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Documento 62017CJ0364

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018.
«Varna Holideis» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Cessione di un bene immobile avvenuta prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea – Nullità del contratto di vendita dichiarata dopo l’adesione – Obbligo di rettifica della detrazione operata inizialmente – Interpretazione – Competenza della Corte.
Causa C-364/17.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Causa C‑364/17

«Varna Holideis» EOOD

contro

«Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» –
Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Varna)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Cessione di un bene immobile avvenuta prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea – Nullità del contratto di vendita dichiarata dopo l’adesione – Obbligo di rettifica della detrazione operata inizialmente – Interpretazione – Competenza della Corte»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018

Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Interpretazione di una direttiva comunitaria nell’ambito di una controversia anteriore all’adesione di uno Stato all’Unione europea – Esclusione – Detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata prima dell’adesione dello Stato membro interessato – Sopravvenienza, dopo l’adesione, di circostanze idonee a giustificare un obbligo di rettifica di tale detrazione – Irrilevanza

(Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112)

Secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente ad interpretare il diritto dell’Unione soltanto, per quanto attiene alla sua applicazione in un nuovo Stato membro, a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea (ordinanza dell’11 maggio 2017, Exmitiani, C‑286/16, non pubblicata, EU:C:2017:368, punto 12).

Ne consegue, in particolare, che la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione delle direttive dell’Unione in materia di IVA quando il periodo di riscossione dell’imposta in questione precede la data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione (ordinanza dell’11 maggio 2017, Exmitiani, C‑286/16, non pubblicata, EU:C:2017:368, punto 13).

Pertanto, dal momento che l’obbligo di rettifica è indissolubilmente legato all’esigibilità dell’IVA dovuta o assolta a monte e al diritto a detrazione che ne risulta, l’emergere, dopo l’adesione di uno Stato membro all’Unione, delle circostanze che sono, in linea di principio, idonee a giustificare tale obbligo non consente alla Corte di interpretare la direttiva IVA, qualora la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi siano intervenute prima di tale adesione.

(v. punti 17, 18, 31)

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