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Documento 62017CJ0329

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018.
Gerhard Prenninger e a. contro Oberösterreichische Landesregierung e Netz Oberösterreich GmbH.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Allegato II – Punto 1, lettera d) – Nozione di “disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo” – Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia elettrica.
Causa C-329/17.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Causa C‑329/17

Gerhard Prenninger e altri

contro

Oberösterreichische Landesregierung e Netz Oberösterreich GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Allegato II – Punto 1, lettera d) – Nozione di “disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo” – Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia elettrica»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018

Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II – Disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo – Nozione – Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia elettrica – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, allegato II, punto 1, d)]

Il punto 1, lettera d), dell’allegato II alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo», ai sensi di tale disposizione, l’apertura di un varco boschivo ai fini dell’installazione e dello sfruttamento di una linea elettrica aerea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per la durata della legittima permanenza della stessa.

Risulta dalla formulazione del punto 1, lettera d), di tale allegato II, che questo non contempla ogni disboscamento ma unicamente le operazioni di disboscamento realizzate al fine di conferire un nuovo uso ai suoli interessati. Orbene, si deve constatare che, nei limiti in cui l’apertura di un varco boschivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è progettata ai fini dell’installazione e dello sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia, i suoli interessati sono oggetto di un nuovo uso. Di conseguenza, un’apertura, come quella di cui al procedimento principale, rientra nel punto 1, lettera d), dell’allegato II alla direttiva VIA.

(v. punti 32, 33, 41 e dispositivo)

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