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Documento 62017TJ0590

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019.
Banca europea per gli investimenti contro Repubblica araba siriana.
Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Water Supply Sweida Region” n. 80212 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia.
Causa T-590/17.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:2019:390

 Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria

(causa T‑590/17)

«Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Water Supply Sweida Region” n. 80212 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria

(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)

(v. punti 14, 15)

2. 

Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Commissione che ha incaricato la Banca di avviare procedure di recupero per conto dell’Unione

(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)

(v. punti 18‑20)

3. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punti 22‑26)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Water Supply Sweida Region» n. 80212, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo

1) 

La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 726942,81.

2) 

Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento.

3) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) 

La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.

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