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Documento 62017CJ0191
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018.
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contro ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG.
Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Nozione di “conto di pagamento” – Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome.
Causa C-191/17.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018.
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contro ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG.
Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Nozione di “conto di pagamento” – Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome.
Causa C-191/17.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Causa C‑191/17
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
contro
ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Nozione di “conto di pagamento” – Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018
Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64 – Conto di pagamento – Nozione – Conto di risparmio che consente di esigere a vista somme depositate – Operazioni di versamento e di prelievo che devono essere effettuate attraverso un conto corrente – Esclusione
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/64, art. 4, punto 14, e 2014/92, artt. 1, § 6, e 2, punto 3)
L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «conto di pagamento» non rientra il conto di risparmio che consente di esigere a vista somme depositate e a partire dal quale le operazioni di versamento e di prelievo possono essere effettuate soltanto attraverso un conto corrente.
Riguardo alla nozione di «conto di pagamento», va osservato anzitutto che la definizione prevista all’articolo 2, punto 3, della direttiva sui conti di pagamento è quasi identica a quella che compare nell’articolo 4, punto 14, della direttiva sui servizi di pagamento.
Si deve poi sottolineare che nel considerando 12 della direttiva sui conti di pagamento viene in particolare dichiarato che i conti di risparmio sono esclusi dall’ambito d’applicazione di tale direttiva dato che non costituiscono conti di pagamento, a meno che non possano essere utilizzati per eseguire operazioni di pagamento a cadenza giornaliera.
In realtà, anche se i conti di risparmio non ricadono, in linea di principio, nella definizione della nozione di «conto di pagamento», tale esclusione non è tuttavia assoluta. Da tale considerando 12 deriva infatti, da un lato, che la semplice denominazione di un conto come «conto di risparmio» non è di per sé sufficiente ad escludere la qualificazione di «conto di pagamento» e, dall’altro, che il criterio determinante ai fini di quest’ultima qualificazione risiede nella capacità di eseguire operazioni di pagamento a cadenza giornaliera a partire da tale conto.
Al riguardo, occorre prendere in considerazione l’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva sui conti di pagamento, che prevede che quest’ultima si applichi ai conti di pagamento che consentono ai consumatori di effettuare quanto meno le operazioni che consistono nel versamento di fondi su un conto di pagamento, nei prelievi in contante su un conto di pagamento e nell’eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi.
Ne deriva che la possibilità di effettuare e ricevere a partire da un conto operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi rappresenta un elemento costitutivo della nozione di «conto di pagamento».
Un conto a partire dal quale siffatte operazioni di pagamento non possono essere effettuate direttamente ma per l’effettuazione delle quali occorre avvalersi di un conto d’appoggio non può dunque essere considerato «conto di pagamento» ai sensi della direttiva sui conti di pagamento e, quindi, ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento.
(v. punti 27‑33 e disp.)