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Documento 62017CJ0572

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018.
Procedimento penale a carico di Imran Syed.
Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Diritto di distribuzione – Infrazione – Merci destinate alla vendita recanti un motivo protetto dal diritto d’autore – Stoccaggio a fini commerciali – Magazzino separato dal luogo di vendita.
Causa C-572/17.

Causa C‑572/17

Procedimento penale

contro

Imran Syed

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Diritto di distribuzione – Infrazione – Merci destinate alla vendita recanti un motivo protetto dal diritto d’autore – Stoccaggio a fini commerciali – Magazzino separato dal luogo di vendita»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Distribuzione al pubblico – Nozione – Offerta di vendita o pubblicità di opere tutelate dal diritto d’autore che non conducono all’acquisto dell’originale o di copie – Inclusione – Diritto del titolare dell’esclusiva di distribuzione di opporsi a simili pratiche

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, § 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Distribuzione al pubblico – Nozione – Conservazione in magazzino da parte di un commerciante di merci destinate alla vendita nel territorio di uno Stato membro, recanti un motivo tutelato dal diritto d’autore in tale territorio – Inclusione – Presupposto – Messa in vendita, nl negozio del commerciante, di merci identiche senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 21‑25)

  2.  L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che lo stoccaggio, da parte di un commerciante, di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, come definito in tale disposizione, qualora tale commerciante metta in vendita in un negozio, senza l’autorizzazione del titolare del predetto diritto d’autore, merci identiche a quelle che tiene in magazzino, sempreché le merci stoccate siano effettivamente destinate alla vendita nel territorio dello Stato membro in cui tale motivo è protetto. La distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita non può essere, di per sé, un fattore determinante per stabilire se le merci stoccate siano destinate alla vendita nel territorio di tale Stato membro.

    (v. punto 40 e dispositivo)

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