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Documento 62017CJ0153
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018.
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro Volkswagen Financial Services (UK) Ltd.
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 173 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti – Nascita e portata del diritto a detrazione – Prorata di detrazione.
Causa C-153/17.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018.
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro Volkswagen Financial Services (UK) Ltd.
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 173 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti – Nascita e portata del diritto a detrazione – Prorata di detrazione.
Causa C-153/17.
Causa C‑153/17
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
contro
Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom)
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 173 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti – Nascita e portata del diritto a detrazione – Prorata di detrazione»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazioni di leasing – Locazione con opzione d’acquisto di veicoli – Concessione di finanziamenti e messa a disposizione di veicoli – Operazioni distinte – Concessione e negoziazione di crediti – Nozione – Pagamento differito del prezzo d’acquisto mediante corresponsione di interessi – Inclusione – Presupposto
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1, § 2, comma 2, e 135, § 1, b)]
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Operazioni di leasing – Locazione con opzione d’acquisto di veicoli – Elementi costitutivi del prezzo dell’operazione – Nozione – Spese generali riguardanti al contempo le parti imponibili ed esenti dell’operazione, riflesse nell’importo dovuto a titolo della parte esente – Inclusione – Detrazione prorata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari – Metodo di calcolo inidoneo a garantire una ripartizione delle spese più precisa di quella derivante da una ripartizione secondo il volume d’affari – Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 173, § 2, c)]
V. il testo della decisione.
(v. punti 29‑31, 33, 35, 36)
L’articolo 168 e l’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, anche quando le spese generali relative a operazioni di locazione con opzione d’acquisto di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non si riflettono nell’importo dovuto dal cliente a titolo della messa a disposizione del bene in questione, ossia la parte imponibile dell’operazione, ma nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la parte esente della stessa, tali spese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione e, dall’altro, gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d’affari.
Pertanto, ogni Stato membro che decida di autorizzare od obbligare il soggetto passivo a operare la detrazione in base all’utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi deve garantire che i metodi di calcolo del diritto a detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di IVA relativa ad operazioni che danno diritto alla detrazione. Il principio di neutralità, infatti, inerente al sistema comune dell’IVA, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese causate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Banco Mais,C‑183/13, EU:C:2014:2056, punti 30 e 31).
A questo proposito, la Corte ha tuttavia specificato che il metodo scelto non deve necessariamente essere il più preciso possibile, ma, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, esso deve poter garantire un risultato più preciso di quello che deriverebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione basato sul volume d’affari (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft,C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 33).
In particolare, alla luce del carattere fondamentale del diritto alla detrazione, ricordato al punto 39 della presente sentenza, quando le modalità di calcolo della detrazione non tengono conto di una destinazione effettiva e non trascurabile di una parte delle spese generali a operazioni che danno diritto alla detrazione, non si può considerare che tali modalità riflettano oggettivamente la parte reale delle spese generate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a tali operazioni. Di conseguenza, tali modalità non sono atte a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d’affari.
(v. punti 52, 53, 57, 59 e dispositivo)