Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62017CJ0103
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018.
Messer France SAS contro Premier ministre e a.
Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Accise – Esistenza di un’altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Nozione di “finalità specifiche” – Rispetto di un livello minimo di tassazione.
Causa C-103/17.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018.
Messer France SAS contro Premier ministre e a.
Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Accise – Esistenza di un’altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Nozione di “finalità specifiche” – Rispetto di un livello minimo di tassazione.
Causa C-103/17.
Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"
Causa C‑103/17
Messer France SAS
contro
Premier ministre e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Accise – Esistenza di un’altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Nozione di “finalità specifiche” – Rispetto di un livello minimo di tassazione»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Estensione dell’ambito d’applicazione della direttiva 92/12 all’energia elettrica – Periodo per la trasposizione – Periodo transitorio per consentire alla Repubblica francese di adeguare il suo regime fiscale dell’energia elettrica alla direttiva – Obblighi della Repubblica francese durante detto periodo – Portata
(Direttiva del Consiglio 2003/96, artt. 3, 18, § 10, comma 2, e 28, §§ 1 e 2)
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12 – Elettricità – Imposte indirette diverse dall’accisa – Ammissibilità – Presupposti – Imposta indiretta che deve perseguire finalità specifiche e rispettare le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta – Assenza di condizione relativa all’attuazione di un’accisa armonizzata
(Direttive del Consiglio 92/12, art. 3, § 2, e 2003/96)
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12 – Elettricità – Imposte indirette diverse dall’accisa – Nozione – Contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Inclusione, alla luce della finalità ambientale volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all’obbligo di acquisto di energia verde – Esclusione, alla luce degli obiettivi di coesione territoriale e sociale e degli obiettivi puramente amministrativi – Diritto al rimborso parziale dell’imposta – Presupposto – Imposta non traslata sui clienti – Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 92/12, art. 3, § 2)
L’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresentava, tra le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese.
Occorre ricordare che l’articolo 3 della direttiva 2003/96 ha esteso il campo d’applicazione della direttiva 92/12 all’energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/96, il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il 31 dicembre 2003, atteso che la medesima è entrata in vigore il 1o gennaio 2004.
Tuttavia, l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96 prevedeva un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per consentire alla Repubblica francese di adeguare il suo regime fiscale dell’energia elettrica alla direttiva in parola. Tale disposizione prevedeva che, fino a tale data, detto Stato membro doveva prendere in considerazione «il livello globale medio dell’attuale tassazione locale dell’elettricità» per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella suddetta direttiva. A partire dal 1o gennaio 2009, la Repubblica francese doveva pertanto adeguare il suo regime fiscale dell’energia elettrica alle disposizioni della direttiva 2003/96.
(v. punti 21‑23, dispositivo 1)
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l’introduzione di un’altra imposta indiretta gravante sull’energia elettrica non è condizionata dall’attuazione di un’accisa armonizzata e che, atteso che un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l’esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche.
(v. punto 33, dispositivo 2)
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un’imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all’obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l’energia e la Cassa depositi e prestiti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise.
A tale proposito è d’uopo ricordare che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 consente agli Stati membri di introdurre o mantenere un’imposizione indiretta diversa dall’accisa istituita da detta direttiva se, da un lato, tale imposizione persegue una finalità specifica e, dall’altro, rispetta le regole d’imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 21).
A siffatto riguardo, occorre osservare che tale disposizione non prescrive agli Stati membri il rispetto di tutte le norme relative alle accise o all’IVA in materia di determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta. È sufficiente, infatti, che le imposte indirette aventi finalità specifiche siano conformi, su questi punti, al sistema generale dell’una o dell’altra di queste tecniche di imposizione come disciplinate dalla normativa comunitaria (sentenza del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 27).
Relativamente alla prima delle menzionate condizioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una finalità specifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C‑437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 23).
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un’imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest’ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punti 35, 37, 48, 54, 60, dispositivo 3 e 4)