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Document 32014D0481

    2014/481/UE: Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014 , relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto concerne la partecipazione al comitato consultivo Cariforum-UE previsto dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    GU L 216 del 22.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/481/oj

    22.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 216/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 luglio 2014

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto concerne la partecipazione al comitato consultivo Cariforum-UE previsto dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    (2014/481/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) («l'accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

    (2)

    L'articolo 232, paragrafo 2, dell'accordo dispone che il Consiglio congiunto decide in merito alla partecipazione della società civile al comitato consultivo Cariforum-UE in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.

    (3)

    È importante creare tutte le istituzioni previste dall'accordo, in particolare il comitato consultivo Cariforum-UE, che non è ancora stato convocato nonostante svolga un ruolo di promozione del dialogo e della cooperazione nonché di monitoraggio nel quadro dell'accordo.

    (4)

    Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso la sua disponibilità ad assistere il comitato consultivo Cariforum-UE, organizzando la selezione dei rappresentanti europei per tale comitato, nonché assumendo la funzione del segretariato di tale comitato nel periodo iniziale, successivamente alla sua istituzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto concerne l'adozione di una decisione del Consiglio congiunto Cariforum-UE previsto dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in merito al suo comitato consultivo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MARTINA


    (1)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. …/2014 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE

    del

    istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente la partecipazione al comitato consultivo Cariforum-UE

    IL CONSIGLIO CONGIUNTO Cariforum-UE,

    visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»), in particolare l'articolo 232, paragrafo 2,

    considerando che, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo e dell'impegno al relativo monitoraggio di cui all'articolo 5 dell'accordo, è opportuno determinare la partecipazione al comitato consultivo Cariforum-UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il comitato consultivo Cariforum-UE («il comitato») è costituito da quaranta (40) rappresentanti permanenti di organizzazioni della società civile, ripartiti come segue:

    a)

    venticinque (25) in rappresentanza di organizzazioni aventi sede negli Stati del Cariforum; e

    b)

    quindici (15) in rappresentanza di organizzazioni aventi sede nell'Unione europea.

    2.   In ognuno dei due gruppi precedentemente indicati è presente una rappresentanza equilibrata di:

    a)

    organizzazioni dei datori di lavoro;

    b)

    organizzazioni sindacali;

    c)

    altre organizzazioni economiche, sociali e non governative, comprese quelle che operano nei settori dello sviluppo e dell'ambiente; e

    d)

    ambienti accademici.

    3.   I rappresentanti permanenti restano in carica per due anni. Sono assicurati il possesso di conoscenze pertinenti e un'ampia rappresentanza in senso geografico e settoriale.

    4.   Ai fini della presente decisione, il termine «organizzazioni della società civile» include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.

    5.   Un'organizzazione è considerata situata nel territorio di uno Stato del Cariforum o dell'Unione europea se ha la sua sede legale, la sede gestionale e di controllo centrale nel territorio, a seconda dei casi, di uno Stato del Cariforum o dell'Unione europea.

    Articolo 2

    1.   Il comitato è composto dal Consiglio congiunto Cariforum-UE dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionate a norma dell'articolo 1, rispettivamente dall'Unione europea e dagli Stati del Cariforum.

    2.   Il Consiglio congiunto Cariforum-UE può anche modificare l'elenco dei membri, ove necessario.

    3.   Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.

    4.   La maggioranza dei membri selezionati dall'Unione europea e la maggioranza dei membri selezionati dagli Stati del Cariforum costituiscono il quorum del comitato.

    Articolo 3

    I rappresentanti permanenti possono ricevere un'assistenza finanziaria per l'espletamento delle proprie mansioni in seno al comitato.

    Articolo 4

    Qualsiasi organizzazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 232, paragrafo 1, dell'accordo può presenziare in qualità di osservatore alle riunioni del comitato.

    Articolo 5

    Il Comitato economico e sociale europeo funge da segretariato del comitato per un periodo iniziale, che termina il 31 dicembre 2014. Successivamente, fungerà da segretariato del comitato un'organizzazione o un'entità selezionata dagli Stati del Cariforum, seguita da un'organizzazione o un'entità selezionata dall'Unione europea, alternativamente per periodi di 12 mesi.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il […].

    Fatto a …, il … 201…

    per il Consiglio congiunto Cariforum-UE


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