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Documento 62017CJ0064
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 marzo 2018.
Saey Home & Garden NV/SA contro Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25 – Esistenza di una clausola attributiva di competenza – Accordo orale senza conferma per iscritto – Clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate in alcune fatture – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Contratto di concessione di vendita fra società stabilite in due Stati membri diversi e avente ad oggetto il mercato di un terzo Stato membro – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente – Luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di siffatto contratto.
Causa C-64/17.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 marzo 2018.
Saey Home & Garden NV/SA contro Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25 – Esistenza di una clausola attributiva di competenza – Accordo orale senza conferma per iscritto – Clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate in alcune fatture – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Contratto di concessione di vendita fra società stabilite in due Stati membri diversi e avente ad oggetto il mercato di un terzo Stato membro – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente – Luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di siffatto contratto.
Causa C-64/17.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Causa C‑64/17
Saey Home & Garden NV/SA
contro
Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25 – Esistenza di una clausola attributiva di competenza – Accordo orale senza conferma per iscritto – Clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate in alcune fatture – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Contratto di concessione di vendita fra società stabilite in due Stati membri diversi e avente ad oggetto il mercato di un terzo Stato membro – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente – Luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di siffatto contratto»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 8 marzo 2018
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Proroga di competenza–Clausola attributiva di competenza–Consenso delle parti–Requisiti di forma–Forma scritta–Clausola stipulata nelle condizioni generali di vendita menzionate solo in fatture emesse da una delle parti contraenti–Requisiti di forma non soddisfatti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 25, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze speciali–Articolo 7, punto 1, lettera b)–Contratto di concessione di vendita–Possibilità di qualificare quest’ultimo come contratto di compravendita di beni o come contratto di prestazione di servizi a seconda dell’obbligazione caratteristica di detto contratto–Valutazione da parte del giudice nazionale–Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1, b)]
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze speciali–Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino–Nozione di «prestazione di servizi»–Contratto di concessione esclusiva o quasi‑esclusiva–Inclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1, b), secondo trattino]
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 1215/2012–Competenze speciali–Competenza in materia contrattuale–Autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio–Domanda risarcitoria relativa a un contratto di concessione di vendita, avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti in uno Stato membro diverso dagli Stati membri in cui sono ubicati gli stabilimenti dei contraenti–Autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo della prestazione principale dei servizi risultante dal contratto o, in mancanza, dal luogo dell’esecuzione effettiva del contratto o, in mancanza, dal luogo del domicilio del prestatore
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 1, b), secondo trattino]
L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza, come quella in discussione nel procedimento principale, stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola.
(v. punto 32, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 34‑40)
V. il testo della decisione.
(v. punto 41)
L’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice competente, ai sensi di tale disposizione, a conoscere di una domanda risarcitoria relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita, concluso fra due società stabilite e operanti in due Stati membri diversi, per la commercializzazione di prodotti sul mercato nazionale di un terzo Stato membro, in cui nessuna delle due suddette società dispone di succursali o di stabilimenti, è quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, come si evince dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso e, in caso di impossibilità di determinarlo su tale base, quello del domicilio del prestatore.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in caso di pluralità di luoghi di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di un contratto di prestazione di servizi, si deve intendere per luogo di esecuzione della stessa, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n.°1215/2012, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, tenendo presente che tale collegamento più stretto si concretizza, di norma, nel luogo della prestazione principale dei servizi (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punti 33 e 34).
Di conseguenza, il giudice competente, in forza della suddetta disposizione, a conoscere delle pretese fondate sul contratto di prestazione di servizi, in caso di prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri, è quello dello Stato membro ove si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui il prestatore è domiciliato (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punto 43).
(v. punti 44, 45, 47, dispositivo 2)