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Documento 62017CJ0667
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018.
Francesca Cadeddu contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari e a.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “beneficiario” – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale.
Causa C-667/17.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018.
Francesca Cadeddu contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari e a.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “beneficiario” – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale.
Causa C-667/17.
Causa C‑667/17
Francesca Cadeddu
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “beneficiario” – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018
Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Regolamento n. 1083/2006 – Concessione di un contributo finanziario – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati al beneficiario – Portata – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta sul reddito le borse di studio cofinanziate dal Fondo sociale europeo – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, artt. 2, punti 3 e 4, e 80)
L’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall’organismo pubblico incaricato dell’attuazione del progetto selezionato dall’autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con fondi strutturali europei.
Infatti, a differenza di altri testi normativi i quali, utilizzando i termini «beneficiario finale», si riferiscono alla persona, fisica o giuridica, destinataria degli importi concessi, l’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 1083/2006 definisce esplicitamente il «beneficiario» come «un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni». Conformemente all’articolo 2, punto 3, del medesimo regolamento, il termine «operazione» è definito come un «progetto o un gruppo di progetti selezionato dall’autorità di gestione del programma operativo in questione (...) ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferisce». Di conseguenza, il pagamento integrale degli aiuti previsto all’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006 riguarda quello effettuato agli operatori, organismi o imprese, pubblici o privati, responsabili dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione dei progetti selezionati dall’autorità di gestione del programma operativo in questione che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario in oggetto. Ne consegue che la ricorrente nel procedimento principale, pur essendo la destinataria persona fisica degli importi concessi nell’ambito del progetto selezionato e cofinanziato dal FSE, non può essere qualificata come «beneficiario» ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 1083/2006, poiché tale qualifica spetta alla Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro. È pertanto a quest’ultima che si applica il principio del pagamento integrale degli importi concessi provenienti dal bilancio dell’Unione, principio previsto all’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006.
(v. punti 22‑24, 26, 27 e dispositivo)