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Document 62008FJ0097

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

1° luglio 2010


Causa F-97/08


Paulette Füller-Tomlinson

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Ex agente temporaneo — Malattia professionale — Pregiudizio all’integrità psicofisica — Durata del procedimento diretto al riconoscimento dell’origine professionale della malattia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Füller-Tomlinson, ex agente temporaneo del Parlamento, chiede l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, del 9 aprile 2008, che fissa al 20% il pregiudizio alla sua integrità psicofisica.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata all’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Motivo non figurante esplicitamente nel reclamo, ma dedotto implicitamente — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Invalidità — Fissazione tabellare di una percentuale o di una forcella di percentuali di invalidità — Legittimità — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 73, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 11)

4.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Riconoscimento dell’origine professionale della malattia e fissazione del grado di invalidità permanente — Procedura

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionele, artt. 18 e 20)

1.      La domanda di annullamento formalmente rivolta contro il rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale della funzione pubblica l’atto contro cui è stato presentato il reclamo qualora, in quanto tale, essa sia priva di contenuto autonomo.

(v. punto 43)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8)

Tribunale di primo grado: 6 aprile 2006, causa T-309/03, Camós Grau/Commissione (Racc. pag. II-1173, punto 43)

Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2008, causa F-136/06, Reali/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-451 e II-A-1-2495, punto 37)

2.      Perché un motivo che non è stato menzionato esplicitamente nel reclamo amministrativo previo sia ricevibile basta che il ricorrente, in tale fase, vi abbia fatto riferimento in maniera implicita. Infatti, poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati in tale fase agiscono generalmente senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura.

La declaratoria di irricevibilità di un’eccezione di illegittimità per inosservanza della regola di concordanza romperebbe l’equilibrio tra la salvaguardia dei diritti procedurali del funzionario e la finalità del procedimento precontenzioso, e costituirebbe una sanzione sproporzionata e ingiustificata per il funzionario. Infatti, per la natura intrinsecamente giuridica di un’eccezione di illegittimità, nonché del ragionamento che conduce l’interessato a cercare e ad eccepire tale illegittimità, non si può chiedere al funzionario o all’agente che presenta il reclamo, e che non dispone necessariamente delle adeguate competenze giuridiche, di formulare siffatta eccezione già nella fase precontenziosa, e ciò pena la successiva irricevibilità. Ciò vale tanto più in quanto il fatto di sollevare un’eccezione di illegittimità nella fase precontenziosa non è, a priori, tale da permettere all’autore del reclamo di risultare vittorioso in tale fase, poiché, salvo i casi ipotetici di illegittimità manifesta, è poco probabile che l’amministrazione accetti di disapplicare una disposizione in vigore accogliendo l’argomentazione del ricorrente secondo la quale tale disposizione violerebbe una norma di livello superiore.

(v. punti 55 e 57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 gennaio 1997, causa T-297/94, Vanderhaeghen/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-7 e II-13, punto 37)

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F-45/07, Mandt/Parlamento, punto 121

3.      Il Tribunale della funzione pubblica può sindacare le disposizioni della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari solo per errore manifesto di valutazione o per superamento da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale. Più precisamente, il sindacato, ad opera del Tribunale, della legittimità della fissazione tabellare di una percentuale o di una forcella di percentuali di invalidità può essere solo molto limitato, tenuto conto, da una parte, delle valutazioni mediche complesse cui tale tabella si rifa e, dall’altra, dell’ampio potere discrezionale delle istituzioni, ai sensi dell’art. 73, n. 1, dello Statuto, riguardo alle condizioni di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale.

(v. punti 70 e 101)

4.      Per poter validamente formulare un parere medico, una commissione medica dev’essere in grado di conoscere tutti i documenti che possono risultarle utili per le sue valutazioni. Tale ragionamento dev’essere applicato per analogia alle conclusioni emesse dal medico o dai medici designati dalle istituzioni, in applicazione degli artt. 18 e 20 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari. Pertanto, in assenza di un’indagine completa e in mancanza di una relazione complessiva dell’indagine condotta, il medico designato dall’istituzione non è in grado di emettere validamente le sue conclusioni previste all’art. 18 della regolamentazione di copertura.

(v. punto 163)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 luglio 1997, causa T-187/95, R/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-253 e II-729, punto 49); 15 dicembre 1999, causa T-27/98, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1293, punto 68), e 3 marzo 2004, causa T-48/01, Vainker/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-197, punti 129 e 133)

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