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Documento 62017CJ0139

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 luglio 2018.
QuaMa Quality Management GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Regolamento (CE) n. 2868/95 – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio denominativo medialbo – Marchio anteriore MediaLB – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Opposizione proposta da una persona non avente la qualità di titolare del marchio anteriore – Assenza di domanda formale di registrazione del trasferimento del marchio anteriore prima della scadenza del termine di opposizione – Irricevibilità.
Causa C-139/17 P.

; Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 luglio 2018 – QuaMa Quality Management / EUIPO

(causa C‑139/17 P) ( 1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Regolamento (CE) n. 2868/95 – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio denominativo medialbo – Marchio anteriore MediaLB – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Opposizione proposta da una persona non avente la qualità di titolare del marchio anteriore – Assenza di domanda formale di registrazione del trasferimento del marchio anteriore prima della scadenza del termine di opposizione – Irricevibilità»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

(v. punti 33‑35)

2. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 39)

3. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 44)

4. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Contestazione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale e non della sentenza da esso pronunciata – Irricevibilità

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 54)

5. 

Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36)

(v. punto 59)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La QuaMa Quality Management GmbH è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 357 del 23.10.2017.

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