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Document 62014FO0105

ED / ENISA

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

22 aprile 2015

ED

contro

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

«Funzione pubblica — Agente temporaneo — Procedura di selezione — Decisione di rigetto, in fase di preselezione, della candidatura in seguito ad esame da parte di un comitato di selezione — Mancato reclamo entro il termine statutario contro la decisione di rigetto della candidatura — Richiesta di informazioni — Risposta dell’AHCC senza riesame della decisione di rigetto della candidatura — Reclamo presentato contro tale risposta — Mancato rispetto della procedura precontenziosa — Irricevibilità manifesta — Articolo 81 del regolamento di procedura»

Oggetto

:

Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con cui ED chiede l’annullamento dell’asserita decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA; in prosieguo anche: l’«Agenzia»), del 27 marzo 2014, con cui quest’ultima avrebbe deciso di non accogliere la sua candidatura per la seconda fase di una procedura di selezione diretta a coprire un posto di giurista, del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) e di grado AD 8.

Decisione

:

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. ED si fa carico delle proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione.

Massime

  1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata

    (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 81)

  2. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Decisioni di respingere una candidatura e di nominare un altro candidato al posto in questione – Domanda di annullare solo la decisione di rigetto della candidatura – Ammissibilità

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

  3. Ricorsi dei funzionari – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

  4. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione di rigetto di una candidatura – Inclusione – Difetto di motivazione della decisione – Irrilevanza

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

  5. Ricorsi dei funzionari – Termini – Dies a quo – Notifica – Difetto o insufficienza di motivazione di una decisione debitamente notificata – Irrilevanza

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

  1.  Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il detto Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

    In particolare, il rigetto del ricorso con ordinanza motivata adottata sulla base dell’articolo 81 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe, qualora il Tribunale, dopo la lettura del fascicolo di una causa, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza in diritto e inoltre ritenga che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire elementi nuovi, tali da incidere sul suo convincimento.

    (v. punti 15 e 16)

    Riferimento:

    Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Mészáros/Commissione, F‑22/13, EU:F:2014:189, punto 39, e la giurisprudenza citata

  2.  Per quanto riguarda i ricorsi diretti a contestare procedure di assunzione, un candidato escluso, che si tratti di un funzionario, di un agente o di un candidato esterno all’istituzione o all’agenzia, non è obbligato a chiedere l’annullamento sia della decisione di rigetto della sua candidatura a un determinato posto sia della decisione di inserire un altro candidato nell’elenco di riserva o della decisione di nomina di quest’altro candidato al posto ambito. Infatti, nessun obbligo di chiedere l’annullamento di entrambe le decisioni può essere opposto al candidato escluso che, al fine di salvaguardare i diritti dei terzi al procedimento giudiziario, intende chiedere, conformemente al principio di proporzionalità, solo l’annullamento della decisione di rigetto della propria candidatura.

    Inoltre, l’approccio secondo cui, nel caso in cui il posto di cui trattasi fosse già stato coperto al momento della presentazione del ricorso, la domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura sarebbe ricevibile solo qualora il candidato escluso chiedesse parallelamente l’annullamento della decisione di nomina di un altro candidato al posto in questione, condurrebbe all’introduzione di una condizione di ricevibilità non prevista dallo Statuto rispetto ai ricorsi vertenti sulla legittimità di un atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, né l’articolo 91 dello Statuto, che riguarda i ricorsi proposti dinanzi ai giudici dell’Unione da funzionari avverso gli atti per essi lesivi, né d’altronde nessun’altra disposizione impone a un candidato escluso da una procedura di selezione di dirigere necessariamente il suo ricorso, pena l’irricevibilità, sia contro la decisione di rigetto della sua candidatura sia contro la correlativa decisione di nomina di un altro candidato.

    (v. punti 22 e 23)

    Riferimento:

    Tribunale dell’Unione europea: sentenza Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 35, 44 e 47

  3.  I termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta verificare, anche d’ufficio, se i termini stessi sono stati rispettati. Tali termini rispondono all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

    Pertanto il fatto che, nella sua decisione che statuisce sul reclamo amministrativo, un’istituzione o agenzia abbia risposto agli argomenti invocati nel merito senza considerare l’eventualità che esso sia stato tardivo e sia pertanto irricevibile, o ancora il fatto che essa abbia indicato espressamente all’interessato che aveva la possibilità di contestare la decisione giudizialmente, non incidono sulla valutazione del Tribunale della funzione pubblica riguardo alla ricevibilità del ricorso successivamente proposto avverso tale decisione. Infatti, circostanze del genere non possono avere l’effetto di derogare al sistema dei termini imperativi istituiti dagli articoli 90 e 91 dello statuto e ancor meno di dispensare il Tribunale dall’obbligo ad esso incombente di verificare il rispetto dei termini statutari.

    (v. punti 28 e 29)

    Riferimento:

    Corte: sentenze Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, punto 18, e Moussis/Commissione, 227/83, EU:C:1984:276, punto 13

    Tribunale di primo grado: sentenze Offermann/Parlamento, T‑129/89, EU:T:1991:55, punto 34; Rasmussen/Commissione, T‑35/96, EU:T:1997:36, punto 30, e ordinanza Braun-Neumann/Parlamento, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, punto 37

    Tribunale della funzione pubblica: ordinanze Schmit/Commissione, F‑3/05, EU:F:2006:31, punto 24; Lebedef/Commissione, F‑60/13, EU:F:2014:6, punto 36, e Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 68

  4.  La decisione di respingere una candidatura di una persona costituisce un atto che indubbiamente le arreca pregiudizio poiché, privandola della possibilità di partecipare alla fase successiva della procedura di assunzione e, di conseguenza, di ogni possibilità di essere nominata al posto vacante di cui al relativo avviso, produce effetti giuridici vincolanti tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi della persona in questione, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica di quest’ultima.

    Supponendo che tale decisione abbia potuto essere viziata da un difetto di motivazione e pur essendo vero che la motivazione deve, in linea di massima, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio, tuttavia un simile difetto di motivazione nulla toglierebbe al fatto che la decisione ha natura di atto lesivo.

    (v. punti 31 e 39)

    Riferimento:

    Corte: sentenze Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22, e Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, punto 42

    Tribunale di primo grado: sentenza Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, EU:T:2000:191, punto 37

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 140

  5.  Il difetto di motivazione di una decisione, al quale l’amministrazione può porre rimedio fino alla fase della sua decisione che statuisce sul reclamo, non incide sul computo del termine per presentare un reclamo contro detta decisione, dal momento che essa è debitamente notificata o altrimenti portata a conoscenza dell’interessato in modo utile.

    Non è ammissibile che ogni decisione dell’amministrazione, esplicita o implicita, sia essa insufficientemente motivata o non motivata, qualifica che richiede un esame nel merito, possa essere oggetto in ogni momento di una domanda di integrazione della motivazione che consenta ai funzionari o agenti di concedersi un nuovo termine per presentare un reclamo entro tre mesi a decorrere dalla ricezione dell’integrazione della motivazione, sebbene il difetto o l’insufficienza di motivazione di una decisione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto possano, e addirittura debbano, precisamente essere sollevati nell’ambito di un reclamo ed essere quindi eventualmente corretti in modo debito dall’amministrazione nella decisione che statuisce su tale reclamo.

    (v. punti 41 e 42)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenze H/Commissione, T‑196/95, EU:T:1997:79, punto 35, e Casini/Commissione, T‑132/03, EU:T:2005:324, punto 32

    Tribunale dell’Unione europea: sentenze Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, punto 72, e Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punti 35 e 41

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza Sapara/Eurojust, F‑61/06, EU:F:2008:98, punto 67

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