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Documento 62017CJ0105

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018.
Komisia za zashtita na potrebitelite contro Evelina Kamenova.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettere b) e d) – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 2 – Nozioni di “professionista” e di “pratiche commerciali”.
Causa C-105/17.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Causa C‑105/17

Komisia za zashtita na potrebitelite

contro

Evelina Kamenova

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Varna)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettere b) e d) – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 2 – Nozioni di “professionista” e di “pratiche commerciali”»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018

  1. Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttive 2005/29 e 2011/83 – Ambito di applicazione – Nozione di “professionista” – Interpretazione funzionale

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 2, b) e d), e 2011/83, art. 2, punto 2]

  2. Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Ambito di applicazione – Pratica commerciale – Nozione – Pratica non ascrivibile a un professionista – Esclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 2, d)]

  3. Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttive 2005/29 e 2011/83 – Ambito di applicazione – Nozione di “professionista” – Persona fisica che pubblica su un sito Internet annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione – Esclusione – Presupposti – Conseguenze

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 2, b) e d), e 2011/83, art. 2, punto 2]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30‑35)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41, 42)

  3.  L’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, quale la convenuta nel procedimento principale, può essere qualificata come «professionista», e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

    (v. punto 45 e dispositivo)

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