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Document 62013TJ0304

van der Aat e a. / Commissione

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 dicembre 2014

Chris van der Aat e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Coefficiente correttore per i funzionari e gli agenti con sede di servizio a Varese — Articoli da 64 a 65 bis dello Statuto — Allegato IX dello Statuto — Regolamento (UE) n. 1239/2010 — Obbligo di motivazione — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Errore manifesto di valutazione»

Oggetto:

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 21 marzo 2013, van der Aat e a./Commissione (F‑111/11, Racc.FP, EU:F:2013:42).

Decisione:

L’impugnazione è respinta. Il sig. Chris van der Aat e gli altri funzionari e agenti della Commissione europea i cui nomi sono elencati in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Domanda di accesso di un funzionario a taluni dati utilizzati per il calcolo di coefficienti correttori – Obbligo di presentare una domanda di accesso ai sensi del regolamento presso l’amministrazione – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Insussistenza

    (Statuto dei funzionari, allegato XI, art. 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

  2. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Obblighi del richiedente – Rigetto della domanda non soddisfacente – Violazione del diritto ad un ricorso effettivo – Insussistenza

    (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 54)

  3. Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Margine discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Statuto dei funzionari, artt. 64 e 65, e allegato XI)

  1.  Ai sensi del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il funzionario che desideri avere accesso a taluni dati, sulla cui base sono stati effettuati i calcoli statistici all’origine dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, è tenuto a presentare una domanda di accesso ai sensi del suddetto regolamento. La necessità di una tale domanda non è affatto incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo, né contrasta con l’effetto utile della costituzione di un gruppo tecnico sulle retribuzioni nell’ambito di una procedura di fissazione di un coefficiente correttore, dato che il diritto d’accesso ai documenti è previsto, secondo gli stessi termini del regolamento n. 1049/2001, alle condizioni ivi previste e che nessuna procedura derogatoria è applicabile per il solo fatto che il richiedente è un funzionario dell’Unione.

    (v. punto 58)

    Riferimento:

    Tribunale: sentenze dell’8 novembre 2000, Bareyt e a./Commissione, T‑175/97, Racc. FP, EU:T:2000:259, punto 85; e del 25 giugno 2003, Pyres/Commissione, T‑72/01, Racc. FP, EU:T:2003:176, punto 62

  2.  Al Tribunale della funzione pubblica non può essere addebitato di violare il diritto di un ricorrente a un ricorso effettivo per avere respinto la sua domanda di produzione di documenti detenuti dall’istituzione convenuta, qualora il suddetto ricorrente non fornisca alcuna spiegazione in merito alla pertinenza, ai fini della soluzione della controversia, dei documenti che l’istituzione interessata rifiuta di trasmettergli. Infatti, benché esista la possibilità di un coinvolgimento del giudice nella ricerca degli elementi di prova a beneficio del ricorrente, tale implicazione deve limitarsi a casi eccezionali in cui, in particolare, il ricorrente necessiti, per corroborare i propri argomenti, di taluni elementi detenuti dalla parte convenuta e incontri difficoltà nell’ottenere tali documenti, o addirittura un rifiuto da parte di quest’ultima. Inoltre, al fine di poter ottenere l’intervento diretto del giudice nella ricerca degli elementi di prova, si devono fornire indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti dedotti che gli elementi di prova ricercati serviranno a provare.

    (v. punto 61)

    Riferimento:

    Tribunale: sentenza del 12 marzo 2008, Rossi Ferreras/Commissione, T‑107/07 P, Racc. FP, EU:T:2008:71, punti 38 e 39, e la giurisprudenza citata

  3.  La formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 dello Statuto e dell’allegato XI dello Statuto nonché il grado di complessità della materia comportano che le istituzioni dispongano di un ampio margine di discrezionalità in merito ai fattori ed elementi da prendere in considerazione all’atto dell’adeguamento delle retribuzioni dei funzionari dell’Unione.

    Pertanto, la valutazione del giudice dell’Unione, per quanto concerne la definizione e la scelta dei dati di base e dei metodi statistici utilizzati da Eurostat per determinare le proposte di coefficienti correttori deve limitarsi al controllo del rispetto dei principi sanciti dalle disposizioni dello Statuto, della mancanza di errore manifesto nella valutazione dei fatti alla base della fissazione dei coefficienti correttori e della mancanza di sviamento di potere.

    Inoltre, le parti che vogliono mettere in discussione gli elementi e il metodo utilizzato dalla Commissione al fine di fissare i coefficienti correttori sono tenute a fornire elementi idonei a dimostrare che è stato commesso un errore manifesto.

    (v. punti 66‑68)

    Riferimento:

    Tribunale: sentenza del 25 settembre 2002, Ajour e a./Commissione, T‑201/00 e T‑384/00, Racc. FP, EU:T:2002:224, punti 47‑49, e la giurisprudenza citata

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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 dicembre 2014

Chris van der Aat e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Coefficiente correttore per i funzionari e gli agenti con sede di servizio a Varese — Articoli da 64 a 65 bis dello Statuto — Allegato IX dello Statuto — Regolamento (UE) n. 1239/2010 — Obbligo di motivazione — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Errore manifesto di valutazione»

Oggetto:

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 21 marzo 2013, van der Aat e a./Commissione (F‑111/11, Racc.FP, EU:F:2013:42).

Decisione:

L’impugnazione è respinta. Il sig. Chris van der Aat e gli altri funzionari e agenti della Commissione europea i cui nomi sono elencati in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Domanda di accesso di un funzionario a taluni dati utilizzati per il calcolo di coefficienti correttori – Obbligo di presentare una domanda di accesso ai sensi del regolamento presso l’amministrazione – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Insussistenza

    (Statuto dei funzionari, allegato XI, art. 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

  2. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Obblighi del richiedente – Rigetto della domanda non soddisfacente – Violazione del diritto ad un ricorso effettivo – Insussistenza

    (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 54)

  3. Funzionari – Retribuzione – Coefficienti correttori – Fissazione – Margine discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Statuto dei funzionari, artt. 64 e 65, e allegato XI)

  1.  Ai sensi del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il funzionario che desideri avere accesso a taluni dati, sulla cui base sono stati effettuati i calcoli statistici all’origine dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, è tenuto a presentare una domanda di accesso ai sensi del suddetto regolamento. La necessità di una tale domanda non è affatto incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo, né contrasta con l’effetto utile della costituzione di un gruppo tecnico sulle retribuzioni nell’ambito di una procedura di fissazione di un coefficiente correttore, dato che il diritto d’accesso ai documenti è previsto, secondo gli stessi termini del regolamento n. 1049/2001, alle condizioni ivi previste e che nessuna procedura derogatoria è applicabile per il solo fatto che il richiedente è un funzionario dell’Unione.

    (v. punto 58)

    Riferimento:

    Tribunale: sentenze dell’8 novembre 2000, Bareyt e a./Commissione, T‑175/97, Racc. FP, EU:T:2000:259, punto 85; e del 25 giugno 2003, Pyres/Commissione, T‑72/01, Racc. FP, EU:T:2003:176, punto 62

  2.  Al Tribunale della funzione pubblica non può essere addebitato di violare il diritto di un ricorrente a un ricorso effettivo per avere respinto la sua domanda di produzione di documenti detenuti dall’istituzione convenuta, qualora il suddetto ricorrente non fornisca alcuna spiegazione in merito alla pertinenza, ai fini della soluzione della controversia, dei documenti che l’istituzione interessata rifiuta di trasmettergli. Infatti, benché esista la possibilità di un coinvolgimento del giudice nella ricerca degli elementi di prova a beneficio del ricorrente, tale implicazione deve limitarsi a casi eccezionali in cui, in particolare, il ricorrente necessiti, per corroborare i propri argomenti, di taluni elementi detenuti dalla parte convenuta e incontri difficoltà nell’ottenere tali documenti, o addirittura un rifiuto da parte di quest’ultima. Inoltre, al fine di poter ottenere l’intervento diretto del giudice nella ricerca degli elementi di prova, si devono fornire indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti dedotti che gli elementi di prova ricercati serviranno a provare.

    (v. punto 61)

    Riferimento:

    Tribunale: sentenza del 12 marzo 2008, Rossi Ferreras/Commissione, T‑107/07 P, Racc. FP, EU:T:2008:71, punti 38 e 39, e la giurisprudenza citata

  3.  La formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 dello Statuto e dell’allegato XI dello Statuto nonché il grado di complessità della materia comportano che le istituzioni dispongano di un ampio margine di discrezionalità in merito ai fattori ed elementi da prendere in considerazione all’atto dell’adeguamento delle retribuzioni dei funzionari dell’Unione.

    Pertanto, la valutazione del giudice dell’Unione, per quanto concerne la definizione e la scelta dei dati di base e dei metodi statistici utilizzati da Eurostat per determinare le proposte di coefficienti correttori deve limitarsi al controllo del rispetto dei principi sanciti dalle disposizioni dello Statuto, della mancanza di errore manifesto nella valutazione dei fatti alla base della fissazione dei coefficienti correttori e della mancanza di sviamento di potere.

    Inoltre, le parti che vogliono mettere in discussione gli elementi e il metodo utilizzato dalla Commissione al fine di fissare i coefficienti correttori sono tenute a fornire elementi idonei a dimostrare che è stato commesso un errore manifesto.

    (v. punti 66‑68)

    Riferimento:

    Tribunale: sentenza del 25 settembre 2002, Ajour e a./Commissione, T‑201/00 e T‑384/00, Racc. FP, EU:T:2002:224, punti 47‑49, e la giurisprudenza citata

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