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Documento 62017CJ0328

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2018.
Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a. contro Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA e Regione Liguria.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto.
Causa C-328/17.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Causa C‑328/17

Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a.

contro

Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA e Regione Liguria

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria)

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2018

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori nonché nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttive 89/665 e 92/13 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Accesso alle procedure di ricorso – Norme processuali nazionali che subordinano la legittimazione ad agire alla condizione di aver partecipato alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi – Ammissibilità – Limiti – Obbligo di permettere la proposizione di un ricorso da parte di un soggetto che non ha presentato un’offerta a causa di specifiche asseritamente discriminatorie

    (Direttive del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 3, e 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 3)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori nonché nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttive 89/665 e 92/13 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Accesso alle procedure di ricorso – Mancata partecipazione di un operatore economico alla procedura di aggiudicazione dell’appalto a causa dell’improbabilità di un’aggiudicazione a suo favore dovuta alla normativa nazionale applicabile – Normativa nazionale che esclude la possibilità di ricorso – Ammissibilità – Presupposti

    (Direttive del Consiglio 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 3, e 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, art. 1, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 44‑47, 51, 52)

  2.  Sia l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, sia l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d’appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l’appalto in questione.

    Tuttavia, spetta al giudice nazionale competente valutare in modo circostanziato, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della controversia di cui è investito, se l’applicazione concreta di tale normativa non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici interessati.

    (v. punto 58 e dispositivo)

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