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Document 32013R0606

    Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

    GU L 181 del 29.6.2013, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/606/oj

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 181/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 606/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 12 giugno 2013

    relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

    vista l’opinione del Comitato delle regioni (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone e sia facilitato l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine dell’istituzione graduale di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

    (2)

    L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali sia fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali.

    (3)

    In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne sono assolutamente necessarie disposizioni atte a garantire che le misure di protezione disposte in uno Stato membro siano riconosciute e, se del caso, eseguite in modo rapido e semplice in un altro Stato membro per far sì che la protezione assicurata a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in qualsiasi altro Stato membro nel quale la persona si reca o si trasferisce. È necessario assicurare che l’esercizio legittimo da parte dei cittadini dell’Unione del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 21 TFUE non si traduca in una perdita di tale protezione.

    (4)

    La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia nell’Unione e la volontà di garantire un sistema di circolazione delle misure di protezione più rapido e meno oneroso all’interno dell’Unione giustificano il principio secondo cui le misure di protezione disposte in uno Stato membro sono riconosciute in tutti gli altri Stati membri senza che siano necessarie procedure speciali. Di conseguenza, una misura di protezione disposta in uno Stato membro («Stato membro d’origine») dovrebbe essere trattata come se fosse stata disposta nello Stato membro dove se ne richiede il riconoscimento («Stato membro richiesto»).

    (5)

    Al fine di conseguire l’obiettivo della libera circolazione delle misure di protezione, è necessario e opportuno che le norme che disciplinano il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione delle misure di protezione siano disciplinate da uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile.

    (6)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle misure di protezione disposte al fine di proteggere una persona ove sussistano gravi motivi per ritenere che la sua vita, la sua integrità fisica o psichica, la sua libertà personale, la sua sicurezza o la sua integrità sessuale siano in pericolo, ad esempio per prevenire qualsiasi forma di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette quali violenze fisiche, molestie, aggressioni sessuali, stalking, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione. È importante sottolineare che il presente regolamento si applica a tutte le vittime, indipendentemente dal fatto che siano vittime di violenza di genere.

    (7)

    La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (3), garantisce che le vittime di reato ricevano informazione e assistenza adeguate.

    (8)

    Il presente regolamento integra la direttiva 2012/29/UE. Il fatto che una persona sia oggetto di una misura di protezione disposta in materia civile non osta necessariamente a che essa sia definita «vittima» ai sensi di tale direttiva.

    (9)

    L’ambito di applicazione del presente regolamento rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 TFUE. Il presente regolamento si applica solamente alle misure di protezione disposte in materia civile. Le misure di protezione adottate in materia penale sono disciplinate dalla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (4).

    (10)

    La nozione di materia civile dovrebbe essere interpretata in modo autonomo, conformemente ai principi del diritto dell’Unione. La natura civile, amministrativa o penale dell’autorità che dispone una misura di protezione non dovrebbe essere determinante ai fini della valutazione del carattere civile di una misura di protezione.

    (11)

    Il presente regolamento non dovrebbe interferire con il funzionamento del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (5) («regolamento Bruxelles II bis»). Le decisioni adottate a norma del regolamento Bruxelles II bis dovrebbero continuare a essere riconosciute ed eseguite nel quadro dello stesso.

    (12)

    Il presente regolamento tiene conto delle differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri e non interferisce con i sistemi nazionali per disporre misure di protezione. Il presente regolamento non obbliga gli Stati membri a modificare i loro sistemi nazionali in modo tale da consentire che siano disposte misure di protezione in materia civile, né a introdurre misure di protezione in materia civile per l’applicazione del presente regolamento.

    (13)

    Per tener conto dei vari tipi di autorità che dispongono misure di protezione in materia civile negli Stati membri, e diversamente da altri settori della cooperazione giudiziaria, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle decisioni sia delle autorità giurisdizionali sia delle autorità amministrative, a condizione che queste ultime offrano garanzie per quanto riguarda, in particolare, la loro imparzialità e il diritto delle parti al controllo giurisdizionale. In nessun caso le autorità di polizia dovrebbero essere considerate autorità emittenti ai sensi del presente regolamento.

    (14)

    Sulla base del principio di riconoscimento reciproco, le misure di protezione disposte in materia civile nello Stato membro d’origine dovrebbero essere riconosciute nello Stato membro richiesto come misure di protezione in materia civile ai sensi del presente regolamento.

    (15)

    Conformemente al principio di riconoscimento reciproco, il riconoscimento corrisponde alla durata della misura di protezione. Tuttavia, tenuto conto della diversità delle misure di protezione in base alle legislazioni degli Stati membri, in particolare riguardo alla loro durata, e considerato che il presente regolamento normalmente si applicherà in situazioni di emergenza, gli effetti del riconoscimento a norma del presente regolamento dovrebbero essere limitati, in via eccezionale, a un periodo di dodici mesi dal rilascio del certificato previsto dal presente regolamento, indipendentemente dall’eventuale maggiore durata della misura di protezione stessa (sia essa di natura provvisoria, limitata nel tempo o indefinita).

    (16)

    Nei casi in cui la durata di una misura di protezione supera i dodici mesi, tale limitazione degli effetti del riconoscimento a norma del presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto della persona protetta di invocare la misura di protezione a titolo di qualsiasi altro atto giuridico dell’Unione disponibile che preveda il riconoscimento o di chiedere una misura di protezione nazionale nello Stato membro richiesto.

    (17)

    La limitazione degli effetti del riconoscimento è eccezionale a causa della natura particolare dell’oggetto del presente regolamento e non dovrebbe costituire un precedente per altri strumenti in materia civile e commerciale.

    (18)

    Il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto il riconoscimento dell’obbligo imposto dalla misura di protezione. Non dovrebbe regolamentare le procedure di attuazione o esecuzione della misura di protezione, né riguardare le potenziali sanzioni che potrebbero essere inflitte se l’obbligo disposto dalla misura di protezione fosse violato nello Stato membro richiesto. Tali materie sono lasciate al diritto di tale Stato membro. Tuttavia, conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di riconoscimento reciproco, gli Stati membri devono assicurare che le misure di protezione riconosciute a norma del presente regolamento possano essere applicate nello Stato membro richiesto.

    (19)

    Le misure di protezione rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero assicurare protezione alla persona protetta nel suo luogo di residenza o di lavoro o in un altro luogo da essa frequentato regolarmente, quale la residenza di parenti stretti o la scuola o un altro istituto d’istruzione frequentato da un figlio. Indipendentemente dal fatto che il luogo in questione o la zona oggetto della misura di protezione siano descritti nella misura stessa per mezzo di uno o più indirizzi specifici o in riferimento a un’area circoscritta cui la persona che determina il rischio non può, rispettivamente, avvicinarsi o accedere (o una combinazione di queste due ipotesi), il riconoscimento dell’obbligo imposto dalla misura di protezione si riferisce alla finalità svolta dal luogo per la persona protetta piuttosto che all’indirizzo specifico.

    (20)

    Alla luce di quanto precede e a condizione che la natura e gli elementi essenziali della misura di protezione siano mantenuti, l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe essere autorizzata ad adeguare gli elementi fattuali della misura di protezione se tale adeguamento è necessario ai fini dell’efficacia concreta del riconoscimento della misura di protezione nello Stato membro richiesto. Gli elementi fattuali comprendono l’indirizzo, la localizzazione generale o la distanza minima che la persona che determina il rischio deve mantenere dalla persona protetta, dall’indirizzo o dalla localizzazione generale. Tuttavia, tale adeguamento non può pregiudicare il tipo e la natura civile della misura di protezione.

    (21)

    Al fine di facilitare l’eventuale adeguamento di una misura di protezione, il certificato dovrebbe indicare se l’indirizzo specificato nella misura di protezione corrisponde al luogo di residenza o al luogo di lavoro della persona protetta ovvero a un luogo che essa frequenta regolarmente. Inoltre, il certificato dovrebbe altresì indicare, se pertinente, l’area circoscritta (raggio approssimativo a partire dall’indirizzo specifico) a cui si applica l’obbligo imposto dalla misura di protezione alla persona che determina il rischio.

    (22)

    Al fine di facilitare la libera circolazione delle misure di protezione nell’Unione, è opportuno che il presente regolamento introduca un modello uniforme di certificato e preveda un modulo standard multilingue a tal fine. L’autorità emittente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta della persona protetta.

    (23)

    I campi di testo libero nel modulo standard multilingue per il certificato dovrebbero essere per quanto possibile limitati, in modo tale che la traduzione o la traslitterazione possano essere fornite nella maggior parte dei casi senza addebitare alcun costo alla persona protetta, utilizzando il modulo standard nella lingua pertinente. Gli eventuali costi sostenuti per la traduzione necessaria di un testo non compreso nel modulo standard multilingue devono essere addebitati secondo quanto previsto dal diritto dello Stato membro d’origine.

    (24)

    Qualora un certificato contenga testo libero, l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe determinare se sia necessaria una traduzione o traslitterazione. Ciò non dovrebbe impedire alla persona protetta o all’autorità emittente dello Stato membro d’origine di fornire di sua iniziativa una traduzione o traslitterazione.

    (25)

    Per garantire il rispetto del diritto alla difesa della persona che determina il rischio, qualora la misura di protezione sia stata disposta in contumacia o in base a una procedura che non prevede la precedente comunicazione a tale persona («procedura in assenza di contraddittorio»), il rilascio del certificato dovrebbe essere possibile solo se tale persona abbia avuto la possibilità di difendersi contro la misura di protezione. Tuttavia, per evitare l’elusione e tenendo conto dell’urgenza che caratterizza i casi in cui sono necessarie misure di protezione, non si dovrebbe richiedere che il periodo per far valere i mezzi di difesa sia scaduto prima che possa essere rilasciato un certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato non appena la misura di protezione è esecutiva nello Stato membro d’origine.

    (26)

    Tenuto conto degli obiettivi della semplicità e rapidità, il presente regolamento prevede metodi semplici e rapidi per portare gli atti procedurali all’attenzione della persona che determina il rischio. Tali metodi specifici di comunicazione dovrebbero essere applicati solo ai fini del presente regolamento a motivo della natura particolare del suo oggetto, non dovrebbero costituire un precedente per altri strumenti in materia civile e commerciale e non dovrebbero pregiudicare eventuali obblighi di uno Stato membro riguardanti la notifica e la comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile derivanti da una convenzione bilaterale o multilaterale conclusa tra tale Stato membro e un paese terzo.

    (27)

    Nel portare il certificato all’attenzione della persona che determina il rischio come pure nell’apportare eventuali adeguamenti agli elementi fattuali di una misura di protezione nello Stato membro richiesto dovrebbe essere prestata debita attenzione all’interesse della persona protetta a che non siano resi noti il luogo in cui si trova o altri dati di contatto. Tali dati non dovrebbero essere resi noti alla persona che determina il rischio a meno che ciò non sia necessario per ottemperare o dare esecuzione alla misura di protezione.

    (28)

    Non dovrebbe essere possibile presentare ricorso contro il rilascio del certificato.

    (29)

    Il certificato dovrebbe essere rettificato qualora, a causa di errore o imprecisione palese, come un errore di battitura o un errore di trascrizione o copiatura, non rispecchi correttamente la misura di protezione, o dovrebbe essere revocato qualora risulti manifestamente concesso per errore, per esempio se utilizzato per una misura che esula dall’ambito di applicazione del presente regolamento o se rilasciato in violazione dei requisiti per il suo rilascio.

    (30)

    L’autorità di rilascio dello Stato membro d’origine dovrebbe, su richiesta, prestare assistenza alla persona protetta per l’ottenimento delle informazioni sulle autorità degli Stati membri richiesti dinanzi alle quali deve essere invocata la misura di protezione o deve essere chiesta l’esecuzione.

    (31)

    Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che non siano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere un motivo di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione della misura di protezione in caso di incompatibilità con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto.

    (32)

    Ragioni di interesse pubblico potrebbero giustificare, in circostanze eccezionali, che il giudice dello Stato membro richiesto rifiuti di riconoscere o eseguire una misura di protezione qualora l’applicazione di tale misura risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico di tale Stato membro. Tuttavia, al giudice non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell’eccezione di ordine pubblico per negare il riconoscimento o l’esecuzione di una misura di protezione qualora ciò costituisca una violazione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21.

    (33)

    In caso di sospensione o revoca della misura di protezione o di revoca del certificato nello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto, previa presentazione del pertinente certificato, dovrebbe sospendere o revocare gli effetti del riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

    (34)

    A una persona protetta dovrebbe essere assicurato un accesso effettivo alla giustizia in altri Stati membri. Per assicurare tale accesso effettivo nei procedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, dev’essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (6).

    (35)

    Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento, si dovrebbe richiedere agli Stati membri di fornire talune informazioni sulle regole e procedure nazionali relative alle misure di protezione in materia civile nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (7). L’accesso alle informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbe essere possibile tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

    (36)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione dei moduli previsti dal presente regolamento e alle loro successive modifiche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8).

    (37)

    Per l’adozione di atti di esecuzione che istituiscano e successivamente modifichino i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

    (38)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire i diritti della difesa e il diritto a un giudice imparziale, di cui agli articoli 47 e 48 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

    (39)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme relative a un meccanismo semplice e rapido per il riconoscimento delle misure di protezione disposte in uno Stato membro in materia civile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (40)

    A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

    (41)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (42)

    Il garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 17 ottobre 2011 (9) basato sull’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme relative a un meccanismo semplice e rapido per il riconoscimento delle misure di protezione disposte in uno Stato membro in materia civile.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle misure di protezione in materia civile disposte da un’autorità emittente ai sensi dell’articolo 3, punto 4.

    2.   Il presente regolamento si applica ai casi transfrontalieri. Ai fini del presente regolamento, un caso è ritenuto transfrontaliero qualora il riconoscimento della misura di protezione disposta in uno Stato membro sia chiesto in un altro Stato membro.

    3.   Il presente regolamento non si applica alle misure di protezione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)   «misura di protezione»: qualsiasi decisione, a prescindere dalla denominazione usata, emanata dall’autorità emittente dello Stato membro d’origine conformemente al diritto nazionale e che impone uno o più dei seguenti obblighi a una persona che determina il rischio, al fine di proteggere un’altra persona qualora l’integrità fisica o psichica di quest’ultima possa essere a rischio:

    2)   «persona protetta»: la persona fisica oggetto della protezione assicurata da una misura di protezione;

    3)   «persona che determina il rischio»: la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui al punto 1;

    4)   «autorità emittente»: l’autorità giurisdizionale, o un’altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, purché tale altra autorità offra alle parti garanzie circa l’imparzialità e le sue decisioni in relazione alla misura di protezione possano, a norma del diritto dello Stato membro in cui opera, formare oggetto di controllo da parte di un’autorità giurisdizionale e abbiano forza ed effetti equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giurisdizionale nella stessa materia;

    5)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui è disposta la misura di protezione;

    6)   «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

    CAPO II

    RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

    Articolo 4

    Riconoscimento ed esecuzione

    1.   La misura di protezione disposta in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

    2.   La persona protetta che desideri invocare nello Stato membro richiesto una misura di protezione disposta nello Stato membro d’origine presenta all’autorità competente dello Stato membro richiesto:

    a)

    una copia della misura di protezione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

    b)

    il certificato rilasciato nello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 5; e

    c)

    se necessario, una traslitterazione e/o traduzione del certificato in conformità dell’articolo 16.

    3.   Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della misura di protezione.

    4.   Indipendentemente dall’eventuale maggiore durata della misura di protezione, gli effetti del riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono limitati a un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio del certificato.

    5.   Il procedimento d’esecuzione delle misure di protezione è disciplinato dal diritto dello Stato membro richiesto.

    Articolo 5

    Certificato

    1.   L’autorità emittente dello Stato membro d’origine, su richiesta della persona protetta, rilascia il certificato, utilizzando il modulo standard multilingue stabilito conformemente all’articolo 19 e contenente le informazioni di cui all’articolo 7.

    2.   Non è ammesso ricorso contro il rilascio del certificato.

    3.   Su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine fornisce alla persona protetta una traslitterazione e/o traduzione del certificato avvalendosi del modulo standard multilingue stabilito in conformità dell’articolo 19.

    Articolo 6

    Requisiti per il rilascio del certificato

    1.   Il certificato può essere rilasciato solo se la misura di protezione è stata notificata alla persona che determina il rischio conformemente al diritto dello Stato membro d’origine.

    2.   Qualora la misura di protezione sia stata disposta in contumacia, il certificato può essere rilasciato solo se alla persona che determina il rischio sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente ovvero, ove pertinente, se tale persona è stata altrimenti informata dell’avvio del procedimento conformemente al diritto dello Stato membro d’origine in tempo utile e in modo tale da consentirle di presentare le proprie difese.

    3.   Qualora la misura di protezione sia stata disposta in base a una procedura che non prevede la previa comunicazione alla persona che determina il rischio («procedura inaudita altera parte»), il certificato può essere rilasciato solo se questa ha avuto il diritto di contestare la misura di protezione ai sensi del diritto dello Stato membro d’origine.

    Articolo 7

    Contenuto del certificato

    Il certificato contiene le seguenti informazioni:

    a)

    denominazione e indirizzo/dati di contatto dell’autorità emittente;

    b)

    numero di riferimento del fascicolo;

    c)

    data di rilascio del certificato;

    d)

    dati relativi alla persona protetta: nome, data e luogo di nascita, se disponibili, e un indirizzo per le notifiche, preceduto dall’avviso ben visibile che tale indirizzo può essere reso noto alla persona che determina il rischio;

    e)

    dati relativi alla persona che determina il rischio: nome, data e luogo di nascita, se disponibili, indirizzo per le notifiche;

    f)

    tutte le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione della misura di protezione, che comprendano, ove applicabile, il tipo di misura e l’obbligo da questa imposto alla persona che determina il rischio e specifichino la funzione del luogo e/o dell’area circoscritta ai quali è vietato a questa persona, rispettivamente, avvicinarsi o accedere;

    g)

    durata della misura di protezione;

    h)

    durata degli effetti del riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4;

    i)

    una dichiarazione secondo cui sono stati soddisfatti i requisiti stabiliti all’articolo 6;

    j)

    informazioni sui diritti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 13;

    k)

    per comodità di riferimento, un rinvio al titolo completo del presente regolamento.

    Articolo 8

    Notifica del certificato alla persona che determina il rischio

    1.   L’autorità emittente dello Stato membro d’origine notifica alla persona che determina il rischio il certificato, il fatto che il suo rilascio dà luogo al riconoscimento e, ove applicabile, all’esecutività della misura di protezione in tutti gli Stati membri a norma dell’articolo 4.

    2.   Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro d’origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d’origine o in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

    Nelle situazioni in cui non è noto l’indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della notifica si applica il diritto dello Stato membro d’origine.

    3.   Il luogo in cui si trova o altri dati di contatto della persona protetta non sono resi noti alla persona che determina il rischio a meno che ciò non sia necessario per ottemperare o dare esecuzione alla misura di protezione.

    Articolo 9

    Rettifica o revoca del certificato

    1.   Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della persona protetta o della persona che determina il rischio all’autorità emittente dello Stato membro d’origine o su iniziativa di tale autorità, il certificato è:

    a)

    rettificato qualora, a seguito di un errore materiale, vi sia una discrepanza tra la misura di protezione e il certificato stesso; o

    b)

    revocato qualora risulti manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e dell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    2.   La procedura, compresi eventuali ricorsi, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato é disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.

    Articolo 10

    Assistenza alla persona protetta

    Su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine le presta assistenza per l’ottenimento delle informazioni, rese disponibili in conformità degli articoli 17 e 18, in relazione alle autorità dello Stato membro richiesto dinanzi alle quali deve essere invocata la misura di protezione o deve essere chiesta l’esecuzione.

    Articolo 11

    Adeguamento della misura di protezione

    1.   L’autorità competente dello Stato membro richiesto, ove e per quanto necessario, adegua gli elementi fattuali della misura di protezione al fine di dare applicazione alla misura di protezione in tale Stato membro.

    2.   La procedura per l’adeguamento della misura di protezione è disciplinata dal diritto dello Stato membro richiesto.

    3.   L’adeguamento della misura di protezione è portato all’attenzione della persona che determina il rischio.

    4.   Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro richiesto, la comunicazione è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto o in un paese terzo, la comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

    Nelle situazioni in cui non è noto l’indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della comunicazione si applica il diritto dello Stato membro richiesto.

    5.   Può essere presentato ricorso contro l’adeguamento della misura di protezione da parte della persona protetta o della persona che determina il rischio. La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto dello Stato membro richiesto. Tuttavia, la presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

    Articolo 12

    Divieto di riesame del merito

    In nessun caso una misura di protezione disposta nello Stato membro d’origine può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

    Articolo 13

    Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

    1.   Il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione sono negati, su domanda della persona che determina il rischio, nella misura in cui tale riconoscimento è:

    a)

    manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o

    b)

    inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto.

    2.   La domanda di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione è presentata al giudice dello Stato membro richiesto e comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto iv).

    3.   Il riconoscimento della misura di protezione non può essere negato a motivo del fatto che il diritto dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti un’analoga misura.

    Articolo 14

    Sospensione o revoca del riconoscimento o dell’esecuzione

    1.   In caso di sospensione o revoca della misura di protezione nello Stato membro d’origine, di sospensione o limitazione della sua esecutività o di revoca del certificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l’autorità emittente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta della persona protetta o della persona che determina il rischio, un certificato che attesta tale sospensione, limitazione o revoca utilizzando il modulo standard multilingue stabilito conformemente all’articolo 19.

    2.   Previa presentazione, da parte della persona protetta o della persona che determina il rischio, del certificato rilasciato in conformità del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende o revoca gli effetti del riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 15

    Legalizzazione e altre formalità analoghe

    Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

    Articolo 16

    Traslitterazione o traduzione

    1.   Le eventuali traslitterazioni o traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

    2.   Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 3, qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

    Articolo 17

    Informazioni messe a disposizione dei cittadini

    Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali relative alle misure di protezione in materia civile, comprese le informazioni sul tipo di autorità che sono competenti per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    Gli Stati membri tengono aggiornate tali informazioni.

    Articolo 18

    Comunicazione di informazioni a cura degli Stati membri

    1.   Entro l’11 luglio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    il tipo di autorità competenti per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, specificando, ove applicabile:

    i)

    le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5;

    ii)

    le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura;

    iii)

    le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1;

    iv)

    i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13;

    b)

    la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

    2.   La Commissione mette le informazioni di cui al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

    Articolo 19

    Adozione e successive modifiche dei moduli

    La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire e successivamente modificare i moduli di cui agli articoli 5 e 14. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20.

    Articolo 20

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 21

    Riesame

    Entro l’11 gennaio 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte di modifica.

    Articolo 22

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’11 gennaio 2015.

    Il presente regolamento si applica alle misure di protezione disposte l’11 gennaio 2015 o successivamente, indipendentemente da quando i procedimenti sono stati avviati.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. CREIGHTON


    (1)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2013.

    (3)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

    (4)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

    (5)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

    (6)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

    (7)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

    (8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (9)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 10.

    (10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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