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Documento 62017TJ0590
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019.
Banca europea per gli investimenti contro Repubblica araba siriana.
Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Water Supply Sweida Region” n. 80212 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia.
Causa T-590/17.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019.
Banca europea per gli investimenti contro Repubblica araba siriana.
Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Water Supply Sweida Region” n. 80212 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia.
Causa T-590/17.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2019:390
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria
(causa T‑590/17)
«Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Water Supply Sweida Region” n. 80212 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»
1. |
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 14, 15) |
2. |
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Commissione che ha incaricato la Banca di avviare procedure di recupero per conto dell’Unione (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 18‑20) |
3. |
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 22‑26) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Water Supply Sweida Region» n. 80212, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 726942,81. |
2) |
Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. |