulla competenza dei giudici italiani con riguardo all' art. 5, punto 3, della Convenzione, come interpretato dalla Corte.

6 Essa rileva al riguardo che nella sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier (Racc. pag. 1735), la Corte ha considerato che l' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" andava intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è sorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso e che il signor Marinari sostiene che l' espressione "danno insorto" riguarda, oltre alle conseguenze fisiche, il danno in senso giuridico, inteso come diminuzione del patrimonio di una persona.

7 Essa rileva anche che nella sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba (Racc. pag. I-49), la Corte ha escluso che siano presi in considerazione, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell' art. 5, punto 3, della Convenzione, i danni finanziari indiretti. Il giudice a quo si chiede pertanto se la soluzione debba essere la stessa quando gli effetti dannosi dedotti dall' attore sono diretti e non indiretti.

8 Ciò considerato, essa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se nell' applicazione della regola di competenza di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, qual è stata precisata dalla sentenza della Corte di giustizia 30 novembre 1976 in causa 21/76, per 'luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto' sia da intendere soltanto il luogo in cui si è prodotto un pregiudizio fisico provocato a persone o a cose, oppure anche il luogo in cui si sono prodotti i pregiudizi patrimoniali risentiti dall' attore".

9 Onde risolvere tale questione, si deve dapprima ricordare che, in deroga al principio generale sancito dall' art. 2, primo comma, della Convenzione, vale a dire quello della competenza dei giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, l' art. 5, punto 3, della Convenzione dispone:

"Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

3) in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto;

(...)".

10 Come ha rilevato più volte la Corte (v. sentenze Bier, già citata, punto 11, Dumez France e Tracoba, già citata, punto 17, e 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-0000, punto 19), questa competenza speciale, la cui scelta dipende da un' opzione dell' attore, trova il suo fondamento nell' esistenza di un collegamento particolarmente stretto fra una data controversia e i giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, che giustifica un' attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell' economia processuale.

11 Nelle citate sentenze Bier (punti 24 e 25) e Shevill e a. (punto 20), la Corte ha affermato che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un' eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l' espressione "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" di cui all' art. 5, punto 3, della Convenzione va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell' attore, dinanzi al giudice dell' uno o dell' altro di tali luoghi.

12 In queste due sentenze la Corte, infatti, ha considerato che, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno può costituire un significativo collegamento non meno del luogo in cui il danno si è concretato. La Corte ha aggiunto che l' adottare come unico criterio quello del luogo in cui si è verificato l' evento generatore del danno avrebbe come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi, fra le competenze rispettivamente previste dagli artt. 2 e 5, punto 3, della Convenzione, di guisa che quest' ultima disposizione risulterebbe priva di ogni effetto utile.

13 L' opzione così offerta all' attore non può tuttavia essere esercitata se non esistono le circostanze particolari che la giustificano, se non si vuole svuotare di contenuto il principio generale, sancito dall' art. 2, primo comma, della Convenzione, vale a dire quello della competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio, e giungere a riconoscere, al di fuori dei casi espressamente previsti, la competenza dei giudici del domicilio dell' attore riguardo alla quale la Convenzione ha manifestato il proprio sfavore escludendo, nell' art. 3, secondo comma, l' applicazione di disposizioni nazionali che prevedono siffatti fori di competenza nei confronti di convenuti domiciliati nel territorio di uno Stato contraente.

14 Se è quindi ammesso che la nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" ai sensi dell' art. 5, punto 3, della Convenzione può riferirsi tanto al luogo in cui è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l' evento generatore dello stesso, questa nozione non può tuttavia essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo.

15 Di conseguenza, tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la parte lesa, come si verifica nel caso di specie, sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto e da essa subito in un altro Stato contraente.

16 Tuttavia, il governo tedesco sostiene che per l' interpretazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione la Corte dovrebbe prendere in considerazione il diritto nazionale vigente in materia di responsabilità civile extracontrattuale. Così, qualora in conformità a questo diritto l' effettiva lesione di beni o di diritti costituisca un presupposto della responsabilità (in ispecie l' art. 823, n. 1, del Buergerliches Gesetzbuch), il "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto" si riferirebbe tanto al luogo in cui si è verificata tale lesione quanto al luogo dell' evento generatore. Per contro, quando il diritto nazionale non subordina il risarcimento all' effettiva lesione di un bene o di un diritto (in particolare l' art. 1382 del Codice civile francese e l' art. 2043 del Codice civile italiano), la parte lesa potrebbe scegliere fra il luogo dell' evento generatore del danno e quello del pregiudizio provocato al suo patrimonio.

17 Secondo lo stesso governo, questa interpretazione non favorirebbe il moltiplicarsi dei fori competenti e non si risolverebbe sistematicamente nel far coincidere il giudice del luogo del danno patrimoniale con quello del domicilio dell' attore. Inoltre, essa non consentirebbe alla parte lesa, attraverso lo spostamento del suo patrimonio, di determinare il giudice competente, poiché sarebbe preso in considerazione il luogo in cui si trova il patrimonio al momento in cui è sorto l' obbligo di risarcimento. Infine, tale interpretazione avrebbe il vantaggio di non privilegiare taluni ordinamenti nazionali rispetto ad altri.

18 Tuttavia, va rilevato che la Convenzione non ha inteso vincolare le norme in materia di competenza territoriale alle disposizioni nazionali relative ai presupposti della responsabilità civile extracontrattuale. Infatti, questi presupposti non si ripercuotono necessariamente sulle soluzioni adottate dagli Stati membri in merito alla competenza territoriale dei loro giudici, in quanto questa competenza si basa su altre considerazioni.

19 L' interpretazione dell' art. 5, punto 3, della Convenzione, in funzione del pertinente regime della responsabilità civile extracontrattuale, quale proposta dal governo tedesco, è quindi infondata. Inoltre, essa è in contrasto con lo scopo della Convenzione, che è quello di determinare attribuzioni di competenza certe e prevedibili (v. sentenze 15 gennaio 1985, causa 241/83, Roesler, Racc. pag. 99, punto 23, e 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte, Racc. pag. I-3967, punto 19). Infatti, la determinazione del giudice competente dipenderebbe da circostanze incerte, quali il luogo ove il patrimonio della vittima ha subito i danni successivi ed il regime pertinente della responsabilità civile.

20 Infine, per quanto riguarda l' argomento relativo al fatto che il luogo in cui si trova il patrimonio è quello corrispondente al momento in cui è sorto l' obbligo di risarcimento, occorre osservare che l' interpretazione proposta potrebbe attribuire la competenza ad un giudice senza che sussista alcun nesso con gli elementi della controversia, mentre tale nesso giustifica la competenza speciale prevista dall' art. 5, punto 3, della Convenzione. Infatti, sarebbe possibile che le spese ed il lucro cessante conseguenti all' evento dannoso iniziale vengano constatati altrove e che, pertanto, dal punto di vista dell' efficacia della prova, tale giudice sia privo di ogni elemento pertinente.

21 La questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che la nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", figurante nell' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretata nel senso che essa non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione italiana con ordinanza 21 gennaio 1993, dichiara:

La nozione di "luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto", figurante nell' art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

dev' essere interpretata nel senso che essa non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente.

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