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Document 32014R0312

Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 , che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 91 del 27.3.2014, p. 15–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/312/oj

27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/15


REGOLAMENTO (UE) N. 312/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2014

che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il completamento urgente di un mercato interno dell’energia pienamente operativo e interconnesso che contribuisca ad assicurare l’approvvigionamento di energia a prezzi ragionevoli ed in maniera sostenibile per l’economia dell’Unione è fondamentale al fine di accrescere la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia ai prezzi più convenienti.

(2)

Per poter procedere verso una maggiore integrazione del mercato, è importante che le norme in materia di bilanciamento del gas nelle reti di trasporto agevolino gli scambi del gas tra le zone di bilanciamento migliorando così lo sviluppo della liquidità del mercato. Pertanto il presente regolamento stabilisce norme armonizzate a livello dell’Unione relative al bilanciamento che hanno l’obiettivo di fornire agli utenti della rete la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento in diverse zone di bilanciamento in tutta l’Unione in un modo non discriminatorio ed efficiente dal punto di vista dei costi.

(3)

Il presente regolamento sostiene lo sviluppo di un mercato del gas all’ingrosso di breve termine concorrenziale nell’Unione europea che offra disponibilità di flessibilità nella fornitura del gas, indipendentemente dalla fonte, ai fini dell’acquisto e della vendita tramite i meccanismi di mercato, in modo che gli utenti della rete possano bilanciare i loro portafogli in modo efficiente e il gestore del sistema di trasporto possa utilizzare tale flessibilità nel bilanciare la rete di trasporto.

(4)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Le norme di bilanciamento basate sul mercato incentivano finanziariamente gli utenti della rete ad equilibrare i loro portafogli di bilanciamento attraverso oneri di sbilancio commisurati ai costi.

(5)

Spetta agli utenti della rete la responsabilità di bilanciare le loro immissioni con i loro prelievi in conformità alle norme di bilanciamento volte a promuovere un mercato del gas all’ingrosso di breve termine, mediante piattaforme di scambio istituite per agevolare gli scambi di gas tra gli utenti della rete e i gestori del sistema di trasporto. I gestori del sistema di trasporto provvedono all’eventuale bilanciamento residuo delle reti di trasporto che possa rivelarsi necessario. A tal fine, i gestori del sistema di trasporto seguono l’ordine di merito. L’ordine di merito è strutturato in modo tale che i gestori del sistema di trasporto reperiranno il gas effettuando considerazioni di carattere sia operativo sia economico, utilizzando prodotti che possono essere erogati dalla più ampia gamma possibile di fonti, compresi i prodotti provenienti da impianti di GNL e di stoccaggio. È opportuno che i gestori del sistema di trasporto abbiano come obiettivo di ottimizzare il loro fabbisogno di bilanciamento del gas mediante la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine sul mercato del gas all’ingrosso di breve termine.

(6)

Al fine di consentire agli utenti della rete di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento il presente regolamento fissa inoltre requisiti minimi per la trasmissione di informazioni per attuare un sistema di bilanciamento basato sul mercato. I flussi di informazioni definiti nell’ambito del presente regolamento mirano pertanto a sostenere il sistema di bilanciamento giornaliero e a costituire un insieme di informazioni allo scopo di aiutare l’utente della rete a gestire i propri rischi e le proprie opportunità in modo efficiente in termini di costi.

(7)

In aggiunta alla protezione delle informazioni commercialmente sensibili, a norma del presente regolamento è opportuno che i gestori della rete di trasporto mantengano la riservatezza delle informazioni e dei dati loro trasmessi ai fini dell’attuazione del presente regolamento e non rivelino a terzi alcuna delle suddette informazioni e dei suddetti dati o parte di essi eccetto se e nella misura in cui siano legittimamente autorizzati a farlo.

(8)

Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 715/2009 in altri atti giuridici sono da intendersi anche come riferimenti al presente regolamento. Il presente regolamento si applica alla capacità non esentata nella realizzazione delle nuove grandi strutture che hanno beneficiato di un’esenzione in virtù dell’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o dell’ex articolo 18 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nella misura in cui l’applicazione del presente regolamento non pregiudica tale esenzione. Il presente regolamento si applica tenendo conto della natura specifica degli interconnettori.

(9)

Il presente regolamento è stabilito conformemente alla procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. Esso armonizza ulteriormente le norme di bilanciamento di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 715/2009, nell’intento di facilitare gli scambi di gas.

(10)

Il presente regolamento contiene disposizioni che si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione e che mirano ad armonizzare i loro ruoli unicamente nella misura necessaria per la corretta attuazione delle presenti disposizioni.

(11)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori del sistema di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è necessario che l’Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che le norme di bilanciamento siano attuate nel modo più efficace in tutta l’Unione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un codice di rete che fissa le norme per il bilanciamento del gas, comprese le norme legate alla rete in materia di procedure di nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilancio giornalieri e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di trasporto.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle zone di bilanciamento del gas all’interno dei confini dell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica alle zone di bilanciamento situate negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.

3.   Il presente regolamento non si applica alla riconciliazione necessaria tra le allocazioni e il consumo reale calcolato dalla lettura dei contatori del cliente finale una volta ottenuto.

4.   Il presente regolamento non si applica in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasporto attua misure specifiche definite in virtù delle norme nazionali applicabili e sulla base del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (5), se del caso.

5.   I rispettivi diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento relativamente agli utenti della rete si applicano unicamente agli utenti della rete che hanno concluso un accordo legalmente vincolante che può consistere in un contratto di trasporto o di altra natura e che consenta loro di presentare notifiche di scambio in conformità all’articolo 5.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 (6), e all’articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le definizioni seguenti. Si intende per:

1)

«zona di bilanciamento», un sistema entry-exit cui si applica uno specifico regime di bilanciamento e che può comprendere sistemi di distribuzione o parte di essi;

2)

«azione di bilanciamento», un’azione mediante la quale il gestore del sistema di trasporto modifica il flusso del gas in immissione o in prelievo nella o dalla rete di trasporto, ad eccezione delle azioni relative al gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema e al gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema;

3)

«corrispettivo di neutralità per il bilanciamento», corrispettivo pari alla differenza tra gli importi che il gestore del sistema di trasporto ha ricevuto o deve ricevere e quelli che egli ha pagato o deve pagare in relazione all’espletamento delle sue attività di bilanciamento e che deve essere ricevuto o versato dagli utenti della rete interessati;

4)

«piattaforma di scambio», piattaforma elettronica fornita e gestita da un gestore della piattaforma di scambio attraverso cui le controparti possono presentare e accettare, con diritto di modifica e cancellazione, offerte di vendita e di acquisto per il gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell’offerta di gas, conformemente ai termini e alle condizioni applicabili alla piattaforma di scambio e che il gestore del sistema di trasporto è tenuto ad osservare nell’intraprendere azioni di bilanciamento;

5)

«controparte», un utente della rete o un gestore del sistema di trasporto che abbiano sottoscritto un contratto con il gestore della piattaforma di scambio e che soddisfino le condizioni necessarie ad eseguire transazioni sulla piattaforma di scambio;

6)

«piattaforma di bilanciamento», piattaforma di scambio in cui il gestore del sistema di trasporto è controparte per tutti gli scambi;

7)

«servizio di bilanciamento», servizio fornito ad un gestore di sistema di trasporto attraverso un contratto di fornitura di gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell’offerta di gas, che non è un prodotto di breve termine standard;

8)

«quantità confermata», la quantità di gas confermata da un gestore di rete di trasporto il cui flusso deve essere programmato o riprogrammato per il giorno gas G;

9)

«onere di sbilancio giornaliero», importo che un utente della rete paga o riceve in relazione ad un quantitativo di sbilancio giornaliero;

10)

«misurato su base giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato una volta al giorno gas;

11)

«misurato su base infragiornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato almeno due volte nell’arco dello stesso giorno gas;

12)

«misurato su base non giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato meno di una volta al giorno gas;

13)

«portafoglio di bilanciamento», un insieme di immissioni e prelievi di un utente della rete;

14)

«quantitativo notificato», quantità di gas trasferita tra un gestore di sistema di trasporto e uno o più utenti della rete o portafogli di bilanciamento,

15)

«allocazione», quantità di gas attribuita ad un utente della rete da un gestore di sistema di trasporto come immissione o prelievo espresso in kWh ai fini della determinazione del quantitativo di sbilancio giornaliero;

16)

«ciclo di rinomine» (re-nomination), processo effettuato dal gestore del sistema di trasporto per fornire ad un utente della rete il messaggio relativo ai quantitativi confermati a seguito del ricevimento di un nuovo programma di trasporto (rinomina);

17)

«corrispettivo infragiornaliero», corrispettivo prelevato da un gestore di sistema di trasporto da un utente della rete o ad essi versato in relazione ad un obbligo infragiornaliero;

18)

«obbligo infragiornaliero», insieme di norme relative alle immissioni e ai prelievi infragiornalieri effettuati dagli utenti della rete imposte da un gestore di sistema di trasporto agli utenti della rete;

19)

«scenario di base», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera consistono in previsioni a un giorno («day-ahead») e infragiornaliere;

20)

«variante 1», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera e su base giornaliera sono basate sulla ripartizione dei flussi misurati nel corso del giorno gas;

21)

«variante 2», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni sui prelievi misurati su base non giornaliera sono basate su previsioni a un giorno («day-ahead»).

CAPO II

SISTEMA DI BILANCIAMENTO

Articolo 4

Principi generali

1.   Gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da minimizzare la necessità per gli operatori del sistema di trasporto di intraprendere le azioni di bilanciamento definite nel presente regolamento.

2.   Le norme di bilanciamento stabilite in conformità al presente regolamento riflettono il reale fabbisogno del sistema poiché tengono conto delle risorse disponibili per i gestori del sistema di trasporto e incentivano gli utenti della rete a bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo efficiente.

3.   Gli utenti della rete hanno la possibilità di sottoscrivere un accordo vincolante con il gestore del sistema di trasporto che consenta loro di trasmettere le notifiche di scambio indipendentemente dal fatto di aver sottoscritto un contratto di capacità di trasporto.

4.   Se in una zona di bilanciamento è attivo più di un gestore di sistema di trasporto, il presente regolamento si applica a tutti i gestori di sistemi di trasporto attivi all’interno della zona suddetta. Nel caso in cui la responsabilità di mantenere le loro reti di trasporto bilanciate sia stata trasferita ad un altro organismo, il presente regolamento si applica a tale organismo in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali applicabili.

Articolo 5

Notifiche di scambio e allocazioni

1.   Il trasferimento di gas tra due portafogli di bilanciamento all’interno di una zona di bilanciamento è effettuato tramite notifiche di scambio in vendita e in acquisto presentate al gestore del sistema di trasporto per il giorno gas.

2.   Il calendario di presentazione, revoca e modifica delle notifiche di scambio è definito dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante con gli utenti della rete, tenendo conto dei tempi, se del caso, per processare le notifiche di scambio. Il gestore del sistema di trasporto consente agli utenti della rete di presentare notifiche di scambio vicino al momento in cui lo scambio diventa effettivo.

3.   Il gestore del sistema di trasporto riduce al minimo il tempo necessario per processare le notifiche di scambio. Il tempo necessario per processare una notifica non supera trenta minuti, salvo nei casi nei quali il tempo in cui lo scambio diventa effettivo permette di aumentare fino a due ore il tempo per processarla.

4.   Una notifica di scambio contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

il giorno gas nel quale il gas è trasferito;

b)

l’identificazione dei portafogli di bilanciamento in questione;

c)

se si tratta di una notifica di vendita o di acquisto;

d)

il quantitativo notificato, espresso in kWh/g per un quantitativo notificato su base giornaliera o in kWh/h per un quantitativo notificato su base oraria, come richiesto dal gestore del sistema di trasporto.

5.   Se riceve una serie corrispondente di notifiche di scambio di vendita e di acquisto e i quantitativi notificati sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato ai portafogli di bilanciamento in questione:

a)

come prelievo dal portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete che effettua la notifica di vendita; e

b)

come immissione nel portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete che effettua la notifica di acquisto.

6.   Se i quantitativi di notifica di cui al paragrafo 5 non sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato inferiore specificato nella notifica di scambio pertinente o respinge entrambe le notifiche di scambio. La norma applicabile è definita dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante.

7.   Un fornitore di servizi può agire per conto di un utente della rete ai fini del paragrafo 5, previa approvazione del gestore del sistema di trasporto.

8.   Un utente della rete può effettuare una notifica di scambio in un giorno gas indipendentemente dal fatto di aver presentato una nomina per tale giorno gas.

9.   I paragrafi da 1 a 8 si applicano, mutatis mutandis, agli operatori del sistema di trasporto che effettuano scambi in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a).

CAPO III

BILANCIAMENTO OPERATIVO

Articolo 6

Disposizioni generali

1.   Il gestore del sistema di trasporto adotta azioni di bilanciamento volte a:

a)

mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;

b)

raggiungere una posizione di linepack di fine giornata nella rete di trasporto diversa da quella anticipata sulla base delle previsioni di immissioni e prelievi per quel giorno gas, coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.

2.   Nell’adottare azioni di bilanciamento il gestore del sistema di trasporto tiene conto almeno delle seguenti informazioni riguardo alla zona di bilanciamento:

a)

le stime del gestore del sistema di trasporto relative alla domanda di gas nel corso e al termine del giorno gas per il quale l’azione o le azioni di bilanciamento sono valutate;

b)

le informazioni sulla nomina e l’allocazione nonché sui flussi di gas misurati;

c)

le pressioni del gas nella rete o nelle reti di trasporto.

3.   Il gestore del sistema di trasporto intraprende azioni di bilanciamento mediante:

a)

la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine su una piattaforma di scambio, e/o

b)

l’utilizzo di servizi di bilanciamento.

4.   Nel corso dell’esecuzione delle azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto tiene conto dei seguenti principi:

a)

le azioni di bilanciamento sono intraprese in modo non discriminatorio;

b)

le azioni di bilanciamento tengono conto di qualsiasi obbligo che incombe sui gestori del sistema di trasporto ai fini di gestire una rete di trasporto economica ed efficiente.

Articolo 7

Prodotti standardizzati di breve termine

1.   I prodotti standardizzati di breve termine sono scambiati per una consegna su base infragiornaliera o su base day-ahead, sette giorni alla settimana in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio quali definite tra il gestore della piattaforma di scambio e il gestore del sistema di trasporto.

2.   La controparte che propone lo scambio è la controparte che presenta un’offerta di vendita o di acquisto sulla piattaforma di scambio e la controparte che accetta lo scambio è la controparte che accetta l’offerta.

3.   Quando è oggetto di scambio un prodotto title:

a)

una controparte presenta una notifica di acquisto e l’altra controparte presenta una notifica di vendita;

b)

entrambe le notifiche specificano il quantitativo di gas trasferito dalla controparte che presenta una notifica di vendita alla controparte che presenta una notifica di acquisto;

c)

quando si notifica un quantitativo su base oraria, esso si applica come valore forfettario a tutte le ore rimanenti del giorno gas a decorrere da un determinato orario d’inizio ed è uguale a zero per tutte le ore precedenti tale orario.

4.   Quando è oggetto di scambio un prodotto locational:

a)

il gestore del sistema di trasporto determina i punti di entrata-uscita pertinenti o i relativi raggruppamenti che possono essere utilizzati;

b)

sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3;

c)

la controparte che propone lo scambio modifica il quantitativo di gas da immettere nella rete di trasporto o prelevare dalla stessa nel punto specifico di entrata o uscita, per un quantitativo pari al quantitativo notificato e fornisce prova al gestore del sistema di trasporto che il quantitativo è stato modificato di conseguenza;

5.   Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal:

a)

le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) sono soddisfatte;

b)

un quantitativo notificato su base oraria è applicato alle ore del giorno gas a decorrere da un determinato orario di inizio fino a un determinato termine ed è pari a zero per tutte le ore precedenti l’orario d’inizio e per tutte le ore successive al termine.

6.   Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal locational, sono rispettate le condizioni specificate al paragrafo 4, lettere a) e c), e al paragrafo 5.

7.   Nel determinare i prodotti standardizzati di breve termine, i gestori del sistema di trasporto delle zone di bilanciamento adiacenti cooperano per determinare i prodotti pertinenti. Ciascun gestore del sistema di trasporto informa, senza ritardi indebiti, i gestori della piattaforma di scambio pertinente del risultato di tale cooperazione.

Articolo 8

Servizi di bilanciamento

1.   Il gestore del sistema di trasporto è autorizzato a ottenere servizi di bilanciamento per le situazioni in cui prodotti standardizzati di breve termine non saranno o non sono in grado di fornire l’effetto necessario a mantenere la rete di trasporto nei suoi limiti operativi o in assenza di liquidità degli scambi di prodotti standardizzati di breve termine.

2.   Al fine di realizzare azioni di bilanciamento mediante l’uso di servizi di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto nell’acquistare tali servizi tiene conto almeno dei seguenti elementi:

a)

le modalità tramite le quali i servizi di bilanciamento mantengono la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;

b)

i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto ai tempi di reazione di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine.

c)

il costo stimato dell’acquisto e dell’uso di servizi di bilanciamento rispetto al costo stimato dell’uso di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine disponibile;

d)

l’area in cui il gas deve essere immesso;

e)

i requisiti di qualità del gestore del sistema di trasporto;

f)

in quale misura l’acquisto e l’uso di servizi di bilanciamento può influire sulla liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine.

3.   I servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria, in conformità alle norme nazionali applicabili, in particolare:

a)

prima dell’assegnazione di un contratto per un servizio di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto pubblica un bando di gara non ristretto, indicando l’oggetto, il campo di applicazione e le relative istruzioni per gli offerenti, per consentire loro di partecipare alla procedura di gara;

b)

i risultati sono pubblicati senza pregiudicare la protezione delle informazioni commercialmente sensibili e i singoli risultati sono comunicati a ciascun offerente.

4.   In determinate circostanze l’autorità nazionale di regolamentazione può approvare una procedura trasparente e non discriminatoria diversa da una gara pubblica.

5.   A meno che una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione consenta una maggiore durata di un servizio di bilanciamento, la durata di tale servizio non supera un anno e la data di inizio si situa entro un periodo di dodici mesi dal relativo impegno vincolante delle parti contraenti.

6.   Il gestore del sistema di trasporto procede annualmente ad un riesame dell’utilizzo dei propri servizi di bilanciamento al fine di valutare se i prodotti standardizzati di breve termine disponibili possano soddisfare meglio i requisiti operativi del gestore del sistema di trasporto e se l’uso di servizi di bilanciamento possa essere ridotto per l’anno successivo.

7.   Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.

Articolo 9

Ordine di merito

1.   Fatti salvi i principi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, nel decidere le opportune azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto:

a)

privilegia l’uso dei prodotti title ove necessario e nella misura adeguata rispetto a qualsiasi altro prodotto standardizzato di breve termine disponibile;

b)

utilizza gli altri prodotti standardizzati di breve termine quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(1)

i prodotti locational quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche nel flusso di gas in determinati punti di entrata e/o uscita e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas;

(2)

i prodotti temporal quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas per un determinato periodo di tempo all’interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto temporal unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell’acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti title o prodotti locational;

(3)

i prodotti temporal locational quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas in determinati punti di entrate e/o uscite e per un determinato periodo di tempo all’interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto temporal locational unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell’acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti locational;

c)

utilizza servizi di bilanciamento unicamente nel caso in cui i prodotti standardizzati di breve termine non sono o non saranno in grado di fornire, secondo la sua valutazione, la reazione necessaria al fine di mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi.

Il gestore del sistema di traporto tiene conto dell’efficienza dal punto di vista dei costi secondo i livelli rispettivi dell’ordine di merito di cui alle lettere da (a) a (c).

2.   Nel corso dello scambio di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto privilegia l’uso di prodotti infragiornalieri rispetto a prodotti day-ahead, ove necessario e nella misura adeguata.

3.   Il gestore del sistema di trasporto può ottenere l’autorizzazione dall’autorità nazionale di regolamentazione di effettuare scambi all’interno di una zona di bilanciamento adiacente e trasportare il gas verso e da tale zona di bilanciamento in alternativa allo scambio di prodotti title e/o prodotti locational nella propria zona o nelle proprie zone di bilanciamento. Nel decidere la concessione dell’autorizzazione, l’autorità nazionale di regolamentazione può prendere in considerazione soluzioni alternative per migliorare il funzionamento del mercato nazionale. Le condizioni applicabili sono riesaminate annualmente dal gestore del sistema di trasporto e dall’autorità nazionale di regolamentazione. L’uso di tale azione di bilanciamento non limita l’accesso e l’uso, da parte degli utenti della rete, di capacità nel punto di interconnessione in questione.

4.   Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni relative ai costi, alla frequenza e alla quantità delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità a ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 e delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità al paragrafo 3.

Articolo 10

Piattaforma di scambio

1.   Ai fini dell’approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto effettua gli scambi su una piattaforma di scambio che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

fornisce un sostegno sufficiente per tutto il giorno gas sia agli scambi tra gli utenti della rete, sia ai gestori del sistema di trasporto per intraprendere adeguate azioni di bilanciamento mediante lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine adeguati;

b)

fornisce un accesso trasparente e non discriminatorio;

c)

fornisce servizi garantendo parità di trattamento;

d)

garantisce l’anonimato degli scambi almeno fino alla conclusione della transazione;

e)

fornisce un elenco dettagliato delle offerte di acquisto e di vendita in corso a tutte le controparti;

f)

garantisce che tutti gli scambi siano debitamente notificati al gestore del sistema di trasporto.

2.   Il gestore del sistema di trasporto si adopera per garantire che i criteri di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti almeno su una piattaforma di scambio. Se non è stato in grado di garantire il rispetto dei criteri summenzionati in almeno una piattaforma di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto adotta le misure necessarie per l’istituzione di una piattaforma di bilanciamento o di una piattaforma di bilanciamento comune ai sensi dell’articolo 47.

3.   Dopo che ogni scambio è stato concluso, il gestore della piattaforma di scambio mette a disposizione delle controparti interessate dettagli sufficienti a conferma dello scambio.

4.   La controparte è responsabile della presentazione della notifica di scambio al gestore del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 5, a meno che la responsabilità sia assegnata al gestore della piattaforma di scambio o a terzi, in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio.

5.   Il gestore della piattaforma di scambio:

a)

pubblica l’andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita dopo ogni scambio senza ritardi indebiti; o

b)

fornisce al gestore del sistema di trasporto le informazioni nel caso in cui tale gestore decida di pubblicare l’andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. Il gestore del sistema di trasporto pubblica tali informazioni dopo averne ricevuto la richiesta senza ritardi indebiti.

Se vi è più di un gestore della piattaforma di scambio nella stessa zona di bilanciamento si applica la lettera b).

6.   Il gestore della piattaforma di scambio consente lo scambio su tale piattaforma unicamente a condizione che gli utenti della rete abbiano il diritto di effettuare notifiche di scambio.

7.   Il gestore del sistema di trasporto informa senza ritardi indebiti il gestore della piattaforma di scambio se l’utente della rete perde il diritto di effettuare notifiche di scambio a norma degli accordi contrattuali in vigore, il che può comportare la sospensione del diritto dell’utente della rete di operare scambi sulla piattaforma di scambio, fatte salve le altre soluzioni a cui potrebbe ricorrere il gestore della piattaforma in tal caso, in conformità alle norme applicabili della piattaforma.

Articolo 11

Incentivi

1.   Al fine di favorire la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine, l’autorità nazionale di regolamentazione può incentivare il gestore del sistema di trasporto ad adottare azioni di bilanciamento in modo efficiente o a ottimizzare l’adozione di azioni di bilanciamento tramite lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine.

2.   Il gestore del sistema di trasporto può sottoporre all’approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione un meccanismo di incentivi in linea con i principi generali definiti dal presente regolamento.

3.   Prima di sottoporre la proposta di cui al paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto può consultare le parti interessate di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali di regolamentazione.

4.   Il meccanismo di incentivazione:

a)

si basa sulle prestazioni del gestore del sistema di trasporto sotto forma di pagamenti, soggetti a un massimale, versati al gestore del sistema di trasporto nel caso di una buona prestazione oppure versati dal gestore del sistema di trasporto nel caso di una scarsa prestazione; le prestazioni sono misurate in riferimento a obiettivi di prestazione predeterminati i quali possono comprendere, tra l’altro, obiettivi di costo;

b)

tiene conto dei mezzi a disposizione del gestore del sistema di trasporto per avere il controllo delle prestazioni;

c)

garantisce che la sua applicazione rifletta in modo preciso la ripartizione delle responsabilità tra le parti coinvolte;

d)

è adattato in funzione dello stato di sviluppo dei mercati di riferimento nel quale deve essere applicato;

e)

è rivisto regolarmente dall’autorità nazionale di regolamentazione in stretta collaborazione col gestore del sistema di trasporto per valutare se e in quale misura possono essere necessarie modifiche dello stesso.

CAPO IV

NOMINE

Articolo 12

Disposizioni generali

1.   Il quantitativo di gas da specificare nelle nomine e rinomine, è espresso in kWh/g per le nomine e le rinomine su base giornaliera o in kWh/h per le nomine e le rinomine su base oraria.

2.   L’operatore del sistema di trasporto può esigere che gli utenti della rete forniscano altre informazioni sulle nomine e rinomine, aggiuntive a quelle previste dal presente regolamento, comprendenti, tra l’altro, una previsione precisa, aggiornata e sufficientemente dettagliata delle immissioni e dei prelievi in funzione del fabbisogno specifico del gestore del sistema di trasporto.

3.   Gli articoli da 13 a 16 relativi alle nomine e rinomine dei prodotti di capacità disaggregata si applicano, mutatis mutandis, alle nomine e rinomine singole di prodotti di capacità aggregata. I gestori del sistema di trasporto cooperano ai fini dell’attuazione delle norme sulle nomine e rinomine per i prodotti di capacità aggregata nei punti di interconnessione.

4.   Si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 1, fatta salva la norma relativa ai tempi di interruzione minimi di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 984/2013, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 (7).

Articolo 13

Informazioni relative alle nomine e alle rinomine nei punti di interconnessione

Le nomine e le rinomine fornite dagli utenti della rete ai gestori del sistema di trasporto per quanto riguarda i punti di interconnessione contengono almeno le seguenti informazioni:

1)

identificazione del punto di interconnessione;

2)

direzione del flusso di gas;

3)

identificazione dell’utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio di bilanciamento;

4)

identificazione della controparte dell’utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio di bilanciamento;

5)

orario di inizio e di termine del flusso di gas per cui è presentata la nomina o la rinomina;

6)

giorno gas G;

7)

il quantitativo di gas richiesto da trasportare.

Articolo 14

Procedura di nomina nei punti di interconnessione

1.   Un utente della rete ha il diritto di presentare al gestore del sistema di trasporto una nomina per il giorno G entro la scadenza prevista per le nomine del giorno gas G—1. La scadenza per le nomine sono le ore 13:00 UTC (ora solare) o le ore 12:00 UTC (ora legale) del giorno gas G—1.

2.   Il gestore del sistema di trasporto tiene conto dell’ultima nomina ricevuta da un utente della rete entro la scadenza prevista per le nomine.

3.   Il gestore del sistema di trasporto invia il messaggio relativo ai quantitativi confermati agli utenti della rete interessati non oltre la scadenza prevista per le conferme del giorno gas G—1. La scadenza per le conferme sono le ore 15:00 UTC (ora solare) o le ore14:00 UTC (ora legale) del giorno gas G—1.

4.   I gestori del sistema di trasporto possono decidere di offrire un ciclo di pre-nomina in ciascun lato del punto di interconnessione all’interno del quale:

a)

gli utenti della rete non sono obbligati a presentare le nomine;

b)

gli utenti della rete possono presentare ai gestori del sistema di trasporto le nomine per il giorno gas G non oltre le 12:00 UTC (ora solare) o le 11:00 UTC (ora legale) del giorno gas G—1;

c)

il gestore del sistema di trasporto invia il messaggio relativo ai quantitativi processati agli utenti della rete interessati entro le ore 12:30 UTC (ora solare) o le ore11:30 UTC (ora legale) del giorno gas G—1.

5.   In mancanza di una nomina valida trasmessa dagli utenti della rete entro la scadenza prevista per le nomine, i rispettivi gestori del sistema di trasporto applicano la regola di default per la nomina concordata tra loro. I gestori del sistema di trasporto rendono disponibile agli utenti della rete la regola di default in vigore sulle nomine in un punto di interconnessione.

Articolo 15

Procedura di rinomina nei punti di interconnessione

1.   Un utente della rete ha facoltà di presentare rinomine entro il periodo di tempo riservato alle rinomine che inizia immediatamente dopo la scadenza per le conferme e si conclude non prima delle tre ore che precedono la fine del giorno gas G. Il gestore del sistema di trasporto avvia un ciclo di rinomine all’inizio di ogni ora del periodo dedicato alle rinomine.

2.   Il gestore del sistema di trasporto tiene conto dell’ultima rinomina ricevuta da un utente della rete prima dell’inizio del ciclo di rinomine.

3.   Il gestore del sistema di trasporto invia il messaggio relativo ai quantitativi confermati agli utenti della rete interessati entro due ore dall’inizio di ogni ciclo di rinomine. La modifica del flusso del gas acquista efficacia due ore dopo l’inizio del ciclo di rinomine tranne nei casi in cui:

a)

l’utente della rete richieda un’ora di inizio successiva; oppure

b)

il gestore del sistema di trasporto autorizzi un’ora di inizio anteriore.

4.   Qualsiasi modifica al flusso di gas è intesa acquistare efficacia all’inizio di ogni ora.

Articolo 16

Disposizioni specifiche per i punti di interconnessione

1.   Quando in un punto di interconnessione coesistono nomine e rinomine su base giornaliera e su base oraria, i gestori del sistema di trasporto o le autorità nazionali di regolamentazione competenti, a seconda del caso, possono consultare le parti interessate al fine di verificare se debbano essere presentate nomine e rinomine armonizzate per entrambi i lati del suddetto punto di interconnessione. Tale consultazione prende in considerazione almeno i seguenti elementi:

a)

l’impatto finanziario sui gestori del sistema di trasporto e sugli utenti della rete;

b)

l’impatto sugli scambi transfrontalieri;

c)

l’impatto sul regime di bilanciamento giornaliero nel punto o nei punti di interconnessione.

2.   A seguito di tale consultazione, le eventuali modifiche proposte sono approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione. Una volta che le modifiche proposte sono approvate, i gestori del sistema di trasporto modificano di conseguenza gli accordi sull’interconnessione in vigore e i contratti di trasporto o altri accordi vincolanti e pubblicano tali modifiche.

Articolo 17

Rifiuto delle nomine e delle rinomine o modifica delle quantità di gas richieste nei punti di interconnessione

1.   L’operatore del sistema di trasporto può respingere:

a)

una nomina o una rinomina non oltre due ore dopo la scadenza prevista per le nomine o due ore dopo l’inizio del ciclo di rinomine, se la nomina o la rinomina:

i)

non è conforme ai requisiti per quanto riguarda il suo contenuto;

ii)

è presentata da un organismo diverso da un utente della rete;

iii)

l’accettazione della nomina o della rinomina giornaliera comporta un flusso negativo;

iv)

eccede la capacità assegnata all’utente della rete;

b)

una rinomina, non oltre due ore dopo l’inizio del ciclo rinomine, nei seguenti casi aggiuntivi:

i)

eccede la capacità assegnata all’utente della rete per le ore residue, salvo nel caso in cui tale rinomina sia presentata per richiedere capacità interrompibile, se offerta dal gestore del sistema di trasporto;

ii)

l’accettazione della rinomina oraria comporta una modifica prevista del flusso di gas prima della fine del ciclo di rinomine.

2.   Il gestore del sistema di trasporto non respinge una nomina e una rinomina di un utente della rete unicamente sulla base del fatto che le immissioni attese di tale utente non sono pari ai prelievi attesi.

3.   Se una rinomina è respinta, il gestore del sistema di trasporto utilizza l’ultimo quantitativo confermato dell’utente della rete, se esistente.

4.   Fatte salve le condizioni specifiche applicabili alla capacità interrompibile e alla capacità soggetta alle norme di gestione della congestione, il gestore del sistema di trasporto può, in linea di principio, modificare i quantitativi di gas richiesti nell’ambito di una nomina e di una rinomina unicamente in circostanze eccezionali e in situazioni di emergenza laddove esiste un evidente pericolo per la sicurezza e la stabilità del sistema. In tale caso i gestori del sistema di trasporto informano l’autorità nazionale di regolamentazione delle azioni intraprese.

Articolo 18

Procedura di nomina e rinomina nei punti diversi dai punti di interconnessione

1.   L’autorità nazionale di regolamentazione, se non già determinato e previa consultazione del gestore del sistema di trasporto, determina in quali punti diversi dai punti di interconnessione sono necessarie nomine e rinomine.

2.   Nei casi in cui sono necessarie nomine e rinomine in punti diversi dai punti di interconnessione si applicano i seguenti principi:

a)

gli utenti della rete hanno il diritto di presentare rinomine per il giorno gas;

b)

il gestore del sistema di trasporto conferma o respinge le nomine e rinomine presentate tenendo conto dei limiti temporali di cui all’articolo 17.

CAPO V

ONERI DI SBILANCIO GIORNALIERI

Articolo 19

Disposizioni generali

1.   Gli utenti della rete sono tenuti a pagare o hanno diritto di ricevere (a seconda del caso) oneri o corrispettivi di sbilancio in relazione al quantitativo del loro sbilancio giornaliero per ciascun giorno gas.

2.   Gli oneri di sbilancio giornalieri sono indicati separatamente nelle fatture del gestore del sistema di trasporto destinate agli utenti della rete.

3.   L’onere di sbilancio giornaliero riflette i costi e tiene conto dei prezzi associati alle azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto, se del caso, e del piccolo aggiustamento di cui all’articolo 22, paragrafo 6.

Articolo 20

Metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri

1.   Il gestore del sistema di trasporto presenta il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri da applicare nella propria zona di bilanciamento alla competente autorità nazionale di regolamentazione per l’approvazione.

2.   Una volta approvato, il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri è pubblicato sul sito Internet pertinente. Ogni aggiornamento dello stesso è pubblicato tempestivamente.

3.   Il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri definisce:

a)

il calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero di cui all’articolo 21;

b)

il calcolo del prezzo applicabile di cui all’articolo 22; e

c)

qualsiasi altro parametro necessario.

Articolo 21

Calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero

1.   Il gestore del sistema di trasporto calcola un quantitativo di sbilancio giornaliero per ciascun portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete per ogni giorno gas secondo la seguente formula:

quantitativo giornaliero di sbilancio = immissioni - prelievi

2.   Il calcolo del quantitativo dello sbilanciamento giornaliero è adeguato di conseguenza se:

a)

è disponibile il servizio di flessibilità del linepack; e/o

b)

sono in vigore misure in base alle quali gli utenti della rete forniscono gas, compreso il gas in natura, per compensare:

i)

il gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema, come perdite, errori di misurazione; e/o

ii)

il gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema, come il gas utilizzato per gli autoconsumi.

3.   Se la somma delle immissioni di un utente della rete per il giorno gas è uguale alla somma dei suoi prelievi per il medesimo giorno gas, tale utente della rete è da ritenersi bilanciato per il giorno gas suddetto.

4.   Se la somma delle immissioni di un utente della rete per il giorno gas non è uguale alla somma dei suoi prelievi per il medesimo giorno gas, tale utente non è ritenuto bilanciato per il giorno gas e si applicano gli oneri di sbilancio giornalieri conformemente all’articolo 23.

5.   Il gestore del sistema di trasporto fornisce all’utente della rete i suoi quantitativi di sbilancio iniziale giornaliero e i suoi quantitativi di sbilancio finale giornaliero a norma dell’articolo 37.

6.   L’onere di sbilancio giornaliero è basato sul quantitativo finale di sbilancio giornaliero.

Articolo 22

Prezzo applicabile

1.   Ai fini del calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri di cui all’articolo 23 il prezzo applicabile è determinato come segue:

a)

il prezzo marginale di vendita se il quantitativo dello sbilancio giornaliero è positivo (vale a dire quando le immissioni dell’utente della rete per il giorno gas in questione superano i prelievi per il medesimo giorno gas); oppure

b)

il prezzo marginale di acquisto se il quantitativo dello sbilancio giornaliero è negativo (vale a dire quando i prelievi dell’utente della rete per il giorno gas in questione superano le immissioni per il medesimo giorno gas).

2.   Il prezzo marginale di vendita e il prezzo marginale di acquisto sono calcolati per ciascun giorno gas conformemente ai seguenti elementi:

a)

il prezzo marginale di vendita è il più basso tra i seguenti:

i)

il prezzo più basso di tutte le vendite di prodotti title in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas; oppure

ii)

il prezzo medio ponderato del gas in tale giorno gas, da cui viene detratto un piccolo aggiustamento;

b)

il prezzo marginale di acquisto è il più elevato tra i seguenti:

i)

il prezzo più elevato di tutti gli acquisti di prodotti title in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas; oppure

ii)

il prezzo medio ponderato del gas in tale giorno gas, a cui viene sommato un piccolo aggiustamento.

3.   Al fine di determinare il prezzo marginale di vendita, il prezzo marginale di acquisto e il prezzo medio ponderato, gli scambi corrispondenti sono effettuati su piattaforme di scambio che vengono identificate preventivamente dal gestore del sistema di trasporto e approvate dall’autorità nazionale di regolamentazione. Il prezzo medio ponderato è equivalente al prezzo medio ponderato sull’energia degli scambi in prodotti title effettuati presso il punto di scambio virtuale in un giorno gas.

4.   Nei casi in cui non sia possibile applicare il paragrafo 2, lettere a) e b) per il calcolo di un prezzo marginale di vendita e/o di un prezzo marginale di acquisto, viene definita una regola di default.

5.   Previa approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, il prezzo dei prodotti locational può essere preso in considerazione al fine di determinare il prezzo marginale di vendita, il prezzo marginale di acquisto e il prezzo medio ponderato, se proposto dal gestore del sistema di trasporto tenendo conto contemporaneamente della misura in cui il gestore del sistema di trasporto utilizza prodotti locational.

6.   Il piccolo aggiustamento:

a)

incentiva gli utenti della rete a bilanciare le immissioni e i prelievi;

b)

è progettato e applicato in maniera non discriminatoria, al fine di:

i)

non scoraggiare l’ingresso sul mercato;

ii)

non ostacolare lo sviluppo di mercati competitivi;

c)

non ha un impatto negativo sul commercio transfrontaliero;

d)

non causa un’eccessiva esposizione finanziaria degli utenti della rete a oneri di sbilancio.

7.   Il valore del piccolo aggiustamento può essere diverso nella determinazione del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. Il valore di tale piccolo aggiustamento non supera il dieci per cento del prezzo medio ponderato, a meno che il gestore del sistema di trasporto interessato possa giustificare un valore diverso all’autorità nazionale di regolamentazione e previa approvazione della medesima autorità a norma dell’articolo 20.

Articolo 23

Oneri di sbilancio giornalieri

1.   Per calcolare gli oneri di sbilancio giornalieri per ciascun utente della rete, il gestore del sistema di trasporto moltiplica il quantitativo di sbilancio giornaliero di un utente della rete per il prezzo applicabile fissato in conformità all’articolo 22.

2.   Gli oneri di sbilancio giornalieri sono applicati come segue:

a)

se il quantitativo di sbilancio giornaliero dell’utente della rete per il giorno gas è positivo si considera che l’utente della rete abbia venduto al gestore del sistema di trasporto un quantitativo di gas equivalente al quantitativo di sbilancio giornaliero e pertanto abbia il diritto di ottenere un credito per quanto riguarda gli oneri di sbilancio giornalieri dal gestore del sistema di trasporto; e

b)

se il quantitativo di sbilancio giornaliero dell’utente della rete per il giorno gas è negativo si considera che l’utente della rete abbia acquistato dal gestore del sistema di trasporto un quantitativo di gas equivalente al quantitativo di sbilancio giornaliero e pertanto sia obbligato a pagare gli oneri di sbilancio giornalieri al gestore del sistema di trasporto.

CAPO VI

OBBLIGHI INFRAGIORNALIERI

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   Un gestore del sistema di trasporto ha il diritto di applicare obblighi infragiornalieri unicamente al fine di incentivare gli utenti della rete a gestire la loro posizione infragiornaliera in modo da garantire l’integrità di sistema della propria rete di trasporto e ridurre al minimo la necessità di intraprendere azioni di bilanciamento.

2.   Se al gestore del sistema di trasporto è richiesto di fornire informazioni agli utenti della rete per consentire loro di gestire le loro esposizioni associate con posizioni infragiornaliere, esse sono trasmesse con regolarità. Se del caso, tali informazioni sono trasmesse in seguito a una richiesta presentata da ciascun utente della rete una sola volta.

Articolo 25

Tipi di obblighi infragiornalieri

Vi sono tre tipi di obblighi infragiornalieri, ciascuno dei quali incentiva l’utente della rete a perseguire un obiettivo specifico come definito dal presente articolo:

1.

obbligo infragiornaliero per il sistema:

è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi e definisce quanto segue:

a)

i limiti operativi entro i quali la rete di trasporto deve mantenersi;

b)

le azioni che gli utenti della rete possono intraprendere per mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi;

c)

le conseguenti azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto se ci si approssima ai limiti operativi della rete di trasporto o si raggiungono tali limiti;

d)

l’attribuzione dei costi e/o dei ricavi degli utenti della rete e/o le conseguenze sulla posizione infragiornaliera di questi ultimi derivanti dalle azioni di bilanciamento intraprese dal gestore del sistema di trasporto;

e)

i relativi corrispettivi che sono basati sulla posizione infragiornaliera dell’utente della rete;

2.

obbligo infragiornaliero del portafoglio di bilanciamento:

è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la propria posizione individuale nel corso del giorno gas entro un intervallo predefinito e definisce quanto segue:

a)

per ogni portafoglio di bilanciamento l’intervallo entro il quale deve mantenersi il portafoglio di bilanciamento;

b)

come è determinato l’intervallo di cui sopra;

c)

le conseguenze per gli utenti della rete che non rispettano l’intervallo definito e, se del caso, i dettagli relativi alle modalità di calcolo degli oneri corrispondenti;

d)

gli oneri relativi che sono basati sulla singola posizione infragiornaliera dell’utente della rete.

3.

Obbligo infragiornaliero per i punti di entrata-uscita:

è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a limitare il flusso di gas o la variazione del flusso del gas in determinate condizioni in punti di entrata-uscita specifici e definisce quanto segue:

a)

i limiti nel flusso del gas e/o nella variazione del flusso del gas;

b)

il punto di entrata e/o di uscita o l’insieme di punti di entrata e/o di uscita cui tali limiti si applicano;

c)

le condizioni alle quali si applicano i suddetti limiti;

d)

le conseguenze del mancato rispetto di tali limiti.

Tale obbligo viene ad aggiungersi a tutti gli altri accordi con i clienti finali contenenti, tra l’altro, specifiche restrizioni locali e obblighi relativi al flusso fisico del gas.

Articolo 26

Requisiti per gli obblighi infragiornalieri

1.   Il gestore del sistema di trasporto può proporre all’autorità nazionale di regolamentazione un obbligo infragiornaliero o una modifica dello stesso. Esso può combinare le caratteristiche dei diversi tipi di cui all’articolo 25, a condizione che la proposta soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. Il diritto del gestore del sistema di trasporto a presentare una proposta non pregiudica il diritto dell’autorità nazionale di regolamentazione ad adottare una decisione di propria iniziativa.

2.   Gli obblighi infragiornalieri soddisfano i seguenti criteri:

a)

un obbligo infragiornaliero e i relativi oneri infragiornalieri, se esistenti, non ostacolano indebitamente il commercio transfrontaliero e i nuovi utenti della rete che entrano nel mercato in questione;

b)

un obbligo infragiornaliero è applicato unicamente nel caso in cui gli utenti della rete dispongano di informazioni adeguate, prima dell’eventuale applicazione di un onere, riguardo alle immissioni e/o ai prelievi e dispongano di mezzi ragionevoli per reagire e gestire la loro esposizione;

c)

i costi principali che gli utenti della rete devono sostenere per i loro obblighi di bilanciamento riguardano la loro posizione alla fine del giorno gas;

d)

nella misura del possibile, gli oneri infragiornalieri riflettono i costi sostenuti dal gestore del sistema di trasporto per intraprendere le relative azioni di bilanciamento;

e)

un obbligo infragiornaliero non comporta come conseguenza il fatto che gli utenti della rete si ritrovino in una posizione finanziaria pari allo zero durante il giorno gas;

f)

i vantaggi derivanti dall’istituzione di un obbligo infragiornaliero in termini di funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto sono superiori a qualsiasi potenziale effetto negativo, anche sulla liquidità degli scambi nel punto di scambio virtuale.

3.   Il gestore del sistema di trasporto può proporre diversi obblighi infragiornalieri per categorie distinte di punti di entrata-uscita al fine di fornire incentivi migliori per diverse categorie di utenti della rete e di evitare sovvenzioni incrociate. Il diritto del gestore del sistema di trasporto a presentare una proposta non pregiudica il diritto dell’autorità nazionale di regolamentazione di adottare una decisione di propria iniziativa.

4.   Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, i gestori dei sistemi di distribuzione coinvolti e i gestori del sistema di trasporto nelle zone di bilanciamento adiacenti, in merito a qualsiasi obbligo infragiornaliero che intende introdurre, anche per quanto riguarda la metodologia e gli assunti utilizzati per giungere alla conclusione che l’obbligo soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2.

5.   In seguito al processo di consultazione il gestore del sistema di trasporto produce un documento di raccomandazione che include la proposta definitiva e un’analisi degli aspetti seguenti:

a)

la necessità dell’obbligo infragiornaliero, tenendo conto delle caratteristiche della rete di trasporto e della flessibilità disponibile per il gestore del sistema di trasporto, tramite la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine o l’uso di servizi di bilanciamento in conformità al capo III;

b)

le informazioni disponibili che consentono agli utenti della rete di gestire in maniera tempestiva le loro posizioni infragiornaliere;

c)

l’impatto finanziario previsto sugli utenti della rete;

d)

l’effetto sui nuovi utenti della rete che entrano nel mercato in questione, compreso qualsiasi impatto negativo indebito;

e)

l’effetto sul commercio transfrontaliero, compreso l’impatto potenziale sul bilanciamento nelle zone di bilanciamento adiacenti;

f)

l’impatto sul mercato del gas all’ingrosso di breve termine, compresa la liquidità;

g)

la natura non discriminatoria dell’obbligo infragiornaliero.

6.   Il gestore del sistema di trasporto presenta il documento di raccomandazione all’autorità nazionale di regolamentazione per l’approvazione della proposta in conformità alla procedura di cui all’articolo 27. Parallelamente, il gestore del sistema di trasporto pubblica il suddetto documento di raccomandazione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza cui può essere vincolato, e lo invia all’ENTSOG per conoscenza.

Articolo 27

Processo decisionale dell’autorità nazionale di regolamentazione

1.   L’autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata entro sei mesi dalla data di ricevimento del documento di raccomandazione completo. Nel decidere se approvare l’obbligo infragiornaliero proposto, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se tale obbligo soddisfa i criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

2.   Prima di adottare la decisione motivata l’autorità nazionale di regolamentazione si consulta con le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri adiacenti e tiene conto dei pareri da loro espressi. L’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione adiacenti possono chiedere un parere dell’Agenzia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 713/2009 per quanto riguarda la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 28

Obblighi infragiornalieri esistenti

Se è soggetto ad un obbligo o a obblighi infragiornalieri alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro sei mesi da tale data il gestore del sistema di trasporto segue la procedura di cui all’articolo 26, paragrafi da 5 a 7, e propone gli obblighi infragiornalieri all’autorità nazionale di regolamentazione, per l’approvazione conformemente all’articolo 27, per continuare a utilizzarli.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NEUTRALITÀ

Articolo 29

Principi di neutralità

1.   Il gestore del sistema di trasporto non guadagna né perde dalla riscossione o dal pagamento di oneri di sbilancio, corrispettivi infragiornalieri, corrispettivi per azioni di bilanciamento e altri corrispettivi connessi alle sue attività di bilanciamento, che si considerano tutte attività intraprese dal gestore del sistema di trasporto per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento.

2.   Il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete:

a)

qualsiasi costo e ricavo derivante dagli oneri di sbilancio giornaliero e dai corrispettivi infragiornalieri;

b)

qualsiasi costo e ricavo derivante dalle azioni di bilanciamento effettuate a norma dell’articolo 9, a meno che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri che tali costi e ricavi siano stati generati da inefficienze, conformemente alla normativa nazionale applicabile. Tale considerazione si basa su una valutazione che:

i)

dimostra in quale misura il gestore del sistema di trasporto avrebbe potuto ragionevolmente ridurre i costi sostenuti nello svolgimento dell’azione di bilanciamento; e

ii)

viene compiuta in riferimento alle informazioni, al tempo e agli strumenti a disposizione del gestore del sistema di trasporto al momento in cui ha deciso di intraprendere l’azione di bilanciamento;

c)

qualsiasi altro costo e ricavo connesso alle azioni di bilanciamento effettuate dal gestore del sistema di trasporto, a meno che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri che tali costi e ricavi siano generati da inefficienze, conformemente alla normativa nazionale applicabile.

3.   Qualora venga attuato un incentivo per promuovere l’efficiente esecuzione di azioni di bilanciamento, la perdita finanziaria aggregata è limitata ai soli costi e ricavi inefficienti del gestore del sistema di trasporto.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano i dati pertinenti riguardanti le spese aggregate di cui al paragrafo 1 e i corrispettivi di neutralità aggregati per il bilanciamento, almeno con la stessa frequenza con cui vengono fatturati agli utenti della rete i rispettivi oneri, e almeno una volta al mese.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, nello svolgimento delle proprie attività di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto può essere soggetto a un meccanismo di incentivazione a norma dell’articolo 11.

Articolo 30

Flussi di cassa relativi al corrispettivo di neutralità per il bilanciamento

1.   I corrispettivi di neutralità per il bilanciamento sono pagati dall’utente della rete interessato o vengono ad esso corrisposti.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione stabilisce o approva e pubblica il metodo di calcolo dei corrispettivi di neutralità per il bilanciamento, compresa la loro ripartizione tra gli utenti della rete e le norme per la gestione del rischio credito.

3.   Il corrispettivo di neutralità per il bilanciamento è proporzionato all’utilizzo da parte dell’utente della rete dei relativi punti di entrata o uscita o della rete di trasporto.

4.   Il corrispettivo di neutralità per il bilanciamento è indicato separatamente al momento della fatturazione agli utenti della rete, che deve essere corredata da sufficienti informazioni di supporto, conformemente al metodo di cui al paragrafo 2.

5.   Se si applica la variante 2 del modello di informazioni e, di conseguenza, i corrispettivi di neutralità per il bilanciamento possono basarsi sui costi e i ricavi previsti, il metodo applicato dal gestore del sistema di trasporto per il calcolo di tali corrispettivi specifica le modalità di applicazione di un corrispettivo di neutralità distinto rispetto ai prelievi misurati su base non giornaliera.

6.   Se del caso, il metodo applicato dal gestore del sistema di trasporto per il calcolo dei corrispettivi di neutralità per il bilanciamento può indicare le regole per la suddivisione delle componenti di tali corrispettivi e la successiva ripartizione degli importi corrispondenti tra gli utenti della rete in modo da ridurre i sussidi incrociati.

Articolo 31

Disposizioni in materia di gestione del rischio credito

1.   Il gestore del sistema di trasporto ha il diritto di adottare le misure necessarie e di imporre agli utenti della rete requisiti contrattuali adeguati, comprese garanzie finanziarie, per mitigare le conseguenze di un eventuale mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi degli articoli 29 e 30.

2.   Le disposizioni contrattuali rispettano la trasparenza e la parità di trattamento, sono proporzionate allo scopo e definite nel metodo di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

3.   In caso di mancato pagamento da parte di un utente della rete, il gestore del sistema di trasporto non è tenuto a farsi carico di eventuali perdite purché le misure e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 siano stati debitamente attuati e tale perdite vengano recuperate conformemente al metodo di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

CAPO VIII

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 32

Obblighi informativi in capo al gestore del sistema di trasporto nei confronti degli utenti della rete

Le informazioni fornite agli utenti della rete dal gestore del sistema di trasporto si riferiscono ai seguenti aspetti:

1)

la situazione generale della rete di trasporto, in conformità al punto 3.4, paragrafo 5, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009;

2)

le azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto di cui al capo III;

3)

le immissioni e i prelievi effettuati dall’utente della rete per il giorno gas ai sensi degli articoli da 33 a 42.

Articolo 33

Disposizioni generali

1.   Se non già fornite dal gestore del sistema di trasporto conformemente all’allegato I, punto 3.1.2, del regolamento (CE) n. 715/2009, questi fornisce tutte le informazioni di cui all’articolo 32 nella seguente maniera:

a)

sul sito web o su altri sistemi del gestore del sistema di trasporto che rendono disponibili le informazioni in formato elettronico;

b)

accessibili agli utenti della rete a titolo gratuito;

c)

facilmente usufruibili;

d)

chiare, quantificabili e di facile accesso;

e)

fornite in modo non discriminatorio;

f)

fornite utilizzando unità coerenti in kWh o kWh/g e kWh/h;

g)

espresse nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese.

2.   Qualora una quantità misurata non possa essere rilevata da un misuratore, si può utilizzare un valore sostitutivo. Tale valore sostitutivo è utilizzato come riferimento alternativo, senza bisogno di un’ulteriore garanzia da parte del gestore del sistema di trasporto.

3.   L’accesso alle informazioni non va inteso come fornitura di garanzie specifiche, al di là della messa a disposizione di tali dati in un determinato formato e mediante uno strumento definito quale un sito o un indirizzo web e del relativo accesso degli utenti della rete a tali informazioni in condizioni normali di utilizzo. In nessun caso i gestori del sistema di trasporto sono tenuti a fornire ulteriori garanzie, in particolare in relazione ai sistemi informatici degli utenti della rete.

4.   L’autorità nazionale di regolamentazione decide in merito a un modello di informazioni per zona di bilanciamento. Per la trasmissione di informazioni relative alle immissioni e ai prelievi misurati su base infragiornaliera, si applicano le stesse regole a tutti i modelli.

5.   Per le zone di bilanciamento ove si intende applicare la variante 2 del modello di informazioni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il gestore del sistema di trasporto o l’autorità di regolamentazione nazionale, a seconda dei casi, conduce una consultazione preventiva del mercato.

Articolo 34

Immissioni e prelievi effettuati su base infragiornaliera

1.   Per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento in cui l’allocazione dell’utente della rete equivale al quantitativo confermato, il gestore del sistema di trasporto non è obbligato a fornire altre informazioni oltre alla quantità confermata.

2.   Per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento in cui l’allocazione dell’utente della rete non equivale al quantitativo confermato, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla misurazione dei loro flussi, almeno per le immissioni e i prelievi aggregati misurati su base infragiornaliera secondo una delle due seguenti opzioni a scelta del gestore del sistema di trasporto:

a)

ogni aggiornamento indica i flussi di gas a partire dall’inizio del giorno gas G; oppure

b)

ogni aggiornamento indica i flussi di gas incrementali successivi a quello riportato nel precedente aggiornamento.

3.   I primi aggiornamenti coprono almeno quattro ore di flussi di gas nel giorno gas G. Tali aggiornamenti vengono trasmessi senza ritardi indebiti ed entro quattro ore dal verificarsi del flusso di gas e non oltre le ore 17:00 UTC (ora solare) o le ore 16:00 UTC (ora legale).

4.   Il momento in cui trasmettere il secondo aggiornamento è definito previa approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione ed è pubblicato dal gestore del sistema di trasporto.

5.   Il gestore del sistema di trasporto può chiedere agli utenti della rete di indicare a quali delle informazioni di cui al paragrafo 2 essi hanno accesso. In base alla risposta ricevuta, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete le informazioni a cui non hanno accesso, conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

6.   Qualora il gestore del sistema di trasporto non sia responsabile della ripartizione del quantitativo di gas tra gli utenti della rete nell’ambito della procedura di allocazione, in deroga al paragrafo 2, il gestore comunica almeno le informazioni relative alle immissioni e i prelievi aggregati come minimo due volte al giorno gas G, per tale giorno gas G.

Articolo 35

Prelievi misurati su base giornaliera

1.   Se si applica la variante 1 del modello di informazioni, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla ripartizione dei loro flussi misurati, almeno per i prelievi aggregati misurati su base giornaliera secondo una delle due seguenti opzioni a scelta del gestore del sistema di trasporto:

a)

ogni aggiornamento indica i flussi di gas a partire dall’inizio del giorno gas G; oppure

b)

ogni aggiornamento indica i flussi di gas incrementali successivi a quello riportato nel precedente aggiornamento.

2.   Ogni aggiornamento è trasmesso entro due ore dalla fine dell’ultima ora dei flussi di gas.

Articolo 36

Prelievi misurati su base non giornaliera

1.   Se si applica lo scenario di base del modello di informazioni:

a)

il giorno gas G—1, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete una previsione relativa ai loro prelievi di gas misurati su base non giornaliera entro le ore 12:00 UTC (ora solare) o le ore 11:00 UTC (ora legale);

b)

il giorno gas G, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti delle previsioni dei loro prelievi misurati su base non giornaliera.

2.   Il primo aggiornamento è trasmesso entro le 13:00 UTC (ora solare) o le ore 12:00 UTC (ora legale).

3.   Il momento in cui trasmettere il secondo aggiornamento è definito previa approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione ed è pubblicato dal gestore del sistema di trasporto, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

l’accesso a prodotti standardizzati di breve termine su una piattaforma di scambio;

b)

la precisione, rispetto al momento della sua formulazione, della previsione dei prelievi non giornalieri di un utente della rete;

c)

il momento in cui scade il periodo di rinomine, di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

d)

momento del primo aggiornamento della previsione dei prelievi di un utente della rete misurati su base non giornaliera.

4.   Se si applica la variante 1 del modello di informazioni, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla ripartizione dei flussi misurati, almeno per i prelievi aggregati misurati su base non giornaliera, conformemente all’articolo 35.

5.   Se si applica la variante 2 del modello di informazioni, nel giorno gas G—1, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete una previsione relativa ai loro prelievi misurati su base non giornaliera per giorno gas G, conformemente al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 37

Immissioni e prelievi dopo il giorno gas

1.   Entro la fine del giorno gas G+1 il gestore del sistema di trasporto fornisce a ciascun utente della rete un’allocazione iniziale per le immissioni e i prelievi nel giorno G e un quantitativo iniziale di sbilancio giornaliero:

a)

per lo scenario di base e per la variante 1 dei modelli di informazioni, tutto il gas fornito al sistema di distribuzione viene allocato;

b)

per la variante 2 del modello di informazioni, i prelievi misurati su base non giornaliera sono pari alla previsione dei prelievi misurati su base non giornaliera fornita all’utente della rete nel giorno precedente;

c)

per la variante 1 del modello di informazioni, l’allocazione iniziale e un quantitativo iniziale di sbilancio giornaliero sono considerati l’allocazione finale e il quantitativo finale di sbilancio giornaliero.

2.   Qualora si applichi una misura provvisoria ai sensi degli articoli da 47 a 51, l’allocazione iniziale e una quantità iniziale di sbilancio giornaliero possono essere fornite entro tre giorni gas dal giorno gas G nel caso in cui non sia possibile, sul piano tecnico o operativo, conformarsi al paragrafo 1.

3.   Il gestore del sistema di trasporto comunica a ciascun utente della rete l’allocazione definitiva delle immissioni e dei prelievi e il quantitativo definitivo di sbilancio giornaliero entro un periodo di tempo definito dalle norme nazionali di applicazione.

Articolo 38

Analisi costi/benefici

1.   Entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei sistemi di trasporto valutano i costi e i benefici relativamente ai seguenti aspetti:

a)

incremento della frequenza delle informazioni trasmesse agli utenti della rete;

b)

riduzione dei tempi relativi alla trasmissione delle informazioni;

c)

miglioramento nella precisione delle informazioni fornite.

Tale analisi dei costi/benefici specifica la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti coinvolte.

2.   Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate su tale valutazione, in cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione eventualmente coinvolti.

3.   Sulla base dei risultati della consultazione, l’autorità nazionale di regolamentazione decide in merito a eventuali cambiamenti relativamente alla trasmissione delle informazioni.

Articolo 39

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione e della parte o delle parti responsabili delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto

1.   Ogni gestore del sistema di distribuzione associato a una zona di bilanciamento e ogni parte responsabile delle previsioni comunicano al gestore del sistema di trasporto presente nella zona di bilanciamento corrispondente le informazioni necessarie affinché quest’ultimo sia in grado di trasmetterle agli utenti della rete ai sensi del presente regolamento. Tali informazioni comprendono le immissioni e i prelievi nel sistema di distribuzione, indipendentemente dal fatto che tale sistema faccia parte o meno della zona di bilanciamento.

2.   Le informazioni, il formato e la procedura per la loro trasmissione sono definiti in collaborazione dal gestore di sistema di trasporto, dal gestore del sistema di distribuzione e dalla parte responsabile delle previsioni, come opportuno, al fine di assicurare la regolare trasmissione di informazioni agli utenti della rete da parte del gestore del sistema di trasporto a norma del presente capo, e in particolare delle condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1.

3.   Tali informazioni sono fornite al gestore del sistema di trasporto nello stesso formato definito ai sensi delle norme nazionali applicabili e sono coerenti con il formato utilizzato da quest’ultimo per trasmettere le informazioni agli utenti della rete.

4.   L’autorità nazionale di regolamentazione può chiedere al gestore del sistema di trasporto, al gestore del sistema di distribuzione e alla parte responsabile della previsione, di proporre un meccanismo di incentivazione per quanto riguarda la messa a disposizione di previsioni precise dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera; tale meccanismo soddisfa i criteri definiti per il gestore del sistema di trasporto dall’articolo 11, paragrafo 4.

5.   L’autorità nazionale di regolamentazione, previa consultazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori del sistema di distribuzione interessati, designa la parte responsabile delle previsioni per zona di bilanciamento. A tale parte spetta la responsabilità di prevedere i prelievi misurati su base non giornaliera degli utenti della rete e, ove appropriato, la successiva allocazione. Tale parte può essere un gestore del sistema di trasporto, un gestore del sistema di distribuzione o un terzo.

Articolo 40

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti del gestore del sistema di trasporto

I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a fornire al gestore del sistema di trasporto informazioni sulle immissioni e i prelievi misurati su base giornaliera e infragiornaliera nel sistema di distribuzione conformemente alle disposizioni in materia di informazioni di cui all’articolo 34, paragrafi da 2 a 6, e agli articoli 35 e 37. Tali informazioni vengono fornite al gestore del sistema di trasporto entro un tempo sufficiente affinché questi possa trasmetterle agli utenti della rete.

Articolo 41

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti della parte responsabile delle previsioni

1.   I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a fornire alla parte responsabile delle previsioni informazioni sufficienti e aggiornate ai fini dell’applicazione della metodologia per la previsione dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera di cui all’articolo 42, paragrafo 2. Tali informazioni vengono fornite tempestivamente nel rispetto delle tempistiche indicate dalla parte responsabile delle previsioni per poter rispondere adeguatamente alle loro esigenze.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla variante 1.

Articolo 42

Obblighi informativi in capo alla parte responsabile delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto

1.   La parte responsabile delle previsioni comunica al gestore del sistema di trasporto le previsioni dei prelievi misurati su base non giornaliera e le successive allocazioni, conformemente agli obblighi informativi di cui agli articoli 36 e 37. Tali informazioni vengono fornite al gestore del sistema di trasporto entro un tempo sufficiente affinché questi possa trasmetterle agli utenti della rete e, ai fini delle previsioni del giorno prima e infragiornaliere dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera, vengono trasmesse entro un’ora prima del termine di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il gestore del sistema e la parte responsabile delle previsioni convengano che un momento successivo sia sufficiente a trasmettere tali informazioni dal gestore del sistema di trasporto agli utenti della rete.

2.   La metodologia per la previsione dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera si basa su un modello statistico di previsione della domanda, in cui a ciascun prelievo misurato non giornalmente viene assegnato un profilo di prelievo, consistente in una formula della variazione della domanda di gas rispetto a variabili quali la temperatura, il giorno della settimana, la tipologia di cliente e i periodi festivi. La metodologia è soggetta a consultazioni prima della sua adozione.

3.   Una relazione sulla precisione delle previsioni dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera viene pubblicata dalla parte responsabile delle previsioni almeno ogni due anni.

4.   Ove opportuno, il gestore del sistema di trasporto fornisce i dati relativi ai flussi di gas in un tempo sufficiente per consentire alla parte responsabile delle previsioni di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo.

5.   I paragrafi da 2 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alla variante 1.

CAPO IX

SERVIZIO DI FLESSIBILITÀ DEL LINEPACK

Articolo 43

Disposizioni generali

1.   Un gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete un servizio di flessibilità del linepack dopo l’approvazione delle relative condizioni contrattuali dall’autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Le condizioni applicabili a un servizio di flessibilità del linepack sono coerenti con la responsabilità degli utenti della rete di bilanciare le immissioni e i prelievi nel giorno gas.

3.   Il servizio di flessibilità del linepack è limitato al livello di flessibilità del linepack disponibile nella rete di trasporto e considerato dal gestore del sistema di trasporto come non necessario allo svolgimento della funzione di trasporto.

4.   Il gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto dagli utenti della rete nell’ambito di tale servizio viene preso in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero.

5.   Il meccanismo di neutralità definito al capo VII non si applica al servizio di flessibilità del linepack, salvo se diversamente deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione.

6.   Gli utenti della rete comunicano al gestore del sistema di trasporto interessato l’uso del servizio di flessibilità del linepack, notificando le nomine e le rinomine.

7.   Il gestore del sistema di trasporto può astenersi dal richiedere che gli utenti della rete presentino le nomine e rinomine di cui al paragrafo 6 se la mancanza di tale notifica non reca pregiudizio allo sviluppo del mercato del gas all’ingrosso di breve termine e il gestore del sistema di trasporto dispone di informazioni sufficienti per fornire un’allocazione precisa dell’uso del servizio di flessibilità del linepack il giorno gas successivo.

Articolo 44

Condizioni per l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack

1.   Il servizio di flessibilità del linepack può essere erogato solo se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a)

il gestore del sistema di trasporto non ha necessità di sottoscrivere contratti con altri fornitori di servizi infrastrutturali, come un gestore di sistemi di stoccaggio o di sistemi GNL, ai fini della fornitura di un servizio di flessibilità del linepack;

b)

i ricavi generati dal gestore del sistema di trasporto tramite l’erogazione del servizio di flessibilità del linepack sono almeno equivalenti alle spese sostenute o da sostenere nell’ambito dell’erogazione di tale servizio;

c)

il servizio di flessibilità del linepack è offerto in maniera trasparente e non discriminatoria e può essere offerto utilizzando meccanismi concorrenziali;

d)

il gestore del sistema di trasporto non può addebitare, direttamente o indirettamente, a un utente della rete le eventuali spese sostenute per l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack, se tale utente della rete non ha sottoscritto un contratto a tal fine;

e)

l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack non ha un effetto negativo sugli scambi transfrontalieri.

2.   Il gestore del sistema di trasporto dà la priorità alla riduzione degli obblighi infragiornalieri rispetto alla fornitura di un servizio di flessibilità del linepack.

CAPO X

MISURE PROVVISORIE

Articolo 45

Misure provvisorie: disposizioni generali

1.   In mancanza di sufficiente liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine, il gestore del sistema di trasporto applica le opportune misure provvisorie stabilite dagli articoli da 47 a 50. In tal caso, le azioni di bilanciamento effettuate dal gestore del sistema di trasporto favoriscono, nella misura del possibile, la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine.

2.   Il ricorso ad una misura provvisoria lascia impregiudicata l’applicazione di qualsiasi altra misura provvisoria alternativa o aggiuntiva, a condizione che tale misura sia volta a promuovere la concorrenza e a stimolare la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine e che sia coerente con i principi generali di cui al presente regolamento.

3.   Le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate ed attuate da ciascun gestore del sistema di trasporto conformemente alla relazione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, approvata dall’autorità nazionale di regolamentazione in conformità alla procedura stabilita all’articolo 46.

4.   La relazione prevede la cessazione delle misure provvisorie entro cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 46

Misure provvisorie: relazione annuale

1.   Qualora preveda di attuare o di continuare ad attuare misure provvisorie, il gestore del sistema di trasporto prepara una relazione nella quale precisa:

a)

una descrizione del livello di sviluppo e della liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine al momento della preparazione della relazione, che indichi, tra l’altro, le seguenti informazioni, se a disposizione del gestore del sistema di trasporto:

i)

il numero delle transazioni concluse presso il punto di scambio virtuale e il numero delle transazioni in generale;

ii)

lo scarto denaro/lettera e i volumi delle offerte di acquisto e di vendita;

iii)

il numero di controparti che hanno accesso al mercato all’ingrosso del gas di breve termine;

iv)

il numero di controparti attive sul mercato del gas all’ingrosso di breve termine durante uno specifico periodo di tempo;

b)

le misure provvisorie da applicare;

c)

le ragioni che hanno determinato l’applicazione delle misure provvisorie:

i)

una spiegazione della necessità di tali misure in considerazione del livello di sviluppo del mercato del gas all’ingrosso di breve termine di cui alla lettera b);

ii)

una valutazione delle modalità in cui tali misure incrementeranno la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine;

d)

un’identificazione delle disposizioni che verranno adottate per eliminare le misure provvisorie, compresi i criteri per la loro applicazione e una valutazione della relativa tempistica.

2.   Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate in merito alla relazione.

3.   In seguito alla consultazione, il gestore del sistema di trasporto sottopone la relazione all’autorità nazionale di regolamentazione per l’approvazione. La prima relazione è presentata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le successive relazioni con l’aggiornamento, se del caso, sono presentate annualmente.

4.   L’autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione completa. Tale decisione è notificata senza indugio all’agenzia e alla Commissione. Nel decidere in merito all’approvazione della relazione, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta le sue conseguenze sull’armonizzazione dei sistemi di bilanciamento e su una maggiore integrazione del mercato che assicurino la non discriminazione, una concorrenza efficace e l’efficiente funzionamento del mercato del gas.

5.   Si applica la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 47

Piattaforma di bilanciamento

1.   Qualora il mercato del gas all’ingrosso di breve termine abbia, o si prevede che abbia, un’insufficiente liquidità o qualora non si possano ragionevolmente reperire sul mercato i prodotti temporal o locational richiesti dal gestore del sistema di trasporto, viene istituita una piattaforma di bilanciamento ai fini del bilanciamento svolto dal gestore del sistema di trasporto.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto valutano la possibilità di creare una piattaforma di bilanciamento comune per le zone di bilanciamento adiacenti nel quadro della cooperazione tra gestori dei sistemi di trasporto, o se esista una sufficiente capacità di interconnessione e la creazione di una tale piattaforma comune sia ritenuta efficiente. Se viene istituita una piattaforma di bilanciamento comune essa è amministrata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati.

3.   Nel caso in cui la situazione descritta nel paragrafo 1 non presenti un cambiamento sostanziale dopo un periodo di cinque anni, l’autorità nazionale di regolamentazione, fatto salvo l’articolo 45, paragrafo 4, e dopo aver presentato la modifica pertinente della relazione, può decidere di continuare la gestione della piattaforma di bilanciamento per un ulteriore periodo non superiore ai cinque anni.

Articolo 48

Alternativa a una piattaforma di bilanciamento

Se il gestore del sistema di trasporto può dimostrare che, a causa dell’insufficiente capacità di interconnessione tra zone di bilanciamento, il ricorso a una piattaforma di bilanciamento non produce un incremento della liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine e non gli consente di realizzare azioni di bilanciamento efficienti, può utilizzare un’alternativa, come i servizi di bilanciamento, previa approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione. Quando tale alternativa è utilizzata sono specificate le condizioni dei successivi accordi contrattuali, nonché i prezzi e la durata applicabili.

Articolo 49

Oneri di sbilancio provvisori

1.   Nei casi in cui si rendano necessarie le misure provvisorie di cui all’articolo 45, il prezzo può essere calcolato conformemente alla relazione di cui all’articolo 46, invece di utilizzare il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornaliero.

2.   In tal caso, il calcolo del prezzo può basarsi su un prezzo amministrato, un valore sostitutivo del prezzo di mercato o un prezzo derivato dagli scambi sulla piattaforma di bilanciamento.

3.   Il valore sostitutivo del prezzo di mercato è inteso a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 6. Tale valore è stabilito tenendo in considerazione il potenziale rischio di manipolazione del mercato.

Articolo 50

Tolleranza

1.   Le tolleranze possono essere applicate solo nel caso in cui gli utenti della rete non abbiano accesso:

a)

a un mercato del gas all’ingrosso di breve termine che disponga di sufficiente liquidità;

b)

al gas necessario per gestire le fluttuazioni di breve termine della domanda e dell’offerta di gas; oppure

c)

a sufficienti informazioni per quanto riguarda le loro immissioni e i loro prelievi.

2.   Le tolleranze si applicano:

a)

in riferimento al quantitativo di sbilancio giornaliero degli utenti della rete;

b)

su base trasparente e non discriminatoria;

c)

soltanto nella misura necessaria e per la durata minima necessaria.

3.   L’applicazione di tolleranze può ridurre l’esposizione finanziaria degli utenti della rete al prezzo marginale di vendita o al prezzo marginale di acquisto in relazione a una parte o alla totalità del quantitativo di sbilancio giornaliero per il giorno gas.

4.   Il livello di tolleranza è pari al quantitativo massimo di gas che gli utenti della rete possono acquistare o vendere al prezzo medio ponderato. Qualora vi sia un quantitativo residuo di gas che costituisce lo sbilancio giornaliero di un determinato utente della rete e che supera il livello di tolleranza, tale quantitativo viene venduto al prezzo marginale di vendita o acquistato al prezzo marginale di acquisto.

5.   Il livello di tolleranza è stabilito in maniera da:

a)

riflettere la flessibilità della rete di trasporto e le esigenze dell’utente della rete;

b)

riflettere il livello di rischio assunto dall’utente della rete nella gestione del bilanciamento delle sue immissioni e dei suoi prelievi;

c)

non pregiudicare lo sviluppo del mercato del gas all’ingrosso di breve termine;

d)

non comportare un aumento dei costi indebitamente eccessivo per le attività di bilanciamento svolte dal gestore del sistema di trasporto.

6.   Il livello di tolleranza è calcolato sulla base delle immissioni e dei prelievi di ogni utente della rete, escludendo gli scambi effettuati presso il punto di scambio virtuale, per ogni giorno gas. Le sottocategorie sono precisate in conformità alle norme nazionali applicabili.

7.   Il livello di tolleranza applicabile ai prelievi misurati su base non giornaliera definiti ai sensi delle normative nazionali applicabili si basa sulla differenza tra le previsioni dei prelievi misurati su base non giornaliera di un utente della rete e la loro allocazione.

8.   Il livello di tolleranza può includere una componente calcolata tenendo conto dell’applicazione della deviazione rispetto alla previsione effettuata per l’utente della rete relativamente ai prelievi misurati su base non giornaliera. Tale deviazione corrisponde all’importo della relativa previsione che:

a)

supera l’allocazione dei prelievi misurati su base non giornaliera qualora il quantitativo di sbilancio giornaliero sia positivo;

b)

è inferiore all’allocazione dei prelievi misurati su base non giornaliera qualora il quantitativo di sbilancio giornaliero sia negativo.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51

Rilascio dell’eccedenza di flessibilità del gestore del sistema di trasporto

1.   Se i contratti a lungo termine per l’approvvigionamento di flessibilità che sono validi alla data di entrata in vigore del presente regolamento conferiscono un diritto di prelievo o immissione di determinati volumi di gas al gestore del sistema di trasporto, quest’ultimo si adopera per ridurre tale quantitativo di flessibilità.

2.   Nel determinare l’ammontare dell’eccedenza di flessibilità disponibile per l’immissione o il prelievo nell’ambito di un contratto a lungo termine in vigore, il gestore del sistema di trasporto prende in considerazione il ricorso a prodotti standardizzati di breve termine.

3.   L’eccedenza di flessibilità può essere rilasciata:

a)

in conformità alle condizioni del contratto esistente, se contenente disposizioni che consentono di ridurre il quantitativo di gas oggetto di impegno e/o di risolvere il contratto esistente; oppure

b)

in assenza di tali diritti contrattuali, nella seguente modalità:

i)

il contratto resta in vigore fino alla sua cessazione conformemente alle condizioni applicabili;

ii)

le parti contraenti valutano ulteriori accordi al fine di rilasciare sul mercato l’eventuale eccedenza di gas non richiesto ai fini del bilanciamento per dare agli altri utenti della rete l’accesso a maggiori risorse di flessibilità.

4.   Se il contratto in vigore prevede una riduzione delle risorse di flessibilità in linea con l’eccedenza di disponibilità, il gestore del sistema di trasporto riduce tale flessibilità non appena sia ragionevolmente possibile, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o non appena sia stabilita l’esistenza dell’eccedenza.

5.   Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate su proposte specifiche da attuare quali misure provvisorie per il rilascio di eventuali eccedenze di flessibilità nell’ambito di un contratto a lungo termine in vigore.

6.   Il gestore del sistema di trasporto pubblica le informazioni sulle azioni di bilanciamento intraprese in conformità al contratto a lungo termine in vigore.

7.   L’autorità nazionale di regolamentazione può fissare obiettivi riguardanti la percentuale di cui vanno ridotti i contratti a lungo termine al fine di incrementare la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1.   L’autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare il gestore del sistema di trasporto, sulla base di una sua richiesta giustificata, a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1o ottobre 2014, purché non sia attuata dal gestore del sistema di trasporto alcuna misura provvisoria di cui al capo X. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione faccia uso di tale possibilità, il presente regolamento non si applica nella zona di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto nell’ambito e per la durata del periodo di transizione stabilito nella decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata in conformità al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data di ricevimento di tale richiesta. La decisione è notificata senza indugio all’Agenzia e alla Commissione.

Articolo 53

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatti salvi l’articolo 28, l’articolo 33, paragrafo 5, l’articolo 38, paragrafo 1, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 46, paragrafo 3, e gli articoli 51 e 52, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(2)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(3)  Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

(4)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(5)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)  GU L 273 del 15.10.2013, pag. 5.


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