Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62016TO0890(01)

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2018.
Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario-stradale del Fehmarn Belt – Aiuti individuali – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Atto preparatorio – Irricevibilità.
Causa T-890/16.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2018 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland / Commissione

(causa T‑890/16)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario-stradale del Fehmarn Belt – Aiuti individuali – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Atto preparatorio – Irricevibilità»

1. 

Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 30, 35, 38, 39)

2. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione che si limita a comunicare una prima analisi provvisoria riguardo a un’eventuale misura avente ad oggetto aiuti di Stato – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 24, § 2)

(v. punti 47‑50)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della Commissione – Motivazione – Portata

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 296 TFUE)

(v. punti 68, 69)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 30 settembre 2016 riguardante l’aiuto di Stato cui la Danimarca ha dato esecuzione per il finanziamento del collegamento fisso ferroviario-stradale della cintura di Fehmarn.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

La Scandlines Danmark ApS e la Scandlines Deutschland GmbH sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) 

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

In alto