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Documento 62017CJ0298
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018.
France Télévisions SA contro Playmédia e Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico – Impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet – Obblighi di trasmissione.
Causa C-298/17.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018.
France Télévisions SA contro Playmédia e Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico – Impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet – Obblighi di trasmissione.
Causa C-298/17.
Causa C‑298/17
France Télévisions SA
contro
Playmédia
e
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico – Impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet – Obblighi di trasmissione»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018
Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico – Obblighi di trasmissione ragionevoli – Ambito di applicazione – Impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, considerando 5 e art. 31, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico – Obblighi di trasmissione ragionevoli – Ambito di applicazione – Possibilità per gli Stati membri di estendere gli obblighi di trasmissione a imprese non contemplate dalla direttiva – Limiti
(Art. 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, artt. 1, § 3, e 31, § 1)
L’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che un’impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non deve, per ciò solo, essere considerata un’impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico.
Orbene, dal considerando 5 della direttiva quadro emerge chiaramente che è necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina relativa ai contenuti e che il quadro normativo comune, di cui fa parte la direttiva servizio universale, non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, UPC Nederland,C‑518/11, EU:C:2013:709, punto 38).
(v. punti 20, 22, dispositivo 1)
Le disposizioni della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un obbligo di trasmissione alle imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet.
A tale riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva quadro, le direttive rientranti nel quadro normativo comune si applicano fatte salve le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell’Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva. Pertanto, la direttiva servizio universale lascia gli Stati membri liberi di imporre obblighi di trasmissione diversi da quelli di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della medesima, in particolare alle imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet. Non vi è dubbio che, imponendo obblighi di trasmissione ad imprese che non sono soggette all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare le norme relative alla libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 TFUE.
(v. punti 25, 27, 29, 36, dispositivo 2)