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Documento 62017CJ0013
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018.
Fédération des entreprises de la beauté contro Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes e a.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 10, paragrafo 2 – Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico – Qualifiche del valutatore della sicurezza – Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi – Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina – Potere discrezionale degli Stati membri.
Causa C-13/17.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018.
Fédération des entreprises de la beauté contro Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes e a.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 10, paragrafo 2 – Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico – Qualifiche del valutatore della sicurezza – Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi – Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina – Potere discrezionale degli Stati membri.
Causa C-13/17.
Causa C‑13/17
Fédération des entreprises de la beauté
contro
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 10, paragrafo 2 – Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico – Qualifiche del valutatore della sicurezza – Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi – Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina – Potere discrezionale degli Stati membri»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018
Ravvicinamento delle legislazioni–Prodotti cosmetici–Regolamento n. 1223/2009–Valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico–Qualifiche del valutatore della sicurezza–Obbligo della persona responsabile del prodotto di fornire la prova di tali qualifiche–Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1223/2009, art. 10, § 2)
Ravvicinamento delle legislazioni–Prodotti cosmetici–Regolamento n. 1223/2009–Valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico–Qualifiche del valutatore della sicurezza–Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi–Possibilità di riconoscere tanto i corsi erogati negli Stati membri quanto i corsi erogati in Stati terzi
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1223/2009, art. 10, § 2)
Ravvicinamento delle legislazioni–Prodotti cosmetici–Regolamento n. 1223/2009–Valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico–Qualifiche del valutatore della sicurezza–Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi–Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina–Potere discrezionale degli Stati membri–Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1223/2009, art. 10, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 24‑27)
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento di equivalenza dei corsi, previsto da detta disposizione, può riguardare corsi diversi da quelli erogati in Stati terzi.
Dalla formulazione letterale medesima di tale disposizione risulta che il riconoscimento di equivalenza da parte di uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, deve riguardare un corso considerato equivalente a un corso universitario teorico e pratico in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in una disciplina analoga a farmacia, tossicologia e medicina. Il legislatore dell’Unione ha quindi subordinato il riconoscimento di equivalenza previsto all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 a condizioni attinenti, da un lato, al livello dei corsi interessati e, dall’altro, alla categoria degli insegnamenti dispensati duranti tali corsi. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, tale disposizione, alla luce del suo tenore letterale, permette di tenere conto sia della grande diversità dei corsi adatti già esistenti sia della loro ancora possibile evoluzione.
Per il resto, occorre constatare che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 non contiene alcuna indicazione quanto al luogo di conseguimento dei diplomi o degli altri documenti attestanti le qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici o di corsi riconosciuti equivalenti a questi ultimi. Ne risulta che possono essere riconosciuti equivalenti a un tale corso universitario tanto i corsi erogati in Stati terzi tanto i corsi erogati negli Stati membri.
(v. punti 31‑35, 43, dispositivo 1)
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce a ciascuno Stato membro la competenza per determinare le discipline «analoghe» alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina, nonché i livelli di qualifica che soddisfano i requisiti di detto regolamento, purché lo Stato membro rispetti gli obiettivi fissati dal medesimo regolamento consistenti, in particolare, nell’assicurare che il valutatore della sicurezza dei prodotti cosmetici possegga una qualifica che gli permetta di garantire un livello elevato di tutela della salute umana.
Per quanto riguarda, specificamente, la questione se una disciplina possa essere considerata «analoga» alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, da un lato, che gli Stati membri devono verificare la presenza di una base comune di conoscenze scientifiche che appaiano indispensabili al fine di valutare la sicurezza dei cosmetici con la maggiore certezza possibile, non solo rispetto agli ingredienti che li compongono, bensì anche rispetto al prodotto finito, e, dall’altro, che l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana può essere perfettamente raggiunto solo se tale base comune comprende al contempo conoscenze relative all’essere umano e alle sue patologie e conoscenze relative alle sostanze utilizzate nella fabbricazione dei prodotti cosmetici e alle loro proprietà fisiche e chimiche.
(v. punti 50, 51, dispositivo 2)