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Documento 62020CJ0054
Judgment of the Court (Second Chamber) of 5 May 2022.#European Commission v Stefano Missir Mamachi di Lusignano, as heir of Livio Missir Mamachi di Lusignano and Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, as heir of Livio Missir Mamachi di Lusignano.#Appeal – Civil service – Non-contractual liability of the European Union based on a failure of an institution to fulfil its duty to ensure the protection of its officials – Delegation of the European Commission in Morocco – Murdered official – Non-material damage suffered by the official’s brother and sister – Remedy – Articles 270, 268 and 340 TFEU – Staff Regulations of Officials of the European Union – Articles 40, 42b, 55a, 73, 90 and 91 – Concept of a ‘person to whom the Staff Regulations apply’ – Statement of reasons.#Case C-54/20 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 maggio 2022.
Commissione europea contro Stefano Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano e Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano.
Impugnazione – Funzione pubblica – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento da parte di un’istituzione del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari – Delegazione della Commissione europea in Marocco – Funzionario assassinato – Danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario – Mezzo di ricorso – Articoli 270, 268 e 340 TFUE – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articoli 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 e 91 – Nozione di “persona indicata” – Motivazione.
Causa C-54/20 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 maggio 2022.
Commissione europea contro Stefano Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano e Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano.
Impugnazione – Funzione pubblica – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento da parte di un’istituzione del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari – Delegazione della Commissione europea in Marocco – Funzionario assassinato – Danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario – Mezzo di ricorso – Articoli 270, 268 e 340 TFUE – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articoli 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 e 91 – Nozione di “persona indicata” – Motivazione.
Causa C-54/20 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:349
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 maggio 2022 ( *1 )
«Impugnazione – Funzione pubblica – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento da parte di un’istituzione del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari – Delegazione della Commissione europea in Marocco – Funzionario assassinato – Danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario – Mezzo di ricorso – Articoli 270, 268 e 340 TFUE – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articoli 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 e 91 – Nozione di “persona indicata” – Motivazione»
Nella causa C‑54/20 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 gennaio 2020,
Commissione europea, rappresentata da B. Schima, T.S. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina),
Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, residente in Bruxelles (Belgio),
rappresentati da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,
Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin,
Carlo Amadeo Missir Mamachi di Lusignano,
Giustina Missir Mamachi di Lusignano,
Tommaso Missir Mamachi di Lusignano,
Filiberto Missir Mamachi di Lusignano,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Biltgen, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar,
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede, in primo luogo, di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑502/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:795), con la quale quest’ultimo l’ha condannata in solido a versare la somma di EUR 10000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e la somma di EUR 10000 alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, a titolo di risarcimento del danno morale da loro subito a causa del decesso del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, e, in secondo luogo, di avocare la causa al fine di respingere il ricorso di primo grado in quanto irricevibile. |
Contesto normativo
2 |
L’articolo 40 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: lo «statuto»), prevede quanto segue: «1. Il funzionario titolare può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali. (...) 2. Salvo quanto disposto dall’articolo 15, la durata dell’aspettativa è limitata a un anno. L’aspettativa può essere rinnovata per ulteriori periodi. Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno. La durata totale dell’aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 12 anni sull’insieme della carriera del funzionario. Tuttavia, allorché l’aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario: (...)
l’aspettativa può essere rinnovata senza limiti, purché al momento di ogni rinnovo sussistano le condizioni che avevano giustificato la concessione dell’aspettativa. (...)». |
3 |
L’articolo 42 ter, primo comma, dello statuto così dispone: «Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull’intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi». |
4 |
Ai sensi dell’articolo 55 bis dello statuto: «1. Un funzionario può chiedere l’autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere concessa dall’autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l’interesse del servizio. 2. Il funzionario ha diritto all’autorizzazione nei casi seguenti: (...)
(...)». |
5 |
L’articolo 73 dello statuto prevede quanto segue: «1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell’Unione [europea], previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata. I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione. 2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:
(...)». |
6 |
L’articolo 90 dello statuto così recita: «1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2. 2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. (...) (...) (...) Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91». |
7 |
L’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto così dispone: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. (...)». |
Fatti
8 |
I fatti all’origine della controversia, quali illustrati ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
9 |
Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, che era stato chiamato a svolgere funzioni di consigliere politico e diplomatico presso la delegazione della Commissione in Marocco, è stato assassinato con sua moglie il 18 settembre 2006 a Rabat (Marocco). Tali assassinii sono stati commessi in una casa presa in locazione da tale delegazione per il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: il «funzionario defunto»), sua moglie e i loro quattro figli. |
10 |
Il 12 maggio 2009 il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, padre del funzionario defunto, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea diretto a ottenere la condanna della Commissione al risarcimento sia dei danni materiali subiti dai figli del funzionario defunto sia dei danni morali subiti da questi ultimi, da lui stesso in qualità di padre del funzionario defunto e da quest’ultimo in nome dei suoi figli subentrati nei diritti di quest’ultimo. |
11 |
Con sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile nella parte in cui mirava a ottenere il risarcimento dei danni morali e in quanto infondato nella parte in cui mirava a ottenere il risarcimento dei danni materiali. |
12 |
Il padre e i figli del funzionario defunto hanno impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale al fine di ottenerne l’annullamento. |
13 |
Il Tribunale ha accolto tale impugnazione con sentenza del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). Detta sentenza è stata oggetto di riesame da parte della Corte, la quale l’ha parzialmente annullata con sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588). In sede di rinvio a seguito del riesame, il Tribunale ha statuito, con sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874), sui motivi che non aveva esaminato nella sentenza del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). |
14 |
Il 16 settembre 2011 il padre e i figli del funzionario defunto, ai quali si sono uniti la madre, il fratello e la sorella di tale funzionario, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE, che è stato cancellato dal ruolo con l’ordinanza del 25 novembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑494/11, non pubblicata, EU:T:2015:909), dopo la rinuncia dei ricorrenti. |
15 |
Il 17 settembre 2011 il padre del funzionario defunto, sostituito a seguito del suo decesso dai suoi aventi causa, nonché i figli di tale funzionario, ai quali si sono uniti la madre, il fratello e la sorella di quest’ultimo, hanno nuovamente presentato domande di risarcimento dei danni morali che essi avrebbero subito, secondo la procedura prevista dall’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. |
16 |
Con decisione del 17 gennaio 2012 la Commissione ha respinto tali domande. Il 13 aprile 2012 gli aventi causa del padre del funzionario defunto, i figli, la madre, il fratello e la sorella di tale funzionario hanno presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto avverso la decisione del 17 gennaio 2012. Con decisione del 26 luglio 2012 l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto detto reclamo. |
Il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale nonché la sentenza impugnata
17 |
Il 7 novembre 2012 gli aventi causa del padre del funzionario defunto, i figli, la madre, il fratello e la sorella di tale funzionario hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica avverso la decisione del 26 luglio 2012, sulla base dell’articolo 270 TFUE. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero F‑132/12. |
18 |
Con detto ricorso, essi hanno chiesto al Tribunale della funzione pubblica di annullare tale decisione, di condannare la Commissione a risarcire il danno morale asseritamente subito nonché quello del funzionario defunto e di condannare l’istituzione a versare interessi compensativi nonché interessi di mora. In particolare, il fratello e la sorella del funzionario defunto hanno chiesto che la Commissione fosse condannata a corrispondere a ciascuno di loro la somma di EUR 154350 a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito. |
19 |
Il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è stato sospeso una prima volta al fine di tener conto delle decisioni che avevano posto fine al procedimento nelle cause T‑401/11 P e T‑494/11 menzionate ai punti 13 e 14 della presente sentenza, e una seconda volta al fine di prendere in considerazione il riesame da parte della Corte nella causa C‑417/14 RX-II nonché il rinvio dinanzi al Tribunale nella causa T‑401/11 P RENV-RX, menzionate in detti punti. |
20 |
Il 2 settembre 2016, in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la causa F‑132/12 è stata trasferita al Tribunale e iscritta a ruolo con il numero T‑502/16. |
21 |
La Commissione ha contestato sia la ricevibilità sia la fondatezza di detto ricorso. |
22 |
Per quanto riguarda la ricevibilità, la Commissione ha ritenuto che il fratello e la sorella del funzionario defunto non potessero essere considerati come persone indicate nello statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto, sicché il Tribunale, adito in forza della sua competenza di giudice della funzione pubblica conferita dall’articolo 270 TFUE, non era competente e il ricorso era irricevibile. |
23 |
Il Tribunale ha respinto tale eccezione d’irricevibilità ai punti da 40 a 64 della sentenza impugnata, ritenendo che il fratello e la sorella del funzionario defunto fossero legittimati ad agire con ricorso ex articolo 270 TFUE. |
24 |
A sostegno di tale rigetto, il Tribunale ha rammentato che un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello statuto è ricevibile solo se riguarda una controversia tra l’Unione e una persona indicata nello statuto. Affinché un ricorrente sia considerato come indicato nello statuto, il Tribunale ha ritenuto che occorresse che lo fosse non a qualsiasi titolo, ma a un titolo che rifletta un nesso pertinente tra il ricorrente e l’atto da lui impugnato, oppure a un titolo che rifletta un nesso del genere tra lui e il funzionario i cui interessi siano stati lesi, asseritamente arrecando un danno proprio al ricorrente. Orbene, secondo il Tribunale, è quanto avviene nel caso dei fratelli e delle sorelle di un funzionario, dato che essi sono indicati dagli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto. Il Tribunale sottolinea a tal riguardo che il legislatore dell’Unione ha voluto prendere atto, mediante concrete disposizioni statutarie, del loro rapporto di prossimità con il funzionario. Il Tribunale ha precisato che il fatto che, all’epoca dell’assassinio del funzionario defunto, suo fratello e sua sorella non si trovassero concretamente in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto non escludeva affatto il riconoscimento statutario dei legami di fratellanza. Pertanto, ai sensi del punto 54 della sentenza impugnata, tali disposizioni dello statuto sono pertinenti non in quanto corrisponderebbero alla situazione concreta delle parti all’epoca dei fatti ma in quanto esse manifestano il riconoscimento statutario dei legami familiari tra i funzionari e i loro fratelli e le loro sorelle. Secondo il Tribunale, tale valutazione è corroborata dal giudizio della Corte ai punti 41 e 42 della sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588). |
25 |
Il Tribunale ne deduce, al punto 57 della sentenza impugnata, che i fratelli e le sorelle di un funzionario devono essere considerati «indicati [nello statuto]» ai fini della determinazione del rimedio giuridico da utilizzare quando intendono chiedere il risarcimento del danno morale che essi hanno subito a causa del decesso del loro fratello funzionario o della loro sorella funzionaria di cui l’istituzione sarebbe, a loro avviso, responsabile. Il Tribunale ha inoltre precisato, in sostanza, che il fatto che i fratelli e le sorelle di un funzionario non figurino nell’elenco a cascata dell’articolo 73 dello statuto e non siano quindi beneficiari potenziali delle prestazioni garantite ai sensi di tale articolo, ma siano indicati in altre disposizioni dello statuto che riflettono un collegamento pertinente con il funzionario deceduto, non comporta affatto che essi siano privati della possibilità procedurale di chiedere, mediante l’articolo 270 TFUE, il risarcimento del danno da loro subito. |
26 |
Per quanto riguarda le valutazioni della fondatezza delle domande di risarcimento del fratello e della sorella del funzionario defunto, il Tribunale ha segnatamente respinto, ai punti 134 e 135 della sentenza impugnata, le censure della Commissione fondate sui punti 33 e 34 della sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588), con la motivazione che tali punti riguardavano la competenza del Tribunale e non la fondatezza di tali domande. |
27 |
Peraltro, ai punti da 155 a 172 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione della Commissione secondo cui il fratello e la sorella del funzionario defunto non avevano sufficientemente dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di protezione del funzionario defunto e il loro danno. Esso si è basato a tal riguardo sul riconoscimento definitivo, nelle sentenze del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), nonché del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874, punto 63), del nesso di causalità tra tale violazione e l’assassinio del funzionario defunto, e ha ritenuto che la circostanza che il danno morale del fratello e della sorella di tale funzionario costituisse un danno indiretto o mediato rispetto al danno subito da quest’ultimo non avesse alcuna incidenza sul fatto che tale danno morale doveva essere riconosciuto come risarcibile secondo i principi generali comuni agli Stati membri. |
28 |
Infine, sulla base di tutti i motivi riportati nella sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato la Commissione in solido a pagare al fratello e alla sorella del funzionario defunto un importo di EUR 10000 per ciascuno, a titolo di risarcimento del danno morale da essi subito, maggiorato di interessi moratori. |
Conclusioni delle parti
29 |
Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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30 |
Il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano chiedono che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
31 |
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi. Nell’ambito del primo motivo, essa ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel considerare che il fratello e la sorella del funzionario defunto fossero legittimati ad agire in giudizio sulla base dell’articolo 270 TFUE al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal decesso di tale funzionario. Nell’ambito del secondo motivo, dedotto in subordine, la Commissione afferma che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione. |
Sul primo motivo di impugnazione
32 |
Il primo motivo si articola in due parti. |
Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
33 |
La Commissione contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare che il fratello e la sorella del funzionario defunto potevano proporre ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE in quanto persone indicate nello statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di quest’ultimo. |
34 |
In primo luogo, la Commissione asserisce che, ai punti da 48 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente enunciato e applicato una petizione di principio secondo cui il familiare di un funzionario è una persona indicata nello statuto a motivo del suo legame familiare con il funzionario. L’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto farebbe riferimento non a un nesso in base al quale una persona è considerata come indicata nello statuto, bensì al diritto di una persona indicata nello statuto di contestare un atto che le arreca pregiudizio. Secondo la Commissione, il Tribunale non poteva dedurre dagli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto che un fratello o una sorella di un funzionario sono indicati nello statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di quest’ultimo, dal momento che gli obblighi previsti da tali articoli esisterebbero unicamente nei confronti dei funzionari, e non dei loro familiari. Questi ultimi non sarebbero menzionati dal legislatore dell’Unione come idonei a beneficiare di una prestazione prevista dallo statuto. Di conseguenza, solo i funzionari avrebbero il diritto di agire in giudizio sulla base di detti articoli. |
35 |
In secondo luogo, la Commissione ritiene che il criterio enunciato e applicato dal Tribunale ai punti da 51 a 62 della sentenza impugnata, secondo cui una persona è indicata a un titolo che riflette un nesso tra essa e il funzionario i cui interessi siano stati lesi, asseritamente arrecandole un danno proprio, è contrario alla formulazione dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto, che si riferisce a una persona indicata nello statuto che contesta un atto che le arreca pregiudizio. Il criterio decisivo per il Tribunale sarebbe quello del pregiudizio agli interessi del funzionario e non quello del pregiudizio agli interessi della persona che esercita il suo diritto al giudice. Pertanto, il criterio adottato dal Tribunale condurrebbe a una valutazione discrezionale della pertinenza del nesso esistente tra il ricorrente e l’atto che questi impugna e in tal modo renderebbe generale l’accesso al giudice di cui all’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto. Tale criterio svuoterebbe di ogni contenuto la condizione di ricevibilità consistente nell’esistenza di un atto che arreca pregiudizio al ricorrente, poiché, in presenza di una qualsiasi disposizione dello statuto, anche non applicabile a una persona determinata, quest’ultima potrebbe essere sempre considerata come persona indicata nello statuto, indipendentemente da qualsivoglia connessione tra l’atto che essa contesta e gli obblighi previsti dallo statuto. |
36 |
In terzo luogo, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, i punti da 30 a 35 della sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588), non corroborerebbero l’interpretazione data dal Tribunale della nozione di «persone indicate nello statuto», ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di quest’ultimo. Infatti, al punto 34 di tale sentenza, la Corte avrebbe stabilito che una persona è indicata nello statuto quando rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, che è individuato mediante disposizioni specifiche dello statuto che indicano persone diverse dal funzionario come potenziali destinatari di una prestazione precisa, al pari dell’articolo 73 dello statuto, che prevede che i familiari di un funzionario sono beneficiari potenziali di talune prestazioni in caso di decesso di quest’ultimo. La Corte avrebbe quindi considerato che l’articolo 73 dello statuto è pertinente per accertare se i fratelli e le sorelle di un funzionario siano o meno persone indicate nello statuto non perché esso esprima un collegamento tra un funzionario e la sua famiglia in generale, ma perché può applicarsi a taluni familiari determinati di un funzionario in caso di decesso di quest’ultimo. Secondo la Commissione, poiché, a sostegno del loro ricorso, il fratello e la sorella del funzionario defunto lamentano un danno morale derivante dal decesso di quest’ultimo, l’articolo 73 dello statuto sarebbe l’unica disposizione pertinente per determinare se essi siano o meno persone indicate nello statuto. Orbene, in forza di tale articolo, essi non lo sarebbero. |
37 |
Il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano ritengono che la prima parte del primo motivo debba essere respinta in quanto infondata. |
– Giudizio della Corte
38 |
Ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. Conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e agli articoli 50 bis e 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale competenza è esercitata in primo grado dal Tribunale e in sede di impugnazione dalla Corte. |
39 |
L’articolo 270 TFUE crea in tal modo un mezzo di ricorso per il contenzioso della funzione pubblica distinto dai mezzi di ricorso generali, quali il ricorso di annullamento disciplinato dall’articolo 263 TFUE e il ricorso per risarcimento danni disciplinato dall’articolo 268 TFUE e dall’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE. |
40 |
Per determinare la competenza del giudice dell’Unione adito ai sensi dell’articolo 270 TFUE, occorre prendere in considerazione, oltre alla formulazione di tale articolo, le disposizioni dello statuto, tenuto conto del rinvio a quest’ultimo da parte di detto articolo, e, segnatamente, gli articoli 90 e 91 dello statuto, i quali danno esecuzione all’articolo 270 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Tali disposizioni definiscono detta competenza sia ratione materiae sia ratione personae. |
41 |
Per quanto attiene alla competenza ratione materiae dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 270 TFUE, si deve rilevare che lo statuto ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari, ponendo segnatamente in essere una serie di diritti e di doveri reciproci (sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Lo statuto disciplina in tal modo le condizioni di impiego dei funzionari da parte delle istituzioni dell’Unione. Di conseguenza, l’articolo 270 TFUE attribuisce ai giudici dell’Unione la competenza ratione materiae a statuire sulle controversie che trovano origine nel rapporto di impiego che vincola tali persone alle istituzioni dell’Unione. |
42 |
Nei limiti in cui, ai sensi dell’articolo 270 TFUE quale attuato dall’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto, la Corte è competente a dirimere «ogni controversia» tra l’Unione e le persone indicate nello statuto, secondo costante giurisprudenza rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni qualsiasi controversia tra un funzionario e l’istituzione cui appartiene, anche se si tratta di un’azione di risarcimento danni, quando la controversia ha origine nel rapporto di lavoro tra tale funzionario e tale istituzione [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, OH (Immunità di giurisdizione), C‑758/19, EU:C:2021:603, punto 24 e giurisprudenza ivi citata]. |
43 |
Pertanto, la competenza ratione materiae dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 270 TFUE deriva dall’origine della controversia di cui trattasi, quale definita al punto 41 della presente sentenza, e non dal fondamento giuridico su cui può basarsi il diritto al risarcimento in quanto tale (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 50). |
44 |
Per quanto attiene alla competenza ratione personae dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 270 TFUE, essa riguarda unicamente controversie individuali. Infatti, gli articoli 90 e 91 dello statuto istituiscono una procedura concepita esclusivamente per le controversie individuali (v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 1974, Union syndicale – Service public européen e a./Consiglio, 175/73, EU:C:1974:95, punto 19). |
45 |
Inoltre, l’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto precisa che la Corte è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e «una delle persone indicate nel[lo] statuto» e vertente sulla legalità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Conformemente a quest’ultima disposizione, «[q]ualsiasi persona cui si applica [lo] statuto» può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. |
46 |
Queste disposizioni, che fanno riferimento, in termini generali, a qualsiasi persona cui si applica lo statuto, non consentono, in quanto tali, di stabilire una distinzione a seconda che un ricorso sia proposto da un funzionario o da una qualsiasi altra persona cui si applica lo statuto (sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 33). Pertanto, ai sensi di dette disposizioni, la competenza ratione personae dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 270 TFUE non si limita ai soli ricorsi proposti da funzionari, ma include quelli che sono proposti da qualsiasi altra persona indicata nello statuto. |
47 |
Al fine di determinare le persone diverse da un funzionario che possono essere considerate «indicate nel[lo] Statuto», ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto, occorre ricordare, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, che lo statuto ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari. |
48 |
Per conseguire tale obiettivo, lo statuto stabilisce non solo una serie di diritti e obblighi reciproci tra tali istituzioni e i loro funzionari, ma conferisce, parimenti, a taluni familiari dei funzionari, diritti e benefici. |
49 |
In tal senso, l’articolo 73 dello statuto riconosce al coniuge superstite, ai figli, agli altri discendenti e/o agli ascendenti del funzionario, a determinate condizioni, il diritto a prestazioni in caso di decesso di quest’ultimo. |
50 |
Inoltre, gli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto consentono al coniuge, a un ascendente, a un discendente, a un fratello o a una sorella di un funzionario, che siano colpiti da una grave malattia o da una grave disabilità, di beneficiare dell’aiuto di tale funzionario allorché quest’ultimo eserciti, ai fini di tale aiuto, il suo diritto di chiedere, rispettivamente, il suo collocamento in aspettativa per motivi personali, il suo collocamento in congedo per motivi familiari o di lavorare a orario ridotto. Tali disposizioni, che mirano a consentire al funzionario di conciliare la propria vita professionale con talune esigenze imperative della sua vita privata, conferiscono così a determinati familiari in difficoltà un beneficio qualora a tale funzionario venga concesso del tempo per occuparsi di loro. |
51 |
La concessione di tali diritti e benefici ai familiari del funzionario menzionati costituisce un riconoscimento degli stretti legami familiari che uniscono tali persone al funzionario e dell’influenza potenziale di tali legami familiari sulle condizioni in cui il funzionario è chiamato a svolgere il proprio lavoro. |
52 |
Il fatto che lo statuto prenda in tal modo in considerazione detti familiari del funzionario comporta che essi siano persone «indicate nel[lo] statuto», ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di quest’ultimo e ciò indipendentemente dalla questione se un ricorrente disponga effettivamente, nel caso di specie considerato, di un diritto o di un beneficio conferito dallo statuto come quelli menzionati ai punti 49 e 50 della presente sentenza. Infatti, la determinazione della competenza ratione personae dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto è indipendente dalla questione dell’effettiva concessione di un diritto o di un beneficio alla persona indicata nello statuto che presenta un ricorso dinanzi a tali giudici. In caso contrario, per statuire su tale competenza a conoscere di un ricorso proposto dinanzi ai suddetti giudici, sarebbe necessario esaminare anzitutto la fondatezza di tale ricorso (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 35). |
53 |
La valutazione secondo la quale i familiari del funzionario menzionati agli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto sono persone indicate nello statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto, non è messa in discussione dal fatto che quest’ultima disposizione prevede che la controversia debba vertere sulla legalità di un atto che arrechi pregiudizio a una persona indicata nello statuto, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Infatti, l’articolo 90 dello statuto istituisce una procedura obbligatoria, preliminare rispetto al ricorso, cosicché un ricorso può essere proposto sulla base dell’articolo 270 TFUE solo dopo che il reclamo proposto dal ricorrente sia stato respinto a seguito di una decisione, esplicita o implicita, dell’autorità che ha il potere di nomina recante rigetto della sua domanda. Un ricorso di annullamento o per risarcimento danni proposto sulla base dell’articolo 270 TFUE è, pertanto, ricevibile solo in presenza di una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo amministrativo, la quale costituisce l’atto che arreca pregiudizio alla persona indicata nello statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto. Orbene, nulla osta a che un familiare di un funzionario menzionato agli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto sia il destinatario di una decisione di rigetto di un reclamo vertente su una decisione iniziale che gli arreca pregiudizio, conformemente agli articoli 90 e 91 dello statuto. |
54 |
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la valutazione secondo cui la competenza ratione personae dei giudici dell’Unione aditi sulla base dell’articolo 270 TFUE può essere fondata sugli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto, che conferiscono benefici a taluni familiari del funzionario, non si basa su una valutazione discrezionale del collegamento esistente tra il ricorrente e l’atto che egli contesta. È infatti errato ritenere che, in presenza di una qualsiasi disposizione dello Statuto, un ricorrente possa sempre essere considerato una persona indicata nello statuto, indipendentemente da qualsiasi collegamento tra l’atto che egli contesta e gli obblighi previsti dallo statuto. Un ricorso proposto sulla base dell’articolo 270 TFUE è ricevibile solo a condizione, da un lato, che il ricorrente sia indicato nello statuto e che egli contesti una decisione recante rigetto del suo reclamo amministrativo, ai sensi degli articoli 90 e 91 dello statuto, e, dall’altro, che la controversia trovi origine in un rapporto di impiego che vincola un funzionario o un agente a un’istituzione o a un organismo dell’Unione. |
55 |
Pertanto, i familiari del funzionario indicati agli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto sono persone a cui, anche se non sono funzionari, si applica lo statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di quest’ultimo, in ragione dei vincoli familiari che li legano a tale funzionario e che possono quindi proporre un ricorso per risarcimento allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego di cui al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 42). |
56 |
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare, in sostanza, ai punti da 48 a 64 della sentenza impugnata, che, alla luce del contenuto degli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto, che implica un riconoscimento da parte di quest’ultimo dei vincoli tra il funzionario e i suoi fratelli e sorelle, questi ultimi sono persone indicate nello statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di quest’ultimo. |
57 |
Per tutti i suesposti motivi, la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. |
Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione
– Argomenti delle parti
58 |
La Commissione afferma in sostanza che, ove la Corte dovesse ritenere che i fratelli e le sorelle di un funzionario deceduto siano persone indicate nello statuto ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto, essa dovrebbe comunque tenere conto del fatto che dai punti da 31 a 35 della sentenza del 10 settembre 2015Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588), risulta che, in caso di decesso di un funzionario, sarebbero persone indicate dallo statuto ai fini della proposizione di un’azione di risarcimento dei danni derivanti da tale decesso unicamente le persone espressamente menzionate all’articolo 73 dello statuto. |
59 |
Di conseguenza, ai punti 134 e 135 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto riconoscendo al fratello e alla sorella del funzionario defunto la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 270 TFUE al fine di chiedere il risarcimento del loro danno morale sulla base di una disposizione dello statuto diversa dall’articolo 73 di quest’ultimo e affermando che il riferimento operato ai punti 33 e 34 della sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588), era inappropriato e doveva essere respinto. |
60 |
Il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano ritengono che la seconda parte del primo motivo debba essere rigettata in quanto infondata. |
– Giudizio della Corte
61 |
Si deve rammentare che, ai punti da 33 a 35 della sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588), la Corte ha riconosciuto la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica a conoscere della domanda di risarcimento proposta dal padre del funzionario defunto in nome proprio e in nome dei figli di quest’ultimo. Essa ha rilevato a tal riguardo che a dette persone si applicava l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello statuto in quanto tale disposizione menzionava espressamente i figli del funzionario nonché i suoi ascendenti come persone idonee a beneficiare delle prestazioni previste da detta disposizione, in caso di decesso di quest’ultimo. Tuttavia, come risulta dal punto 52 della presente sentenza, essa ha altresì precisato che la questione se dette persone avessero effettivamente un diritto alle prestazioni garantite dallo statuto non poteva essere presa in considerazione al fine di determinare la competenza ratione personae di tale Tribunale poiché, in caso contrario, per statuire su tale competenza, sarebbe necessario esaminare anzitutto la fondatezza di un ricorso proposto dinanzi ad esso. |
62 |
Orbene, contrariamente a quanto afferma la Commissione, dai punti 33 e 34 della sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588), non emerge che le sole persone diverse dai funzionari che possono proporre un ricorso per risarcimento danni sulla base dell’articolo 270 TFUE a seguito del decesso di un funzionario siano quelle di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello statuto. Infatti, la menzione che è fatta, in quest’ultima disposizione, del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti del funzionario come persone idonee a beneficiare di una prestazione, in caso di decesso di quest’ultimo, costituisce solo uno dei casi, tra gli altri, in cui persone diverse dai funzionari sono indicate in una disposizione dello statuto, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, di quest’ultimo e possono quindi proporre un ricorso per risarcimento danni sulla base dell’articolo 270 TFUE. La menzione effettuata in detto articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello statuto, disposizione che prevede, in caso di decesso di un funzionario, il versamento a titolo forfettario di talune prestazioni pecuniarie a persone determinate, non circoscrive quindi le persone indicate nello statuto che possono proporre un’azione diretta al versamento di un risarcimento, distinto da dette prestazioni, sulla base dell’articolo 270 TFUE, a causa di un danno risultante dal decesso di un funzionario. |
63 |
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, nell’ambito della valutazione della fondatezza delle domande di risarcimento presentate alla Commissione dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto, nel considerare, ai punti 134 e 135 della sentenza impugnata, che i punti 33 e 34 della sentenza del 10 settembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588), riguardavano la determinazione del giudice competente ratione personae e che il riferimento a tali punti era quindi inappropriato e doveva essere respinto. |
64 |
La seconda parte del primo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, tale motivo deve essere respinto in toto. |
Sul secondo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
65 |
Con il secondo motivo di impugnazione, dedotto in subordine, la Commissione ritiene che il Tribunale sia venuto meno al suo obbligo di motivazione. |
66 |
Da un lato, ai punti da 154 a 168, 171, 172 e 181 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe motivato l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno morale causato al fratello e alla sorella del funzionario defunto. La motivazione esposta ai punti 155 e 161 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione non avrebbe contestato l’esistenza di tale nesso di causalità e quest’ultimo si evincerebbe dalla sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874), non sarebbe pertinente, in quanto errata. |
67 |
Dall’altro lato, il ragionamento del Tribunale sarebbe contraddittorio in quanto, ai punti 161 e 162 della sentenza impugnata, ha ritenuto di essere vincolato dalla sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874), che accerta la responsabilità della Commissione nel decesso del funzionario in questione, mentre, al punto 166 della sentenza impugnata, esso ha escluso che l’accertamento di tale responsabilità possa essere rilevante nel caso di specie. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto concludere, ai punti 172 e 181 della sentenza impugnata, che la Commissione era responsabile per i danni morali subiti dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto. |
68 |
Il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano ritengono che il secondo motivo di impugnazione non sia fondato. |
Giudizio della Corte
69 |
Da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla fondatezza della motivazione (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 79). |
70 |
Pertanto, sempre secondo una giurisprudenza costante, tale obbligo gli impone di far conoscere in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (v., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:602, punto 28, e del 25 novembre 2020, Commissione/GEA Group, C‑823/18 P, EU:C:2020:955, punto 89 nonché giurisprudenza ivi citata). |
71 |
Nel caso di specie, ai punti da 153 a 155 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, ai punti da 182 a 190 della sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), il Tribunale della funzione pubblica aveva dichiarato l’esistenza di un nesso di causalità tra, da un lato, gli inadempimenti colposi da parte della Commissione dell’obbligo di garantire la protezione del funzionario in questione e, dall’altro, l’assassinio di quest’ultimo, e che tale valutazione era definitiva in assenza di impugnazione presentata dalla Commissione avverso tale sentenza. Esso ha altresì ricordato di avere rilevato, nella sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874), che la Commissione non contestava detto giudizio del Tribunale della funzione pubblica. |
72 |
Inoltre, ai punti da 156 a 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che il dibattito sul rapporto tra la teoria dell’equivalenza delle condizioni e quella della causalità adeguata, svoltosi nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), nonché nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874), si era svolto esclusivamente per determinare se la Commissione potesse essere dichiarata responsabile della morte del funzionario in questione. |
73 |
Ai punti da 162 a 166 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato in sostanza che la constatazione definitiva, da parte del giudice dell’Unione, dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento colposo della Commissione e l’assassinio del funzionario in questione era pienamente trasponibile al caso di specie. Esso ha segnatamente ritenuto che la circostanza che i ricorrenti in primo grado non fossero i figli o i genitori del funzionario defunto, ma il fratello e la sorella di quest’ultimo, fosse irrilevante, dal momento che l’articolo 73 dello statuto non ostava alla possibilità per i fratelli e le sorelle di un funzionario di ottenere un risarcimento e che dai principi generali comuni agli Stati membri emergeva un diritto per i fratelli e le sorelle di chiedere, se del caso, il risarcimento di un danno morale per la perdita del fratello. Inoltre, esso ha indicato che la circostanza che il danno morale dei fratelli e delle sorelle di un funzionario costituisse un danno indiretto o mediato rispetto al danno subito dallo stesso funzionario non escludeva che si potesse riconoscere tale danno morale come risarcibile secondo i principi generali comuni agli Stati membri. |
74 |
Infine, ai punti da 167 a 169 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti in primo grado avevano fatto valere considerazioni specifiche al fine di dimostrare la realtà e l’intensità del danno morale subito a causa del decesso del fratello, invocando le circostanze uniche e particolarmente drammatiche di tale decesso, le grandi preoccupazioni della famiglia per il futuro dei figli di tale funzionario e l’ingiusto dolore e patimento derivante dall’aver perso il proprio fratello. Il Tribunale ha riconosciuto che questi fattori erano effettivamente tali da aver causato al fratello e alla sorella del funzionario defunto una sofferenza morale di un’intensità inusuale, ma che, al di là di essa, essi non avevano fornito la prova dell’esistenza di legami affettivi tra il funzionario e il fratello e la sorella che superassero i legami affettivi abitualmente intercorrenti tra fratelli e sorelle adulti che conducono vite autonome. |
75 |
Alla luce di tali elementi, si deve constatare che il Tribunale ha debitamente motivato le ragioni per le quali ha considerato che sussistesse un nesso di causalità tra la violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di protezione del funzionario defunto e il danno morale subito dal fratello e dalla sorella di quest’ultimo a seguito del suo assassinio. Infatti, i punti da 153 a 169 della sentenza impugnata espongono in modo sufficientemente chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale e consentono, in particolare, alla Commissione di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. |
76 |
Quest’ultima valutazione non è inficiata dagli argomenti della Commissione secondo i quali, in primo luogo, essa aveva contestato, nell’ambito del procedimento sfociato nella sentenza impugnata, l’esistenza di un nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno morale patito dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto, in secondo luogo, essa non poteva proporre un’impugnazione avverso la sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), dato che non era risultata soccombente e, di conseguenza, non si poteva dedurre da tale mancata impugnazione che essa non contestasse le valutazioni contenute in tale sentenza, e, in terzo luogo, le considerazioni riprodotte nella sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874), non consentivano di esimere il Tribunale dall’obbligo di spiegare il nesso di causalità esistente tra il comportamento della Commissione e il danno morale lamentato dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto. |
77 |
Infatti, con tali argomenti, la Commissione contesta la fondatezza delle valutazioni del Tribunale relative all’esistenza di tale nesso di causalità e non il fatto che il Tribunale non abbia esposto in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito nella sentenza impugnata. Orbene, come dichiarato al punto 69 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione. |
78 |
Inoltre, la valutazione secondo cui la sentenza impugnata è debitamente motivata non è inficiata dall’argomento della Commissione vertente su una contraddizione tra la motivazione contenuta ai punti 161 e 162 della sentenza impugnata e quella contenuta al punto 166 di tale sentenza. Infatti, il Tribunale non è incorso in alcuna contraddizione allorché ha constatato che, da un lato, la sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a/Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874) era rilevante ai fini dell’accertamento di un nesso di causalità tra il comportamento colposo della Commissione e l’assassinio del funzionario in questione e, dall’altro, la considerazione secondo cui il danno morale dei fratelli e delle sorelle di un funzionario, subito a causa del decesso di quest’ultimo, è un danno riconosciuto come risarcibile secondo i principi generali comuni agli Stati membri non era messa in discussione dalla sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV-RX, EU:T:2017:874), dal momento che, nella causa che ha dato origine a tale sentenza, il Tribunale non era investito della questione del risarcimento del danno morale del fratello e della sorella del funzionario defunto. |
79 |
Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato e che, di conseguenza, l’impugnazione deve essere integralmente respinta. |
Sulle spese
80 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. |
81 |
L’articolo 138 di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, prevede, al suo paragrafo 1, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
82 |
Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e dalla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, conformemente alla domanda di questi ultimi. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Prechal Lenaerts Biltgen Wahl Arastey Sahún Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 maggio 2022. Il cancelliere A. Calot Escobar La presidente della Seconda Sezione A. Prechal |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.